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lunedì 4 febbraio 2013

Il registro generale dei testamenti (successione-testamento)

Il Registro generale dei testamenti ha sede presso l’Ufficio Centrale degli archivi notarili presso il Ministero della Giustizia. 
Attraverso il Registro gli interessati possono sapere se una persona deceduta ha fatto o meno testamento, sia sul territorio nazionale sia presso le autorità consolari italiane all’estero, e venire a conoscenza del luogo in cui l’atto è custodito.

Gli Stati che sino ad oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre l'Italia:
Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina.


Il registro generale dei testamenti dà quindi al testatore la garanzia dell’esecuzione delle sue ultime volontà e aiuta gli eredi nella ricerca del testamento.

Il Registro è attivo dal 1° gennaio 1989 e contiene i dati relativi ai seguenti atti:

  • dal 1°gennaio 1980 al 31 dicembre 1988, testamenti ricevuti da un notaio o formalmente depositati presso un notaio e non pubblicati alla data del 30 aprile 1995;
  • dal 1°gennaio 1989 a oggi tutti i tipi di testamenti depositati formalmente presso un notaio, atti di ultima volontà rogati all’estero, tutti i tipi di pubblicazione, compresi i testamenti olografi fiduciari, e le vicende successive di tali atti (come ad esempio ritiri, revoche, revoche di revoche, dichiarazioni di nullità…).

Oggi il Registro generale dei testamenti raccoglie oltre 2 milioni di iscrizioni.

L’iscrizione al registro avviene dopo richiesta del notaio o dell’autorità consolare, che ha ricevuto in deposito il testamento.

L’erede può fare richiesta del rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti, relativi alla persona deceduta (non può essere rilasciato quando il testatore è ancora in vita, ne possono essere date informazioni sull’esistenza dell’atto) e dell’indicazione dell’archivio notarile presso cui sono depositati gli atti, nel caso in cui il notaio sia cessato.

La richiesta (sulla quale va apposta una marca da bollo da 14,62 €) degli eredi al registro può riguardare:
  • uno o più certificati sulle iscrizioni contenute nel Registro;
  • uno o più certificati sulle iscrizioni esistenti nell’organismo competente di uno o più degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Basilea (Italia, Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina).

Per ogni certificato rilasciato dal Registro è dovuto l'importo di € 19,78 (tassa fissa € 5,16; valori bollati € 14,62) 
e per ogni certificato richiesto presso l'organismo competente di uno Stato estero è dovuto l'importo di € 28.

Per maggiori informazioni visita il sito del Ministero della Giustizia:


mercoledì 29 agosto 2012

La donazione consapevole

Donazioni consapevoli, l'ottava guida del Notariato e delle Associazioni dei Consumatori  (LEGGI)

 

vedi anche la pagina dedicata alle SUCCESSIONI


venerdì 13 gennaio 2012

Dichiarazione di successione: come correggere gli errori

Dichiarazione di successione: come correggere gli errori:

dichiarazione successione come correggere errori.jpg
In caso di errori nella dichiarazione di successione presentata al Fisco, c'è tempo prima del controllo per correggerli. A spiegarlo in data odierna con una nota è statal'Agenzia delle Entrate nel precisare come le rettifiche/modifiche vadano effettuate prima che scatti l'avviso di liquidazione della maggiore imposta, oppure entro un termine di due anni dal versamento dell'imposta principale. In una Risoluzione, la numero 8/E, inoltre, l'Amministrazione finanziaria dello Stato fa presente come, a valere sui valori inizialmente dichiarati, la comunicazione di rettifica al Fisco possa essere fatta non solo per le correzioni che portano ad un aumento dell'imposta da pagare, ma anche per quelle che generano una diminuzione. Così come sempre entro l'avviso di notifica si possono anche correggere in dichiarazione di successione tutti gli altri errori che non sono materiali e/o di calcolo.

Il testo della Risoluzione numero 8/E sulle dichiarazioni di successione si può come al solito visionare collegandosi al sito Internet dell'Agenzia delleEntrate,


fonte:RISPARMIOEMUTUI

martedì 10 gennaio 2012

IMU: diritto di abitazione (ex casa coniugale)

IMU: diritto di abitazione (ex casa coniugale):
Mio padre deceduto nel luglio 2007 era proprietario con mia madre dell’appartamento nel quale abitava. Dal momento della sua morte l’appartamento continua ad essere abitato da mia madre. Io ho 2 fratelli e in banca dovemmo fare la rinuncia all’eredità affinché mia madre potesse disporre di liquidità. La mia domanda è la seguente: noi tre figli siamo proprietari nelle percentuali stabilite dell’immobile, ma abbiamo obblighi relativi all’ICI o tasse da pagare in quanto siamo proprietari degli appartamenti presso i quali risiediamo, e quindi viene considerata 2^ casa? Grazie mille. Cordialità.

Caro lettore,

mi sembra di aver capito che la rinuncia all’eredità riguardi solamente le disponibilità detenute presso la banca e non anche l’immobile.
A prescindere da questo aspetto, sua madre ha il diritto di abitazione sulla ex-casa coniugale, invece vuoi figli siete considerati nudi proprietari: in questo caso, il soggetto passivo ai fini IMU è sua madre, e non vuoi figli, per cui dovrebbe pagare in base all’aliquota ridotta sull’abitazione principale pari al 4 per mille.

Distinti saluti.
fonte:soldi e lavoro

lunedì 9 gennaio 2012

Prima casa e Donazione Successione requisiti per l’agevolazione fiscale


Le agevolazioni prima casa possono essere fruite anche nel caso di donazione o successione dell’immobile casa, abitazione immobile o legato o nuda proprietà.

Ai fini dell’agevolazione fiscale prevista come uno sconto prima casa e quindi della minore imposta di registro pagata del 3% rispetto all’aliquota ordinaria del 7% ed imposte ipotecarie a catastali in misura fissa di 168 euro vi chiariamo che è possibile fruire anche in cado di donazione, successione o legati a patto di rispettare alcuni requisiti.

lunedì 26 dicembre 2011

Eredità riservata disponibile e legittima – eredi e legatari

Eredità riservata disponibile e legittima – eredi e legatari: Grado di parentela Costruito l’albero genealogico, il grado di parentela fra due individui dell’albero è dato dalla lunghezza del percorso che li unisce, essendo 1 la lunghezza fra due elementi contigui. Abbiamo così che due fratelli sono legati da un ... [leggi il seguito »]

giovedì 22 dicembre 2011

Cambiano i valori dei diritti di usufrutto

Cambiano i valori dei diritti di usufrutto:
A partire dal 1° gennaio 2010 sono cambiati i valori dei diritti di usufrutto.

La variazione è una conseguenza della determinazione all’1% del saggio legale di interesse, stabilito da un decreto ministeriale del 4 dicembre 2009.

A partire dall’anno nuovo è stato dunque modificato il coefficiente per il calcolo del diritto di usufrutto e delle rendite o pensioni vitalizie.

Vai alla tabella sui valori attuali per diritto di usufrutto:



Proprietà e usufrutto

Separazione ed eredità: attenzione alla comunione dei beni

Separazione ed eredità: attenzione alla comunione dei beni:
Successione in caso di separazioneIn una coppia in regime di comunione dei beni, in fase di separazione, spesso si pone il problema dell’acquisizione di un’eredità da parte di uno dei coniugi.

Il nostro ordinamento giuridico prevede che, se un bene giunge per successione, esso non entri a far parte della comunione legale, ma resti un bene personale.

Qualora l’eredità consista in una somma di denaro che viene versata su un conto corrente, anche se questo è intestato ad uno solo dei coniugi, ricade in comunione dei beni.

Per questa ragione è senz’altro consigliabile fare un atto di separazione dei beni, finché non è intervenuto il divorzio.

Se infatti al momento della morte del testatore, l’erede designato non fosse ancora separato legalmente o non avesse optato per un regime di separazione dei beni, potrebbero insorgere dei problemi con il coniuge relativamente alla proprietà della somma ereditata.

Per saperne di più:

Esempi testamento

Come fare testamento

Dichiarazione di successione: istruzioni per l’uso


Dichiarazione di successioneInnanzitutto bisogna sapere che gli eredi di una proprietà o di un’impresa sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno dalla data di decesso del titolare dei diritti.

La dichiarazione deve essere consegnata presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate
del Comune dove risiedeva la persona scomparsa. Nel caso in cui si sia impossibilitati a recarsi di persona, c’è la possibilità di spedire la medesima attraverso raccomandata e fa fede il timbro dell’ufficio postale.
Non vi è l’obbligo per tutti gli eredi di consegnare la dichiarazione; la legge infatti stabilisce che sia sufficiente che uno solo provveda ad adempiere a quest’obbligo. La dichiarazione di successione deve essere compilata con i dati anagrafici e l’ultima residenza del defunto e degli eredi; è opportuno specificare il grado di parentela di quest’ultimi e l’accettazione o eventuale rinuncia dell’eredità. Il documento poi deve prevedere la lista dei beni caduti in successione e il loro valore.

Ci sono casi per i quali non è necessario presentare la dichiarazione. La legge infatti non fa obbligo di presentazione della stessa quando il valore dei beni non supera i 25.823 euro e nel caso in cui l’eredità sia destinata al coniuge o ai parenti in linea diretta del defunto (qualora i beni non comprendano immobili).

Eredi: La successione legittima e la sua suddivisione

Gli eredi sono coloro che alla morte di una persona, hanno diritto alla successione ereditaria e quindi a ricevere tutti o parte dei beni posseduti dal defunto.

La successione può essere testamentaria nel caso in cui l’eredità si devolva in base a un testamento; o legittima nel caso in cui, invece, in mancanza di un testamento, si suddivida il patrimonio in base alle norme di legge vigenti.

Le Imposte di successione

Le imposte di successione sono richieste per quei trasferimenti di beni e diritti a seguito della morte del titolare, che avvengono sia in base alla legge sia in base a disposizioni di un testamento.
In caso di successione, infatti, gli eredi e i legatari devono pagare delle imposte, che si applicano al valore della quota dei beni ricevuti (base imponibile) e sono diverse in base al rapporto di parentela tra il beneficiario e il defunto.

Analizziamo i diversi casi possibili:

- Se l’erede è il coniuge o un parente in linea retta, l’imposta si applica solo sulla parte della cosiddetta “base imponibile” che supera la franchigia riconosciuta di un milione di euro.

- Se l’erede è il fratello o la sorella del testatore, l’imposta si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di centomila euro.

- Nel caso in cui l’erede sia, invece, un soggetto portatore di handicap (dichiarato grave ai sensi legge 104 del 5.2.1992) l’imposta si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di un milione e cinquecentomila euro.

L’imposta di successione si calcola poi applicando alla base imponibile, diminuita della corrispondente franchigia, le aliquote, che variano anch’esse in base al rapporto di parentela tra erede e testatore. Le aliquote possono essere:

o del 4% per il coniuge o parenti in linea retta;

o del 6% per i fratelli o sorelle.

Non beneficiano della franchigia:

-i parenti fino al 4° grado, diversi da fratelli e sorelle e gli affini: in tal caso l’imposta di successione si calcola applicando l’aliquota del 6% sul valore dei beni e diritti ricevuti;

-tutti gli altri soggetti per i quali si applica l’aliquota dell’8% sul valore dei beni e diritti ricevuti.

Se tra i beni caduti in successione vi sono degli immobili occorre pagare ulteriori imposte:

-imposta di trascrizione (o ipotecaria) che equivale al 2% del valore immobiliare (valore catastale capitalizzato) o fissa a €168,00 in caso l’erede o legatario possa godere dell’agevolazione prima casa

-imposta catastale che corrisponde all’1% sul valore immobiliare o sempre fissa di € 168,00 se l’erede o legatario possa beneficiare dell’agevolazione prima casa.

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