Visualizzazione post con etichetta circ.35e/12-04-2012. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta circ.35e/12-04-2012. Mostra tutti i post

sabato 16 giugno 2012

COSA SUCCEDE SE NON PAGO IMU NEI TEMPI ?




PER LE PERCENTUALI E
L'AMMONTARE DELLA SANZIONE
LEGGI POST PRECEDENTE (01)
CALCOLANE L'AMMONTARE (02)
dal 19/06 attivata funzione ravvedimento

va ricordato che come specificato 

che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta


NEL CASO PERO' IN CUI NON SI PROVVEDA SPONTANEAMENTE AL PAGAMENTO SEPPUR TARDIVO TRAMITE IL ( RAVVEDIMENTO OPEROSO ) 

La data di decorrenza per il calcolo degli interessi decorre dalla data di scadenza del primo acconto IMU, ovvero il 18 giugno 2012 e fino al giorno in cui si effettua il pagamento relativo al ravvedimento operoso.

NOTA: la regolarizzazione va effettuata anche nel caso in cui il versamento sia stato effettuato in tempo utile ma in misura insufficiente.


VA' RICORDATO CHE SI PUO' INCORRERE 

NELL'ACCERTAMENTO PER UN PERIODO FINO A 5 ANNI



Una volta ricevuta la multa, in seguito ai controlli del Fisco, la sanzione sarà del 30%. Sanzione che sarà ridotta ad un terzo in caso di patteggiamento tra contribuente e fisco. In caso di mancata dichiarazione IMU è possibile il ravvedimento operoso (entro 90 giorni con un 3% di sanzioni) o la contestazione da parte dell’amministrazione. Anche in questa occasione, con l’arrivo dell’accertamento, i contribuenti potrebbero andare incontro a sanzioni del 100 o del 200% del tributo. Infine, in caso di errore o omissione entro un anno si può accedere al ravvedimento operoso pagando il 3,75%. In caso di dichiarazione infedele, si applica una sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

sabato 9 giugno 2012

IMU per chi risede all'estero ma ha un immobile in ITALIA

Anche i residenti all’estero, ma proprietari di un immobile presente sul territorio dello Stato italiano devono versare l’IMU.
Se vicevera si è residenti in ITALIA ma con un immobile all'estero vi rimando all'argomento IVIE.
A specificarlo è il Ministero dell’Economia, che spiega come si calcola l’imposta municipale unica per questo tipo di contribuenti.
In generale, lo ricordiamo, l’IMU si paga mediante modello F24, come stabilito nel paragrafo 10.1 della circolare n. 3/DF del MEF , ed è suddivisa in 2 quote una comunale ed una statale.

Quota comunale :


Ma dall’estero, in alcuni casi, non è possibile utilizzare il modello F24 per il pagamento dell’IMU e allora bisogna procedere pagando la quota spettante al Comune contattando direttamente quest’ultimo.
Il Comune fornirà apposite istruzioni per effettuare il versamento e l’IBAN sul quale accreditare l’importo dovuto.

Quota statale :


L’IMU si compone anche di una parte riservata allo Stato, per questa il bonifico deve essere effettuato in favore della Banca d’Italia indicando con :
  • codice: “BIC BITAITRRENT” ;
  • causale: proprio codice fiscale (o la partita IVA o codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza) - sigla “IMU” - nome del Comune- codici tributo (quelli indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E) -annualità di riferimento - indicazione “Acconto” o “Saldo” (per la prima casa “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”);
  • IBAN: IT02G0100003245348006108000.
Una volta effettuati entrambi i bonifici, copia delle notifiche dovranno essere inoltrate al Comune nel quale è ubicato l’immobile in oggetto per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012
- l’annualità di riferimento
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo”. Se il Comune ha "equiparato" l'immobile all'abitazione principale (con la possibilità, quindi, di versare l'acconto in 1 o 2 rate), il contribuente deve anche indicare se il versamento si riferisce alla “Prima rata” o alla “Seconda rata” di acconto.


mercoledì 2 maggio 2012

IMU ( regole e norme ) recepita legge 44/2012 Dl 16/2012



IL DOCUMENTO ( IMU ACCONTI ) INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI APPORTATE


"semplificazioni tributarie", pubblicata sulla G.U. di sabato 28 aprile 


I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO TRAMITE F24 

SONO STATI DEFINITI DALLA RIS.35/E DEL 12/04/2012

IN QUANTO PARTE DEL TRIBUTO SARA' DI PERTINENZA DEL COMUNE :

- Codice 3912 Prima Casa (Comune): per abitazione principale e pertinenze

- Codice 3913 Rurali (Comune): per fabbricati rurali a uso strumentale

- Codice 3914 Terreni (Comune): per i terreni

- Codice 3916 Aree (Comune): per le aree fabbricabili

- Codice 3918 Altri (Comune): per gli altri fabbricati

- Codice 3923 Interessi (Comune): per gli interessi da accertamento

- Codice 3924 Sanzioni (Comune): per le sanzioni da accertamento



E PARTE DELLO STATO :

- Codice 3915 Terreni (Stato): per i terreni
- Codice 3917 Aree (Stato): per le aree fabbricabili
- Codice 3919 Altri (Stato): per gli altri fabbricati





IL VECCHIO F24 POTRA' ESSERE UTILIZZATO FINO AL 31/05/2013

IN QUESTO IL PAGAMENTO E' DA INDICARE NELLA SEZIONE