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giovedì 11 aprile 2019

REGIME FORFETTARIO 2019 "allargato" , CIRC by A.d.E. fonte:fiscooggi , fiscoetasse


A causa delle rilevanti modifiche normative operate dall’ultima legge di bilancio, 
può essere applicato già dal 2019 anche da chi era in contabilità semplificata od ordinaria per opzione



Nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, il regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, introdotto dalla Stabilità 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e profondamente innovato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 9 a 11, legge 145/2018), per ampliarne il perimetro di applicazione. 

mercoledì 21 gennaio 2015

2015 il calendario tasse al momento



vedi il dettaglio (qui)

mercoledì 12 febbraio 2014

Rimborsi sprint anche per tasse e imposte di registro

L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento (Provvedimento 07 febbraio 2014, n. 18173/2014) del direttore ha annunciato che la procedura sprint per i rimborsi riguarderà anche le tasse, le imposte di registro e le altre imposte indirette. 

Dunque, la procedura che in genere interessa i rimborsi del contributo unificato di iscrizione a ruolo e le somme spettanti al contribuente a seguito di liquidazione delle dichiarazioni annuali sarà estesa, a partire dal 1°luglio 2014, a tutti i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette. 

La procedura automatizzata interesserà tutti i rimborsi che risultano dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze di rimborso di tasse, imposte dirette e indirette, il cui pagamento è di competenza dell’Agenzia delle Entrate. 

Prevista una disposizione transitoria in base alla quale, fino al 30 giugno 2014, i ‘nuovi’ rimborsi continueranno a essere erogati secondo le modalità vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento.

fonti: ITALIAOGGI , TgECONOMIA

Leggi anche i seguenti articoli in merito :  (01)  --  (02)  --

giovedì 24 gennaio 2013

il SUPERBOLLO esiste (igoweb)

Il prossimo 31 gennaio scade la tassa automobilistica per le vetture di potenza superiore a 185 Kw, il cosiddetto superbollo auto.

Il super bollo auto è un’addizionale erariale alla tassa automobilistica, è applicata alle vetture con potenza superiore a 185 Kw, e non più le 225 della manovra fiscale del 2011 con il Governo Berlusconi.

Per ogni chilowatt superiore ai 185 si dovrà pagare l’importo di venti euro e non più dieci euro come precedentemente stabilito.

I proprietari delle vetture sono obbligati al pagamento del versamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica. 
Gli usufruttuari e coloro che hanno acquistato una vettura, con patto di riservato dominio e di utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dovranno effettuare il versamento entro il 31 gennaio.

Si può utilizzare uno strumento rilasciato dalla Agenzia delle Entrate, per effettuare il calcolo dell’importo preciso della tassa da pagare.

Ecco il link della pagina:

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/calcolo/calcolosuperbollo.htm

Il pagamento del superbollo auto va fatto sul modello F24 elementi identificativi, 
codice tributo 3364.

fonte:igoweb

mercoledì 10 ottobre 2012

31 Ottobre 2012: LOCAZIONI: IMPOSTA DI REGISTRO (ateneoweb)

Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell`imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2012 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/10/2012.
L`imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell`attestato di versamento va poi consegnata all`Ufficio Territoriale dell`Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento e` contestuale alla registrazione.

Codici tributo:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualita' successive
113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualita'

fonte:ateneoweb





Nel modello di versamento vanno indicati:
• i codici fiscali e le generalità del proprietario (campo 4) e del locatario o affittuario (campo 5);
• il codice dell'Ufficio di registro o delle entrate (campo 6) al quale va presentato il contratto per la registrazione (vedere elenco codici Uffici delle Entrate); non va compilato il campo "Sub codice";
• il codice del tributo (campo 11) e quello della causale (campo 9), secondo le istruzioni contenute nel modello stesso. Il campo 9 non va compilato in caso di contratti di locazione per annualità successive alla prima;
• Nel campo 10, per la prima registrazione va indicato solo l'anno di stipula. Per proroga, risoluzione o cessione, va indicato "Anno" (quello di registrazione) per esteso e "Numero" (quello assegnato dall'Ufficio al momento della prima registrazione), preceduto dalla serie dell'atto che è sempre "03" e separando i due numeri con una barra (ad esempio: per un atto registrato nel 2005 al numero 3187, scrivere nei campi "Anno" 2005, "Numero" 03/3187).

Il codice della causale è RP (registrazione di atti pubblici o privati) e va indicato solo in sede di prima registrazione; per il tributo i principali codici da utilizzare sono:

Codice tributo e descrizione

107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione ed affitti)
113T - Imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazione ed affitti)
110T - Imposta di registro per cessioni (contratti di locazione ed affitti)
109T - Imposta registro per contratti verbali
964T - Diritti copie rilasciate dall'Ufficio (solo per la prima registrazione)
671T - Sanzione amministrativa imposta di registro (ravvedimento)
731T - Interessi di mora al tasso legale

Nel modello di versamento non dovranno essere compilati i campi che individuano il numero di riferimento e la descrizione del tributo.

Se il contratto è registrato per la prima volta, nel campo "numero", posto dopo l'anno, va scritta la data del contratto.


Al momento della prima registrazione del contratto, i contraenti sono tenuti a versare, otre all'imposta di registro, i cosiddetti "tributi speciali" (codice 964T), richiesti dall'ufficio del registro o delle entrate a titolo di spese di registrazione. La determinazione dell'ammontare dei tributi speciali è attribuita a ciascun ufficio del registro.


Per la registrazione di più contratti di locazione va effettuato un versamento cumulativo.


Per i versamenti relativi ad annualità successive alla prima ovvero a cessioni, risoluzioni e proroghe di un contratto già registrato, occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero di registrazione separati da una barra).


Per le cessioni, proroghe e risoluzioni anche tacite degli stessi contratti, i contraenti devono versare l'imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l'attestato dell'avvenuto versamento al competente Ufficio del registro entro 20 giorni.


Per i contratti già registrati, il pagamenbto dell'imposta relativa alle annualità future sarà effettuato con le stesse modalità, ma non deve essere presentato l'attestato dell'avvenuto versamento.


Attenzione: Tutti gli importi relativi all'imposta di registro vanno arrotondati all'unità di euro (per difetto, se inferiore a 50 centesimi, per eccesso se uguale o superiore).
 

domenica 7 ottobre 2012

Attestato certificazione energetica necessario per la detrazione 55% (investireoggi)


attestato certificazione energeticaAttestato certificazione energetica. Uno dei documenti necessari per poter fruire della detrazione 55%, per i lavori di risparmio energetico, è, oltre all’asseverazione del tecnico abilitato, la scheda informativa dell’intervento eseguito, l’attestato di qualificazione energetica.

Attestato certificazione energetica e detrazione 55%

L’attestato di certificazione energetica, è quel documento che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio su cui vengono effettuati interventi tesi al risparmio energetico per cui si può fruire della detrazione 55%. Tale certificazione di qualificazione energetica deve essere prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.

Esempio attestato certificazione energetica

- Attestato certificazione energetica       

Attestato certificazione energetica: chi deve compilarlo

Si ricorda che l’attestato di certificazione energetica, così come la scheda informativa e l’asseverazione, devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi,dottori forestali e i periti agrari.

domenica 9 settembre 2012

Regime dei minimi GLI ADEMPIMENTI ( zerotasse )

L’inizio del 2012 segna anche l’inizio di applicazione del nuovo regime dei minimi introdotto dal Dl 98 del 2012 (01). Il regime presenta delle differenze rispetto al vecchio regime dei minimi, e pertanto i contribuenti che hanno scelto di optare per tale tipo di contabilità dovranno verificare il corretto adempimento di tutti i presupposti.

Gli adempimenti da rispettare - Non tutti gli obblighi contabili sono stati eliminati e le persone fisiche che hanno scelto di optare per tale regime sono comunque obbligate ad effettuare la numerazione e la conservazione delle fatture di acquisto, oltre che specificare nelle fatture emesse che si tratta di operazione effettuata nell’ambito del regime dei minimi ( ad eccezione di vendita di carburanti, tabacchi, quotidiani e periodici, ecc.). Occorre inoltre effettuare la certificazione dei corrispettivi e in caso di fattura per acquisti intracomunitari integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota dell’imposta.

Occorre inoltre comunicare in via preventiva l’intenzione di effettuare un acquisto intracomunitario in modo tale da essere inclusi all’interno dell’elenco Vies e presentare quindi agli uffici delle dogane gli elenchi Intrastat.

Gli adempimenti da non fare - Per quanto riguarda invece i mancati adempimenti chi opta per il regime dei minimi resta comunque esonerato da un buon numero di obblighi. Innanzitutto il contribuente non è obbligato alla rivalsa e detrazione Iva sugli acquisti, oltre a non dover fare la liquidazione ed il versamento dell’imposta. Esonero anche per quanto riguarda la tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal Dpr 633/1972 e 600/1973 oltre che per la presentazione della dichiarazione Iva, per la dichiarazione ed il versamento Irap e per il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

Il contribuente che aderisce al regime resta inoltre non obbligato alla presentazione della comunicazione inerente lo spesometro e per la comunicazione delle operazioni verso soggetti economici dei paesi inseriti nella black list ( articolo 1, Dl 40/2010).

Ritenuta d’acconto - Il provvedimento direttoriale n. 185820/2010 ha inoltre recentemente precisato che i contribuenti non devono assoggettare i corrispettivi a ritenuta d’acconto se viene rilasciata apposita dichiarazione che i redditi sono comunque assoggettati ad imposta sostitutiva ( con la possibilità di modificare le fatture del 2011 se i corrispettivi non sono ancora riscossi).

sabato 18 agosto 2012

Il Fisco riapre dopo le ferie (sole24)

È fitta l'agenda di lunedì 20 agosto, tra adempimenti e versamenti in scadenza dal 1° agosto al 20 agosto, rate di Unico 2012 e versamenti di Unico con lo 0,40 per cento in più ... storie correlate Frode Iva, il contribuente prova l'estraneità La convenienza guida l'opzione per il prelievo Il terreno si rivaluta con gli indici Istat Sugli immobili la plusvalenza segue l'incasso Fringe benefit esclusi dal riepilogo......CONTINUA....



giovedì 16 agosto 2012

La nuova ricetta è in vigore: basta scrivere il principio attivo (nanopress)


La norma sulla nuova ricetta del Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del principio attivo al posto del nome commerciale del farmaco è in vigore. Sulla normale ricetta rossa deve ora comparire solo il nome della sostanza contenuta nel farmaco, cioè il principio attivo che possiede proprietà terapeutiche. Questo è già sufficiente perché la ricetta sia valida e possa essere presentata dall'assistito in farmacia per acquistare il prodotto dal prezzo più basso. Il medico può aggiungere anche il nome commerciale di un farmaco, ma deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta. Il Ministero della Salute sottolinea che queste disposizioni "non riguardano le terapie croniche già in corso".Il legislatore, infatti, ha evitato di introdurre una normativa che potesse provocare possibili, sebbene rari, spiega il ministero della Salute, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all'altro, seppur con la stessa composizione.
Il paziente, come previsto dal decreto 'Cresci Italia dello scorso gennaio, ha comunque la possibilità di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo, ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perché il medico ha usato la clausola di non sostituibilità, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso) la differenza fra i due prezzi è a carico del cittadino.

martedì 24 luglio 2012

NUOVE TARIFFE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA PER IMPRESE ALLA CAMERA DI COMMERCIO (ateneoweb)

Un decreto interministeriale del 17 luglio 2012, che ha quale primo emanatore il ministero dello Sviluppo economico, introduce il tariffario dei diritti di segreteria cui sono tenute le imprese in camera di commercio. Contiene, tra gli altri, gli importi cui sono tenute le imprese per i nuovi contratti in rete (fino a 90 euro per ogni iscrizione, modifica e cancellazione); per l’iscrizione degli intermediari nel registro imprese (18 euro, più 25 per il rilascio della tessera di riconoscimento); per la consultazione del prospetto contabile XBRL (fino a 1,50 euro per la visura fatta in Cdc e fino a 25 euro per l`iscrizione degli organismi di certificazione). I nuovi diritti di segreteria investono poi anche l`attività di raccolta Raee e il registro telematico nazionale delle persone e imprese certificate. Il decreto inserisce voci e diritti nella Tabella A allegata al decreto dirigenziale del 17 giugno 2010, integrato dal decreto dirigenziale 22 dicembre 2011 (decreto OIC 2012).

domenica 8 luglio 2012

09/07 SI PAGA IL FISCO (UNICO , CEDOLARE , ADDIZIONALI )

Il fisco chiama in cassa: scade infatti domani 09/07 il termine per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi UNICO . Questo grazie alla proroga che ha fatto slittare i pagamenti al 9 luglio. I versamenti possono essere rinviati di un mese pagando una maggiorazione dello 0,4%. Si pagano anche le addizionali regionali e comunali, la cedolare e il 'forfettino' per giovani imprenditori e il contributo dI solidarieta' .

martedì 3 aprile 2012

Esenzione dalle tasse alle borse studio sotto 11.500 euro

Ok all'esenzione dalle tasse per le borse di studio sotto gli 11.500 euro. 
E'quanto prevede un emendamento al dl fiscale approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Gli importi eccedenti 11.500 euro saranno invece sottoposti a tassazione, perche' "costituiscono reddito", "anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l'esenzione o l'esclusione".

lunedì 27 febbraio 2012

Semplificazione fiscale: case all’estero, uniformata Imu



Il decreto legge sulla semplificazione fiscale (Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012) introduce modifiche in materia di Imposta Municipale Unica.

L’Imu viene uniformata per abitazioni all’estero e sul territorio italiano. L’imposta non è dovuta se il suo importo calcolato non va oltre i 200 euro. Per valore dell’immobile, ai fini dell’ applicazione dell’imposta, si adotta non più solo il valore di mercato ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti.

Per i cittadini italiani è prevista, in caso di lavoro all’estero e solo durante il periodo di attività fuori dai confini nazionali, una riduzione d’aliquota pari a 0,4 punti percentuali.
Inoltre, se l’immobile costituisce abitazione principale viene riconosciuta una detrazione (200 euro).
Per informazioni:

Governo Italiano

mercoledì 22 febbraio 2012

Le nuove tasse sui conti correnti e sulle attivita' finanziarie

La nuova disciplina sull'imposta di bollo sui conti correnti e sugli strumenti finanziari
L’articolo 19, commi 1-5, Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 è intervenuto sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari introducendo - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - una nuova imposizione fiscale sul deposito titoli (imposta proporzionale) e sui conti correnti (in tal caso l'imposta è fissa). L'innalzamento dell'imposta di bollo è facilmente osservabile dalla tabella ufficiale (articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972):



 Strumenti Finanziari
L'intervento effettuato dalla manovra Monti ha introdotto  una imposizione su base proporzionale pari all’1 per mille a decorrere dal 1° gennaio 2012 e pari all’1,5 per mille a decorrere dal 2013 su tutte lecomunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari. Al contempo la Manovra ha ampliato la base imponibile su cui insiste l’imposta al fine di includervi anche i prodotti finanziarinon soggetti all’obbligo di deposito (inclusi espressamente i buoni postali fruttiferi, ad eccezione di quelli di valore di rimborso non superiore a 5.000 euro) con la sola esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
L'art 19 del Dl 201/2011 chiarisce, inoltre, che qualora le comunicazioni siano inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata proporzionalmente al periodo rendicontato. In ogni caso la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando nonsussiste un obbligo di invio o di redazione: la Manovra precisa infatti che l'imposta è infatti comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto.
L'imposta proporzionale è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200.

Estratti Conto
Quanto agli estratti conto inviati dalle banche ai clienti nonché gli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, l'articolo 19 Dl 201/2011 precisa che sono invece soggetti ad una imposta fissa pari a:
-      34,20 euro se il cliente è persona fisica, prevedendo l’esenzione, qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro 5.000
-      100 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.
Anche l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

domenica 19 febbraio 2012

Fisco, Meno tasse sui redditi più bassi (ipotesi)

Fisco, Meno tasse sui redditi più bassi: ROMA - Venerdì prossimo il governo potrebbe presentare un nuovo testo di legge delega per la riforma fiscale da presentare al Parlamento. Tra le novità, secondo quanto riporta il Corriere della sera, il principio secondo cui quanto verrà recuperato dalla lotta all'evasione fiscale sarà restituito ai contribuenti. Due le ipotesi, o la riduzione graduale della prima aliquota Irpef dal 23% (che si applica ai redditi compresi tra i 7 e i 15mila euro) al 20% o l'aumento delle detrazioni. In questo caso i proventi della lotta all'evasione potrebbero essere convogliati - scrive il Corriere - in un fondo, che l'anno successivo sarebbe messo a servizio del finanziamento di nuove o maggiori detrazioni fiscali.Intanto ieri Pd e Pdl hanno concordato un emendamento al dl Liberalizzazioni che prevede di rendere gratuito per legge il conto corrente bancario per i pensionati con gli assegni più bassi, fino a 1.500 euro.Nella nuova delega sarebbe riscritta anche la parte che riguarda il fisco d'impresa e potrebbe essere inserita anche la riforma del catasto.Sempre venerdì dovrebbe arrivare anche il decreto sulle semplificazioni degli adempimenti fiscali. Tra le misure allo studio norme un po' più tolleranti sugli studi di settore con l'aumento dello scarto ammissibile dal Fisco tra il reddito accertato e quello dichiarato.

sabato 28 gennaio 2012

Nella delega fiscale tagli alle tasse per lavoratori dipendenti e pensionati (Ilsole24ore.com)

Nella delega fiscale tagli alle tasse per lavoratori dipendenti e pensionati (Ilsole24ore.com): La semplificazione dei rapporti tra contribuenti e fisco mette nel mirino anche l'assistenza fiscale.....
Per quanto riguarda l'assistenza fiscale la norma allo studio dovrebbe consentire per quelle particolari categorie di contribuenti già indicate, la possibilità di ricorrere ai Caf presentando il modello di dichiarazione 730 e la documentazione necessaria per consentire le operazioni di controllo. Nel caso in cui il contribuente sia in debito con l'Erario il Caf potrà versare in via telematica le imposte dovute dal cittadino, ovvero consegnargli la delega di versamento (modello F24) già compilata entro dieci giorni dalla scadenza del termine di versamento.

Nel pacchetto allo studio dell'Economia, anticipato ieri al Sole 24 Ore dal... storie correlateIn 100mila a studiare il fiscoFisco semplice, meno evasioneTobin tax: più danni che vantaggiPensioni, si tratta su nuovi ritocchiSconto al contribuente per i costi anche nel caso di rettifica degli uffici .....

Le nuove imposte patrimoniali della Manovra Monti: un promemoria sintetico

Le nuove imposte patrimoniali della Manovra Monti: un promemoria sintetico:
Con tutti i provvedimenti legislativi di cui si è sentito parlare e le indiscrezioni che circolano sulle leggi ancora da attuare, è facile perdersi in un mare di percentuali e di cifre senza riuscire a chiarirsi le idee sulle tasse e le imposte che dovremo pagare nel corso dell’anno. Ecco dunque un sunto delle imposte di tipo patrimoniale sancite dalla legge del 22.12.2011 n. 214:

* imposta dello 0,76% su tutti gli immobili esteri proprietà di persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali, con valore retroattivo, a decorrere dall’anno 2011. Dunque, nessuna imposta da pagare sugli immobili situati all’estero proprietà di società commerciali, società semplici, trust ed enti non commerciali. Come si calcola l’imposta? Sul costo dell’immobile così come risulta dall’atto di acquisto oppure dai contratti. Se questo riverimento dovesse mancare, l’imposta va calcolata sul valore di mercato rilevabile in loco. Va detto anche che sarà possibile dedurre un credito d’imposta uguale all’ammontare dell’imposta patrimoniale eventualmente già versata nello Stato estero in cui si trova l’immobile. Il primo versamento dell’imposta dovrà essere effettuato entro il 18 giugno 2012, oppure entro il 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,4%.

* imposta dello 0,10% per gli anni 2011 e 2012 e dello 0,15% a partire dal 2013 su tutte le attività finanziarie detenute fuori dai confini dell’Italia da persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali. Tra le attività di tipo finanziario sono inclusi i conti correnti bancari esteri. Queste aliquote si applicano su una base imponibile costituita dal valore di mercato delle attività finanziarie (valore rilevato alla fine di ogni anno solare oppure secondo il valore nominale o di rimborso). Questa imposta viene applicata in maniera proporzionale alla quota e al periodo di detenzione; è possibile dedurre un credito d’imposta pari all’ammontare della suddetta imposta patrimoniale versata nello Stato straniero. Il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 18 giugno 2012 oppure entro il 18 luglio 2012 con una maggiorazione dello 0,4%.

* prelievo annuale (imposta di bollo speciale) dell’1% nel 2012, dell’1,35% nel 2013 e dello 0,4% dal 2014 su tutti i capitali che hanno beneficiato dello “scudo fiscale” e ancora segretati. L’imposta di bollo concerne soltanto le attività di tipo finanziario (titoli, azioni, ecc.), non immobili, barche e simili. Si noti: anche le attività finanziarie derivanti da sanatorie attuate anni fa. Come si calcola questa imposta di bollo? Al netto dell’eventuale imposta di bollo “ordinaria” già dovuta per le comunicazioni alla clientela da parte delle banche riguardanti prodotti e strumenti finanziari, introdotta dal recente decreto del Governo. Sono gli intermediari finanziari che devono provvedere a trattenere l’imposta (ricevendone ordine dal contribuente) e devono effettuare il versamento entro il 16 febbraio di ogni anno anno. In pratica, entro il 16 febbraio 2012, gli intermediari finanziari devono versare l’1% delle attività finanziarie ancora segretate al 6 dicembre 2011. Per i versamenti omessi, la sanzione è pari all’importo non versato.

* imposta straordinaria pari all’1% sulle attività finanziarie “scudate” che, in data 6 dicembre 2011, fossero state totalmente o in parte prelevate dal rapporto (di deposito, amministrazione o gestione) acceso per attuare la procedura di emersione – oppure dismesse. Questa imposta è dovuta solo per l’anno 2012, con modalità analoghe a quelle delle imposte per i capitali scudati di cui abbiamo parlato appena sopra.