Visualizzazione post con etichetta 2021. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta 2021. Mostra tutti i post

giovedì 18 novembre 2021

riscatto di laurea , regole aggiornate 2021 by fiscoetasse

 

INFORMATI ( QUI )



giovedì 18 febbraio 2021

martedì 26 gennaio 2021

operativi i siti Ecobonus 2021 e Bonus Casa 2021

Operativi i siti


per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi di efficienza energetica con 
fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle detrazioni fiscali. 

Il termine per l'invio dei dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori; 

per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021, 
il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021.

All’ENEA debbono essere inviati:

- i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere inseriti sulla sezione ecobonus;

- i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sulla sezione bonus casa.

I siti Ecobonus 2021 
e Bonus Casa 2021sono raggiungibili dal portale
dal quale si può accedere anche al sito dedicato al Superbonus
per le detrazioni fiscali del 110%.


FAQ e vademecum sull’ecobonus aggiornati con gli ultimi provvedimenti legislativi approvati sono disponibili sul sito efficienzaenergetica.enea.it


fonte:ENEA




contributo a fondo perduto per il locatore di un immobile che concede all’inquilino una riduzione del canone di locazione

Con l’ultima legge di bilancio è stata autorizzata per l’anno 2021 la spesa di 50 milioni di euro per la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili a uso abitativo che riducono l’importo del canone stabilito nel contratto di locazione.

L’importo del contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ma entro il limite massimo annuale di 1.200 euro per ogni locatore. 

Per poterlo richiedere è necessario che l’immobile locato costituisca l’abitazione principale per il conduttore e sia situato in un comune ad alta tensione abitativa, il cui elenco è contenuto nella delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, saranno stabilite le modalità attuative per la concessione del contributo e, in base al numero delle domande presentate, la percentuale di riduzione del canone di locazione, mediante riparto proporzionale.

Il locatore dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate, attraverso il canale telematico, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile per il riconoscimento e l’erogazione del contributo.

fonte:posta fiscooggi

venerdì 8 gennaio 2021

ISCRO sostengo ai lavoratori autonomi gestione separata ( Legge di Bilancio 2020 per il 2021 )





consiste in un beneficio economico erogato dall’ INPS nel limite di spesa 

di 70,4 mln di euro per il 2021,
di 35,1 mln per il 2022, 
di 19,3 mln per il 2023,
e di 3,9 mln per il 2024 

a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni iscritti (si tratta sostanzialmente dei professionisti senza cassa). 

Il beneficio spetta ai non titolari di trattamento pensionistico diretto e non beneficiari del reddito di cittadinanza (requisiti che devono essere mantenuti anche durante l'erogazione dell'indennità) ed ha durata sperimentale fissata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. 

Per il beneficio occorre soddisfare i seguenti requisiti: 

a) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda;
 
b) aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente; 

c) risultare in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 

d) essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’attuale iscrizione alla gestione previdenziale.