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venerdì 12 novembre 2021
"GUIDA ACQUISTO CASA" by A.d.E. Guida agevolazioni UNDER 36 2021/11
martedì 28 maggio 2013
No al bonus prima casa se il cambio di residenza non avviene nei termini di legge: Cassazione
Con Sentenza 15 maggio 2013, n. 11614, in merito al “bonus prima casa”, la Corte di Cassazione ha chiarito che il beneficio non opera nel caso in cui il contribuente non stabilisca la residenza nel comune dove si trova l’immobile entro un anno dalla stipula del contratto di acquisto.
In particolare, non rileva il fatto che l’istanza per il trasferimento della residenza sia stata presentata entro i termini e che il Comune l’abbia, in prima battuta, respinta.
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che il beneficio non rileva nemmeno nel caso in cui il contribuente sia l’intestatario delle utenze domestiche; ciò che importa, infatti è l’effettiva utilizzazione dell’immobile come residenza.
fonte:SEAC
venerdì 9 novembre 2012
Detrazione 36% (50%) 65% , a chi spetta se l'immobile viene venduto? (ediliziaurbanistica)
Il venditore può scegliere se continuare a usufruire del bonus non ancora utilizzato o cederlo nel caso in cui l’abitazione sulla quale sono stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione edilizia viene venduta, prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della agevolazione della detrazione 36% (50%).
Su questo punto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, a meno di accordo diverso tra le parti, il diritto alla detrazione 36% (50%) (65% delle quote non utilizzate è trasferito all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In altri termini, spiegano i tecnici delle Erario, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire della detrazione 36% (50%) 65% non ancora utilizzate o, al contrario, trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.
Ricordiamo che la detrazione 36% (50%) 65% deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui si è sostenuta la spesa e negli anni successivi. A partire dal 1° gennaio di quest’anno, inoltre, non c’è più la possibilità per i contribuenti di età superiore ai 75 anni di vedersi riconoscere la detrazione in cinque rate (tre rate per chi ha più di 80 anni).
Su questo punto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, a meno di accordo diverso tra le parti, il diritto alla detrazione 36% (50%) (65% delle quote non utilizzate è trasferito all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In altri termini, spiegano i tecnici delle Erario, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire della detrazione 36% (50%) 65% non ancora utilizzate o, al contrario, trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.
In ogni caso, è bene precisare che in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
E ancora, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione della detrazione 36% (50%) 65% si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Nel caso di immobili affittati, la cessazione dello stato di locazione o di comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione 36% (50%) 65% in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto dell’agevolazione IRPEF, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.
Ricordiamo che la detrazione 36% (50%) 65% deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui si è sostenuta la spesa e negli anni successivi. A partire dal 1° gennaio di quest’anno, inoltre, non c’è più la possibilità per i contribuenti di età superiore ai 75 anni di vedersi riconoscere la detrazione in cinque rate (tre rate per chi ha più di 80 anni).
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lunedì 22 ottobre 2012
diritto agevolazioni fiscali prima casa e suo decadimento
Con Sentenza 12 ottobre 2012, n. 17597 la Corte di Cassazione ha chiarito che il mancato trasferimento della residenza nella nuova abitazione entro diciotto mesi dal rogito determina la decadenza dall’agevolazione prima casa, anche nel caso in cui tale mancato trasferimento sia dovuto a lungaggini burocratiche.
Tributi - Agevolazioni prima casa - Immobile acquistato in altro comune - Ritardo del cambio di residenza dipeso dalle lungaggini burocratiche - Esercizio delle attività svolte nell’abitazione - Illegittimo il beneficio fiscale
Ai sensi dell'art. 1, Nota II Bis della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 131/1986, l'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della "prima casa" compete se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente "ha" la propria residenza o ve la stabilisca entro diciotto mesi dalla data dell'acquisto ovvero se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività. Il trasferimento dell'attività lavorativa dell'acquirente nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato in un momento successivo all'acquisto, non costituisce, dunque, requisito per il godimento dell'agevolazione, in forza dello stesso tenore del dato normativo. Infatti, in tema di imposta di registro e ai sensi del comma II bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa assume rilievo la residenza anagrafica dell'acquirente già stabilita o da trasferire, nel termine prescritto, nel comune dell'immobile acquistato, mentre nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico; ciò anche in rapporto alle ineludibili esigenze di celerità e certezza nell'applicazione dell'agevolazione.
Tributi - Agevolazioni prima casa - Immobile acquistato in altro comune - Ritardo del cambio di residenza dipeso dalle lungaggini burocratiche - Esercizio delle attività svolte nell’abitazione - Illegittimo il beneficio fiscale
Ai sensi dell'art. 1, Nota II Bis della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 131/1986, l'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della "prima casa" compete se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente "ha" la propria residenza o ve la stabilisca entro diciotto mesi dalla data dell'acquisto ovvero se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività. Il trasferimento dell'attività lavorativa dell'acquirente nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato in un momento successivo all'acquisto, non costituisce, dunque, requisito per il godimento dell'agevolazione, in forza dello stesso tenore del dato normativo. Infatti, in tema di imposta di registro e ai sensi del comma II bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa assume rilievo la residenza anagrafica dell'acquirente già stabilita o da trasferire, nel termine prescritto, nel comune dell'immobile acquistato, mentre nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico; ciò anche in rapporto alle ineludibili esigenze di celerità e certezza nell'applicazione dell'agevolazione.
Quando si può parlare di prima casa
Ma non basta; l’acquirente, infatti, per essere ammesso al beneficio deve dichiarare:
– di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di altra casa di abitazione ubicata nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
– di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
– d’impegnarsi, entro diciotto mesi dall’acquisto, a stabilire la residenza nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile, qualora già non vi risieda.
Queste case sono di lusso
Il decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2/8/1969, n. 1072, definisce abitazioni di lusso:
– le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, a ville, parco privato o a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come di lusso;
– le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati o approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq, escluse le zone agricole anche se in esse non siano consentite costruzioni residenziali;
– le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc v.p.p. (vuoto per pieno) per ogni 100 mq di superficie asservita ai fabbricati;
– le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq;
– le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 mq (esclusi i balconi le terrazze le cantine le soffitte, le scale e posto macchine) e aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei
volte l’area coperta;
– le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq, esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine. Nel calcolo delle superfici utili, ai fini della qualificazione di un appartamento come “di lusso”, possono essere computati i vani per cui non sia stata ancora rilasciata licenza di abitabilità, ma per cui risulti rilasciata concessione edilizia (ora permesso di costruire) in sanatoria;
– le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione;
– le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre quattro caratteristiche tra le 14 di cui alla tabella allegata al decreto: per esempio superficie utile superiore a 160 mq, montacarichi o ascensore al servizio di meno di quattro piani, soffitti a cassettoni decorati, piscina al servizio di meno di 15 unità immobiliari.
Agevolazioni collaterali
Le agevolazioni valgono anche per l’acquisto di pertinenze, ancorché effettuato con atto separato, con il limite di una sola pertinenza per ciascuna, delle seguenti categorie catastali:
– c/2, cantina o soffitta;
– c/6, garage o box auto;
– c/7, tettoia o posto auto.
Un’ulteriore agevolazione è rappresentata dalla possibilità di detrarre dall’IRPEF il 19% degli interessi e relativi oneri dovuti in seguito all’accensione di un mutuo ipotecario, fino a un massimo di 4.000 euro, e viene accordata a condizione che l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto o dal rilascio da parte del conduttore se locato (il termine è elevato a due anni se l’immobile è in ristrutturazione), e che l’acquisto sia intervenuto (o intervenga) entro l’anno precedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.
Acquisto in comproprietà
Se l’immobile viene acquistato da più soggetti per quote indivise, le agevolazioni si applicano, pro quota, ai soli soggetti in possesso dei requisiti di legge, rimanendo le quote degli altri acquirenti assoggettate alla tassazione ordinaria (Commissione Tributaria Centrale 15/9/2001, n. 6165).
Agevolazioni multiple
Le agevolazioni “prima casa” previste dalla L. 5/4/1985, n. 118, competono anche ai contribuenti che abbiano già usufruito, in occasione di un precedente acquisto immobiliare, dei benefici fiscali di cui alla L. 22/4/1982, n. 168 (Cassazione 29/4/1999, n. 4309).
Appartamenti confinanti
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, previste dall’art. 1 L. 22/4/1982, n. 168, spettano anche nel caso di acquisto di due appartamenti limitrofi da ridurre ad uno, in quanto la necessità abitativa va valutata con riferimento al compratore (Comm. Trib. Centr. 3/11/1998, n. 5436).
Coniugi in comunione dei beni
Se l’immobile viene acquistato da coniugi in regime di comunione legale, ma solo uno dei due è in possesso dei previsti requisiti, l’agevolazione spetta in ragione del 50% (Cass. 21/6/2001, n. 8463). In precedenza la stessa Cassazione (sentenza n. 14237 del 28/10/2000) aveva stabilito che, nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l’altro ne diviene comproprietario ex art. 177 c.c., con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali contemplate in relazione all’acquisto della prima casa, anche se sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente (Cass. 28/10/2000, n. 14237): orientamento, questo, confermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 15426 del 20/5/2009.
Edificio in costruzione
I benefici fiscali, previsti dall’art. 1 L. 22/4/1982, n. 168, per l’acquisto della prima casa, spettano anche all’acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso (Cass. 7/7/2000, n. 9150).
Fabbricato rurale
Le agevolazioni fiscali previste dal sesto comma dell’art. 1 L. 22/4/1982, n. 168, per l’acquisto della prima casa si applicano con esclusivo riferimento ai trasferimenti di fabbricati urbani destinati ad abitazione (purché non “di lusso”), con conseguente esclusione dei fabbricati rurali, pur se destinati (come nel caso di specie) ad abitazione residenziale (Cass. 10/7/1999, n. 7255).
Nuda proprietà
La ratio delle agevolazioni concesse per l’acquisto della prima casa va individuata nella funzione di stimolo del risparmio verso la proprietà dell’abitazione, prescindendo dalla possibilità di immediato godimento; pertanto, come stabilito espressamente dall’art. 3, comma 101, L. 28/12/1995 n. 549, i suddetti benefici si applicano anche nell’ipotesi di acquisto della sola nuda proprietà (Comm. trib. centr. 8/8/2000, n. 4638). Le agevolazioni spettano anche all’acquirente che risulti, alla data dell’acquisto, titolare del diritto di nuda proprietà su altra abitazione (ancorché ubicata nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di vendita); ciò in quanto la disposizione di legge nega i benefici ai soli acquirenti già possessori di altra casa di abitazione, e non anche ai nudi proprietari, ai quali è sottratto il godimento della precedente abitazione (godimento, nella specie, spettante all’usufruttuario, Comm. Trib. Prov. Treviso 21/7/1998).
Studente
I benefici previsti dalla 22/4/1982, n. 168, sono applicabile allo studente che acquisti l’immobile in un Comune in cui non risiede ma nel quale ha eletto domicilio per motivi di studio; l’attività di studente, infatti, può logicamente rientrare nella lata accezione di attività prevalente svolta nel Comune ove è ubicato l’immobile, richiesta dalla norma per la concessione delle predette agevolazioni; inoltre, un’interpretazione restrittiva della norma stessa non si giustifica, avuto riguardo allo spirito della legge, finalizzata a favorire lo sviluppo dell’attività edilizia abitativa e ad agevolare i soggetti che, non avendo disponibilità di una abitazione propria, l’acquistano con l’obiettivo di stabilirvi la propria residenza (Comm. Trib. Centr. 3/6/2002, n. 4690).
fonte:LaSTAMPA
QUANDO SI PERDONO LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:
- le dichiarazioni rese nell’atto di acquisto sono false;
- non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
- vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.
La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.
sabato 9 giugno 2012
Detrazione spese mutuo ( QUALI ? )
Le spese ammesse alla detrazione
La detrazione di imposta spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza, vale quindi il cosiddetto principio di cassa.
Per esempio gli interessi passivi versati su una rata di mutuo con scadenza gennaio 2011, ma pagata a dicembre 2010, non possono essere portate in detrazione, mentre è possibile indicare gli interessi di una rata relativa al gennaio 2012, ma pagata nel dicembre 2011.
Gli oneri accessori che si possono detrarre
Oltre agli interessi passivi, il mutuatario può portare in detrazione una serie di oneri accessori.
Tra questi, l'agenzia delle Entrate segnala:
• l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario , non quello per la vendita;
• le spese di perizia;
• le spese di istruttoria;
• la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
• la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
• la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
• le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
• le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
• l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
• l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Non sono invece ammesse alla detrazione :
le spese di assicurazione dell'immobile;
le spese di mediazione immobiliare (vanno inserite nel rigo E17);
l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
le imposte di registro;
l'Iva;
le imposte ipotecarie e catastali.
Non sono inoltre ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici.
Chi ne ha diritto
Per accedere all'agevolazione il mutuatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale entro l'anno dall'acquisto. Questa condizione deve naturalmente valere per tutto il periodo di imposta per il quale si chiedono le detrazioni. Il mutuo stipulato deve essere poi garantito da ipoteca. Non possono quindi fruire dell'agevolazione altre forme di finanziamento quali cambiali, aperture di credito in conto corrente (anche se garantite da ipoteca), cessioni di stipendio.
Il concetto di abitazione principale, spesso dibattuto, è stato chiarito una volta per tutte dall'agenzia delle Entrate: si tratta dell'abitazione nella quale il contribuente e\o i suoi familiari dimorano abitualmente. In genere questa coincide con l'abitazione dove si ha la residenza anagrafica, anche se il contribuente può attestare - con un'autocertificazione – che la sua dimora abituale è in luogo diverso. E' inoltre possibile fruire della detrazione anche se l'immobile non è adibito ad abitazione principale nel caso di trasferimento per motivi di lavoro, ricovero in case di cura, forze armate e forze di polizia.
La cointestazione
I mutui che hanno più intestatari (in genere i due coniugi),in questo caso il diritto alla detrazione spetta a ciascun intestatario in proporzione alla propria quota. Vale la pena di notare che in caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di 4mila euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi (e degli oneri) e non a ciascuna persona. Per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 2mila euro ciascuno. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell'abitazione.
Rinegoziazione
Può capitare che il mutuatario abbia rinegoziato il mutuo. In questo caso si continua ad aver diritto alla detrazione prevista dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto di mutuo originario. Questo vale però solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e non è mutato l'immobile concesso in garanzia. Nel caso in cui il mutuatario abbia richiesto una cifra superiore alla residua quota di capitale, si ha diritto a una detrazione limitatamente al capitale residuo del mutuo originario.
La detrazione di imposta spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza, vale quindi il cosiddetto principio di cassa.
Per esempio gli interessi passivi versati su una rata di mutuo con scadenza gennaio 2011, ma pagata a dicembre 2010, non possono essere portate in detrazione, mentre è possibile indicare gli interessi di una rata relativa al gennaio 2012, ma pagata nel dicembre 2011.
Gli oneri accessori che si possono detrarre
Oltre agli interessi passivi, il mutuatario può portare in detrazione una serie di oneri accessori.
Tra questi, l'agenzia delle Entrate segnala:
• l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario , non quello per la vendita;
• le spese di perizia;
• le spese di istruttoria;
• la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
• la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
• la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
• le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
• le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
• l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
• l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Non sono invece ammesse alla detrazione :
le spese di assicurazione dell'immobile;
le spese di mediazione immobiliare (vanno inserite nel rigo E17);
l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
le imposte di registro;
l'Iva;
le imposte ipotecarie e catastali.
Non sono inoltre ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici.
Chi ne ha diritto
Per accedere all'agevolazione il mutuatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale entro l'anno dall'acquisto. Questa condizione deve naturalmente valere per tutto il periodo di imposta per il quale si chiedono le detrazioni. Il mutuo stipulato deve essere poi garantito da ipoteca. Non possono quindi fruire dell'agevolazione altre forme di finanziamento quali cambiali, aperture di credito in conto corrente (anche se garantite da ipoteca), cessioni di stipendio.
Il concetto di abitazione principale, spesso dibattuto, è stato chiarito una volta per tutte dall'agenzia delle Entrate: si tratta dell'abitazione nella quale il contribuente e\o i suoi familiari dimorano abitualmente. In genere questa coincide con l'abitazione dove si ha la residenza anagrafica, anche se il contribuente può attestare - con un'autocertificazione – che la sua dimora abituale è in luogo diverso. E' inoltre possibile fruire della detrazione anche se l'immobile non è adibito ad abitazione principale nel caso di trasferimento per motivi di lavoro, ricovero in case di cura, forze armate e forze di polizia.
La cointestazione
I mutui che hanno più intestatari (in genere i due coniugi),in questo caso il diritto alla detrazione spetta a ciascun intestatario in proporzione alla propria quota. Vale la pena di notare che in caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di 4mila euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi (e degli oneri) e non a ciascuna persona. Per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 2mila euro ciascuno. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell'abitazione.
Rinegoziazione
Può capitare che il mutuatario abbia rinegoziato il mutuo. In questo caso si continua ad aver diritto alla detrazione prevista dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto di mutuo originario. Questo vale però solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e non è mutato l'immobile concesso in garanzia. Nel caso in cui il mutuatario abbia richiesto una cifra superiore alla residua quota di capitale, si ha diritto a una detrazione limitatamente al capitale residuo del mutuo originario.
domenica 13 maggio 2012
detrazione 36% mantenerne i diritti in caso di vendita
È sufficiente optare in sede di rogito per il mantenimento del diritto in capo al venditore. L'opzione deve essere espressa. Occorre, cioè, dichiarare come clausola contrattuale che la detrazione del. 36%, per le quote non detratte anteriormente al rogito, permane in capo al venditore. In caso di mancata dichiarazione espressa il diritto si trasferisce automaticamente in capo all'acquirente.
lunedì 16 aprile 2012
Sgravi fiscali grazie alla lotta all'evasione - La Repubblica
Sgravi fiscali grazie alla lotta all'evasione - La Repubblica:
La Repubblica | Sgravi fiscali grazie alla lotta all'evasione La Repubblica Anticipato il testo della delega fiscale all'esame di Palazzo Chigi: introdotta la carbon tax e niente soppressione Irap. Approvato emendamento per ottenere la rateizzazione del pagamento dell'imposta sull'abitazione principale in 3 scadenze,16 giugno, 16 settembre, 16 dicembre. Nella prima e nella seconda rata si pagherà, per ciascuna della tranche, un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste. Queste rate si pagano il 16 giugno e il 16 settembre mentre la terza rata, fissata al 16 dicembre, è a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. Imu, ok al pagamento in 3 rate: la prima 18 giugno. Irap resta LiberoQuotidiano.it Imu in tre rate, la prima è il 16 giugno La Stampa Fisco: tesoretto da lotta evasione per calo tasse. Imu si paghera ... Agenzia di Stampa Asca Borsa Italiana -Corriere della Sera -Milano Finanza tutte le notizie (51) » |
lunedì 20 febbraio 2012
Il decreto semplificazioni modifica l’Imu
Il decreto semplificazioni modifica l’Imu:
Si pensa anche di intervenire sulla ripartizione a metà del gettito tra Stato e Comuni che è stata prevista dal decreto salva-Italia di dicembre e che non piace ai sindaci. La suddivisione a metà degli introiti assicurati dall’applicazione (dalla seconda casa in su) dell’aliquota dello 0,76% rimane. Ma non riguarderà l’imposta ad aliquota dimezzata versata dai proprietari che siano anche soci delle cooperative edilizie né gli alloggi assegnati dagli ex Istituti autonomi case popolari (Iacp).
La bozza del decreto sulle semplificazioni fiscali dovrebbe modificare l’Imu in più punti, l’imposta che da gennaio ha sostituito l’Ici. La novità più importante riguarderebbe il fatto che ad ogni nucleo familiare spetterebbe il diritto a una sola detrazione.
Altre modifiche sarebbero l’accoglimento di alcune revisioni suggerite dall’Anci, a cominciare dall’esenzione per gli immobili comunali. E la cancellazione dell’esonero sui beni della Chiesa e del no profit.La prima novità interesserà l’ambito della prima casa – le norme messe a punto dal Governo precisano che per abitazione principale, deve intendersi quella in cui non solo il proprietario ma anche il suo nucleo “dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Si specifica che le agevolazioni applicabili, a cominciare quindi da quella di 200 euro più 50 per ogni figlio residente di età inferiore ai 26 anni sull’Imu prima casa – si applicano «per un solo immobile» anche se i singoli familiari hanno la dimora o la residenza in un altro stabile dello stesso Comune.A quanto pare i municipi non dovranno versare l’imposta sugli immobili di cui hanno la proprietà o un altro diritto reale. L’esenzione riguarderà tutti gli stabili posseduti dall’amministrazione comunale per fini istituzionali, seppure ubicati nel territorio di un altro municipio.
Si pensa anche di intervenire sulla ripartizione a metà del gettito tra Stato e Comuni che è stata prevista dal decreto salva-Italia di dicembre e che non piace ai sindaci. La suddivisione a metà degli introiti assicurati dall’applicazione (dalla seconda casa in su) dell’aliquota dello 0,76% rimane. Ma non riguarderà l’imposta ad aliquota dimezzata versata dai proprietari che siano anche soci delle cooperative edilizie né gli alloggi assegnati dagli ex Istituti autonomi case popolari (Iacp).
In materia di sindaci cambiano gli adempimenti per comunicare le manovre sulle aliquote o sull’importo del bonus figli. Dal 2013 le relative deliberazioni dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al sito internet del dipartimento Finanze dove saranno poi pubblicate. L’invio dovrà avvenire entro il 23 aprile e la pubblicazione entro il 30 dello stesso mese se i primi cittadini vorranno renderle applicabili retroattivamente da gennaio. Fermo restando che l’obbligo di utilizzare il web varrà per tutti gli interventi su tributi e tariffe comunali.
Per quest’anno invece ciò che è stato è stato. La bozza del decreto sulle semplificazioni fiscali conferma l’anticipazione a proposito dei versamenti per il 2012. Ai fini dell’acconto di giugno i contribuenti dovranno calcolare il quantum da versare sulla base dell’aliquota di partenza dello 0,4% (0,76% dalla seconda abitazione in poi), senza tenere conto delle eventuali variazioni in su o in giù decise dai sindaci. E lo stesso varrà anche per la detrazione da 200 euro.
Completano il set di modifiche il dimezzamento della base imponibile per «i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni». Purché l’inabitabilità sia accertata da un tecnico comunale o dall’autocertificazione del proprietario.
sabato 11 febbraio 2012
Le agevolazioni fiscali sulla casa: interessi passivi, affitti, ristrutturazione, IMU e tanto altro.
Le agevolazioni fiscali sulla casa: interessi passivi, affitti, ristrutturazione, IMU e tanto altro.:
Una sintesi delle detrazioni fiscali sulla casa per pagare meno tasse, sfruttare le agevolazioni prima casa (e non solo la prima), gli incentivi per abbattere le imposte e risparmiare, verificando poi con gli articoli di approfondimento (che ricordo trovate cliccando sulle parole in azzurro nel testo, cioè i link). Se partiamo dall’acquisto o [...]
Post scritto da: Tasse-Fisco.com
Una sintesi delle detrazioni fiscali sulla casa per pagare meno tasse, sfruttare le agevolazioni prima casa (e non solo la prima), gli incentivi per abbattere le imposte e risparmiare, verificando poi con gli articoli di approfondimento (che ricordo trovate cliccando sulle parole in azzurro nel testo, cioè i link). Se partiamo dall’acquisto o [...]
Post scritto da: Tasse-Fisco.com
giovedì 2 febbraio 2012
mutuo in detrazione per genitore fideussario
mutuo in detrazione per genitore fideussario
mio figlio (studente maggiorenne) non ha redditi ed è a carico di noi genitori (50+50%). qualche anno fa abbiamo acquistato con dei soldi a lui destinati una casa intestandogliela. abbiamo contratto un mutuo dove figura, in virtù di proprietario, contraente unico, mentre io sono fideiussore.
non ha mai potuto detrarre; io in qualità di genitore, avendolo a carico nello stesso stato di famiglia ed abitando allo stesso indirizzo di residenza, posso detrarre gli interessi passivi?
cordialmente grazie
non ha mai potuto detrarre; io in qualità di genitore, avendolo a carico nello stesso stato di famiglia ed abitando allo stesso indirizzo di residenza, posso detrarre gli interessi passivi?
cordialmente grazie
giovedì 19 gennaio 2012
Detrazione del 36%: trasferibile anche in presenza di atti a titolo gratuito
La detrazione del 36% potrà essere trasferita anche in presenza di atti a titolo gratuito, come la donazione, o la permuta. Questa una delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum 2012. È noto che la lettera c), del comma 1, dell'art. 4, dl n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 ha inserito all'interno del testo unico delle imposte dirette, di cui al dpr n. 917/1986, l'art. 16-bis, mettendo a regime la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, a partire dal 1° gennaio scorso. Il nuovo articolo dispone che, in caso di vendita dell'unità immobiliare, «… la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all'acquirente persona fisica …». Pertanto, il tenore letterale delle nuove disposizioni, che facevano riferimento alla vendita e all'acquirente, sembrava escludere tutti quei trasferimenti diversi dalla compravendita, come la donazione o la permuta. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha fornito confermando che, con l'espressione «vendita», si devono intendere tutte quelle ipotesi di trasferimento dell'unità abitativa, con cui «… si realizza una cessione dell'immobile, anche a titolo gratuito …»; di conseguenza, in presenza di un atto di donazione, le parti potranno stabilire che la detrazione rimanga in capo al donante. Sulla medesima falsariga la «permuta», per effetto dell'estensione dell'applicazione delle norme stabilite per la vendita, per quanto compatibili, come stabilito dall'art. 1555 del codice civile.
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lunedì 9 gennaio 2012
Cessione immobili quale prezzo indicare nell’atto per l’Iva o il Registro
Il fisco non può più disconoscere il minore prezzo pagato rispetto a quello indicato nell’atto di cessione immobiliare e soggetto o ad Iva o a Registro, in pratica al nero nelle cessioni e nelle compravendite di immobili soggette ad Iva, nulla cambia invece per l’acquisto di immobili soggetti ad imposta di registro.
Cosa Cambia negli acquisti di immobili
Facciamo una macrodistinzione tra acquisti di immobili soggetti ad imposta di registro e quelli soggetti ad Iva per il principio di alternatività Iva- Registro.
Il nodo da sciogliere riguarda sempre il prezzo da indicare nell’atto di cesioneper determinare le imposte da versare di registro o Iva.
Gli Acquisti di immobili soggetti ad imposta di registro
Dovremmo indicare un prezzo di acquisto almeno pari al prezzo di mercato in quanto il fisco (agenzia entrate) può disconoscere il prezzo dichiarato e applicare il maggiore valore di mercato ai sensi degli artt 51 e 51 del Testo unico sulle imposte di registro DPR 131/1986 e correremo il rischio, qualora la differenza sia maggiore del 25% del prezzo di mercato, che l’ufficio irroghi anche le sanzioni dal 100 % al 200% dell’imposta, salvo la possibilità di aderire all’istituto del ravvedimento, accertamento cona adesione o altro ex art.71 del DPR 131 del 1986.
L’agevolazione prima casa tra comunione e separazione dei beni tra coniugi
Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa tra contribuenti in comunione legale di beni, tra coniugi sposati (in seguito affronteremo anche il caso della separazione tra coniugi) si richiede una attenta analisi dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal legislatore fiscale.
Agevolazione prima casa dopo separazione e assegnazione ai figli
La domanda sulle agevolazioni fiscali prima casa in caso di ex casa coniugale assegnata dal giudice ai figli e alla moglie e nuovo acquisto di casa tra coniugi.
Il problema e la domanda nasce dal bisogno di chiarimenti intorno alla definzione dell’agevolazione prima casa in caso di comunione legale di beni.
Prima casa e Donazione Successione requisiti per l’agevolazione fiscale
Le agevolazioni prima casa possono essere fruite anche nel caso di donazione o successione dell’immobile casa, abitazione immobile o legato o nuda proprietà.
Ai fini dell’agevolazione fiscale prevista come uno sconto prima casa e quindi della minore imposta di registro pagata del 3% rispetto all’aliquota ordinaria del 7% ed imposte ipotecarie a catastali in misura fissa di 168 euro vi chiariamo che è possibile fruire anche in cado di donazione, successione o legati a patto di rispettare alcuni requisiti.
Detrazione Interessi passivi su mutuo : dove e come indicarli
Nel modello Unico invece dovrete prendere in consideraizone il quadro RP, ma la cella è la stessa, questo al fine di agevolare noi operatori a districarci meglio tra 730 di marzo e unico di giugno, pertanto saranno il rigo RP7 ed RP11 le celle ad essere interessate anche se negli anni successivi potrà subire qualche modifica anche se i quadri saranno sempre quelli.
Quali costo rientrano nella detrazione oltre gli interessi
Agevolazioni prima casa e Mancato trasferimento della residenza: registro e cause di forza maggiore
In caso di ripresa a tassazione e cartelle di pagamento per l’imposta di registro nel caso di acquisti che hanno goduto dell’agevolazione prima casa e avete dimenticato di trasferire la residenza entro 18 mesi dalla stipula dell’atto vi presentiamo un vademecum ed una guida fiscale per sapere quali sono le cause di forza maggiore a cui potete appellarvi in giudizia per contestare le sanzioni.Le cause di forza maggiore devono essere, oggettivi e reali, imprevedibili al momento dell’accadimento e nel periodo antecedente al fatto, ed inevitabili
Vendita e acquisto prima casa con agevolazione fiscale: chiarimenti
Nel caso di cessione e vendita della prima casa anticipata, ossia trascorsi i 5 anni con acquisto di altra prima casa sono fatti salvi i benefici della minore imposta di registro versata sempreché si riacquisti in Italia o anche in uno stato della Comunità Europea altro immobile (cfr circolare 31 del 2010) e si continuino a soddisfare i requisti previsti dalla legge nel testo unico dell’imposta di registro.Leggete la Guida Fiscale Prima Casa con un vademecum dei soggetti aventi diritto all’agevolazione, i soggetti esonerati, le modalità per fruire del risparmio di imposta.
Acquisto di pertinenza successivo all’acquisto della prima casa .
Acquisto di pertinenza successivo all’acquisto della prima casa .
Decadenza Agevolazioni Fiscali Prima Casa
Come possiamo vedere le cause di decadenza ruotano sempre intorno ai requisiti per lo sfruttamento del beneficio fiscale e proviamo a fare un elenco delle cause di decadenza per le fattispecie più comuni .
Rinuncia all’agevolazione fiscale prima casa per evitare sanzioni o multe dal Fisco dopo i 18 mesi
La condizione per fruire delle agevolazioni prima casa necessita di una dichiarazione da rendere al momento dell’acquisto della prima casa che consiste nell’impegno a spostare la propria residenze nel comune dove è situato l’immobile oggetto di agevolazione e questa dichiarazione è esplicitamente previsto che sia per legge a pena di decadenza dall’agevolazione.
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la detrazione è riconosciuta nella misura del 19 % dell’onere sostenuto, nel rispetto del
limite massimo di spesa a decorrere dal 2008 (legge finanziaria n. 244/2007) pari a € 4.000,00 complessivi.
il soggetto che intende fruire del beneficio fiscale deve essere contemporaneamente intestatario del contratto di mutuo e acquirente dell’immobile (anche proquota) e fornire la seguente documentazione: copia del contratto di mutuo dal quale risulta che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’abitazione principale; copia dell’atto di compravendita dell’immobile e relativi oneri accessori; quietanze di pagamento degli interessi passivi e relativi oneri accessori e quote di rivalutazione. il contribuente dovrà, inoltre, dimostrare l’utilizzo dell’immobile quale abitazione principale, tramite le risultanze dei registri anagrafici o un’autocertificazione.
per quanto riguarda i soggetti fiscalmente a carico, a decorrere dal 2001, nell’ipotesi di mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi, colui che ha fiscalmente a carico il proprio coniuge ha diritto a detrarre entrambe le quote. è comunque necessario che entrambi i coniugi siano acquirenti dell’unità immobiliare.
ha, infatti, chiarito che per tutti i mutui stipulati successivamente al 1991, la detrazione non compete al coniuge che non ha acquistato il fabbricato, poiché il beneficiario della detrazione deve sempre coincidere, almeno pro quota, con il proprietario dell’unità immobiliare.
anche in caso di mutuo per l’acquisto della casa del figlio, quindi, bisogna tenere presente i presupposti per la detrazione degli interessi passivi, ossia la titolarità del diritto di proprietà dell’abitazione e l’intestazione del contratto di mutuo.
pertanto non è possibile per il genitore comprare una casa, intestarla ai figli e mantenere il diritto alla detrazione degli interessi sul mutuo.
l’unica soluzione per poter detrarre gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione per un figlio è che i genitori acquistino la casa come proprietari anche pro quota, intestandosi il mutuoe destinandola ad abitazione principale del figlio.