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domenica 3 febbraio 2013

Permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di documentata grave infermità (ORIZZONTESCUOLA)


È applicabile ai dipendenti della scuola l’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 che prevede 3 giorni di permesso retribuito in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente? 
Tali giorni sono aggiuntivi o alternativi a quelli già previsti per motivi personali o familiari?
L’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 
stabilisce che: “i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica”.
Il D.M. n. 278/2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), all’art. 1 commi 1 e 2 precisa che:
“La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici”.
Il comma 7 dell’art. 15 del CCNL/2007, afferma che “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.”
Fra questi si deve considerare il permesso previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 53/2000 citata.
Pertanto, i 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi, possono essere fruiti dal personale della scuola e si possono aggiungere (non sono quindi ad essi alternativi) ai 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari (art. 15/2).
Per ciò che riguarda la definizione di “grave infermità” e la relativa documentazione, si suggerisce di leggere la nota del Ministero del Lavoro n. 25/I/0016754 del 25.11.2008. (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D7229E28-799D-4A41-9DC7-B6758A4115E6/0/precisazioni.pdf)
Bisogna però precisare che dell’art. 4, comma 1 della Legge 53/2000 e dell’art. 1 del D.M. n. 278/2000 non è possibile applicare al Comparto Scuola le modalità di fruizione dei 3 giorni retribuiti nel caso si tratti di decesso del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Gli artt. citati, infatti, affermano che tali giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso.
Tali giorni, a differenza di quelli per “grave infermità”, sono espressamente previsti dal CCNL/2007.
Infatti gli artt. 15/1 (personale a tempo indeterminato) e 19/7 (personale a tempo determinato) affermano che il dipendente ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 3 giorni di permessi retribuiti per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
Il CCNL/2007, rispetto alla normativa sopra richiamata, contiene una maggiore tutela per il dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato anche sotto il profilo quantitativo, poiché prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso per “ogni evento luttuoso” (offre quindi la possibilità di potere utilizzare i permessi medesimi in relazione a ciascun episodio luttuoso).
Tali giorni, oltretutto, possono essere fruiti anche in modo frazionato.
Pertanto, l’art. 1 del D.M. n. 278/2000 si deve applicare solo nel caso i permessi per lutto non siano previsti dai Contratti Nazionali di comparto o se ritenuti più favorevoli.
In altre parole, dal momento che il Contratto del comparto Scuola prevede esplicitamente i giorni di permesso retribuiti per lutto (artt. 15 e 19) e per gli stessi non prescrive né che siano cumulati con quelli dell’infermità, né tanto meno che siano fruiti entro sette giorni dal decesso, il D.M. citato non è applicabile al personale della scuola.
In questa risposta abbiamo anche esaminato la questione di quando poter fruire dei 3 giorni. (http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/01/07/i-3-giorni-di-permesso-per-lutto-sono-retribuiti-anche-per-il-personale-precario/)
In conclusione, se i 3 giorni disposti dalla legge (art. 4, comma 1 della legge 53/2000 e art. 1 D.M. n. 278/2000) sono fruiti per “grave infermità” del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi , si aggiungono a quelli già previsti dal CCNL/2007 (si precisa che il diritto ai questi 3 giorni retribuiti si applica anche al personale a tempo determinato); se, invece, si tratta di fruire dei 3 giorni per decesso, bisogna applicare il CCNL/2007 perché prevede espressamente tali permessi (in questo caso non deve essere applicato il vincolo di dover fruire dei permessi entro 7 giorni dall’evento).


lunedì 12 marzo 2012

Anche la Cassazione ci dà ragione: stipendio pieno alle lavoratrici in congedo se il bambino ha più di tre anni



Avevamo dato notizia nei giorni scorsi di una pronuncia del giudice del lavoro di Sassari con la quale si disponeva che ''il CCNL comparto scuola, nel dettare una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto ... prevede che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro siano retribuiti per intero nei primi otto anni di vita del bambino''.


Il caso deciso riguardava una docente a tempo indeterminato, madre di un bambino di 4 anni di età, che avendo usufruito dalla nascita del figlio di soli due giorni di congedo facoltativo, chiedeva al dirigente scolastico di fruire del restante periodo. La scuola accoglieva la domanda e collocava la docente in congedo parentale, ma con esclusione della retribuzione ed ogni altro emolumento per i 28 giorni di congedo parentale fruiti.


Il giudice del lavoro, decidendo sul ricorso della collega, disponeva invece che in caso di congedo parentale il dipendente del comparto scuola ha diritto alla retribuzione piena dei primi trenta giorni, anche se il figlio ha superato i tre anni.


A mettere un punto fermo sulla questione è intervenuta di recente la stessa Corte di Cassazione che, con sentenza n. 3606 del 7 marzo 2012, ha accolto il ricorso di una lavoratrice del comparto ministeri contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che le respingeva la domanda per ottenere l'intera retribuzione dei primi trenta giorni di congedo parentale per il figlio che aveva un'età compresa tra i tre e gli otto anni.


La Corte ha invece riconosciuto il diritto al trattamento ''privilegiato'' disposto dal CCNL del comparto ministeri rispetto a quanto previsto dal Dlgs 151 del 2001.


Il detto decreto, rileva la Corte, da un lato (con gli articoli 32 e 34) fissa le regole generali per il riconoscimento del diritto al congedo parentale di sei mesi alla madre, nei primi otto anni di vita del bambino. Dall'altro, con l'articolo 1, fa espressamente salvo il trattamento più favorevole fissato dal contratto del comparto ministeri.


Orbene l'articolo 10 del contratto collettivo nazionale del comparto ministeri (ndr, corrispondente all'art. 12 del nostro CCNL) riconosce al lavoratore, madre o padre, il diritto di mantenere intatta la retribuzione per i primi trenta giorni di assenza e lo ricollega al periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 1201/71 (ora art. 32 del Dlgs 151/01) il quale lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino.


Né tale interpretazione viene smentita dalle altre disposizioni del medesimo art. 10 che prevedono l'assenza retribuita fino ai tre anni del bambino, ma si riferisce alla diversa fattispecie della malattia del bambino, in cui si concedono trenta giorni di assenza retribuita per ciascuno degli anni fino al terzo.


La Cassazione fa sapere dunque, se pure con riferimento ad altro comparto, quello che noi già da tempo sostenevamo per la scuola, giusto il trattamento più favorevole disposto dal relativo CCNL: i primi trenta giorni di assenza per congedo parentale devono essere retribuiti per intero anche se l'età del bambino è compresa tra i tre e gli otto anni.
A questo punto sarebbe auspicabile che il Ministro si curasse di ridurre i rischi di contenzioso e, senza accampare ulteriori pretestuose argomentazioni, desse coerenti indicazioni sulla maternità alle sue strutture periferiche.