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lunedì 20 gennaio 2020

INPS pubblica i limiti 2020 per accedere al REI ed alla carta acquisti in funzione del valore dell'assegno sociale

Con il msg 161/2020 inps determina i valori limite di accesso

Al beneficio economico del ReI, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è soggetto ad un tetto massimo di erogazione commisurato all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maggiorato del 10%.
A seguito dell’emanazione del decreto interministeriale in commento è stato rivalutato l’importo dell’assegno sociale che, per l’anno 2020, è pari ad un valore annuo di 5.977,79 euro che, maggiorato del 10%, equivale a 6.575,56 euro; tale importo costituisce il valore massimo dell’ammontare del Reddito di Inclusione per l’anno 2020.
Con riferimento al nuovo importo è stata, quindi, adeguata la procedura informatica di calcolo del ReI.

A seguito della perequazione disposta dal richiamato decreto del 15 novembre 2019, si riportano i valori delle soglie dei requisiti ISEE e dei trattamenti e dei redditi previsti per la Carta acquisti ordinaria per l’anno 2020:
  • il valore dell’indicatore ISEE deve essere inferiore a 6.966,54 euro (tale valore rileva sia per la Carta acquisti minori che per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni);
il valore dei redditi e dei trattamenti dei pensionati deve essere di importo inferiore a 6.966,54 euro, se il richiedente/titolare è di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 9.288,72 euro se il richiedente/titolare ha una età non inferiore a 70 anni (tale valore rileva solo per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni).

fonte:INPS

sabato 9 febbraio 2019

ISEE " benefici sociali a chi non ha reddito " fonte:leggepertutti correlato da link nel blog

Quali benefici sociali spettano a chi non ha reddito?


-Esenzione dal ticket sanitario (gli agg su questo blog)


-Bonus luce, gas e acqua (gli agg su questo blog )

-Bonus telefono 

-Conto corrente agevolato 

-Dentista sociale

-Reddito di cittadinanza (qui inoltre agg su questo blog )

-Reddito di inclusione (qui inoltre agg su questo blog )

giovedì 10 gennaio 2019

assegno sociale 2019 a 67 anni => http://bit.ly/2sjihgt #inps #assegnosociale #parametri #eta #studiocataldi #mikecaftorino#mikecaftorinoinfo


assegno sociale 2019 a 67 anni =>

http://bit.ly/2sjihgt

#inps #assegnosociale #parametri #eta #studiocataldi #mikecaftorino
January 10, 2019 at 09:51PM
via Instagram http://bit.ly/2M46UBV

martedì 31 ottobre 2017

#assegno_sociale da gennaio 2018 requisito anagrafico passa a 66anni e 7mesi

A partire dal 01/01/2018 per effetto della riforma Fornero 

il requisito anagrafico di accesso all'assegno sociale aumenterà di un anno 
  • si passerà da 65 anni e 7 mesi 
  • a 66 anni e 7 mesi. 

venerdì 20 ottobre 2017

Pensioni "DIRITTI INESPRESSI" , QUANTIFICANDO

Con “diritti inespressi” ci si riferisce, al riconoscimento dell’integrazione al trattamento minimo sulla pensione:
  • ANF;
  • Assegni familiari;
  • Integrazioni al trattamento minimo;
  • maggiorazioni sociali;
  • Maggiorazione per ex combattenti;
  • 14esima mensilità
  • prestazioni a favore degli invalidi civili
  • assegno di vedovanza

Prestazioni erogabili ( con limiti anagrafici e reddituali ) definiti da



INTEGRAZIONE AL MINIMO

ne hanno diritto le pensioni da lavoro inferiori ai 501,89 euro in presenza di determinate condizioni di reddito.

venerdì 28 aprile 2017

Prestazioni invalidità civile, cecità e sordità. Non computabilità del reddito della casa di abitazione e degli assegni familiari

Con la circ.n. 74/2017 INPS precisa che 

  • con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito della casa di abitazione e gli assegni familiari sono da considerarsi esclusi ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.  

Dal 1°gennaio, alle richieste di assegni e indennità per 

  • invalidi, ciechi e sordi


si applica la stessa disciplina per il riconoscimento della pensione sociale.


In base alle sentenze della CASSAZIONE

A partire dal 2012, la Suprema Corte ha ribaltato il precedente orientamento sulla materia(tra le altre: ordinanza della Cass., Sez. lav., n. 4223/2012)fino a consolidarsi univocamente in senso contrario(sentenze nn. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014, 14026/2016).


Secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento 
sono costituite dall’art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153: la prima, per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultra sessantacinquenni sprovvisti di reddito. 

Per quest’ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.
Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.

fonte:INPS

giovedì 23 febbraio 2017

#INPS #ammortizzatori_sociali_2017 #assegno_sociale


Con circ. n. 36 del 21/02/2017, comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del credito cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola e la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

















martedì 27 gennaio 2015

ASSEGNO SOCIALE 2015 VARIANO GLI IMPORTI (fonte Migranti Torino)


L'INPS con la circ.1 del 9/01/2015, stabilisce l’importo annuo dell’assegno sociale per il 2015:

  • 5.830,63 € (448,51 mensili per 13 mensilità) .

Tale importo stabilisce i parametri di reddito minimi previsti nelle richieste di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Requisiti per ricongiungimento familiare, coesione familiare e Permesso di soggiorno UE (ex carta di soggiorno) per soggiornanti di lungo periodo, anno 2015:

  • Richiedente : 5.830,63  €/annui
  • Richiedente e 1 familiare : 8.745,94 €/annui
  • Richiedente e 2 familiari – 11.661,26 €/annui
  • Più familiari aumento di €/2.915,31 per ogni familiare
  • Richiedente e 2 o più minori di 14 anni – 11.661,26 €/annui
Per ogni altro familiare oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all’importo di 11.661,52 € si deve aggiungere per ogni persona l’importo di 2.915,38 €.

mercoledì 22 gennaio 2014

INPS stabilisce i minimi pensionistici (2013) e la rivalutazione 2014

Con la Circolare n. 7 del 17 gennaio 2014, l’INPS si è pronunciata in merito alla rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014.    (riassumendo)

Ha inoltre stabilito :

  • 1,2 per cento aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2014.
  • e confermato nella misura del 3,0 per cento l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2013.
Ha stabilito l'importo del trattamento minimo a gennaio 2014 (con la perequazione provvisoria dello 1,2%) ad euro 501,38. 

Confermato, inoltre, come dallo scorso anno, che l’Istituto rilascia la certificazione fiscale (CUD 2014), di norma, esclusivamente attraverso il canale telematico (vedere possibilità differenti) .





Allegato N.4 (importi  minimi 2013)

In concomitanza và ricordato l'importo dell'assegno sociale per gli immigrati in Italia è di particolare importanza perché viene preso come riferimento per valutare il loro reddito per ogni pratica nella pubblica amministrazione come richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, il ricongiungimento familiare, la cittadinanza italiana, … e tante altre pratiche quest’anno l’importo è di 447,61 euro, che moltiplicati per tredici mensilità fanno 5.818,93 euro. 







venerdì 15 febbraio 2013

Assegno sociale annuo: nuovi importi per il 2013

L’INPS ha reso noto il nuovo importo dell’assegno sociale aggiornato al 2013 pari a 5.749,90 euro (442,30 euro per 13 mensilità).




Come è noto la misura dell’assegno sociale 
(prestazione economica che attualmente spetta a coloro che hanno raggiunto i 65 anni e 3 mesi di età e vivono in condizioni economiche disagiate) costituisce un parametro importantissimo per gli stranieri residenti in Italia.

Al fine di avviare la procedura di ricongiungimento familiare, ad esempio, lo straniero deve dimostrare un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.

Stesso ammontare è richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Infine, all’assegno sociale annuo viene normalmente fatto riferimento al momento del rinnovo del permesso di soggiorno al fine di verificare se il richiedente è titolare di risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei familiari a carico.

L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il parametro:

per l’autorizzazione all’ingresso per il ricongiungimento familiare: lo straniero che chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere dalle categorie stabilie dalla nuova normativa entrata in vigore il 5 novembre 2009, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere;

per rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo (art. 9 TU);

impossibile invece utilizzare l’importo dell’assegno sociale quale limite per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, che invece devono prevedere una valutazione più complessa sulla situazione.

Ecco la nuova tabella dei redditi (L’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità)


Richiedente - 5.749,90 € annui - 442,30 € mensili


1 familiare - 8.624,85 € annui - 663,45 € mensili 

2 familiari - 11.499,8 € annuali - 884,6 € mensili

3 familiari - 14.374,75 € annuali - 1.105,75 € mensili

4 familiari - 17.249,7 € annuali - 1.326,9 € mensili

2 o più minori di 14 anni - 11.449,8 € annuali - 884,6 € mensili

2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.374,75 € annuali - 1.105,75 € mensili





giovedì 15 novembre 2012

Pensione sociale per stranieri (laleggepertutti)

L’assegno sociale può essere percepito non solo dagli italiani ma anche dagli stranieri in possesso di determinati requisiti [1]. 



Possono farne richiesta:

  • i cittadini extracomunitari in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (o carta di soggiorno) e i loro familiari che abbiano beneficiato del ricongiungimento;
  • i cittadini extracomunitari che abbiano ottenuto lo stato di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e i loro coniugi che abbiano beneficiato del ricongiungimento;
  • i cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza o in possesso della vecchia carta di soggiorno di cittadino Ue e i rispettivi familiari che abbiano beneficiato del ricongiungimento (sia comunitari che extracomunitari).

E' necessario avere i seguenti requisiti:

  • aver compiuto 65 anni d’età;
  • risiedere legalmente in Italia da almeno dieci anni in modo continuativo;
  • non avere alcun reddito o avere un reddito annuo inferiore al valore dell’assegno sociale stesso (quindi inferiore ai 5.577 euro).

La domanda si presenta all’Inps.

  • Bisognerà allegare il titolo di soggiorno o la documentazione che attesta lo stato di rifugiato politico.
  • Per accertare che lo straniero risieda stabilmente in Italia da almeno dieci anni, le autorità considereranno la continuità delle date di rilascio dei documenti attestanti il regolare soggiorno sul territorio.
  • L’assegno sociale può essere riscosso presso qualunque ufficio postale o banca, non necessariamente ubicato nel Comune di residenza.
L’assegno viene erogato dal mese seguente a quello del compimento dei 65 anni o a quello di presentazione della domanda, se questa è stata presentata dopo i 65 anni.

L’assegno non è reversibile: non può essere, cioè, trasmesso ai familiari superstiti.

Qualora lo straniero abbia ottenuto la misura assistenziale e fuoriesca dall’Italia per un periodo superiore a un mese, l’erogazione dell’assegno è sospesa, salvo che dimostri che la sua assenza dal territorio italiano è dipesa da gravi motivi di salute. Dopo un anno di sospensione, se l’interessato è ancora all’estero, l’assegno viene revocato definitivamente.

La Guardia di finanza, di concerto con l’ufficio immigrazione, ha il compito di smascherare eventuali truffe, divenute sempre più frequenti in questo settore. Non è un mistero che un controllo capillare sia complicato e dispendioso: così, residenze fittizie e titoli di soggiorno contraffatti si moltiplicano. E spesso lo straniero, una volta acquisito l’assegno, si trasferisce nel suo paese d’origine, salvo rientrare in Italia poche volte l’anno.

[1] Legge n. 388 del 2000, presente nella Finanziaria 2001.


martedì 16 ottobre 2012

Assegno sociale e speranza di vita ( teleconsul )

Si fa seguito a quanto anticipato con circolare n.35 del 14 marzo 2012 sulle innovazioni in materia di decorrenza delle prestazioni pensionistiche, previste dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per illustrare gli effetti delle citate disposizioni sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali.

A decorrere dall’1.1.2013, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, viene adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, pertanto, tali prestazioni potranno essere concesse al compimento di 65 anni e 3 mesi.

Si precisa inoltre che per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico per l’assegno sociale, con decorrenza dall’1.1.2013, la pensione d’inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e la pensione non reversibile ai sordi, sono concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno e tre mesi.

I cittadini che hanno presentato domanda di assegno sociale e compiono il sessantacinquesimo anno entro il 31 dicembre 2012, sussistendo gli altri requisiti socio economici necessari, conseguiranno il diritto alla prestazione secondo la normativa previgente.

Gli invalidi civili titolari di inabilità, assegno mensile e pensione non reversibile ai sordi, che compiono il sessantacinquesimo anno entro il 31 dicembre 2012, conseguiranno il diritto all’assegno sociale sostitutivo, secondo la normativa previgente.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi dell'assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, è incrementato di un anno a cui si deve aggiungere l’incremento della speranza di vita.

Da ciò consegue che, con decorrenza dall’anno 2018, il requisito anagrafico per l’acquisizione del diritto alla pensione d’inabilità civile, all’assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai sordi è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento del sessantaseiesimo anno a cui va aggiunto il periodo di incremento della speranza di vita.

Riepilogo:

requisito anagrafico per l’assegno sociale - assegno sociale sostitutivo d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza e della pensione non reversibile ai sordi:

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
65 anni e 3 mesi (NOTA 1)


dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
65 anni e 3 mesi (NOTA 2)


dal 1° gennaio 2018
66 anni e 3 mesi (NOTA 2)
---

Nota 1

Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nota 2

- Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Requisiti anagrafici per l’inabilità civile, l’assegno mensile agli invalidi parziali e la pensione non reversibile ai sordi


dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

Dal 18° anno fino al compimento del 65° anno e 3 mesi (NOTA 1)


dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

Dal 18° anno fino al compimento del 65° anno e 3 mesi (NOTA 2)


dal 1° gennaio 2018

Dal 18° anno fino al compimento del 66° anno e 3 mesi (NOTA 2)
---

Nota 1

Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nota 2

- Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

martedì 22 maggio 2012

Le casalinghe hanno diritto alla pensione? Non sempre (TGCOM24)

Hanno diritto alla pensione le donne che nel corso della loro vita hanno sempre fatto le casalinghe senza versare contributi? La risposta è: non sempre. Nel caso in cui una persona non abbia mai versato alcun contributo lavorativo, infatti, la sola prestazione alla quale teoricamente potrebbe avere diritto è rappresentata dall’assegno sociale. 
Per avere diritto a questa pensione è necessario risiedere in Italia, aver compiuto 65 anni e non percepire nessun reddito, o in alternativa percepire un reddito inferiore all’importo attuale dell’assegno sociale. Anche per l’assegno sociale, così come per gli altri tipi di pensioni, l’età viene adeguata all’aspettativa di vita: infatti, a partire dal 2018, per poter riscattare l’assegno sociale sarà necessario aver compiuto 66 anni e non più 65.
L’assegno sociale, in pratica, spetta alla persona non coniugata che non abbia redditi propri o che comunque abbia un reddito inferiore a quello dell’assegno, che per il 2012 corrisponde a 5.557 euro. 
Alla persona coniugata, invece, spetta solo se il suo reddito, insieme con quello del coniuge, risulta inferiore al doppio del valore dell’assegno sociale (quindi, per il 2012, all’importo complessivo di 11.154 euro). 
Va precisato, però, che tali limiti di reddito sono innalzati di anno in anno.
In conclusione, una casalinga (o una persona appartenente a qualsiasi altra categoria sociale) che non abbia mai versato contributi lavorativi può contare solo su un assegno sociale, a patto, però, che il suo reddito sia modesto. 
In caso contrario, dovrà fare affidamento unicamente sulle entrate del marito.

giovedì 1 marzo 2012

valore importi sociali ( INPS ) 2012

Dal 1 gennaio 2012 cambia l'importo dell'assegno sociale che aumenta rispetto al 2011 dell'2,6%.
  • Assegno sociale 2012: 429,00 euro - 5.577,00 euro annuali
  • Pensione sociale 2012: 353,54 euro - 4.596,02 euro annuali
  • Pensione minima 2012: 480,53 euro - 6.246,89 euro annuali