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giovedì 30 novembre 2017

compatibiltà indennità disoccupazione ed alcune attività di reddito lavorativo

Con la circ.174 del 23/11/2017, 
Inps fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione 

  • NASpI, 
  • ASpI 
  • e mini ASpI 

con determinate tipologie di attività lavorativa e di reddito.


circ. 174 del 23/11/2017

venerdì 20 ottobre 2017

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venerdì 27 marzo 2015

ASPI , Mini ASPI , cambiano le regole di cumulo in caso di reimpiego

Con il Mess. 2028 19-03-2015 INPS stabilisce che chi trova un nuovo posto di lavoro non deve più rinunciare all'Aspi , ma bensì si può cumulare con il nuovo reddito di lavoro dipendente se non superano gli 8mila euro. Pertanto oggi tale indennità si conserva anche in caso di rioccupazione con lavoro dipendente, a patto che non si consegua un reddito oltre gli 8mila euro annui (in caso di lavoro autonomo o collaborazione il limite di reddito è di 4.800 euro annui).

Finora, al disoccupato percettore di Aspi o mini-Aspi che si venisse a rioccupare con lavoro dipendente, l'Inps sospendeva d'ufficio l'indennità sulla base della comunicazione fatta dal nuovo datore di lavoro fino a massimo sei mesi (oltre c'era decadenza). 

Con la reintroduzione del requisito reddituale, spiega l'Inps, si potranno verificare le seguenti nuove ipotesi:
  • rioccupazione per un periodo pari o inferiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8 mila euro: scatta la sospensione dell'Aspi secondo la vecchia disciplina (cioè fino sei mesi);
  • rioccupazione per un periodo superiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8mila euro: scatta la decadenza dall'Aspi (per perdita dello stato di disoccupazione);
  • rioccupazione per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi (o anche rioccupazione con contratto a tempo indeterminato) con reddito annuo inferiore a 8 mila euro: l'Aspi non è sospesa né interrotta (il lavoratore, quindi, «cumula» Aspi e nuovo reddito).
Nell'ultimo caso la comunicazione all'Inps del reddito presunto annuo ai fini del cumulo, la deve fare il lavoratore entro un mese dall'inizio del nuovo rapporto . 

In caso di mancata comunicazione :
  • se il nuovo rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a sei mesi scatta la sospensione dell'Aspi; 
  • se il nuovo rapporto di lavoro è di durata superiore a sei mesi o è a tempo indeterminato scatta invece la decadenza.
La trattenuta. Sempre relativamente all'ultimo caso di rioccupazione con cumulo dell'Aspi, l'Inps precisa che applicherà «le riduzioni dell'art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012» (anche se la norma è espressamente ed esclusivamente riferita all'ipotesi di rioccupazione con «lavoro autonomo»). Pertanto l'Inps ridurrà l'Aspi dell'importo pari all'80% del nuovo reddito, con conguaglio d'ufficio in sede di dichiarazione dei redditi.

Le predette indicazioni trovano applicazione anche in relazione alla mini-Aspi, tenendo però conto dei diversi tempi di sospensione (cinque giorni e non sei mesi).


Stesse regole per la Naspi che dal 01/05/2015 prenderà il posto dell'attuale Aspi e Mini-Aspi

mercoledì 18 marzo 2015

mobilità respinta convertibile in ASPI entro 68gg

L’Inps – con il messaggio n. 1644 del 5 marzo 2015 chiarisce come procedere in caso di erronea presentazione di domande di indennità di disoccupazione ASpI, in particolare anche relativamente alla conseguente necessità di trasformazione in indennità di mobilità ordinaria o nei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Dal sito dell’istituto è possibile consultare i differenti percorsi per:
  • presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI
  • domanda di indennità di mobilità ordinaria (art 7 della legge n. 223 del 1991)
  • domanda di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (art. 11 della legge n. 223 del 1991 o della legge n. 451 del 1994).

Per errata presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI la si ritiene lo stesso valida se la richiesta di conversione viene inviata entro i termini decadenziali previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria.

Nel caso di un trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, in luogo della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o di mobilità, l’esplicita richiesta di conversione è ritenuta utilmente presentata se prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.

Nell’ipotesi di reiezione delle domande di indennità di mobilità per mancanza dei requisiti, gli stessi operatori indicheranno la possibilità di fruire dell’AspI (in presenza di tutti i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto dell’indennità di disoccupazione ASpI).


mercoledì 14 maggio 2014

BONUS 80€ L'A.d.E. APPROFONDISCE SULLA DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI REDDITI INTERESSATI


A SEGUITO DELLA CIR.8e L'A.d.E. CHIARISCE ULTERIORMENTE SUL "BONUS DA 80€"
CON LA CIR.9e (qui)


rispondendo ai quesiti sull’ applicazione del credito previsto per l’anno in corso dal d.l. n. 66/2014 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente.


 Il bonus Irpef di 80 €uro scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come :
  • cassa integrazione, 
  • indennità di mobilità,
  • e di disoccupazione. 

Le somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorrono ai fini del bonus.



circ.9e 14/05/2014 (qui)

RIASSUMENDO (01-qui) - (02-qui)


FACCIAMO IL PUNTO :

LEGGI

venerdì 31 gennaio 2014

Massimali CIG , mobilità , ASPI , attività socialmente utili per l’anno 2014

Con la Circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 (pdf) , l’INPS ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale per :
  • mobilità
  • disoccupazione ASpI e mini-ASpI 
  • e l’importo dell’assegno per attività socialmente utili, 
relativi all’anno 2014.






























mercoledì 30 ottobre 2013

dichiarazione di immediata disponibilità direttamente nella domanda di disoccupazione ASpI e Mini ASpI


ARTICOLO


Al fine di semplificare l’erogazione della indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, il legislatore con la previsione dell’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI. Con la circ. 154/2013 INPS.

E’ stato, quindi, affidato all’Istituto il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI o mini-ASpI – documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive – attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al comma 35, del predetto art. 4.

Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo l’Istituto ha provveduto ad aggiornare la modulistica per la richiesta delle prestazioni :
pubblicata nell’apposita sezione del sito (www.inps.it) ed allegata alla presente circolare, implementando conseguentemente la procedura di presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, Patronati e contact center integrato.

venerdì 15 marzo 2013

fondi aiuto anti-crisi per dipendenti dei settori non coperti da Cig

L'Inps, con la circolare n. 36/2013, regolamenta l'indennità collegata all'Aspi a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, con alcuni requisiti assicurativi e contributivi, in presenza dell'intervento di un ente bilaterale o di solidarietà che eroghi almeno il 20% dell'indennità. 

E' in pratica un sostegno per i lavoratori di settori non coperti dalla Cig. 

Possono beneficiare di questa tutela i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato di aziende escluse dalla Cigo nonché dalla Cigs. 

Vi rientrano anche i dipendenti di imprese artigiane dell'indotto a cui si applica la legge 223/91 e gli apprendisti.

lunedì 4 marzo 2013

MINI ASPI disoccupati, ultima chiamata (rassegna stampa ITALIA OGGI)

Fonte:  Italia Oggi  pag:  13
Ha tempo fino al 2 aprile per presentare, esclusivamente per via telematica, la domanda di disoccupazione con requisiti ridotti chi ha lavorato per almeno tre mesi (78 giornate) nel 2012. 


La novità è che la disoccupazione, qualunque sia, deve essere richiesta entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 

Pertanto, sparisce la possibilità di richiedere l'indennità una volta l'anno, come avveniva in passato. 

La mini Aspi 2012 è calcolata nella misura fissata per la mini Aspi ordinaria e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012. 

La liquidazione della mini Aspi 2012 da parte dell'Inps avviene in unica soluzione. 

L'ammontare è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore a 1.180 euro.

mercoledì 30 gennaio 2013

importi 2013 di CIG, mobilità , ASpI , assegno sociale (fonte:lavoroediritti / INPS)

Con circolare n. 14 del 30 gennaio 2013  l’INPS rende noti i nuovi importi massimi riferiti al 2013 dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della  riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21Basso 959,22 903,20
Superiore a 2.075,21Alto 1.152,901.085,57 

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21Basso 1.151,06 1.083,84
Superiore a 2075,21Alto 1.383,48   1.302,68 

Indennità di mobilità

Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21Basso 959,22903,20 
Superiore a 2.075,21Alto 1.152,901.085,57 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2013, in: euro 627,17 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 590,54.

Indennità di disoccupazione  ASpI e mini-ASpI e mini-ASpI 2012

L’ importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n.41 del 1986, è pari, per il 2013, ad euro 1.152,90.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n.92/2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento, come già indicato nella circolare n.142 del 18/12/2012, è pari, per il 2013, ad euro 1.180,00.
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012”, da liquidare con riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 del 8/2/2012 (euro 931,28 ed euro 1.119,32).

Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali,  da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2012, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 dell’ 8/2/2012 (pari ad euro 931,28 ed euro 1.119,32).

Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2013, ad euro 572,68. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tali prestazioni non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.