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venerdì 26 ottobre 2012

Comunicazione obbligatoria di assunzione e maxi sanzione (studio cassone)

Il ministero del Lavoro, con la nota n. 5509/2012, ribadisce che per evitare la maxi sanzione (dai 1.500 ai 12 mila euro, oltre gli accessori, per ogni lavoratore irregolare - legge n. 183/10) basta la Comunicazione obbligatoria (Co) effettuata entro le ore 24 del giorno prima dell'accesso ispettivo (non rileva l'eventuale coincidenza dello stesso con un giorno festivo non lavorativo). 
La Co dimostra la volontà del datore di non occultare il rapporto di lavoro.

Anche in caso di omessa Co, è possibile la non applicazione della maxisanzione se è palese che l'inadempienza non sia legata alla volontà di occultare il rapporto di lavoro.
Si evita se, ad esempio, gli ispettori, pur in presenza di lavoratori subordinati senza invio di preventiva Co, rilevano che sono stati effettuati, prima dell'ispezione, gli adempimenti di carattere contributivo (Dm 10, EMens, UniEMens) o rilevano una differente qualificazione del lavoratore.

Il Ministero del Lavoro ha fornito una puntualizzazione in ordine alla formazione della scriminante dall’applicazione della maxi sanzione nel caso di adempimento spontaneo ma contestuale al giorno di primo accesso ispettivo della comunicazione obbligatoria di assunzione.

Il Legislatore prevede una maxi sanzione nel caso in cui si realizzi il presupposto dell’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici.

Anche il collegato lavoro ha ufficialmente e definitivamente chiarito che un rapporto viene definito “irregolarmente costituito” se manca la preventiva comunicazione di assunzione.

Con la Circolare n. 38/2010 il Ministero ha chiarito che il datore di lavoro che regolarizza spontaneamente e integralmente, prima dell’accesso ispettivo o di una convocazione di conciliazione monocratica, per l’intera durata il rapporto di lavoro avviato originariamente senza comunicazione preventiva, non è assoggettabile alla maxi sanzione.

Il datore di lavoro quindi, potrà denunciare la propria situazione debitoria entro e non oltre 12 mesi dal termine stabilito per il versamento dei contributi o premi riferiti al primo periodo di paga; questo ovviamente sempre che il versamento degli importi avvenga entro 30 gironi dalla denuncia, previa comunicazione al centro per l’impiego e con il pagamento della sanzione civile. 

Con gli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti quindi, vi è l’intenzione di esimere dalla maxi sanzione il datore di lavoro che manifesti la volontà di non occultare il rapporto.

Il Ministero ha inoltre chiarito che fino alla scadenza del primo adempimento contributivo, il datore di lavoro che non abbia ricevuto accertamenti ispettivi, può evitare la maxi sanzione con la sola comunicazione al centro per l’impiego. 

In relazione a quanto appena detto però, il Ministero ha precisato che non sarà applicata la maxi sanzione solo se la comunicazione è stata eseguita spontaneamente almeno entro le ore 24 del giorno antecedente a un eventuale accesso ispettivo.

In linea con quanto detto fin ora quindi, non sarà evitata la maxi sanzione se la comunicazione è effettuata nella data stessa dell’accesso ispettivo, anche se in orario anteriore a quello di primo accesso.

Questo, salvo eventuali casi di forza maggiore come incendi, alluvioni, terremoti ecc. nei quali però, l’onere della prova graverà ovviamente in capo al datore di lavoro.

lunedì 14 maggio 2012

IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA CASSACOLF IN VIGORE DAL 4 MAGGIO 2012 (gruppo Antonacci)

Dal 3 maggio 2012 la Cassacolf ha approvato delle modifiche al vecchio  Regolamento in essere che entreranno in vigore, dal 4 maggio 2012.
E' stato modificato il sito per facilitare la comprensione dei servizi offerti dalla Cassa agli iscritti.

Sono stati introdotte poi delle modifiche significative:
- all’articolo 5 ovvero quella di poter aumentare facoltativamente il versamento dei contributi della Cassa fino al raggiungimento della soglia minima annuale di  € 25,00 prevista dal CCNL al fine di godere dei servizi offerti dalla cassa. 

- all'articolo 6 dove si  prevede la possibilità di recuperare al massimo 2 trimestri arretrati non precedentemente versati purchè, nello stesso anno sia stato versato almeno un trimestre. Il versamento degli arretrati dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione se successiva al versamento.

- all'articolo 7 si specifica che la diaria giornaliera per il ricovero ospedaliero inizia a partire dal 3° giorno comprendendo il giorno di ricovero e di dimissioni.
Si potranno richiedere anche i rimborsi delle spese per i  ricoveri sostenute fuori dallo stato italiano la cui procedura viene indicata proprio nel nuovo regolamento.
La richiesta delle prestazioni per i datori di lavoro dovranno essere inviate direttamente alla Cassacolf.

Infine è stata variata la procedura di rimborso che sarà sostituita con l'inoltro all'assicurato di un codice univoco con valore economico da presentare alle banche convenzionate (Monte Paschi di Siena) al fine di riscuotere il suo controvalore monetario.Mentre è stata confermata la possibilità di ricevere bonifici bancari o postali.

sabato 24 dicembre 2011

Articolo 18: ecco cosa prevede la norma contro i licenziamenti facili

L’articolo 18 dello Statuto del Lavoratori è da sempre al centro delle attenzioni da parte delle diverse “fazioni” politiche. Se da un lato è considerato una straordinaria conquista sindacale, in questi ultimi tempi sono aumentate le voci di dissenso alimentate dalla convinzione che sia un forte ostacolo alla crescita delle aziende italiane e per il numero crescente di coloro che si ritrovano “scoperti” dalla sua protezione (disoccupati, giovani e precari). Dopo oltre quarant’anni di vita e molti tentativi di modifica, tutti andati in fumo, vediamo sinteticamente di cosa stiamo parlando.
L’articolo 18 è una norma entrata in vigore nel nostro paese con l’approvazione della legge n. 300 del 28 maggio 1970 (meglio nota come Statuto dei Lavoratori) che tutela i diritti e le libertà fondamentali di chiunque operi alle dipendenze di un’azienda con un contratto a tempo indeterminato

giovedì 22 dicembre 2011