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mercoledì 7 maggio 2025

PENSIONE REVERSIBILITA' , possibile anche ai nipoti "in particolari condizioni"

inps circ 64 del 07/05/2025 (QUI)

 

lunedì 13 maggio 2024

Riconoscimento della pensione ai superstiti in favore di nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti

Con la circolare 64 del 7 maggio 2024 l'INPS fornisce indicazioni sul riconoscimento della pensione ai superstiti in favore di nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti, come indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio - 5 aprile 2022, n. 88.

L'istituto ricorda che con la sentenza n. 88 del 9 febbraio - 5 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.




fonte INPS , Consulentidellavoro

venerdì 2 novembre 2012

Divorzio e pensione di reversibilità (affariitaliani)


DomandaSono un divorziato con figli, oltre che un pensionato INPS e mi domando qualora improvvisamente io non ci fossi più la mia pensione reversibile a chi andrà ?
Risposta
La pensione di reversibilità costituisce l'erogazione previdenziale che, alla morte del lavoratore pensionato (per vecchiaia, anzianità o inabilità), spetta ai componenti del suo nucleo familiare, cioè il coniuge, i figli, e, a particolari condizioni, anche ai nipoti minori, i genitori, i fratelli e le sorelle
In particolare, il coniuge divorziato ha diritto, alla morte dell'ex coniuge, alla pensione di reversibilità , come prevede l'articolo 9 della legge n. 898 del 1970.
Il secondo comma precisa che "in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza".
In particolare, per ottenere la pensione di reversibilità, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti tassativi:
  1. il coniuge superstite sia titolare di un assegno divorzile;
  2. il coniuge superstite non sia passato a nuove nozze;
  3. il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Il primo presupposto si collega alla funzione assistenziale propria dell' assegno di divorzio: tale dovere di solidarietà infatti, non cessa neanche con la morte di uno dei coniugi e, di conseguenza, la quota pensione del defunto continuerà ad assicurare la stessa funzione assolta dall'assegno e, cioè, quella di  garantire all'ex coniuge la possibilità di condurre una vita dignitosa e equilibrata.
Il secondo requisito può sussistere solo se il soggetto non si è risposato: la funzione assistenziale riconosciuta a tale contributo economico cessa, infatti,  qualora il soggetto beneficiario contragga un nuovo matrimonio, proprio perché, in questa ipotesi, ai medesimi doveri di solidarietà morale ed economica dovrà provvedere il  nuovo coniuge.
Infine l'ultimo presupposto fa sì  che l'ex coniuge non possa godere di ricchezze e benefici che il de cuius abbia accumulato posteriormente al divorzio.
Pertanto, l'ex coniuge  avrà  diritto alla pensione di reversibilità del defunto  qualora  ricorrano congiuntamente i  presupposti indicati.