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mercoledì 12 febbraio 2020

detraibilità spese mediche 2020 pagate da assicurazione #sole24ore #dichiarazione2021 #leggefinanziaria2020 #detrazioni #spesemediche #spesemediche2020 #mikecaftorino #assicurazionisanitarie #leggebilancio2020 #tracciabilità



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February 12, 2020 at 10:05PM
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domenica 30 giugno 2019

GUIDA detrazione spese sanitarie A.d.E. aggiorna 2019/06


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venerdì 7 luglio 2017

#SPESE_MEDICHE_NELLA_DICHIARAZIONE_DEI_REDDITI #AgenziaEntrate #GuidaFisco06_2017



consulta la guida (qui)

mercoledì 28 settembre 2016

#DEDUZIONE_SPESE_MEDICHE_DISABILI #A_d_E #NUOVE_SPECIFICHE

Con la Ris.n. 79/E/2016 , l’Agenzia delle Entrate 
fornisce chiarimenti relativi 
alla deducibilità, delle spese mediche e di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione, 
sostenute dai soggetti indicati all’art. 3 della legge n. 104 del 1992. 

La certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore 
di handicap ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 1 
è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo richiesto .

Il riconoscimento della invalidità civile 
invece non è sufficiente a dare diritto alla deduzione, 
come già precisato in passato con la circ.n. 55/E/2001, 
poiché l’accertamento della invalidità civile è inerente 
alla valutazione del grado di capacità lavorativa.

lunedì 12 maggio 2014

Detrazione spese sostenute per corsi in palestra di ginnastica correttiva, posturale, pilates?

Questo tipo di spesa, per cui spesso palestre ed associazioni sportive rilasciano una certificazione di pagamento fanno sperare nella detraibilità, al pari delle spese mediche, perlomeno in caso di certificato medico che ne prescriva la necessità.

In realtà, la posizione dell'Agenzia delle Entrate è diversa e in una recente circolare questo aspetto è stato ulteriormente ribadito.

Infatti, la circ. 19/E 2012, chiamata a rispondere al quesito specifico 

(v. risposta 2.3) chiarisce la questione nel modo seguente:

 "La spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato".

mercoledì 15 maggio 2013

detrazione spese mediche " COPIA CARTELLA CLINICA" (gruppo Antonacci)

D.:
Quest'anno ho richiesto una Cartella Clinica a seguito di un intervento chirurgico. 
Ho pagato il relativo importo, che ha come descrizione: "Copia Cartella Clinica", vorrei sapere se posso inserire questo importo nelle spese mediche detraibili. 

R.:
Per la cartella clinica non ha sostenuto spese mediche ma diritti di segreteria per cui non deducibili

fonte:gruppoAntonacci

mercoledì 27 marzo 2013

Niente prescrizione mediche per detrarre le spese mediche se .... (fonte fisco7)


L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 sono detraibili anche senza una specifica prescrizione medica (circ. 19e/2012)
Vediamo nel dettaglio quali sono le figure professionali previste dal decreto:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista – assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.
Attenzione al documento di spesa. Ai fini della detrazione delle spese sanitarie, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

venerdì 15 giugno 2012

Spese per la frequenza di palestre per motivi di salute (cafitalia)

La spesa sostenuta per la ginnastica effettuata per l'attività motoria finalizzata alla cura o alla prevenzione della propria patologia non può essere considerata spesa sanitaria e quindi non si può detrarre anche se le relative ricevute fiscali sono accompagnate da un certificato medico che prescriva la specifica attività motoria. Questo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.19/E del 1 giugno 2012. Pertanto, la spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata come una qualsiasi spesa generica di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

sabato 2 giugno 2012

AG. ENTRATE , APERTURA su 36% , 55% , SPESE MEDICHE (AGENPARL)

Aperture del Fisco su bonus ristrutturazioni e spese sanitarie. 
La soppressione dell’obbligo di comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara riguarda l’intero anno 2011 e, in caso di lavori su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è in possesso di copia di tutta la documentazione, attraverso una idonea certificazione da parte dell’amministratore di condominio. 
Sul fronte spese sanitarie, l’Agenzia ammette in detrazione quelle sostenute per i dispositivi medici anche se acquistati in erboristeria e dà il suo lasciapassare, a certe condizioni, allo sconto del 19% anche per le spese sostenute, senza una specifica prescrizione medica, per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative”. 
Possibilità, per l’erede, di recuperare le detrazioni residue in un solo anno in caso di acquisto di un’autovettura da parte di una persona disabile, poi deceduta. 
Sono solo alcuni dei punti chiave della circolare n. 19/E (02), diffusa oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate mette a fuoco, nel dettaglio, la disciplina dei bonus del 36 e 55% per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, delle detrazioni per spese sanitarie e carichi di famiglia e delle agevolazioni per le persone disabili. 
Dal 2011 la detrazione del 36% perde la comunicazione al Centro operativo - Per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione spetta anche se non è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, a patto che nel 730 o in Unico 2012 siano indicati i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione. L’obbligo di comunicazione al centro operativo è stato soppresso dal “decreto sviluppo” (Dl 70/2011), entrato in vigore il 14 maggio 2011. Lavori su parti comuni, basta la certificazione dell’amministratore - Per i lavori su parti comuni, il singolo condomino può avere accesso allo sconto senza necessariamente avere copia di tutta la documentazione: per usufruire del bonus del 36%, infatti, basta disporre di una certificazione in cui l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione. In caso di vendita, il nuovo proprietario “acquista” anche le detrazioni residue - La circolare chiarisce che in caso di vendita dell’immobile, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all’acquirente, mentre, in caso di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione (a patto che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile). 
Le regole sul trasferimento della detrazione del 36% in caso di vendita dell’immobile si applicano, in maniera simmetrica, anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica. 
Spese sanitarie, disco verde a più vie - Dispositivi medici ammessi in detrazione anche se acquistati in erboristeria e ok allo sconto del 19% anche per le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative” (individuate dall’articolo 3 del Dm 29 marzo 2001) senza una specifica prescrizione medica, a patto che nella ricevuta rilasciata dal professionista sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione. Agevolazioni disabili - Riguardo poi alle agevolazioni per le persone disabili, la circolare chiarisce che - in caso di decesso della persona disabile che aveva acquistato un’autovettura, optando per la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali - l’erede, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del deceduto, può recuperare la parte del beneficio non goduta portando in detrazione in un’unica soluzione le quote residue. 
Carichi di famiglia, a domanda risposta - La circolare si sofferma anche sulle detrazioni per carichi di famiglia, con riferimento ad alcuni casi particolari - come ad esempio la ripartizione dell’ulteriore “sconto” per famiglie numerose di 1.200 euro nell’ipotesi in cui un genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con un altro - sulla deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi previdenziali versati tramite “buoni lavoro” per prestazioni di lavoro domestico e sulle regole da seguire per fruire della detrazione degli oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale. In chiusura, il documento di prassi chiarisce le regole da seguire ai fini della verifica della soglia di esenzione commisurata al reddito prevista dalla Regione o dal Comune in relazione all’applicazione dell’addizionale regionale o comunale all’Irpef, in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca. Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema. Così in una nota l'Agenzia delle Entrate.
A completamento dell'articolo leggi anche qui

martedì 15 maggio 2012

Detraibilità delle spese per le prestazioni del dietologo e del chiropratico (fiscooggi)


A quali condizioni sono detraibili le spese sostenute per prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici? Per fruire della detrazione è sufficiente la fattura dello specialista oppure è necessaria anche la prescrizione medica.

Se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione è ammissibile solo a condizione che le prestazioni , oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Nel nostro ordinamento il dietista è un operatore tecnico sanitario cui competono le attribuzioni previste dal decreto del ministero della Sanità 14 settembre 1994. 
Le prestazioni effettuate dai dietisti rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, purché prescritte da un medico. Per fruire della detrazione, la documentazione necessaria è la fattura del dietista e la prescrizione del medico.

La figura del chiropratico, invece, non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, né per tale figura è stato istituito un apposito albo. Poiché il ministero della Sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia, le spese per prestazioni chiropratiche, se prescritte da un medico, possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista in fisiatria o in ortopedia. La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico.

mercoledì 21 marzo 2012

Scontrino Farmacia ? Le spese mediche detraibili nel modello 730/2012

Le spese mediche sostenute nell’interesse proprio o dei familiari a proprio carico sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi purché documentate da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”) e danno diritto ad una detrazione nella misura del 19% dell’ammontare totale della spesa sostenuta nell’anno d’imposta dedotta la franchigia di Euro 129,11.
La fattura e lo scontrino fiscale parlante devono contenere la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale ed il codice fiscale del destinatario.
Giova ricordare, in riferimento alla natura dei farmaci, che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione compete nel caso di farmaci contrassegnati dai seguenti codici, diciture o sigle:
  • OTC per farmaci da banco
  • SOP per farmaco senza ricetta
  • Farmaci di fascia C
  • Farmaci contrassegnati dalle diciture “omeopatico”, “galenico”, “officinale”, “magistrale”, “preparazione”, “automedicazione”, “etico”, “ticket” o analoghe
  • Farmaci contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni: “F.co”, “Med.le”, “Omeo”, “Galen.” o analoghe.
Il cosiddetto “scontrino parlante” della farmacia ai fini della detraibilità delle spese mediche,  deve indicare il codice alfanumerico AIC e non più la denominazione commerciale dei medicinali acquistati.
Il codice alfanumerico AIC è un codice rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco che permette di identificare in modo univoco ogni confezione farmaceutica in luogo dell’indicazione del nome del farmaco. Ciò si è reso necessario a seguito di un chiarimento del Garante della Privacy al fine di garantire e tutelare la riservatezza dei contribuenti.
Le spese mediche per acquisto di farmaci sostenute nel proprio interesse e nell’interesse dei figli/familiari a carico possono, quindi, essere detratte documentando con lo scontrino fiscale l’acquisto e non è più necessario conservare copia della prescrizione medica o della ricetta rilasciata dal medico di base in quanto dallo stesso scontrino parlante si evince la natura e la qualità del

giovedì 9 febbraio 2012

Ancora info sulle spese mediche detraibili

ESTRATTO PARZIALE INERENTE RIGO E1




Per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute. Sulla base di tale parere si precisa che:
sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 n. 46/97 n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore;


Il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, di recepimento della Direttiva 2007/47/CE, ha apportato importanti modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 46/97 sui dispositivi medici, al 507/92 sugli impiantabili attivi e all’articolo 19 del D. lgs. 332/00 sui dispositivi medici diagnostici in vitro. 

Per una migliore comprensione del nuovo assetto normativo, la Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici ha curato la redazione dei tre testi coordinati che tengono conto delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 37/2010.

Consulta:

La versione integrale dei tre Decreti legislativi modificati è comunque consultabile nella sezione Normativa .


lunedì 23 gennaio 2012

Farmaci: un numero verde per le informazioni

Farmaci: un numero verde per le informazioni:

Per chi ha bisogno di informazioni sull’efficacia e sulla sicurezza dei farmaci, l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), mette a disposizione il numero verde 800.571.661.
Il servizio, attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, dà anche indicazioni sulle possibili reazioni avverse, sull'uso in gravidanza, sulla disponibilità in commercio, sulle modalità prescrittive in ambito intra ed extra ospedaliero e sui farmaci inseriti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale.
Il servizio Farmaci-line non risponde, invece, a reclami e ad un'altra serie di quesiti indicati sul sito dell’Agenzia.
E’ possibile inviare le richieste informative anche via fax al numero 06.59784807 e all’indirizzo e-mail farmaciline@aifa.gov.it.
Per informazioni:

AIFA

martedì 17 gennaio 2012

Spese non detraibili: sedute osteopata

Spese non detraibili: sedute osteopata:
Salve, le sedute dall’osteopata sono detraibili? Grazie.
Gentile lettore,
per poter rispondere alla sua domanda occorre definire l’attività di osteopata: a differenza di quanto accade per le prestazioni rese dal fisioterapista, qualificate come medico sanitarie, l’attività svolta dall’osteopata non è qualificata giuridicamente come attività medico-sanitaria.
Pertanto, ai fini IRPEF le spese sostenute per le sedute dall’osteopata non sono detraibili ai fini Irpef, per cui sono assoggettate a un diverso regime fiscale rispetto a quelle sostenute per le sedute dal fisioterapista rientranti in quelle dell’art. 15, comma 1, lett. c, del Tuir).
Distinti saluti.

 Dott. Nicola Marsella


guidaconsumatore.com

martedì 10 gennaio 2012

Dispositivi medici detraibili

La detrazione spettante è pari al 19% dell’importo speso complessivamente, fino ad un massimo di 6.197,48 euro per ogni singolo anno di imposta.
Tra le spese mediche che possono essere dedotte figurano le analisi, le visite specialistiche e non, le prestazioni specialistiche, le indagini radioscopiche, l’acquisto o l’affitto di protesi sanitarie, ricoveri in ospedali e cliniche private (solo la parte per cure mediche e non vitto alloggio) per interventi ed operazioni chirurgiche e le cure mediche generiche, comprese le spese sostenute per l’acquisto dei farmaci.
Sono inoltre oggetto di detrazione anche le spese mediche meno ricorrenti, tra cui quelle aventi ad oggetto prestazioni mediche omeopatiche. Rientrano tra le spese mediche detraibili sia quelle sostenute dal contribuente nel proprio interesse sia quelle sostenute da persone fiscalmente a suo carico.

In presenza di particolari condizioni, inoltre, sono detraibili anche le spese mediche sostenute da familiari che non sono a carico del contribuente, in particolare in caso di necessità, qualora si riferiscano a prestazioni esenti dalla spesa sanitaria del servizio pubblico e nel caso in cui la detrazione concessa non trovi capienza nel reddito imponibile del soggetto che ha fruito delle prestazioni.

Tra le spese mediche detraibili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi medici, un’opportunità che alla luce della confusione che si crea in merito ai requisiti per usufruire di questa agevolazione fiscale necessitava di un opportuno chiarimento, arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20 del 13 maggio 2011. leggi anche qui

L’Agenzia ha anzitutto chiarito che per dispositivi medici si intendono i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1 dei decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/00 e che sono dichiarati conformi, pertanto risultano marcati CE dal fabbricante in base a quelle che sono le direttive europee di settore.

Dal punto di vista fiscale, inoltre, per poter usufruire della detrazione non è sufficiente essere in possesso dello scontrino fiscale con dicitura “dispositivo medico”, ma è necessario che in tale scontrino venga opportunamente indicata la tipologia di dispositivo medico e il nome del soggetto che sostiene la spesa.

Un elenco completo dei dispositivi che possono essere detratti non esiste, tuttavia nella suddetta circolare l’Agenzia delle Entrate ha elencato quelli più comuni, ovvero: lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi, montature per lenti correttive dei difetti visivi, occhiali premontati per presbiopia, apparecchi acustici, cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, siringhe, termometri, apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, pannoloni per incontinenza, prodotti ortopedici, ausili per disabili, lenti a contatto, soluzioni per lenti a contatto, prodotti per dentiere, materassi ortopedici e materassi antidecubito, contenitori campioni, test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa, strisce/strumenti per la determinazione del glucosio, strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo, test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, test autodiagnosi prostata PSA, test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, test autodiagnosi per la celiachia.

martedì 20 dicembre 2011