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giovedì 4 agosto 2016

ERRORI NEL 730 ? SI RISOLVONO CON " il 730 integrativo "

Quando si rileva un errore nel 730 ci si può porre rimedio tenendo conto che le casistiche individuabili  per le quali e’consentita la presentazione del modello 730 integrativo sono:
  • 730 integrativo a favore (Tipo 1)
Per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero l’invarianza contabile rispetto al 730 originario. 
Non e’ prevista la sospensione delle operazioni di conguaglio rispetto al modello ordinario (importi a credito o importi a debito, compresi gli acconti). 
Conguaglio: il CAF Centrale invia al sostituto d’imposta il 730-4 integrativo entro il 10 novembre ed il conguaglio del maggior credito/minor debito che scaturisce dalla riliquidazione delle imposte sara’ effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

  • 730 integrativo per la correzione dei dati del sostituto d’imposta (Tipo 2)
La modifica o l’integrazione riguarda esclusivamente i dati del sostituto d’imposta, non correttamente identificato nel 730 originario. 
La variazione deve essere effettuata dal medesimo soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione del modello ordinario. 
Non e’ contemplata la possibilita’ di gestire integrativi di Tipo 2 per 730 originari senza sostituto d’imposta. 
Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce tempestivamente al nuovo sostituto d’imposta il 730-4 ed il conguaglio verra’ effettuato nella prima mensilità utile.

  • 730 integrativo a favore con correzione dei dati del sostituto d’imposta (Tipo 3)
Per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella derivante dal 730 originario, ma il risultato contabile non e’ mai stato conguagliato dal sostituto d’imposta in quanto non identificato correttamente nella dichiarazione ordinaria. 
La modifica deve essere effettuata dal medesimo soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione del modello ordinario. 
Non e’ consentito gestire modelli 730 integrativi di Tipo 3 per 730 originari senza sostituto d’imposta. 
Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce tempestivamente al nuovo sostituto d’imposta il 730-4 ed il conguaglio verra’ effetuato nella prima mensilita’ utile.

Minor rimborso o maggior debito: 
l’integrazione deve avvenire mediante la presentazione del modello Unico PF 2016 (correttivo nei termini o integrativo), provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute tramite delega F24.

  • 730 PRECOMPILATO ADE
Il CAF non puo’ elaborare un integrativo di Tipo 2 e 3 se il modello 730 originario e’ stato presentato da altro CAF o Professionista mentre puo’ gestirlo nel caso in cui la dichiarazione ordinaria sia stata presentata autonomamente dal contribuente il tramite dei servizi telematici Ade.

Eventuali richieste di compilazione di modelli integrativi di Tipo 2 e 3 per contribuenti che hanno presentato direttamente la propria dichiarazione per il tramite dei servizi web dell’Ade potranno essere gestite esclusivamente con il supporto del CAF Centrale.

venerdì 10 luglio 2015

730/2015 precompilato in una circ. le FAQ by A.d.E.

CON UNA CIRCOLARE  


L'A.d.E. RIASSUME LE FAQ SUL 730/2015 precompilato


consulta (qui)

venerdì 17 aprile 2015

730/2015 precompilato by A.d.E. la video guida per farlo da soli




sabato 31 maggio 2014

ris.57/e : chiarimenti rimborso 730/2014 e 730 "SENZA SOSTITUTO" / integrativo by A.d.E.

Con la ris.57/E del 30 maggio 2014 (leggi)  fornisce chiarimenti in merito al 730/2014 in particolare l'Agenzia delle Entrate chiarisce che in merito :

  • Al rimborso da 730 tramite l'Amministrazione finanziaria, perché l'importo complessivamente supera i 4mila euro, i datori di lavoro non dovranno trattenere gli acconti delle imposte per il 2014, se di importo inferiore al rimborso delle Entrate;
  • Ampliamento della platea dei soggetti ammessi all’utilizzo del modello 730 a ulteriori tipi di rapporto di lavoro quali ad esempio rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa. E’ possibile presentare il modello 730 in forma congiunta anche se entrambi i coniugi non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio nei tempi previsti, quando nel modello relativo al primo dichiarante è indicato un reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente; tale condizione non è necessaria per il secondo dichiarante.
  • In assenza di sostituto d’imposta è possibile presentare anche il “730 integrativo” infatti, se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 27 ottobre il contribuente, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 e con la casella “MOD 730 Dipendenti senza sostituto” barrata, il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate. Invece, se è stato presentato un modello 730 originario in assenza di sostituto d’imposta ed entro il 27 ottobre il contribuente ha un nuovo sostituto può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 ed ottenere il rimborso dal nuovo sostituto d’imposta. Qualora il 730 originario sia stato inviato ad un sostituto non tenuto all’effettuazione del conguaglio e il contribuente non risulti avere un sostituto d’imposta può essere predisposto il “MOD 730 Dipendenti senza sostituto” contrassegnato con il codice 2 o con il codice 3.

lunedì 7 aprile 2014

"730" ANCHE PER COLF E BADANTI

L'ANNO SCORSO COME STABILITO DALLA CIRC. 28 
CHE NE HA SANCITO LA NASCITA,
IL 730 VENIVA ESTESO A CHI ERA PRIVO DI 
SOSTITUTO D'IMPOSTA , COME SPECIFICATO

Il modello 730 potrà essere utilizzato anche dai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, quali lavoratori a progetto, colf, badanti, disoccupati, etc che al momento del conguaglio si trovino senza un sostituto d’imposta (Redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi – DPR 917/1986).


COLF E BADANTI, QUEST'ANNO
POTRANNO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE,
IN MODO ALTERNATIVO AL MODELLO UNICO , 
CUI SONO
SEMPRE TENUTE 

FONTI ALTERNATIVE : (01) - (02) - (03) - (04)art.stampa - 


venerdì 13 settembre 2013

annuario del contribuente (2013) (recepita possibilità 730 per chi è privo del sostituto d'imposta , minor detrazione assicurazioni vita )

  1. L’Agenzia delle Entrate: contatti e servizi informativi
  2. I servizi telematici
  3. Il garante: un organo a tutela dei contribuenti

  1. La tassazione sugli immobili
  2. Le imposte sulle compravendite
  3. Le locazioni
  4. La successione e la donazione di immobili
  5. Agevolazioni su ristrutturazioni e conseguimento di risparmio energetico

  1. L’Irpef e le addizionali
  2. Le detrazioni Irpef
  3. Le spese deducibili dal reddito
  4. Le spese detraibili dall’Irpef
  5. Le agevolazioni per le persone con disabilità
  6. Il Modello 730
  7. Il Modello Unico Persone fisiche

  1. Rendite e attività finanziarie
  2. La tassazione dei beni “di lusso”

  1. La comunicazione delle operazioni Iva (spesometro)
  2. Gli interventi in materia di Studi di Settore
  3. Altre disposizioni
  4. Il nuovo redditometro

  1. Come ottenere i rimborsi
  2. Le modalità di erogazione dei rimborsi
  3. I casi particolari: Cosa occorre fare se...

  1. Le comunicazioni dell'Agenzia e gli accertamenti esecutivi
  2. Le sanzioni
  3. Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva

  1. Come rimediare a errori e dimenticanze: il ravvedimento
  2. Come evitare o risolvere le liti fiscali
  3. Il ricorso tributario

sabato 20 luglio 2013

Possibile fare il 730 anche senza Sostiuto d'imposta ?

Fino ad ora no , infatti chi è sprovvisto del Sostituto d'imposta non può effettuare la propria dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 in quanto non trova chi ne effettui il conguaglio per cui deve ricorrere al modello unico , la cosa però è in fase di modifica.
Un emendamento al Dl 69/2013, approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, stà infatti allargato la platea dei contribuenti che possono avvalersi del 730. La norma entrerà in vigore dal 2014 
Questo quanto si legge dalle modifiche in corso attraverso l’aggiunta dei seguenti commi all’articolo 3 del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 contenente le disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento:
16-ter. I soggetti titolari dei redditi di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, ad esclusione della dichiarazione in forma congiunta, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, anche in assenza del sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
16-quater. Se dalle dichiarazioni di cui al comma 16-ter emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale effettua il versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il versamento con le modalità indicate dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
16-quinquies. Nei confronti dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 16-ter, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria sulla base del  risultato finale delle dichiarazioni con procedura accelerata.