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venerdì 15 giugno 2012

NUOVI CRITERI PER LA PENSIONE DI REVERSIBILITA' (la previdenza)

I nuovi criteri per la concessione della pensione di reversibilità: pubblicata la circolare Inps
(Inps, Circolare 14.6.2012 n. 84) 

Con messaggio n. 16032 del 05/08/2011 è stata fornita una prima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 18, comma 5,  del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 (v. allegato n. 1).
Il comma 5 del menzionato articolo 18 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.

Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata (v. allegato 3).

La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995.

Per quanto concerne le  pensioni da liquidare in regime di totalizzazione e in regime di cumulodi periodi assicurativi,  allo stato attuale, dovranno essere liquidate in via provvisoria. Al riguardo si  fa riserva di comunicazioni.

Documenti:

Circolare n. 84 del 14-06-2012

Oggetto: Pensione ai superstiti. Art. 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167).
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Categoria: Circolari
Documenti allegati:
allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3

domenica 18 marzo 2012

Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati


In caso di rimpatrio definitivo il lavoratore extracomunitario con contratto di lavoro diverso da quello stagionale conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia e può usufruire di tali diritti anche se non sussistono accordi di reciprocità con il Paese di origine.

Pensione di vecchiaia

Si devono distinguere due casi, a seconda che la pensione venga calcolata con il sistema contributivo o retributivo.
  • Nel primo caso, i lavoratori extracomunitari assunti dopo il 1° gennaio 1996, possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo) al compimento del 66° anno di età e anche se non sono maturati i previsti requisiti (dunque, anche se hanno meno di 5 anni di contribuzione).
  • Nel secondo caso, i lavoratori extracomunitari assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo o misto) solo al compimento del 66° anno di età sia per gli uomini che per le donne e con 20 anni di contribuzione.
Pensione ai superstiti

In caso di decesso avvenuto successivamente al compimento del 66° anno di età spetta la pensione ai superstiti, se sussistono le condizioni previste per la generalità dei lavoratori.

Non spetta in caso di decesso avvenuto prima del compimento dei 66 anni

NB:La richiesta delle prestazioni si può effettuare tramite l’utilizzo del modello AP 50, reperibile sul sito dell’ Inps nella “Sezione Moduli”, da indirizzare alla Direzione Provinciale Inps Perugia.
Il modello può essere trasmesso on line, o scaricato in formato Pdf e inviato direttamente  dall’interessato o tramite un Patronato.