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venerdì 15 dicembre 2023

IMU SALDO 2023 , 211 COMUNI ITALIANI PUBBLICANO IN RITARDO LE DELIBERE , PER LORO RISCHIO TERZA RATA IMU ENTRO il 29 FEBBRAIO 2024

Un emendamento alla legge di Bilancio recupera la situazione per oltre 200 Comuni che erano andati oltre i termini stabiliti per il 2023.

Sono 211 i Comuni che hanno pubblicato in ritardo, rispetto al termine del 28 ottobre, la delibera Imu per il 2023. 

La legge di bilancio , per sanare eventuali ammanchi dei comuni , ha prorogato la scadenza della pubblicazione delle delibere entro il 30 novembre 2023. 

Nei Comuni interessati da questo cambiamento, comunque, si andrà al saldo con le aliquote 2022. L’eventuale differenza andrà versata entro il 29 febbraio prossimo.

«Solo per il 2023, in deroga alla normativa vigente, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive 

– si legge nell’emendamento citato dall’ANSA – 

se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023»

per questo motivo, il termine per la pubblicazione delle delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024. 

La norma inserita nella Manovra potrebbe dunque avere un impatto sui cittadini chiamati a versare la seconda rata dell’Imu entro il 18 dicembre: se infatti le nuove aliquote comporteranno una differenza positiva, «i contribuenti saranno di nuovo chiamati alla cassa entro il 29 febbraio 2024 (senza sanzioni e interessi)», mentre se si ha una differenza negativa, allora scatta il rimborso per il cittadino dovuto secondo le regole ordinarie.

fonte SOLE24ORE , QUIFINANZA ,

L'ELENCO DEI COMUNI (QUI) fonte SOLE24ORE

domenica 5 maggio 2013

CON IL PROBABILE SPOSTAMENTO A SETTEMBRE PER L'IMU SI PARLA ANCHE DI RAVVEDIMENTO


ASSIEME AL RAVVEDIMENTO PER L'IMU SI PARLA ANCHE DEL RAVVEDIMENTO PER LA 


lunedì 17 settembre 2012

IMU ( 2RATA ) 1casa SCADE OGGI ( NON HAI PAGATO) ? COSA SUCCEDE

ENTRO OGGI 17/09 SCADE IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA (SOLO PER LA PRIMA CASA ) . Generalmente, i contribuenti che per errore o dimenticanza, omettono in tutto o in parte il versamento dell’Imu, rischiano la sanzione del 30%. Ma si può anche sanare la propria posizione irregolare, con l’istituto del ravvedimento operoso, sempre però che la violazione sul mancato pagamento Imu non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Grazie al ravvedimento operoso infatti il pagamento della seconda rata che verrà effettuato dal 18 settembre entro 1 ottobre 2012,  potrà usufruire del ravvedimento sprint . Ossia se il pagamento che viene sanato entro il 14° giorno successivo alla scadenza,  può essere sanato purchè maggiorato di interessi calcolati con tasso legale del 2,5% annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, quindi oggi 17 settembre 2012, a quello in cui viene eseguito e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

venerdì 29 giugno 2012

NON HAI PAGATO L'IMU op LA PAGHI IN RITARDO ? Da lunedì 02/07 sanzione al 3% + interessi legali al 2,5%

DA LUNEDI 02/07 FINISCE IL RAVVEDIMENTO SPRINT OSSIA :

sanzione pari allo 0,2% ( Ravvedimento Operoso Sprint IMU 2012 ) per ogni giorno di ritardo
  • Tributo + sanzione + interessi legali: entro e non oltre i 14 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il versamento

Per cui, l’importo totale da versare per mettersi in regola con la violazione è dato dalla somma:

  • imposta omessa in tutto o in parte

  • interessi legali fissati al tasso legale del 2,5% calcolati sull’imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio


SI PASSA AL RAVVEDIMENTO BREVE :

dal 15° al 30° giorno di ritardo la sanzione è pari al 3% dell’imposta  ( Ravvedimento Operoso Breve )

  • Tributo + sanzione 3% + interessi legali: avviene dal 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza
Per cui, l’importo totale da versare per mettersi in regola, è dato dalla somma di:
  • Imposta IMU omessa in tutto o in parte dovuta
  • Interessi legali fissati al 2,5% a partire dal 01/01/2012, da calcolare sull’imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio
  • sanzione ridotta: pari al 3% dell’importo non versato

QUALI RAVVEDIMENTI PREVEDE L'IMU (leggi) A QUANTO AMMONTA (01)


sabato 16 giugno 2012

COSA SUCCEDE SE NON PAGO IMU NEI TEMPI ?




PER LE PERCENTUALI E
L'AMMONTARE DELLA SANZIONE
LEGGI POST PRECEDENTE (01)
CALCOLANE L'AMMONTARE (02)
dal 19/06 attivata funzione ravvedimento

va ricordato che come specificato 

che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta


NEL CASO PERO' IN CUI NON SI PROVVEDA SPONTANEAMENTE AL PAGAMENTO SEPPUR TARDIVO TRAMITE IL ( RAVVEDIMENTO OPEROSO ) 

La data di decorrenza per il calcolo degli interessi decorre dalla data di scadenza del primo acconto IMU, ovvero il 18 giugno 2012 e fino al giorno in cui si effettua il pagamento relativo al ravvedimento operoso.

NOTA: la regolarizzazione va effettuata anche nel caso in cui il versamento sia stato effettuato in tempo utile ma in misura insufficiente.


VA' RICORDATO CHE SI PUO' INCORRERE 

NELL'ACCERTAMENTO PER UN PERIODO FINO A 5 ANNI



Una volta ricevuta la multa, in seguito ai controlli del Fisco, la sanzione sarà del 30%. Sanzione che sarà ridotta ad un terzo in caso di patteggiamento tra contribuente e fisco. In caso di mancata dichiarazione IMU è possibile il ravvedimento operoso (entro 90 giorni con un 3% di sanzioni) o la contestazione da parte dell’amministrazione. Anche in questa occasione, con l’arrivo dell’accertamento, i contribuenti potrebbero andare incontro a sanzioni del 100 o del 200% del tributo. Infine, in caso di errore o omissione entro un anno si può accedere al ravvedimento operoso pagando il 3,75%. In caso di dichiarazione infedele, si applica una sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

martedì 22 maggio 2012

Ravvedimento Operoso IMU

Se il pagamento viene fatto dopo la scadenza :

ma entro i 14 giorni successivi, dovrà essere pagata anche una sanzione pari allo 0,2% ( Ravvedimento Operoso Sprint IMU 2012 ) per ogni giorno di ritardo
  • Tributo + sanzione 2% + interessi legali: entro e non oltre i 14 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il versamento

Per cui, l’importo totale da versare per mettersi in regola con la violazione è dato dalla somma:

  • imposta omessa in tutto o in parte

  • interessi legali fissati al tasso legale del 2,5% calcolati sull’imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio
  • sanzione ridotta: pari al 2% dell’importo non versato
dal 15° al 30° giorno di ritardo la sanzione è pari al 3% dell’imposta 
( Ravvedimento Operoso Breve )

  • Tributo + sanzione 3% + interessi legali: avviene dal 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza
Per cui, l’importo totale da versare per mettersi in regola, è dato dalla somma di:
  • Imposta IMU omessa in tutto o in parte dovuta
  • Interessi legali fissati al 2,5% , da calcolare sull’imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio
  • sanzione ridotta: pari al 3% dell’importo non versato

Se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,75%
( Ravvedimento Operoso LUNGO )
  • Tributo + sanzione 3,75% + interessi legali: avviene dal 31° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza
Per cui, l’importo totale da versare per mettersi in regola, è dato dalla somma di:
  • Imposta IMU omessa in tutto o in parte dovuta
  • Interessi legali fissati al 2,5% a partire dal 01/01/2012, da calcolare sull’imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio
  • la sanzione ridotta: pari al 3,75% dell’importo non versato 


Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello stesso.


fonte:guidafisco


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