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sabato 20 luglio 2013

Possibile fare il 730 anche senza Sostiuto d'imposta ?

Fino ad ora no , infatti chi è sprovvisto del Sostituto d'imposta non può effettuare la propria dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 in quanto non trova chi ne effettui il conguaglio per cui deve ricorrere al modello unico , la cosa però è in fase di modifica.
Un emendamento al Dl 69/2013, approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, stà infatti allargato la platea dei contribuenti che possono avvalersi del 730. La norma entrerà in vigore dal 2014 
Questo quanto si legge dalle modifiche in corso attraverso l’aggiunta dei seguenti commi all’articolo 3 del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 contenente le disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento:
16-ter. I soggetti titolari dei redditi di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, ad esclusione della dichiarazione in forma congiunta, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, anche in assenza del sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
16-quater. Se dalle dichiarazioni di cui al comma 16-ter emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale effettua il versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il versamento con le modalità indicate dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
16-quinquies. Nei confronti dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 16-ter, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria sulla base del  risultato finale delle dichiarazioni con procedura accelerata.

sabato 6 luglio 2013

ERRORI NEL 730/2013 COME RISOLVERLI ? " il 730 integrativo "

Ultimata la consegna del 730/2013 ci si accorge di aver omesso/errato qualcosa è possibile correggere ed integrare




sabato 1 giugno 2013

proroghe scadenze fiscali 2013 730/2013 (definita) unico/2013 (in definizione)



La consegna del modello potrà ora avvenire entro il 10 giugno 2013. 

Il Caf o il professionista abilitato a cui viene consegnato il modello 730/2013 dovrà consegnare la dichiarazione elaborata insieme al prospetto di liquidazione (modello 730-3) entro il 24 giugno 2013 e dovrà trasmettere il modello all'Agenzia delle Entrate insieme al risultato contabile entro l'8 luglio 2013.




venerdì 24 maggio 2013

La sospensione dell'IMU fa slittare il 730 al 10 giugno (fiscoetasse/sole24ore)


E' in fase di approvazione un D.p.c.m. che proroga al 10 giugno il termine di presentazione del modello 730/2013 ai CAF o ai professionisti abilitati

Il termine per la presentazione del modello 730/2013 al Caf e ai professionisti abilitati slitterà al 10 giugno a causa della sospensione dell'IMU sull'abitazione principale. 

Lo prevede un D.p.c.m. ora alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri. La proroga della scadenza accoglierebbe la richiesta lanciata dai Caf, secondo cui la sospensione dell'acconto IMU di giugno per l'abitazione principale avrebbe comportato la necessità di rifare circa 100.000 modelli già presentati. 

Lo slittamento della scadenza di presentazione del modello trascina con sé, ovviamente, anche le scadenze per gli adempimenti successivi dei Caf e dei professionisti abilitati: la consegna della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione al contribuente dovrà essere effettuata entro il 24 giugno; la comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni dei redditi e l'invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate dovranno essere effettuati entro l'8 luglio.

mercoledì 1 maggio 2013

Dichiarazione 730/2013, proroga della consegna al sostituto d'imposta (fiscooggi)

Più tempo a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati che provvedono all’adempimento dichiarativo relativo ai redditi del 2012 consegnando il modello 730/2013 al proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente previdenziale. 

La scadenza, già in calendario per il 30 aprile, passa al 16 maggio.

Con D.p.c.m. 26.04.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile, viene concesso più tempo per la consegna del modello al sostituto, la cui scadenza slitta dal 30 aprile al 16 maggio. 

La decisione è stata adottata a causa dei ritardi nella consegna dei modelli Cud 2013 e per assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Slitta, quindi, anche il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli assistiti la dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione: non più il 31 maggio, ma il 14 giugno. 

Resta, invece, fissato al 31 maggio 2013 l’appuntamento per coloro che intendono presentare il modello 730 tramite un Caf o un intermediario abilitato.

giovedì 11 aprile 2013

Modello 730/2013 editabile on line


Disponibili on line le versioni editabili del modello 730/2013 e della relativa scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille

E' disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il modello 730/2013 editabile. 

Altrettanto editabile e a disposizione, sempre sul sito internet delle Entrate, è il modello 730-1, ossia la scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef, aggiornata con i nuovi beneficiari dell’8 per mille. 

Sia il modello 730/2013 che la scheda per l'8 ed il 5 per mille editabili possono essere compilati direttamente con la tastiera del proprio pc e stampati. 

Considerato che si tratta di uno strumento alternativo al modulo cartaceo, il programma non effettua verifiche o controlli delle informazioni inserite. 
Non è consentito, inoltre, il salvataggio dei file sul computer né la loro trasmissione direttamente online. 

Si ricorda che il modello 730/2013 con la scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille deve essere consegnata al proprio datore di lavoro entro il 30 aprile oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato entro il 31 maggio.

mercoledì 3 aprile 2013

Pensioni ex Inpdap, da aprile conguaglio rateizzato (ITALIAOGGI)

Il conguaglio fiscale sulle pensioni degli ex dipendenti pubblici relativo al 2012 sarà rateizzato a partire da aprile. Lo comunica l'Inps in una nota in cui spiega i casi verificatisi nelle ultime settimane sugli assegni di pochi euro ricevuti da alcuni pensionati a marzo. 
L'Istituto spiega che tutte le prestazioni erogate nel 2012 relative al singolo contribuente sono confluite in un'unica certificazione fiscale (Cud 2013) determinando il conguaglio fiscale e, nel caso sia stato accertato un debito fiscale, "il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo".

Il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale del 2012 è stato recuperato in un'unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 eccezion fatta per coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro. Per questi ultimi il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a 100 euro è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate.

Nei confronti degli altri pensionati (con oltre 18.000 euro l'anno), il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto prevede la disciplina tributaria. "A seguito di specifica richiesta da parte dell'Istituto - scrive l'Inps - l'Agenzia dell'Entrate ha autorizzato dalla rata di aprile 2013 una maggiore rateizzazione".

Per i pensionati che hanno una pensione mensile netta di importo superiore a 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà effettuato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di 990,86 (il doppio del trattamento minimo per l'anno 2013). Questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l'importo della tredicesima eccedente i 990,86.

Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile netto è uguale o inferiore a 1.238,58 euro, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all'erario. Se il debito non sarà interamente recuperato entro il mese di dicembre 2013, l'Istituto comunicherà all'interessato l'obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2014.


giovedì 14 marzo 2013

CUD pensionati anche per posta elettronica ordinaria o per telefono

Alle specifiche per ottenere i CUD 2013 presso l'INPS con 
CIRC. INPS 32 del 26/02/2013  si aggiungono ulteriori dettagli :


d'ora in poi sarà possibile utilizzare anche la posta elettronica ordinaria 
per richiedere all'INPS il proprio CUD.

Gli utenti dell’Inps in possesso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria, infatti, possono trasmettere la richiesta del proprio CUD indirizzandola a :


Alla richiesta va allegata copia dell’istanza digitalizzata e debitamente firmata e copia digitalizzata fronte/retro di un documento di riconoscimento valido.

Inoltre,  ci si potrà rivolgere – previo conferimento di specifico mandato – anche ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale che abbiano stipulato con l’Istituto la convenzione per la trasmissione dei modelli RED.

Per coloro che vogliono 
richiedere l'invio del CUD in formato cartaceo al  proprio domicilio, 
si può contattare il numero verde 800434320  a cui, in modalità automatica, devono essere comunicati il nome e cognome e la data di nascita del richiedente.

L’Istituto  invierà poi all'indirizzo dell'utente il modello CUD.


martedì 12 marzo 2013

QUANDO L'IMU SOSTITUISCE L'IRPEF

Con la circolare n. 5/E dell'11 marzo dall'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli effetti dell’applicazione dell’Imu sull’Irpef, 
per gli anni 2012-2014.



In particolare, il documento definisce quali sono i redditi che non sono più soggetti a Irpef in quanto questa è sostituita dall'Imu. 

Il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’Imu, tra l'altro, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. 



In particolare, dalla sopracitata Circolare emerge che l’IMU:
  • sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati;
  • non ha cambiato le regole ordinarie di tassazione, ad esempio, per la componente agraria del reddito dei terreni, per il reddito di fabbricati locati senza l’applicazione della cedolare secca, per i redditi derivanti da immobili che non producono reddito fondiario.
Nei Modelli 730/2013 e UNICO Pf 2013, tuttavia, i contribuenti devono indicare anche i fabbricati e i terreni per i quali hanno versato l’IMU e non scontano l’IRPEF.

Per quanto riguarda le “casistiche particolari”, la Circolare precisa che:
  • nel caso in cui un immobile sia stato locato soltanto per una parte d’anno, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali sul reddito relativo al periodo in cui l’immobile non è stato locato;
  • nel caso di inagibilità del fabbricato l’IMU è dovuta in misura ridotta (base ridotta del 50%);
  • gli immobili esenti IMU restano assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
    • nel caso di locazione di una parte dell’abitazione principale è applicabile l’IMU se la rendita catastale rivalutata del 5% risulta maggiore del canone annuo di locazione. Sono, invece, dovute sia l’IMU che l’IRPEF (o la cedolare secca) nel caso in cui l’importo del canone sia superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.





martedì 5 marzo 2013

GUIDA AL VISTO DI CONFORMITA' 730/2013


LA CONSULTA DEI CAF HA RESO DISPONIBILE LA 



Dichiarazione 730/2013, ancora piccole modifiche

Con 






sono state apportate alcune modifiche al modello 730/2013 e relative istruzioni approvati con precedente provvedimento del 17 gennaio scorso. 

La novità più significativa è rappresentata dall’inserimento, nel frontespizio del modello, della casella “Casi particolari addizionale regionale”, che va barrata esclusivamente dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in Veneto per usufruire dell’aliquota agevolata dell’addizionale regionale Irpef, pari allo 0,9%, stabilita dalla Legge n. 104/1992 a favore delle persone disabili con reddito imponibile per l’anno d’imposta 2012 non superiore a 45mila euro, ovvero dei contribuenti, rientranti in quella fascia reddituale, che hanno fiscalmente a carico un familiare disabile. 

Altre modifiche riguardano :


  • le istruzioni per la compilazione del modello 730, in particolare quelle che riguardano i punti del modello Cud 2013 dai quali riportare i crediti spettanti (Irpef, cedolare secca, addizionali regionale e comunale).



  • la parte delle istruzioni, pagina 3, “Condizione generale di esonero”, dove alle parole “imposta lorda” viene aggiunto un asterisco (*) per specificare che l’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo. 

mercoledì 27 febbraio 2013

Definite le linee per ottenere il cud 2013 dall'INPS







Il CUD dei cittadini sarà disponibile sul sito istituzionale dell'INPS. 
L'accesso e consultazione richiedono l'inserimento del 
codice identificativo PIN. 
Una volta terminato l'accesso sarà possibile reperire il CUD e le altre informazioni previdenziali nel Fascicolo previdenziale per il cittadino.

Come richiedere il PIN

Per i cittadini ed i pensionati che non sono in possesso del codice PIN INPS potranno richiederlo:
  • Direttamente online sul sito INPS
  • Tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da cellulare, a pagamento secondo il proprio gestore telefonico
  • Presso le Agenzie territoriali dell’Inps.

Il Cud tramite PEC

I cittadini che hanno avuto modo di comunicare all'INPS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata riceveranno il CUD verrà recapitato alla corrispondente casella PEC.
Per richiedere l'invio tramite PEC, sarà necessario fare richiesta di ricevere il certificato reddituale sulla propria casella di posta scrivendo al seguente indirizzo: richiestaCUD@postacert.inps.gov.it.

Come richiedere il CUD senza PIN INPS

Per i cittadini sarà possibile ottenere il CUD in formato cartaceo attraverso uno dei seguenti canali:
  • Sportelli veloci delle Agenzie dell'INPS che durante il primo trimestre dell’anno dedicheranno almeno uno sportello veloce al rilascio del CUD cartaceo indipendentemente dalla gestione previdenziale.
  • Postazioni Informatiche self service da utilizzare con il proprio codice PIN per stampare i certificati reddituali Centri di assistenza fiscale
  • Rivolgersi, ai centri di assistenza fiscale (CAF), firmando mandato insieme alla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente che dovranno essere conservati dal CAF prescelto ed esibiti a richiesta dell’Inps.
  • Rivolgersi agli Uffici postali aderenti al circuito sportello amico o al progetto reti amiche pagando una commissione pari ad euro 2,70 più IVA.
  • Per gli utenti ultraottantacinquenni e gli utenti particolarmente disagiati è stato istituito lo Sportello mobile per utenti e pensionati residenti all’estero Gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento possono richiedere telefonicamente, all’operatore dello Sportello Mobile della propria sede Inps l’invio a domicilio del certificato reddituale.
  • Per i pensionati residenti all’estero sono stati previsti i seguenti numeri telefonici dedicati 06.59054403 – 06.59053661 – 06.59055702 attivi dalle 8,00 alle 19,00 (ora italiana) ai quali – fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale - si può chiedere l’invio a domicilio del CUD.

Spedizione Cud per

L’Inps garantisce l’invio del CUD a domicilio ai cittadini che ne facciano specifica richiesta attraverso il Contact Center.

La richiesta CUD con delega

Per il Rilascio del CUD a chi non è titolare della prestazione sarà necessario esibire un documento identificativo, la delega e la fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato.
Se il delegato invia la richiesta tramite la propria posta elettronica certificata può non allegare il proprio documento di riconoscimento.






giovedì 14 febbraio 2013

Le novità del Cud 2013 sotto la lente di Assonime (SUPERMERCATO.IT)

Con riferimento alla consegna ai dipendenti, entro il 28 febbraio, del modello CUD 2013 da parte dei sostituti d’imposta, la circolare Assonime n. 3 del 6 febbraio 2013 segnala le principali modifiche e integrazioni effettuate al modello, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 gennaio 2013. 
Con il Cud il datore di lavoro attesta i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, corrisposti nel 2012, oltre che le ritenute e le detrazioni effettuate, i contributi previdenziali versati e/o dovuti. 
Le principali novità del modello, edizione 2013, riguardano: 
- il bonus fiscale riconosciuto ai lavoratori dotati di particolari competenze professionali e culturali maturate all’estero che rientrano in Italia (il c.d rientro dei “cervelli”), che consente, per tre periodi d'imposta a partire dal 28 gennaio 2011, di ridurre la base imponibile Irpef per una percentuale pari all'80 o al 70 per cento. Il beneficio decade se il lavoratore trasferisce nuovamente la residenza all'estero prima di 5 anni dalla data in cui ha fruito per la prima volta dell'agevolazione;
- la riproposizione del premio di produttività, che prevede l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate per l’incremento della produttività, sempre che le somme siano assegnate in base ad accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In relazione al premio di produttività la circolare Assonime ricorda come, per l'anno 2012, l’imponibile assoggettabile a detassazione non può essere superiore a 2.500 euro mentre il limite di reddito annuo (2011) del dipendente oltre il quale non è consentito accedere all'agevolazione è di 30.000 euro. 

Il Cud, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, va consegnato al dipendente entro il dodicesimo giorno dalla richiesta dello stesso.

mercoledì 6 febbraio 2013

approvato il modello unico/2013 (ag.entrate / teleconsul / tendenzamercati)

Dopo la presentazione delle BOZZE anche per il modello UNICO è giunto il momento di approvazione dei modelli definitivi di dichiarazione 2013 per i redditi relativi al periodo d’imposta 2012. Con la pubblicazione di diversi provvedimenti, venerdì scorso, l’Agenzia delle Entrate ha approvato infatti i modelli di dichiarazione "UNICO" per le persone fisiche, per le società e per gli enti non commerciali, nonché il modello per i gruppi societari (consolidato nazionale e mondiale).



Nessuna novità sul fronte delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione.

Il Modello Unico PF/2013, infatti, può essere trasmesso esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente che sia in possesso del PIN di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero tramite un intermediario abilitato (Caf, dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro). 


Rispetto a tale regola di carattere generale sono previste, peraltro, le seguenti eccezioni:


- contribuenti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730/2013, non possono presentarlo perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;


- contribuenti che pur potendo presentare il Modello 730/2013, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);


- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;


- sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.


In queste ipotesi, la dichiarazione UnicoPF/2013 può essere trasmessa anche in formato cartaceo ad un ufficio postale.


Per la presentazione dall’estero, la dichiarazione in formato cartaceo è ammessa per coloro che non siano titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo. 



In tal caso la dichiarazione va spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione, all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia. 

La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla, sulla quale deve essere scritto: 
"Cognome, Nome e Codice fiscale del contribuente" e la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2013 Persone Fisiche".


Il Modello UNICO per la dichiarazione dei redditi e' composto da:

FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
– FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
– prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati),RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarieta')
UNICO MINI, una versione semplificata del MODELLO UNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse;

FASCICOLO 2 che contiene:
– i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonche' il modulo RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
– le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

FASCICOLO 3 che contiene:
– i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
– istruzioni particolariper la compilazione della dichiarazione IVA.
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello UNICO oppure il modello UNICO MINI per le situazioni piu' comuni.
Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3, nonche', se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i quadri relativi.

MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONEDICHIARAZIONE

Quando si presenta la dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello UNICO Persone Fisiche 2013 deve essere presentato entro i termini seguenti:
dal 2 maggio 2013 al 1° luglio 2013 (il 30 giugno e' domenica) se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale entro il 30 settembre 2013 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. 

MODALITA' E TERMINI VERSAMENTO

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 17giugno 2013 ( il 16 giugno e' domenica) ovvero entro il 17 luglio 2013.
Attenzione: i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2012 e prima rata di acconto per il 2013) nel periodo dal 18 giugno al 17 luglio 2013 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.


NOVITA' 2013


Non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perche' sostituite dall’IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.

Non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perche' sostituite dall’IMU, sul reddito dei fabbricati non locati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista).

L’ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto assoggettati ad Imu, va riportato nel rigo RN50. Tale importo potra' assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per gli immobili esenti dall’IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione dall’IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e dei fabbricati (colonna 12).

Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione e' costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro RB la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento.

Se l’immobile in parte e' utilizzato come abitazione principale e in parte e' concesso in locazione, nel quadro RB, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo ‘11’ (locazione in regime di libero mercato) o il codice ‘12’ (locazione a canone “concordato”).

I redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da RC1 a RC3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente, la quale va invece indicata nella colonna 1 del rigo RC5. Per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2013 dovra' essere considerato l’intero ammontare del reddito percepito, comprensivo della quota esente.

Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d’imposta e' elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro.
La stessa detrazione e' estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se e' stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, da quest’anno, non e' piu' prevista la possibilita', per i contribuenti di eta' non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

La detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e' prorogata al 30 giugno 2013 ed e' estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

E' possibile destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale o alla Chiesa apostolica in Italia.

E' possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, dell’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia.

I contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro.

I dati relativi agli accontiper l’anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vanno indicati nel rigo RB31.


fonti: teleconsul / tendenzamercati

approfondimenti : finanza&investimenti