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lunedì 18 gennaio 2021

lunedì 18 settembre 2017

#IMPOSIZIONE_FISCALE #ITALIANI_ESTERO #AIRE #Agenzia_Entrate_Guide

La guida delle Entrate illustra a tutti i contribuenti le regole fiscali che si applicano a chi lavora all’estero ma ha ancora la residenza in Italia e quelle valide per chi è iscritto all’Aire chiarendo
  • come evitare la doppia imposizione, 
  • come funziona il credito per le imposte pagate all’estero, 
  • quando è necessario iscriversi all’Aire. 



venerdì 20 luglio 2012

dal 26/06/2012 viaggiare per i minori cambia , vediamo come

DAL 26/06/2012 VIAGGIARE PER I MINORI COME CAMBIA ? (clicca qui)


CARTA D'IDENTITA'
PASSAPORTO


sabato 16 giugno 2012

ADOZIONE DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL`ESTERO (ateneoweb)

La procedura di adozione da parte di cittadini italiani residenti all`estero e` soggetta alla normativa italiana o alla normativa dello Stato estero, a seconda che ricorrano o meno determinate condizioni. Per sapere quale normativa deve essere applicata (quella dello Stato di residenza o quella italiana), bisogna fare le seguenti distinzioni:
1. Coppia italiana residente all`estero da meno di due anni
2. Coppia italiana residente all`estero da oltre due anni
3. Coppia mista (italiano + straniero) residente all`estero
COPPIA ITALIANA RESIDENTE ALL`ESTERO DA MENO DI DUE ANNI
Se gli adottanti sono entrambi cittadini italiani e risiedono in uno Stato estero da meno di due anni, si applica necessariamente la normativa italiana, in base a quanto stabilito dagli articoli 29 bis, comma 2, della Legge n. 184/83 e 38, comma 1, della Legge n. 218/95.
Gli adottanti, pertanto, devono rivolgersi al Tribunale per i minorenni italiano del luogo di ultima residenza in Italia o, in mancanza, al Tribunale per i minorenni di Roma, presentando la dichiarazione di disponibilita' all`adozione e chiedendo di essere dichiarati idonei all`adozione.
La procedura sara', quindi, quella ordinaria, d...[continua]

domenica 10 giugno 2012

Minorenni all’estero, serve la carta d’identità o il passaporto. Dal 26 giugno chi non sarà in regola non potrà espatriare (sole24)

Dal 26 giugno, infatti, diventano efficaci le disposizioni contenute nel regolamento Ce 444/2009 in base al quale i minori non potranno più espatriare se in possesso solo del passaporto del padre o della madre su cui sono iscritti a differenza di quanto avveniva in passato, quando fino a 16 anni i minori potevano viaggiare con i genitori senza avere un documento personale. Chi si trova in tale condizione e ha in previsione di andare all'estero con il figlio deve provvedere a richiedere un nuovo documento pena il rischio di venire respinti alle frontiere, incorrere in disguidi a fronte di controlli di identità eseguiti all'estero, o vedersi negato l'imbarco ............
Se invece il minore di anni 14 ha già un suo passaporto personale, ma che è stato emesso prima del 25 novembre 2009, si deve provvedere ad aggiornarlo facendo inserire i dati dei genitori. Sia il passaporto che la carta d'identità per i minori avranno durate inferiori ai 10 anni: triennale per i bambini da zero a 3 anni, quinquennale da tre anni compiuti a 17 compiuti. I due documenti hanno costi diversi: per il passaporto 82,79 euro, per la carta d'identità sono sufficienti 5,42 euro...[CONTINUA]...
fonte:sole24


leggi anche  (01)

sabato 9 giugno 2012

IMU per chi risede all'estero ma ha un immobile in ITALIA

Anche i residenti all’estero, ma proprietari di un immobile presente sul territorio dello Stato italiano devono versare l’IMU.
Se vicevera si è residenti in ITALIA ma con un immobile all'estero vi rimando all'argomento IVIE.
A specificarlo è il Ministero dell’Economia, che spiega come si calcola l’imposta municipale unica per questo tipo di contribuenti.
In generale, lo ricordiamo, l’IMU si paga mediante modello F24, come stabilito nel paragrafo 10.1 della circolare n. 3/DF del MEF , ed è suddivisa in 2 quote una comunale ed una statale.

Quota comunale :


Ma dall’estero, in alcuni casi, non è possibile utilizzare il modello F24 per il pagamento dell’IMU e allora bisogna procedere pagando la quota spettante al Comune contattando direttamente quest’ultimo.
Il Comune fornirà apposite istruzioni per effettuare il versamento e l’IBAN sul quale accreditare l’importo dovuto.

Quota statale :


L’IMU si compone anche di una parte riservata allo Stato, per questa il bonifico deve essere effettuato in favore della Banca d’Italia indicando con :
  • codice: “BIC BITAITRRENT” ;
  • causale: proprio codice fiscale (o la partita IVA o codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza) - sigla “IMU” - nome del Comune- codici tributo (quelli indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E) -annualità di riferimento - indicazione “Acconto” o “Saldo” (per la prima casa “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”);
  • IBAN: IT02G0100003245348006108000.
Una volta effettuati entrambi i bonifici, copia delle notifiche dovranno essere inoltrate al Comune nel quale è ubicato l’immobile in oggetto per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012
- l’annualità di riferimento
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo”. Se il Comune ha "equiparato" l'immobile all'abitazione principale (con la possibilità, quindi, di versare l'acconto in 1 o 2 rate), il contribuente deve anche indicare se il versamento si riferisce alla “Prima rata” o alla “Seconda rata” di acconto.