Visualizzazione post con etichetta detrazioni. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta detrazioni. Mostra tutti i post

lunedì 30 giugno 2025

Portale ENEA , RIAPRE










sabato 17 maggio 2025

detrazioni familiari , irpef , welfare , LEGGE BILANCIO 2025 , le news fiscali che saranno applicate nelle dichiarazioni 2026

Con una circ , AdE , 

focalizza le news 2025 

che saranno applicate nelle dichiarazioni 2026

circ 4e/2025 (QUI)

 

venerdì 31 maggio 2024

Guida alle agevolazioni della dichiarazione 2024 in "13 brochure" by AdE



Dal portale "AGENZIA INFORMA"

13 BROCHOURE


venerdì 11 febbraio 2022

Spese universitarie non statali: i limiti per la Dichiarazione redditi 2022

I limiti per la Dichiarazione redditi 2022 su cui calcolare la detrazione del 19% 

per le spese sostenute nel 2021 per l’università non statale, sono

 distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo 

presso il quale è presente il corso di studio (come già per gli altri anni).

In dettaglio (ai seguenti importi è da sommarsi quello della tassa regionale 

per il diritto allo studio):

  • Area disciplinare Medica:
    • Nord – 3.900 euro
    • Centro – 3.100 euro
    • Sud e isole – 2.900 euro
  • Area disciplinare Sanitaria
    • Nord – 3.900 euro
    • Centro – 2.900 euro
    • Sud e isole – 2.700 euro
  • Area disciplinare Scientifico-Tecnologica
    • Nord – 3.700 euro
    • Centro – 2.900 euro
    • Sud e isole – 2.600 euro
  • Area disciplinare Umanistico-Sociale
    • Nord – 3.200 euro
    • Centro – 2.800 euro
    • Sud e isole – 2.500 euro.

Pubblicati anche i limiti di spesa detraibili per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello. 

Anche questi sono divisi per aree geografiche. 

In particolare si tratta dei seguenti:

  • Nord – 3.900 euro
  • Centro – 3.100 euro
  • Sud e isole – 2.900 euro.


martedì 26 gennaio 2021

operativi i siti Ecobonus 2021 e Bonus Casa 2021

Operativi i siti


per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi di efficienza energetica con 
fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle detrazioni fiscali. 

Il termine per l'invio dei dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori; 

per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021, 
il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021.

All’ENEA debbono essere inviati:

- i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere inseriti sulla sezione ecobonus;

- i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sulla sezione bonus casa.

I siti Ecobonus 2021 
e Bonus Casa 2021sono raggiungibili dal portale
dal quale si può accedere anche al sito dedicato al Superbonus
per le detrazioni fiscali del 110%.


FAQ e vademecum sull’ecobonus aggiornati con gli ultimi provvedimenti legislativi approvati sono disponibili sul sito efficienzaenergetica.enea.it


fonte:ENEA




mercoledì 12 febbraio 2020

detraibilità spese mediche 2020 pagate da assicurazione #sole24ore #dichiarazione2021 #leggefinanziaria2020 #detrazioni #spesemediche #spesemediche2020 #mikecaftorino #assicurazionisanitarie #leggebilancio2020 #tracciabilità



detraibilità spese mediche 2020 pagate da assicurazione #sole24ore
#dichiarazione2021 #leggefinanziaria2020 #detrazioni #spesemediche #spesemediche2020 #mikecaftorino #assicurazionisanitarie
#leggebilancio2020 #tracciabilità
February 12, 2020 at 10:05PM
via Instagram https://ift.tt/2Sn3JKz

lunedì 20 gennaio 2020

730, Certificazione unica, 770, Iva Online i modelli 2020 in versione definitiva

Pubblicati sul sito dell'AdE 
i modelli definitivi 2020 come da 


Modello 730/2020 - pdf

Istruzioni per la compilazione - pdf

Allegato 1 - Bolla per la consegna dei modelli 730 e/o dei modelli 730-1 - pdf

Allegato 2 - Busta per la consegna del modello 730-1 - pdf

Allegato 3 - Obbligo di riservatezza - pdf



Le principali novità contenute nel modello 730/2020 sono le seguenti:
  • Estensione dell’utilizzo del 730 all’erede: per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta né del contribuente né dell’erede. 
  • Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro. 
  • Impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli 8 MODELLO 730 / 2020
  • ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  • Detrazione per comparto sicurezza e difesa: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
  • Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
  • Detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.
  • Sport bonus: contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A, allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono fruire di un credito d’imposta. Il credito d’imposta è pari al 65% delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  • Credito d’imposta per bonifica ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  • Detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.
  • Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF: il contribuente può destinare l’otto per mille dell’Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni.