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mercoledì 27 novembre 2024

Nuovo servizio “Domanda di accredito contributi figurativi LSU finanziati da Enti utilizzatori"

INPS – Messaggio 26 novembre 2024, n. 3959

Nuovo servizio

 “Domanda di accredito contributi figurativi LSU finanziati da Enti utilizzatori” 

per la presentazione domande di accredito dei contributi figurativi utili ai soli fini del diritto a pensione, in favore dei lavoratori socialmente utili avviati alle attività progettuali ai sensi dell’articolo 11, commi 4 e 6, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, 
finanziate con oneri a totale carico delle Regioni/Enti utilizzatori

mercoledì 22 febbraio 2023

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA ( min 5 anni contributi ) dopo 1996 , 71 anni età

 


martedì 17 marzo 2020

inps sospensione contributiva coronavirus


inps sospensione contributiva coronavirus

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 #inps #pmi #contributi #sospensione #governo #coronavirus #mikecaftorino

March 17, 2020 at 12:46PM
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sabato 5 gennaio 2019

sabato 18 novembre 2017

IL RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE , DEL SERVIZIO CIVILE , E DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Chi ha fatto il
  • servizio militare 
  • o il servizio civile sostitutivo come obiettore di coscienza 
purchè (entro 31/12/2005) anno in cui è cessato il servizio di leva,
ha la possibilità di riscattare in modo gratuito tale periodo 
per determinare il diritto alla pensione ed il suo importo.

Tale periodo sarà accreditato come contributi figurativi a condizione 
di avere almeno qualche contributo obbligatorio versato.

I contributi (FIGURATIVI) sono utili per:
  • tutte le prestazioni pensionistiche: vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, superstiti;
  • il diritto alle prestazioni antitubercolari;
  • il diritto all’indennità di disoccupazione.
Ma non per il diritto alle pensioni assistenziali
  • pensione sociale, 
  • assegno sociale, 
  • prestazioni agli invalidi civili.
i contributi figurativi per il servizio militare sono riscattabili anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.

Chi ha sostenuto il servizio civile a partire dal 1 gennaio 2006 ha avuto 
l’obbligo contributivo verso la Gestione Separata con gli oneri a carico del Fondo Nazionale del servizio civile. 
Questa situazione è rimasta invariata fino agli avviati al servizio civile del 2008.

I volontari, invece, che hanno iniziato il servizio civile dal 1 gennaio 2009 
possono ottenere il riconoscimento dei contributi ai fini previdenziali 
per il periodo di servizio civile prestato soltanto attraverso 
il riscatto oneroso (a carico del richiedente) 
come stabilito dalla circ.inps 108 06/07/2017


Il servizio civile universale, si svolge su base volontaria e a seguito di 
bandi pubblici di selezione, sono ammessi
  •  i cittadini e le cittadine italiani, o appartenenti all’Unione Europea 
  • e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia 
con una età tra i 18 e 28 anni.

Il rapporto si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato 
dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna
forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Il servizio può svolgersi in Italia e all’estero, ha una durata 
  • non inferiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi.
Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. 
Gli operatori volontari non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.

Il riscatto oneroso può essere versato 
  • in unica soluzione 
  • o in 120 rate (senza applicazione di interesse alcuno) 
ma può essere effettuato soltanto a condizione che esista almeno un contributo versato 
nella gestione pensionistica in cui viene chiesto il riscatto.

Non vi sono limiti temporali entro i quali chiedere il riscatto dei contributi 
ma va ricordato che gli oneri vengono calcolati sulla base delle ultime retribuzioni percepite
(il costo, quindi, sarà minore quanto prima si chiede il riscatto).

giovedì 4 agosto 2016

bancari " detraibili i contributi versati dai pensionati in favore dei familiari non fiscalmente a carico per i Fondi Sanitari Integrativi del gruppo"

Con la ris. 65/E del 02/08/2016 , l’A.d.E. precisa che sono fiscalmente deducibili dal reddito 
i contributi versati dai pensionati 
al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti.
anche se in favore dei familiari non fiscalmente a carico.

Nel limite massimo di 3.615,20 euro , purchè previsto dal contratto aziendale.

Conseguentemente, i pensionati, nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti, possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari anche non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario, riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali, di cui all’art. 51, co. 2, lett. a), del TUIR.

mercoledì 12 giugno 2013

Niente contributi per i collaboratori familiari

Con Circolare 10 giugno 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le imprese operanti nel settori dell'artigianato, agricoltura e commercio possono avvalersi dei collaboratori familiari senza dover versare contributi integrativi aggiuntivi, se l'attività svolta è prestata in modo occasionale e non prevalente, ossia se:
  • viene svolta per massimo 720 ore all'anno solare (90 giorni) e se effettuata per un tempo maggiore la prestazione va dimostrata;
  • a prescindere della presenza del titolare nei locali dell'azienda.
Vengono individuate due categorie di familiari per i quali l'obbligo contributivo viene meno:
  • il pensionato - familiare in quanto l'attività prestata è solo occasionale e legata allo "spirito di solidarietà" che caratterizza il lavoro gratuito in ambito familiare e che trova nel pensionato la figura più emblematica;
  • familiare già occupato a tempo piena in un'altra azienda, che, quindi, presta in modo residuale e limitato il proprio lavoro nell'azienda di famiglia.
fonte:seac



sabato 1 giugno 2013

arriva l'ECI "estratto conto integrato"

Con il mess. 8822 del 28/05/2013 INPS ufficializza la nascita di un unico archivio informatico in cui vengono raccolti per ciascun iscritto tutti i periodi con contribuzioni accreditate presso una o più gestioni previdenziali .

Con la collaborazione di INPS e degli altri Enti e Casse previdenziali (di seguito Enti previdenziali) è stata costituita l’anagrafe generale delle posizioni assicurative degli iscritti alle forme di previdenza obbligatoria, denominata Casellario Centrale dei lavoratori attivi (di seguito Casellario), che raccoglie per ciascun lavoratore l’intera storia lavorativa indipendentemente dall’Ente previdenziale di riferimento.

La consultazione di tale anagrafe consente al cittadino di verificare i dati relativi alla sua posizione contributiva complessiva presso i diversi Enti previdenziali disponendo così degli elementi informativi per programmare il suo futuro previdenziale con maggiore consapevolezza.

Il servizio E.C.I. (Estratto Conto Integrato) è stato reso disponibile nella prima fase sperimentale avviata nel dicembre 2011 ad un campione di 100.000 iscritti alle forme di previdenza obbligatoria, ripartiti tra gli Enti previdenziali in proporzione al numero degli iscritti di ciascun Ente.

Nel mese di aprile 2013 ha preso avvio la seconda fase dell’operazione E.C.I. per estendere il servizio ad un’ampliata platea di iscritti. 


La seconda fase concorre all’obiettivo di rendere progressivamente disponibile il servizio E.C.I. a tutti gli iscritti alle forme di previdenza obbligatoria.


sabato 2 febbraio 2013

con la circ 16 01/02/2013 l'inps conferma a 15 anni di contributi l'accesso alla pensione di vecchiaia

A seguito del via libera da parte del min. Fornero l'INPS chiarisce il quadro circa il mantenimento del diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori interessati potranno conseguire la pensione di vecchiaia, con almeno 15 anni di contributi al 1992, compiendo un'età pari a:


  • 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti;
  • 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome;
  • 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi.

  • con la circolare 06 del 01/02/2013 (qui) 



    giovedì 31 gennaio 2013

    Bastano i 15 anni di contributi maturati entro il 1992 per accedere allan pensione di vecchiaia una volta raggiunto il requisito anagrafico (età) ? (TGCOM)

     Ieri, il ministero del lavoro Fornero ha dato il proprio via libera alla circolare dell'Inps che chiarisce il quadro circa il mantenimento del diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti di 15 anni previsti dalla riforma Amato del 1992. 
    Per lo più donne, sono situazioni relative a lavori e attività discontinui (servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo) per i quali, adesso, si riaprono le porte di accesso al pensionamento di vecchiaia, una volta maturato il requisito anagrafico. 
    Dopo l'allarme lanciato da ItaliaOggi la novità mette in salvo circa 65mila lavoratori che eviteranno, così, la fossa dei contributi silenti. Almeno i quindicenni sono in salvo. 
    Alla fine, come anticipato da ItaliaOggi di ieri,è arrivato l'atteso «via libera» del ministro del lavoro, Elsa Fornero, «alla circolare dell'Inps». Circolare che ridà vita alle deroghe previste dalla riforma Amato, con esonero dal nuovo requisito di 20 anni di contributi per chi risultava ammesso a versare i contributi volontari prima del 31 dicembre 1992 e per i soggetti ai quali, in virtù della loro peculiare attività lavorativa (domestici, agricoli, pesca, spettacolo), si riconoscevano concrete difficoltà di raggiungere il nuovo requisito ventennale, ammettendoli perciò a avere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi una volta raggiunta l'età anagrafica. 
    Sempre ieri, peraltro, Mauro Nori, dirigente generale dell'Inps, in una lettera a Il Giornale aveva confermato che «sulla vicenda dell'elevazione della contribuzione minima a 20 anni», innalzamento operato dalla riforma Fornero determinando l'offside dei quindicenni, l'Inps aveva «espresso il proprio avviso in merito al mantenimento delle situazioni pregresse, che riguardano per lo più donne, circa 65.000, con contribuzione versata per 15 anni al 31 dicembre 1992». 
    Certo, 65mila è una quota ancora scarsa rispetto ai «milioni di persone» di cui parla lo stesso Nori nell'intervista di ItaliaOggi Sette in edicola, che nonostante abbiano versato contributi non riceveranno una pensione in cambio.
    L'età per la pensione. 
    I 65mila fortunati devono adesso attendere soltanto di compiere il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia. Requisito che, tuttavia, non sfugge alle novità della riforma Fornero, in quanto non incluso nella deroga della riforma Amato. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori interessati potranno conseguire la pensione di vecchiaia, con almeno 15 anni di contributi al 1992, compiendo un'età pari a:

  • 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti;
  • 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome;
  • 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi.

  • giovedì 4 ottobre 2012

    ISTRUZIONI INPS NEUTRALIZZAZIONE PER INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE PERIODO CONGEDO STRAORDINARIO ASSISTENZA FAMILIARI INVALIDI (francescocolaci/INPS)

    A modifica di quanto riportato nel messaggio   n.852 del 13.11.2002, l’Inps con Messaggio dell’ 01 ottobre 2012, n. 15819,conformandosi alla risposta ad interpello del Ministero del Lavoro n.8 del 14 marzo 2012, fornita  sul   quesito avanzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, afferma che,ai fini dell ‘indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali  ,va riconosciuta la neutralizzazione, ai fini dell’accertamento del requisito contributivo, del periodo di congedo straordinario fruito dal figlio convivente del portatore di handicap e dal coniuge convivente.

    Di seguito  è riportato riporta il testo del Messaggio predetto.
    ———————————————————————
    Con Messaggio INPS n.852 del 13.11.2002, contenente il “Manuale di Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali”, è stato specificato che la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi di assenza per permessi e congedo fruiti dai genitori per i figli con handicap grave e in loro assenza dai fratelli o sorelle conviventi, previsti dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, pur non potendo essere considerata utile ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l’indennità di disoccupazione, consente, con il meccanismo della neutralizzazione, di ampliare il biennio nel quale ricercare il numero di settimane contributive previste dalle norme.
    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo per assistenza a portatore di handicap grave, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
    A seguito di tale sentenza, l’art.4, co.1, del D.Lgs. n.119 del 18 luglio 2011, è intervenuto a sostituire il comma 5 dell’art. 42 D.Lgs. 151/2001, con il seguente:
    «5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. »
    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.8 del 14 marzo 2012, in risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha precisato che “nell’ambito dei periodi neutri costituiti dai congedi di cui all’art.42 comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, può essere annoverato altresì quello fruito dal figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità”".
    Di conseguenza, ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione anche il periodo di congedo fruito dal figlio convivente per assistere il genitore con grave disabilità, pur non essendo utile ai fini del raggiungimento del requisito contributivo delle 52 settimane, consente, con il meccanismo della “neutralizzazione”, di ampliare il biennio nel quale ricercare le 52 settimane di contribuzione richieste.
    Allo stesso modo, sempre nell’ambito dei congedi di cui all’art.42 comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall’art.4, co.1, del D.Lgs. n.119 del 18 luglio 2011, è operante il meccanismo della “neutralizzazione” nei casi di congedo fruito dal coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità

    venerdì 14 settembre 2012

    Codici tributo Inps per versamento contributi l'Agenzia delle entrate li rinomina (intopic)

    Codici tributo Inps utili per il versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, gestione ex Inpdap, con un nome nuovo, grazie alla risoluzione n. 86 del 14 settembre 2012.

    Contributi Inps

    Il decreto salva Italia, il DL 201/11 convertito in legge n. 214 del 2011, all’articolo 21 ha disposto la soppressione di enti e organismi, tra cui l’Inpdap, e l’attribuzione delle relative funzioni all’Inps, “che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi (…).” Con la convenzione del 26 maggio 2006 e successivi rinnovi, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’INPDAP, ora INPS Gestione ex Inpdap, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi Inps.

    Codici tributo Inps

    Con la nota n. 11511 del 1 agosto scorso, lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale, gestione ex Inpdap, ha chiesto la ridenominazione delle causali contributi Inps, o meglio dei codici tributo Inps, da utilizzare nei modelli F24 e F24 Enti pubblici.
    Di seguito vi è proprio l’elenco dei codici tributo Inps, ri-denominati con la risoluzione n. 86 del 14 settembre scorso.

     Codici tributo Inps per il versamento contributi Inps: elenco aggiornato

    - P151   Cassa C.T.P.S. – Comunicazione di debito
    - P152   Cassa C.T.P.S. – Avviso bonario
    -  P251   Cassa C.P.D.E.L. – Comunicazione di debito
    - P252   Cassa C.P.D.E.L. – Avviso bonario
    - P351   Cassa C.P.I. – Comunicazione di debito
    - P352   Cassa C.P.I. – Avviso bonario
    - P451   Cassa C.P.U.G. – Comunicazione di debito
    - P452   Cassa C.P.U.G. – Avviso bonario
    - P551   Cassa C.P.S. – Comunicazione di debito
    - P552   Cassa C.P.S. – Avviso bonario
    - P 651   Cassa I.N.A.D.E.L. – Comunicazione di debito
    -  P652   Cassa I.N.A.D.E.L.- Avviso bonario
    - P751   Cassa E.N.P.A.S. – Comunicazione di debito
    - P752   Cassa E.N.P.A.S. – Avviso bonario
    - P851   Cassa E.N.P.D.E.P. – Comunicazione di debito
    - P852   Cassa E.N.P.D.E.P. – Avviso bonario
    - P951   Cassa Unica Del Credito – Comunicazione di debito
    - P952    Cassa Unica Del Credito – Avviso bonario

    ENASARCO, online il contributo facoltativo (ipsoa)

    Enasarco comunica che dal giorno 11 settembre 2012 è a disposizione, nell’area riservata agli agenti, la nuova procedura web per effettuare il pagamento del contributo facoltativo. Per accedere al servizio, basta entrare nella propria area riservata, cliccare sulla voce “pensione”, “contributo facoltativo”. Si dovrà quindi indicare l’ammontare che l’agente ha liberamente deciso e si potrà stampare direttamente il bollettino MAV per procedere al pagamento della somma dovuta.

    mercoledì 5 settembre 2012

    Contributo di 5.500 euro per ogni apprendista assunto. Accesso anche agli studi professionali. (rivistafiscale)

    Il Contributo di 5.500 euro una tantum per ogni apprendista assunto può essere utilizzato anche dagli studi professionali.

    Gli Studi professionali - al pari di una impresa - possono accedere alle agevolazioni per l'assunzione di apprendisti previste dal programma «AMVA» in vigore dal 1° settembre 2012 con cui è possibile ottenere 5500 euro per ogni apprendista assunto.

    Il beneficio si sostanzia nella corresponsione al datore di lavoro della somma di 5.500 euro una tantum per ogni apprendista assunto con diploma, e 4.700 euro per l'apprendistato professionalizzante.

    Ai fini di ottenere maggiori informazioni e per presentare la domanda di contributo collegarsi al sito internet: http://amva.italialavoro.it/ (la guida .pdf)


    giovedì 19 luglio 2012

    Ad agosto i contributi inps si pagano il giorno 20 (Ateneoweb.com)

    Con una news del 18 luglio 2012, l`Inps comunica che, ai sensi della legge 44/2012 di conversione del decreto legge 16/2012, è consentito effettuare i versamenti dei contributi aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20 agosto senza incorrere in una maggiorazione. Si tratta dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps, da effettuare con il modello F24.

    martedì 22 maggio 2012

    Le casalinghe hanno diritto alla pensione? Non sempre (TGCOM24)

    Hanno diritto alla pensione le donne che nel corso della loro vita hanno sempre fatto le casalinghe senza versare contributi? La risposta è: non sempre. Nel caso in cui una persona non abbia mai versato alcun contributo lavorativo, infatti, la sola prestazione alla quale teoricamente potrebbe avere diritto è rappresentata dall’assegno sociale. 
    Per avere diritto a questa pensione è necessario risiedere in Italia, aver compiuto 65 anni e non percepire nessun reddito, o in alternativa percepire un reddito inferiore all’importo attuale dell’assegno sociale. Anche per l’assegno sociale, così come per gli altri tipi di pensioni, l’età viene adeguata all’aspettativa di vita: infatti, a partire dal 2018, per poter riscattare l’assegno sociale sarà necessario aver compiuto 66 anni e non più 65.
    L’assegno sociale, in pratica, spetta alla persona non coniugata che non abbia redditi propri o che comunque abbia un reddito inferiore a quello dell’assegno, che per il 2012 corrisponde a 5.557 euro. 
    Alla persona coniugata, invece, spetta solo se il suo reddito, insieme con quello del coniuge, risulta inferiore al doppio del valore dell’assegno sociale (quindi, per il 2012, all’importo complessivo di 11.154 euro). 
    Va precisato, però, che tali limiti di reddito sono innalzati di anno in anno.
    In conclusione, una casalinga (o una persona appartenente a qualsiasi altra categoria sociale) che non abbia mai versato contributi lavorativi può contare solo su un assegno sociale, a patto, però, che il suo reddito sia modesto. 
    In caso contrario, dovrà fare affidamento unicamente sulle entrate del marito.

    sabato 21 aprile 2012

    MINISTERO LAVORO ESCLUDE RITORNO RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA GRATUITA (by Francesco Colaci)

    La ricongiunzione dei contributi è  l’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

    La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

    I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la legge 07 febbraio 1979 n.29  e la legge 5 marzo 1990 n.45
    • La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art.1 della legge n.29/1979

      L’art.1 della legge in esame dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni “alternative” quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, …) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa la Gestione separata dei parasubordinati).

      Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi”  avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 01 luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione  è diventata onerosa.

      La ricongiunzione dei contributi provenienti