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martedì 20 dicembre 2022

"CONTRATTO di COMODATO" dal 20/12 la Registrazione on-line , nasce il " modello RAP "

info e dettagli by FISCO OGGI (QUI) 



 

Provvedimento del 16 dicembre 2022

Oggetto: Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioni

mercoledì 4 ottobre 2017

#CONTRATTI_LOCAZIONE #RLI #REGISTRAZIONE

L’Agenzia delle Entrate nelle FAQ relative alla registrazione dei contratti di locazione precisa che nei controlli sulla correttezza delle informazioni inserite verrà verificata l'esattezza dei dati catastali delle unità immobiliari oggetto della locazione. 

Nel caso in cui i dati non siano coerenti con quanto presente nella banca dati catastale il Mod.RLI verrà scartato.

martedì 19 settembre 2017

#REGISTRAZIONE #CONTRATTI #AFFITTO #modRLI #CAMBIA dal 2017/09/19

Dal 19/09/2017, è operativo e obbligatorio il nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare e per i successivi adempimenti.

pg A.d.E. dedicata con specifiche


Tale modello, reso disponibile dall’Agenzia , dovrà essere trasmesso , oltre che per la registrazione dei contratti di locazione, anche nel caso di cessioni, risoluzione del contratto di affitto e per esercitare o revocare l’opzione della tassazione tramite cedolare secca.

La novità più rilevante prevede l’introduzione di ulteriori dati relativi alle parti contrattuali e al tipo di contratto. 

Il nuovo modello dovrà essere presentato telematicamente o per mezzo di soggetti autorizzati alla trasmissione.

mercoledì 31 maggio 2017

LOCAZIONI BREVI DAL 01/06 OBBLIGO REGISTRAZIONE AD AdE e RITENUTA al 21%

Dal 01/06 obbligo di registrazione del contratto di locazione anche nel caso di 

affitti turistici di durata inferiore ai 30 giorni , 

applicazione di ritenuta alla fonte del 21 per cento 

a titolo di imposta sul canone corrisposto . ( dettagli , info )

venerdì 2 gennaio 2015

F24 ELIDE ( F24 elementi identificativi ) SOSTITUISCE DEFINITIVAMENTE L' F23 PER AFFITTI


CON I MODELLI F23 (mod.69)  NELLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

DAL 01/01/2015 LO SOSTITUISCE COMPLETAMENTE .

Utile ricordare i codici tributo da utilizzare definiti con la Ris.14/E da utilizzare con il modello F24 ELIDE:

  • "1500" - "Locazione e affitto beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione";
  • "1501" - "Locazione e affitto beni immobili - Imposta di registro per annualità successive";
  • "1502" - "Locazione e affitto beni immobili - Imposta di registro per cessioni del contratto";
  • "1503" - "Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto";
  • "1504" - "Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto";
  • "1505" - "Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo";
  • "1506" - "Locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi";
  • "1507" - "Locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione";
  • "1508" - "Locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione";
  • "1509" - "Locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi";
  • "1510" - "Locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi".
Nella sezione "Contribuente" vanno inseriti i dati identificativi della controparte che effettua il versamento e nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va inserito il codice fiscale della controparte coobbligata con il codice identificativo "63".
Nella sezione "Erario ed altro" vanno inseriti nel campo "elementi identificativi" i 17 caratteri relativi al codice identificativo del contratto (desumibile dal modello di richiesta di registrazione o nella ricevuta di richiesta).

Imposta di bollo per chi registra contratto di locazione:

L' imposta di bollo è dovuta per chi registra il contratto presso l'Agenzia delle Entrate. 
Tale imposta, deve essere versata mediante contrassegni telematici che hanno sotituito l'ex marca da bollo, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. 
L’importo dei contrassegni da versare con F24 elide, è pari a 16 euro (14,62 euro fino al 25 giugno 2013 - Dl 43/2013, articolo 7-bis) ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

giovedì 24 luglio 2014

registrazione contratti affitto con software RLI l'A.d.E. spiega in un video

Con l'entrata in vigore a regime della procedure di registrazione 

dei contratti di locazione per i privati in via telematica 


l'A.d.E. mette in rete un video illustrativo :


                      

sabato 1 febbraio 2014

ancora news per i contratti d'affitto , la registrazione con il modello RLI

L'A.d.E. oltre ad introdurre il modello 

  • F24 ELIDE per il pagamento delle imposte sui contratti
con il mese di febbraio introduce anche un nuovo modello per effettuarne la registrazione :



























Il modello RLI  :

  1. (modello)  
  2. (istruzioni complete) 
  3. ( la presentazione A.d.E.) 

esso sostituirà dal 03/02 , modello SIRIA , Modello 69






martedì 14 gennaio 2014

contratti affitto : da marzo 2014 il "Modello 69" sarà sostituito dal software "RLI"

Dopo l'abilitazione al pagamento imposte sugli affitti con F24 l'A.d.E. esordisce con un nuovo modulo per la registrazione dei medesimi  



che andrà a sostituire gradualmente il "Modello 69" .

Infatti dal 3 febbraio 2014 e fino al 31 marzo 2014 è possibile presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate ancora il "Modello 69" che verrà poi sostituito in 5 delle sue funzionalità :

  • richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • comunicazione dei dati catastali.
  • esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca;
  • denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.

Con tale software sarà possibile, oltre alla registrazione online , allegare una copia dello stesso contratto senza più la necessità da parte dei contribuenti di recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. 

Per la copia del contratto di locazione da allegare saranno accettati file in formato Pdf, Tiff e/o Tif.

sabato 4 gennaio 2014

dal 01-02-2014 cambia il modulo per il pagamento delle tasse sugli affitti "F24 ELIDE"

Con un provvedimento del 30/12/2013 l'A.d.E. ha stabilito che a partire 
dal 1 febbraio 2014:

  • l’imposta di registro,
  • i tributi speciali e compensi, 
  • l’imposta di bollo, 
  • le relative sanzioni ed interessi, 

connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili si possono versare mediante il modello:




  • dal 1° febbraio è possibile utilizzare l'F24 Elide
  • dal 1° gennaio 2015 è obbligatorio utilizzare l'F24 Elide.

Con ris.14/e del 24/01/2014 l'A.d.E. ha istituito i codici da utilizzarsi .

mercoledì 7 novembre 2012

Contratti di locazione, nuova casella “eventi eccezionali” (FISCOOGGI)

Con provvedimento del 29 ottobre 2012 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state apportate modifiche ai modelli Siria, Iris e ai prodotti di compilazione “Contratti di locazione” e “Locazioni Web”, inserendo una specifica casella denominata “Eventi eccezionali” e aggiornando le relative istruzioni. 
I modelli potranno così essere utilizzati anche dai contribuenti che fruiscono della sospensione o del differimento dei termini a seguito di calamità naturali o do altri eventi eccezionali. Sono state modificate, inoltre, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei contratti di locazione. Per evitare disagi ai contribuenti e consentire loro i necessari aggiornamenti dei software, tuttavia, sarà comunque possibile utilizzare ancora le precedenti versioni di Siria, Iris, Contratti di locazione e Locazioni Web per un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

mercoledì 10 ottobre 2012

31 Ottobre 2012: LOCAZIONI: IMPOSTA DI REGISTRO (ateneoweb)

Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell`imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2012 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/10/2012.
L`imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell`attestato di versamento va poi consegnata all`Ufficio Territoriale dell`Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento e` contestuale alla registrazione.

Codici tributo:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualita' successive
113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualita'

fonte:ateneoweb





Nel modello di versamento vanno indicati:
• i codici fiscali e le generalità del proprietario (campo 4) e del locatario o affittuario (campo 5);
• il codice dell'Ufficio di registro o delle entrate (campo 6) al quale va presentato il contratto per la registrazione (vedere elenco codici Uffici delle Entrate); non va compilato il campo "Sub codice";
• il codice del tributo (campo 11) e quello della causale (campo 9), secondo le istruzioni contenute nel modello stesso. Il campo 9 non va compilato in caso di contratti di locazione per annualità successive alla prima;
• Nel campo 10, per la prima registrazione va indicato solo l'anno di stipula. Per proroga, risoluzione o cessione, va indicato "Anno" (quello di registrazione) per esteso e "Numero" (quello assegnato dall'Ufficio al momento della prima registrazione), preceduto dalla serie dell'atto che è sempre "03" e separando i due numeri con una barra (ad esempio: per un atto registrato nel 2005 al numero 3187, scrivere nei campi "Anno" 2005, "Numero" 03/3187).

Il codice della causale è RP (registrazione di atti pubblici o privati) e va indicato solo in sede di prima registrazione; per il tributo i principali codici da utilizzare sono:

Codice tributo e descrizione

107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione ed affitti)
113T - Imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazione ed affitti)
110T - Imposta di registro per cessioni (contratti di locazione ed affitti)
109T - Imposta registro per contratti verbali
964T - Diritti copie rilasciate dall'Ufficio (solo per la prima registrazione)
671T - Sanzione amministrativa imposta di registro (ravvedimento)
731T - Interessi di mora al tasso legale

Nel modello di versamento non dovranno essere compilati i campi che individuano il numero di riferimento e la descrizione del tributo.

Se il contratto è registrato per la prima volta, nel campo "numero", posto dopo l'anno, va scritta la data del contratto.


Al momento della prima registrazione del contratto, i contraenti sono tenuti a versare, otre all'imposta di registro, i cosiddetti "tributi speciali" (codice 964T), richiesti dall'ufficio del registro o delle entrate a titolo di spese di registrazione. La determinazione dell'ammontare dei tributi speciali è attribuita a ciascun ufficio del registro.


Per la registrazione di più contratti di locazione va effettuato un versamento cumulativo.


Per i versamenti relativi ad annualità successive alla prima ovvero a cessioni, risoluzioni e proroghe di un contratto già registrato, occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero di registrazione separati da una barra).


Per le cessioni, proroghe e risoluzioni anche tacite degli stessi contratti, i contraenti devono versare l'imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l'attestato dell'avvenuto versamento al competente Ufficio del registro entro 20 giorni.


Per i contratti già registrati, il pagamenbto dell'imposta relativa alle annualità future sarà effettuato con le stesse modalità, ma non deve essere presentato l'attestato dell'avvenuto versamento.


Attenzione: Tutti gli importi relativi all'imposta di registro vanno arrotondati all'unità di euro (per difetto, se inferiore a 50 centesimi, per eccesso se uguale o superiore).
 

martedì 24 luglio 2012

Affitti in nero: possibile la denuncia dell'inquilino (tutorcasa)

Affitti in  nero: possibile la denuncia dell'inquilino. Al fine di far emergere gli affitti in nero, il decreto sul federalismo municipale ha introdotto una disciplina punitiva in caso di mancata registrazione del contratto d'affitto di immobili ad uso abitativo. 
La disciplina prevede la possibilità per l'inquilino di denunciare all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza gli affitti in nero, ossia non registrati.

denuncia GdfPer cui, in caso di mancata o tardiva registrazione delcontratto d'affitto di un'abitazione, la denuncia ha i seguenti effetti:
–                    la durata del contratto d'affitto viene stabilita in 4 anni a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d'ufficio;
–                    il contratto d'affitto si rinnova automaticamente alla scadenza per un periodo di ulteriori 4 anni;
–                    a partire dalla data di registrazione del contratto, il canone è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale (in media il 70-80% in meno del valore di mercato), con la possibilità di applicare gli adeguamenti Istat solo a partire dall'anno successivo.
Gli stessi effetti si verificano in altre due circostanze, ossia qualora nel contratto d'affitto registrato sia indicato un importo inferiore a quello effettivo e qualora sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

venerdì 22 giugno 2012

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO NON RICHIEDE PIU` LA COMUNICAZIONE ALLA P.S. (ateneoweb)

Non è più dovuta la comunicazione all`autorità di pubblica sicurezza, di cui all`articolo 12 del D.L. n. 59/1978, in caso di stipula di contratto di locazione e comodato di immobili, o porzioni di essi, soggetto all`obbligo di registrazione in termine fisso. Lo prevede l`articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 – in “Gazzetta ufficiale” n. 142 del 20 giugno 2012 – entrato in vigore il 21 giugno. L`obbligo di comunicazione alla P.S. era stato introdotto, nel 1978, anche come misura contro il terrorismo, ed era collegato sia alla cessione di proprietà che alla locazione del fabbricato, se di durata superiore ad 1 mese. Dal 21 giugno, se la locazione e il comodato di un fabbricato, o sua porzione, ad uso abitativo ovvero ad uso diverso dall`abitativo, richiede la registrazione in termine fisso si è esonerati dall`effettuare la suddetta comunicazione, in quanto la registrazione del contratto, in sostanza, assolve all`adempimento. Il D.L. n. 79/2012 prevede che qualora rimanga in essere l`obbligatorietà della comunicazione, ossia per i contratti verbali o non soggetti a registrazione in termine fisso, questa potrà avvenire anche in via telematica, dopo che il ministero dell`Interno avrà predisposto un apposito modello informatico. L`obbligo rimane in essere per i contratti di locazione stipulati con cittadini di Stati non appartenenti all`Unione europea, anche se è dovuta la registrazione.

venerdì 27 gennaio 2012

Cedolare secca: le delusioni del provvedimento

Cedolare secca: le delusioni del provvedimento:

agent 1 Cedolare secca: le delusioni del provvedimentoDoveva essere uno dei provvedimenti in grado di rinvigorire il volume delle entrate, ma si è rivelato un mezzo flop. Secondo quanto sostengono i dati delle Agenzie delle Entrate, infatti, il gettito derivante dalla cedolare secca (l’aliquota sostitutiva di tassazione dei canoni di locazione) è ammontato a 329 milioni di euro: un importo che potrebbe sembrare rilevante, ma che pare addirittura trascurabile rispetto a quanto precedentemente auspicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevedeva introiti per 2,6 miliardi di euro.
La cedolare secca, ricordiamo, è in grado di sostituire l’attuale regime fiscale sui canoni di locazione imponendo un’aliquota fissa del 21% sui canoni ordinari e del 19% sui canoni concordati. Un provvedimento che all’epoca della sua introduzione aveva lasciato l’amaro in bocca alle associazioni dei consumatori, che contestavano l’agevolazione nei confronti dei proprietari di casa e le dimenticanze nei confronti degli inquilini.

Eppure, la cedolare secca – che avrebbe dovuto attrarre la transazione verso il nuovo ordinamento da parte dei proprietari di abitazione – sembra aver deluso le attese. Ma quali le cause? Secondo gli osservatori, è probabile che a giocare un ruolo negativo nel comportamento favorevole nei confronti della cedolare sia stata la scarsa informazione (il provvedimento è di fatti stato inglobato all’interno di un mare mediatico ben più agitato) e i ritardi della sua implementazione, con sovrapposizione tecnica ad altri provvedimenti.
Per questo motivo, il Ministero sembra essere più fiducioso nei confronti del prossimo esercizio fiscale.
Vi ricordiamo che tutti i dati contemplati nel presente articolo sono suscettibili di potenziali variazioni nei momenti successivi a quelli di redazione del post. Vi invitiamo pertanto a verificare la validità di tali elementi, e in particolar modo l’esattezza delle scadenze, prima di procedere ai pagamenti. Nessuna responsabilità può essere attribuita al contenuto – pur verificato da fonti ritenute attendibili – a Fiscale Web.

giovedì 12 gennaio 2012

cedolare secca nel 730/2012

Nella bozza del nuovo modello 730/2012 con le relative istruzioni  apparsa sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tra le novità si parla di cedolare secca , l'opzione d'imposta per gli affitti  che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011) ed a cui l'Agenzia stessa ha dedicato ( sezione informativa ) e appositi


Provvedimento del 7 aprile 2011 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate


circolare 26e del 01/06/2011 a chiarimento applicativo .



Percio nel quadro B del modello 730 quello dedicato ai fabbricati , 




sono state inserite due nuove colonne dedicate rispettivamente :

colonna 5 codice canone;

colonna 11 opzione cedolare secca  .