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martedì 8 agosto 2023

sabato 30 maggio 2020

sanatoria 2020 guida by melting pot


consulta (qui)


IL DECRETO (qui)


mercoledì 5 febbraio 2014

RIASSUMENDO SANATORIA EQUITALIA






È possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:
  • Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
  • Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
  • Enti locali (Regioni, Province e Comuni).
Non è possibile usufruire delle agevolazioni per:
  • somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
  • somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
  • tributi locali non riscossi da Equitalia;
  • richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali
Cosa non si paga:
  • gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
  • il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle entrate.

giovedì 23 gennaio 2014

EQUITALIA DICE NO ALLA ROTTAMAZIONE definita dalla Legge di Stabilità DEI DEBITI INPS

Con una direttiva interna Equitalia chiarisce che i debiti Inps e Inail non rientrano nella rottamazione delle cartelle esattoriali in quanto tali istituti non si possono considerare uffici dell'amministrazione statale in senso stretto .

Gli accertamenti esecutivi, invece, sono inclusi nella 'rottamazione', a condizione che le relative somme siano state affidate entro il 31 ottobre 2013.

 La società di riscossione basa la sua interpretazione su un vecchio comunicato 2003 dell'Agenzia delle Entrate, riferito peraltro ad una norma differente da quella attuale. 

In passato, infatti, sulla rottamazione dei ruoli le Entrate avevano specificato che per uffici statali dovessero intendersi solo i ministeri e non anche gli enti di previdenza. 

Oggi la definizione è differente. 

Inoltre, la stessa Agenzia non ha alcuna competenza sull'individuazione del perimetro degli uffici statali richiamati dalla norma.

giovedì 26 dicembre 2013

venerdì 12 luglio 2013

Decreto Lavoro, immigrati: sì alla sanatoria bis, ecco tutte le novità

Arriva una sanatoria bis in tema di immigrati. 

In proposito, qualora la procedura d’emersione 2012 non riuscisse ad ottenere un lieto fine a causa di motivi attribuibili al datore di lavoro, al lavoratore straniero rimane lo stesso assicurata la regolarizzazione. 

Tutto ciò, semplicemente avvalendosi della concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione e dell’archiviazione degli eventuali procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore immigrato. 

A comunicare la sanatoria bis è intervenuta la circolare congiunta dei ministeri del Lavoro e dell’Interno, rispettivamente prot. 4096/2013 (qui testo) e 4417/2013, specificante tutte le novità contenute nel decreto Lavoro in merito alla procedura di emersione scaduta lo scorso anno, rispondenti al preciso scopo di “accelerare e semplificare la trattazione delle domande”. 

continua : "LEGGIOGGI"


lunedì 24 dicembre 2012

sanatoria/regolarizzazione 2012 allo sportello Unico va fornita la sequenza numerica che identifica la mansione


Attenzione:

Sul sito del ministero dell'Interno "nullaostalavoro.interno.it" ulteriori dettagli sulla SANATORIA 2012 . Per coloro i quali hanno inviato un'istanza di emersione dal lavoro irregolare per lavoro subordinato (mod. EM-SUB) all'atto della convocazione da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno fornire all'operatore di Sportello il codice identificativo a sei caratteri corrispondente alla mansione del lavoratore, ricercandolo nella tabella scaricabile qui .
Nel file è disponibile un'ampia lista delle professioni classificate dall'ISTAT, all'interno della quale, mediante la funzione "trova" di Excel, sarà possibile ricercare la singola professione e quindi il relativo codice da fornire all'operatore di Sportello (es.: 5.2.2.3.2.0 - Camerieri di ristorante) 

giovedì 6 dicembre 2012

giovedì 8 novembre 2012

ISTRUZIONI INPS ADEMPIMENTI DATORI LAVORO DOMESTICO PER SANATORIA 2012 (francescocolaci)

Con il sottostante Messaggio n.17898 05-11-2012
OGGETTO: Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
Con la circolare n. 113 del 14 settembre 2012 sono state illustrate le disposizioni che disciplinano la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e dal decreto interministeriale del 29 agosto 2012 e sono state fornite le indicazioni operative in ordine agli adempimenti nei confronti dell’INPS, da parte dei datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione.

A seguito della dichiarazione di emersione presentata allo sportello unico per l’immigrazione, il Ministero dell’Interno ha trasmesso il flusso dei dati che ha permesso all’INPS l’iscrizione d’ufficio di questi rapporti di lavoro, assegnando un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912 e un numero progressivo.

Per tali iscrizioni sono stati registrati in archivio i seguenti dati presenti nella dichiarazione (Mod. EM-DOM):

  • -dati anagrafici del datore e del lavoratore;
  • -dati retributivi presenti nella sezione “Proposta contratto di soggiorno” in merito a mansioni, livello, tipo rapporto, convivenza, orario di lavoro settimanale.


Poiché la retribuzione non è presente nella dichiarazione di emersione, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 dell’art. 4 del D.I. 29 agosto 2012, come retribuzione oraria o mensile è stata inserita quella dell’importo minimo indicato nel CCNL di riferimento, corrispondente al livello dichiarato e, comunque, un importo mensile non inferiore all’assegno sociale – che per il 2012 corrisponde a €  429,00 – con un orario di lavoro settimanale non inferiore alle 20 ore.

Allo stato attuale sono state concluse le operazioni di iscrizione di tutti i rapporti di lavoro provvisorio derivanti dalle  domande di emersione  ed è in corso l’invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi precalcolati, come stabilito dalla circolare 113 del 2012.

Il pagamento di questi MAV può essere effettuato unicamente presso gli sportelli bancari o postali.

Questa prima fase  prevede l’emissione e l’invio dei Mav relativi ai seguenti trimestri:

  • 2/2012 – contributi dal 9 maggio al 30giugno     – scaduto il 10/07/2012
  • 3/2012 – contributi dal 1 luglio al 30 settembre  – scaduto il 10/10/2012
  • 4/2012 – contributi dal 1 ottobre al 31 dicembre – in pagamento dal 1° al 10  gennaio 2013.



    Documentazione di approfondimento







Il datore di lavoro può stampare i suddetti Mav, anche prima di ricevere il plico postale contenente i documenti cartacei, attraverso la funzione 
“Emersione” 
del servizio “Lavoratori domestici” 
presente nel “Portale dei Pagamenti”, 
al quale si accede tramite il banner a destra dei Servizi Online nella homepage del sito.

In generale, il datore di lavoro in possesso del PIN (codice di identificazione personale), attraverso il sito o telefonando al Contact Center Multicanale n° 803.164, può


  • conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnnn);
  • variare la data di assunzione del lavoratore nel caso sia precedente al 9/05/2012;
  • stampare i bollettini Mav già generati;
  • modificare i Mav esclusivamente per aggiungere il contributo di assistenza contrattuale nel caso intenda versarlo.


Il datore di lavoro senza PIN, con il proprio codice fiscale ed il codice rapporto provvisorio, entrando nel servizio offerto nel 
“Portale dei Pagamenti” 
“Lavoratori Domestici”, 
può comunque usufruire dei servizi di stampa dei Mav e di modifica per il solo inserimento del contributo di assistenza contrattuale alle associazioni di categoria che hanno stipulato apposita convenzione con l’Istituto.

Il datore di lavoro può comunicare una data di inizio del rapporto di lavoro, identificato con codice provvisorio, antecedente il 9 maggio 2012, nei limiti della prescrizione quinquennale.

In caso di variazione dell’inizio del rapporto di lavoro le procedure afferenti i pagamenti provvedono a generare i Mav relativi al 2012, che possono essere stampati direttamente dal datore di lavoro:


  • se la data è successiva al 01/04/2012 è possibile stampare il 2/2012 per le settimane dalla data di inizio indicata  al 05/05/2012
  • se la data è antecedente il 01/04/2012 è possibile stampare il 1/2012 ed il 2/2012 (per il periodo 1/04-05/05).


Non è invece possibile stampare i Mav per i trimestri precedenti il 2012, in quanto per pagare i contributi degli anni pregressi il datore di lavoro deve comunque presentare il modello LD15 di regolarizzazione contributiva alla sede competente per territorio.

All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione il datore di lavoro, per dimostrare la regolarità contributiva, dovrà esibire le ricevute dei Mav relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. Insieme alle ricevute dovrà esibire anche la parte superiore del documento di pagamento che riporta nella causale, oltre i dati anagrafici ed il codice rapporto 8912nnnnnn, anche i dati che hanno determinato l’importo:


  • SETTIMANE RETRIBUITE nel 1°, 2° e 3° mese
  • ORE TOTALI (ore settimanali per il n° dei sabati ricadenti nel trimestre)
  • RETRIBUZIONE ORARIA (come è noto anche la retribuzione mensile viene trasformata in oraria e maggiorata della quota di tredicesima)
  • IMPORTO (calcolato in base alla fascia contributiva di appartenenza).


La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione conclude il procedimento di emersione ed assolve anche l’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione.
La comunicazione obbligatoria viene inviata anche all’Istituto affinché possa:


  • provvedere all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro rilasciando un nuovo codice rapporto, contraddistinto dai numeri iniziali 9212 ed un progressivo;
  • chiudere d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dai numeri iniziali 8912, al giorno precedente alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno;
  • inviare al datore di lavoro la comunicazione del nuovo codice assegnato, il bollettino Mav per il pagamento dei contributi del trimestre nel corso del quale avviene la sottoscrizione ed i Mav relativi ai trimestri successivi.


Rapporti di lavoro domestico già iscritti all’INPS

Sono stati segnalati casi di datori di lavoro che avevano comunicato in precedenza l’assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno, o che sembrava tale, e per il quale stanno versando regolarmente i contributi, ma che, successivamente all’assunzione, è risultato irregolare per mancato rinnovo o motivi diversi.

A seguito di dichiarazione di emersione ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 109/2012 anche questi rapporti di lavoro sono stati iscritti con il codice provvisorio “8912” ed i datori di lavoro riceveranno la lettera con i bollettini Mav per il pagamento dei contributi, che utilizzeranno per i trimestri ancora da pagare dal momento in cui riceveranno la lettera.

I contributi eventualmente pagati per il secondo e terzo trimestre 2012 per il rapporto di lavoro già costituito saranno considerati validi per dimostrare la regolarità contributiva richiesta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Nel caso però che la contribuzione versata sia relativa ad un numero di ore lavorate inferiore a quelle dichiarate nella dichiarazione di emersione, è necessario integrare quanto pagato per il rapporto di lavoro già in essere, utilizzando i consueti sistemi di pagamento messi a disposizione dei datori di lavoro domestico:


  • generando un bollettino MAV dal sito ww.inps.it, accedendo al “Portale dei Pagamenti” – Lavoratori domestici – Entra nel servizio
  • utilizzando la carta di credito, rivolgendosi al Contact Center numero verde 803.164 oppure online, dal sito ww.inps.it, accedendo al “Portale dei Pagamenti” – Lavoratori domestici – Entra nel servizio
  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”.


E’ inoltre opportuno, per evitare sovrapposizioni che potrebbero comportare disfunzioni, che sia comunicata – con le consuete modalità informatiche -  la cessazione del rapporto di lavoro già costituito, con data riferita all’ultimo trimestre versato.

I datori di lavoro che si trovano in detta fattispecie dovranno poi provvedere al pagamento dei contributi dal quarto trimestre 2012 utilizzando i bollettini Mav riferiti al rapporto di lavoro codice 8912…., che riceveranno con la lettera in cui si comunica l’avvenuta iscrizione provvisoria a seguito di emersione, che potranno anche stampare attraverso il  servizio “Lavoratori domestici” presente nel Portale dei Pagamenti.


fonte:FrancescoColaci

FONTE ALTERNATIVA (01)

giovedì 1 novembre 2012

SANATORIA 2012 : Regolarizzazione per colf e badanti arrivano i bollettini dei contributi arretrati (ilmarocco)

I datori di lavoro hanno trenta giorni per pagare due trimestri. Senza il versamento la sanatoria 2012 è impossibile e si va incontro alle sanzioni previste per chi impiega immigrati irregolari.
Hanno già sborsato (o spesso hanno fatto ingiustamente sborsare al lavoratore) i mille euro di contributo forfetario. Ma a breve le famiglie che hanno chiesto di regolarizzare una colf, una badante o una baby sitter dovranno mettere di nuovo mano al portafoglio.

L’Inps sta infatti inviando a tutti i datori di lavoro domestico i bollettini MAV per il versamento dei contributi arretrati. Come prevede la legge che ha dato il via alla regolarizzazione, devono coprire almeno i due trimestri maggio-luglio e agosto-ottobre 2012.

Gli importi sono già indicati sui bollettini, pagabili in banca o negli uffici postali, e sono stati calcolati dall’Inps in base alla qualifica del lavoratore e alle ore di lavoro indicate nella domanda di emersione. Il range è vasto: i contributi per una colf part time sono di circa trecentocinquanta euro a trimestre, quelli per una badante convivente possono sfiorare i settecento.

Ricevuti i bollettini, il datore di lavoro ha trenta giorni per pagare. Ed è meglio non farsi prendere dalla tentazione di saltare questo appuntamento.

Il mancato versamento dei sei mesi di contributi arretrati non permetterà di portare a termine la regolarizzazione. E se per il lavoratore questo vorrà dire rimediare un’espulsione, per il datore significherà andare incontro alle sanzioni (cinquemila euro di multa e tre anni di reclusione, tanto per citarne una) previste per chi impiega immigrati irregolari.


venerdì 26 ottobre 2012

Comunicazione obbligatoria di assunzione e maxi sanzione (studio cassone)

Il ministero del Lavoro, con la nota n. 5509/2012, ribadisce che per evitare la maxi sanzione (dai 1.500 ai 12 mila euro, oltre gli accessori, per ogni lavoratore irregolare - legge n. 183/10) basta la Comunicazione obbligatoria (Co) effettuata entro le ore 24 del giorno prima dell'accesso ispettivo (non rileva l'eventuale coincidenza dello stesso con un giorno festivo non lavorativo). 
La Co dimostra la volontà del datore di non occultare il rapporto di lavoro.

Anche in caso di omessa Co, è possibile la non applicazione della maxisanzione se è palese che l'inadempienza non sia legata alla volontà di occultare il rapporto di lavoro.
Si evita se, ad esempio, gli ispettori, pur in presenza di lavoratori subordinati senza invio di preventiva Co, rilevano che sono stati effettuati, prima dell'ispezione, gli adempimenti di carattere contributivo (Dm 10, EMens, UniEMens) o rilevano una differente qualificazione del lavoratore.

Il Ministero del Lavoro ha fornito una puntualizzazione in ordine alla formazione della scriminante dall’applicazione della maxi sanzione nel caso di adempimento spontaneo ma contestuale al giorno di primo accesso ispettivo della comunicazione obbligatoria di assunzione.

Il Legislatore prevede una maxi sanzione nel caso in cui si realizzi il presupposto dell’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici.

Anche il collegato lavoro ha ufficialmente e definitivamente chiarito che un rapporto viene definito “irregolarmente costituito” se manca la preventiva comunicazione di assunzione.

Con la Circolare n. 38/2010 il Ministero ha chiarito che il datore di lavoro che regolarizza spontaneamente e integralmente, prima dell’accesso ispettivo o di una convocazione di conciliazione monocratica, per l’intera durata il rapporto di lavoro avviato originariamente senza comunicazione preventiva, non è assoggettabile alla maxi sanzione.

Il datore di lavoro quindi, potrà denunciare la propria situazione debitoria entro e non oltre 12 mesi dal termine stabilito per il versamento dei contributi o premi riferiti al primo periodo di paga; questo ovviamente sempre che il versamento degli importi avvenga entro 30 gironi dalla denuncia, previa comunicazione al centro per l’impiego e con il pagamento della sanzione civile. 

Con gli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti quindi, vi è l’intenzione di esimere dalla maxi sanzione il datore di lavoro che manifesti la volontà di non occultare il rapporto.

Il Ministero ha inoltre chiarito che fino alla scadenza del primo adempimento contributivo, il datore di lavoro che non abbia ricevuto accertamenti ispettivi, può evitare la maxi sanzione con la sola comunicazione al centro per l’impiego. 

In relazione a quanto appena detto però, il Ministero ha precisato che non sarà applicata la maxi sanzione solo se la comunicazione è stata eseguita spontaneamente almeno entro le ore 24 del giorno antecedente a un eventuale accesso ispettivo.

In linea con quanto detto fin ora quindi, non sarà evitata la maxi sanzione se la comunicazione è effettuata nella data stessa dell’accesso ispettivo, anche se in orario anteriore a quello di primo accesso.

Questo, salvo eventuali casi di forza maggiore come incendi, alluvioni, terremoti ecc. nei quali però, l’onere della prova graverà ovviamente in capo al datore di lavoro.

venerdì 28 settembre 2012

SANATORIA STRANIERI. PER I COLLABORATORI DOMESTICI IN ARRIVO I MAV (ateneoweb)

Sono stati resi importanti chiarimenti in materia di sanatoria per i lavoratori stranieri durante la videoconferenza svoltasi presso l’Inps il 27 settembre 2012, a cui hanno partecipato l’Inail, le Casse edili ed un rappresentante del ministero dell’Interno. In particolare, sono state dettate alcune precisazioni che modificano le istruzioni fornite dallo stesso Inps con circolare n. 113/2012. Una di queste attiene alla regolarità contributiva: questa sarà oggetto di verifica con riferimento ai soli lavoratori emersi e non allargata a tutti i dipendenti dell’azienda. Sono in arrivo, per i datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione per i lavoratori domestici, i bollettini Mav, insieme alle lettere di assunzione, per effettuare i pagamenti dei contributi del secondo, terzo e quarto trimestre 2012. 
I datori di lavoro dovranno eseguire una prima iscrizione provvisoria - usando il codice 8912; 
a seguito di perfezionamento, presso lo sportello unico, del contratto di soggiorno e se è stata posta in essere la dovuta procedura, si giungerà al consolidamento del rapporto lavorativo eseguendo l’iscrizione con il codice 9212. 
Con riferimento alle aziende agricole, è stato chiarito che dovranno essere presentati due Dmag (01) - (02): uno per i lavoratori da regolarizzare ed uno per quelli già in regola. Per tutte le aziende non agricole, sarà aperta una posizione 5W identificativa dei lavoratori oggetto di sanatoria; alla fine dell’iter per la regolarizzazione, la suddetta posizione sarà inserita, per gli iscritti all’Inps, in quella esistente. Per gli altri, sarà valida la matricola assegnata in sede di regolarizzazione eliminando il codice 5W. Sul fronte Inail, si specifica che, per ogni lavoratore oggetto di sanatoria, deve essere aperta una nuova Pat, avente data di inizio corrispondente a quella della denuncia Inps. Infine, l’Inps emanerà una nuova circolare in cui saranno contenute precisazioni riguardanti la questione degli “organismi pubblici”, da cui deve provenire la documentazione attestante la presenza in Italia dello straniero dal 31 dicembre 2011.

sabato 15 settembre 2012

Regolarizzazione anche per chi ha già un permesso. La circolare (migrantitorino)

Oltre all'ampio elenco di circolari/specifiche  e/o guide dei giorni scorsi inerenti la SANATORIA , Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 7809 del 12 settembre 2012, impartisce istruzioni operative alle Questure che, nell’ambito della procedura di emersione di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione, dovranno valutare l’assenza, a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore di motivi ostativi alla regolarizzazione stessa.
Il primo chiarimento importante riguarda la conferma istituzionale che a poter usufruire della sanatoria possano essere anche i cittadini extraUe titolari di un permesso di soggiorno che non consente, o  consente solo in parte, di poter svolgere attività lavorativa (es.permesso  per studio, per cure mediche, per motivi di giustizia, per attesa asilo politico, etc.).La circolare approfondisce la problematica dei motivi ostativi legati agli attori della sanatoria, datori e lavoratori. Visto che le cause di  esclusione riguardano varie ipotesi di reato e di pericolosità sociale, la Questura sarà tenuta a fornire allo Sportello Unico per l’Immigrazione, tutte le informazioni eventualmente in possesso relative alle cause di esclusione.
Se il lavoratore extracomunitario è stato espulso perchè sprovvisto di un titolo di soggiorno la Questura revocherà d’ufficio il provvedimento di espulsione e non sarà necessario, da parte degli espulsi, la presentazione di atti di richiesta di revoca formale (così come accadde nelle precedenti regolarizzazioni).
In caso di rigetto della domanda di emersione il datore di lavoro non sarà perseguibile per le responsabilità penali e amministrative legate al rapporto di lavoro oggetto della regolarizzazione, purchè il rigetto non sia a lui imputabile. Al lavoratore verrà notificato un ordine di allontanamento  ai sensi delle nuove norme in materia di espulsione.
Se invece la procedura di emersione si definirà con il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore otterrà un permesso di soggiorno per lavoro di durata annuale o biennale (dipende dalla durata del contratto di lavoro), previo pagamento del contributo economico da 80 a 100 euro a seconda della durata del permesso.
Non saranno perà tenuti a stipulare l’accordo di integrazione essendo questo obbligo previsto solo per chi sia entrato in Italia a partire dal 10 marzo 2012 e, poichè per poter usufruire della regolarizzazione uno dei requisiti e la presenza sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011, in automatico i lavoratori sanati sono esclusi.

sabato 8 settembre 2012

Speciale sanatoria 2012 ( migranti Torino )

Le istruzioni, i consigli utili, la documentazione
 

La guida con le istruzioni ed i consigli utili per la sanatoria 2012 di :



verranno  aggiornate continuamente in occasione dell’uscita delle circolari esplicative attese ( e qui raggruppate ).








- Tutti i documenti utili


Le domande si faranno tramite la compilazione dei: 
I moduli saranno disponibili fino a tutto il 15 ottobre 2012. 

- Circolare del Ministero dell’interno n. 6410 del 27 luglio 2012 

-
Circolare del Ministero dell’Interno n. 5090 del 31 luglio 2012


-
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 85/E del 31 agosto 2012


-
Circolare_Congiunta_Prot._5638_del_07.09.201
2 con indicazioni operative

- INPS modalità operative con la circolare 113 del 14/09/2012 (pdf)

-
La cancellazione delle segnalazioni Schengen


-
La procedura telematica in sintesi





















- Con la Circ. del Min. dell’Int. n. 7809 del 12 settembre 2012 si ha la   la conferma istituzionale che a poter usufruire della sanatoria possano essere anche i cittadini extraUe titolari di un permesso di soggiorno che non consente, o consente solo in parte, di poter svolgere attività lavorativa (es.permesso per studio, per cure mediche, per motivi di giustizia, per attesa asilo politico, etc.).


Continua tutto lo speciale  su  MIGRANTI TORINO











L'iter burocratico , le circolari etc ..... della SANATORIA 2012 dal BLOG (leggi qui)



Leggi anche altre fonti (01 sole 24)

(02 meltingpot) 

HAI ANCORA DUBBI LEGGI LE FAQ DEL MINISTERO (qui) - (sole24)

RESTANO ANCORA DUBBI CHE DEVONO ESSERE CHIARITI (01) 

COME DIMOSTRARE LA PRESENZA SUL TERRITORIO DAL 31/12 ?  
(LA CIRCOLARE DEL MIN.INT. 04-10-2012)


LA PAGINA DEL MINISTERO A CUI COLLEGARSI PER LA SANATORIA (01)




Il permesso di soggiorno ottenuto sarà annuale o biennale a seconda, rispettivamente, che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato oppure a tempo indeterminato, per gli stranieri regolarizzati. E per riceverlo, non dovranno stipulare il nuovo accordo d'integrazione , lo spiega il ministero dell'interno nella nota protocollo n. 7809/2012 i lavoratori regolarizzati non sono tenuti a stipulare il nuovo accordo di integrazione (dpr n. 179/2011), essendo un adempimento previsto solo per gli stranieri che fanno il primo ingresso in Italia dal 10 marzo 2012 (gli stranieri regolarizzati, invece, per condizione di ammissione, devono essere presenti in Italia da prima del 1° gennaio 2012). Invece, sono tenuti al versamento del contributo economico d'importo pari a 80 o 100 euro, a seconda che il permesso di soggiorno abbia durata annuale o biennale. 




giovedì 6 settembre 2012

AL VIA LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI EXTRACOMUNITARI (ateneoweb)

 La data della ricevuta sarà poi, insieme ai requisiti reddituali del datore di lavoro, uno dei dati che dovranno essere indicati nella domanda di regolarizzazione, che potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 attraverso la procedura telematica disponibile sul sito del Ministero dell`interno. Si ricorda che la sanatoria interessa i datori di lavoro che “occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente”.


venerdì 31 agosto 2012

Sanatoria lavoratori extracomunitari Agenzia delle Entrate - Risoluzione n.85/E del 31 agosto 2012 codici F24


Istituiti  DUE distinti codici tributo: 









  • “REDO” destinato alla regolarizzazione dei lavoratori domestici extracomunitari











  • “RESU” da utilizzare per la regolarizzazione dei lavoratori subordinati extracomunitari










I codici tributo saranno operativi da venerdì 7 settembre.
 
Al momento della compilazione del modello di pagamento andranno riportati, nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il versamento.

Nella sezione “Erario ed altro” in corrispondenza degli “importi a debito versati”.
  • nel campo “tipo” va indicata la lettera “R”
  • nel campo “elementi identificativi” deve essere riportato il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore (nel caso in cui il numero sia composto di più di 17 caratteri andranno riportati solo i primi 17)
  • nel campo “codice” occorre introdurre il codice tributo
  • nel campo “anno di riferimento” va inserito “2012”, anno per il quale si effettua il versamento