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sabato 28 gennaio 2012

IL NUOVO ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO EX ART. 445 BIS C.P.C. – PROBLEMI INTERPRETATIVI E DUBBI DI COSTITUZIONALITA’.

IL NUOVO ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO EX ART. 445 BIS C.P.C. – PROBLEMI INTERPRETATIVI E DUBBI DI COSTITUZIONALITA’.:
Dal 1° gennaio di quest’anno, chi intende agire in giudizio per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, deve preventivamente proporre, ai sensi del nuovo art. 445 bis c.p.c ., dinanzi al tribunale nel cui circondario risiede, istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
L'espletamento di tale “accertamento tecnico preventivo obbligatorio” costituisce condizione di “procedibilità” della domanda (rilevabile su istanza di parte o d’ufficio, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza), ma il giudice ove rilevi che lo stesso non è stato espletato ovvero che è iniziato e non si è...

mercoledì 18 gennaio 2012

NUOVA PROCEDURA PER I RICORSI IN MATERIA DI INVALIDITÀ

NUOVA PROCEDURA PER I RICORSI IN MATERIA DI INVALIDITÀ:


inpsSoltanto dopo l’accertamento tecnico il Giudice potrà prendere in esame ciascun caso

È entrato in vigore il primo dell’anno il nuovo iter procedurale relativo ai ricorsi in materia di invalidità, sia civile che pensionabile: non più facoltà di ricorsi giudiziali, ma obbligo di accertamenti tecnici preventivi. Ovvero, verifiche delle “condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio”. Scopo del provvedimento: arrivare a pronte mediazioni tra ricorrenti senza passare per il Tribunale. Sono infatti oltre 500mila i ricorsi che, dal 2009 a oggi, interessano l’invalidità civile.

Pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero n. 171 del 25 luglio 2011, il nuovo iter è contenuto nel decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge n.111 del 15 luglio 2011.

PRIMA - In passato il cittadino che ricorreva in giudizio presentava ricorso giudiziale entro, e non oltre, 6 mesi dalla notifica del verbale. Il Giudice nominava il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) incaricato della perizia che, una volta effettuata, veniva acquisita agli atti insieme alla documentazione sanitaria allegata dal ricorrente all'atto di presentazione del ricorso e alla documentazione presentata dalla controparte.

D’ORA IN POI - Il nuovo articolo n.445 bis del codice di procedura civile sancisce per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.

La riforma introdotta dalla Manovra correttiva -