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lunedì 12 marzo 2012

Immigrazione, in vigore il nuovo Accordo d'integrazione

In vigore dal 10 marzo 2012 il Regolamento contenente la disciplina dell’Accordo d’integrazione tra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta (D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011).
Si tratta di un nuovo strumento offerto agli immigrati che scelgono di vivere in Italia, con l’obiettivo di realizzare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali. L’Accordo è previsto dall’articolo 4 bis del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (Dlgs 286/1998). Il Regolamento contiene criteri e modalità di sottoscrizione dell’accordo.
Con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno, Cancellieri, e per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione, Riccardi, indirizzata il 2 marzo 2012 a tutti i prefetti d’Italia, sono state indicate le linee d’indirizzo per la corretta applicazione delle procedure.
L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.
Sul sito del Ministero dell'interno, oltre a tutta la documentazione, il modello dell'Accordo e una Brochure informativa in 16 lingue.
Fonte: Ministero dell'Interno

Allegati

Per saperne di più

venerdì 2 marzo 2012

STRANIERI: DAL 10 MARZO 2012 IN VIGORE L’OBBLIGO DI STIPULA DI UN ACCORDO DI INTEGRAZIONE TRA LO STRANIERO E LO STATO

Con il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’ 11 novembre 2011, e` stato previsto che, a decorrere dal 10 marzo 2012, gli stranieri di eta' superiore ai sedici anni che facciano ingresso per la prima volta nel territorio italiano debbano stipulare un Accordo di integrazione di durata di due anni, eventualmente prorogabile di un altro anno, contestualmente alla presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. La sottoscrizione dell’Accordo deve avvenire presso lo Sportello unico per l’immigrazione, ovvero presso la Questura competente. Dunque, a decorrere dal 10 marzo 2012 l`ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sara' subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all`effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. Nei successivi due anni il lavoratore sara' tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Una valutazione insufficiente potra' portare alla revoca del permesso di soggiorno e all`espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

martedì 28 febbraio 2012

Permesso di soggiorno a punti 2012: dal 10 marzo 2012 le nuove regole per i lavoratori extracomunitari

Dal 10 marzo 2012 l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sarà subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all'effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, è richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno. Nei successivi due anni il lavoratore è tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Il presente approfondimento illustra i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'Accordo di integrazione, le ipotesi di esenzione e di sospensione, e le modalità di riconoscimento, o di decurtazione, dei crediti. In conclusione vengono analizzate le disposizioni in materia di verifiche finali ed il ruolo dell'Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. In calce il fac-simile del modello da utilizzare per la stipula dell'Accordo di integrazione.
Dal 10 marzo 2012 l’ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sara` subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all’effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. Con l’obiettivo di garantire un’armonica convivenza tra culture differenti, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre 2011, ha previsto che, nel periodo di validita` del permesso di soggiorno, tutti gli stranieri, salvo specifiche e rare eccezioni, debbano raggiungere specifici obiettivi di integrazione. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, e` richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno. Nei successivi due anni il lavoratore e` tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Una valutazione insufficiente puo` portare alla revoca del permesso di soggiorno e all’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Nelle presenti note, dopo aver richiamato le disposizioni in materia di integrazione previste dall’art. 4-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il Testo Unico dell’immigrazione, d’ora in avanti T.U.I.), si verificheranno i criteri e le modalita` per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’Accordo di integrazione, le ipotesi di esenzione e di sospensione, e le modalita` di riconoscimento, o di decurtazione, dei crediti. Si concludera` analizzando le disposizioni in materia di verifiche finali ed il ruolo dell’Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

giovedì 12 gennaio 2012

Immigrazione. Il permesso di soggiorno a punti: le nuove norme (manca poco...)

Manca ormai poco all'entrata in vigore del cosiddetto “permesso di soggiorno a punti”. Il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata Stato-Regioni hanno infatti approvato, in parte modificandola, la bozza del regolamento stilato dal Consiglio dei Ministri nel maggio 2010 sull'accordo di integrazione previsto all’art. 4-bis, comma 2 del Testo Unico Immigrazione. Il nuovo D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2011, ed entrera’ in vigore nel mese di marzo 2012, senza effetto retroattivo.

domenica 20 novembre 2011

Immigrazione: arriva il permesso di soggiorno a punti

E’ stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale nr. 263 dell’11 novembre scorso, il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 179 recante “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”; conosciuto come permesso di soggiorno a