Per gli agricoltori e gli imprenditori agricoli l’onere dell’Imu sarà più leggero.
Sui terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, sarà applicato un coefficiente moltiplicatore ridotto a 110.
Ed è ripristinata la franchigia al di sotto della quale non è dovuta alcuna imposta.
Mentre per i terreni agricoli non utilizzati da soggetti coltivatori diretti è previsto un aggravio dell’Imu nonché un aumento del coefficiente moltiplicatore, sfruttato per il calcolo della base imponibile, che dal 130 raggiunge 135.
Mentre per i terreni agricoli non utilizzati da soggetti coltivatori diretti è previsto un aggravio dell’Imu nonché un aumento del coefficiente moltiplicatore, sfruttato per il calcolo della base imponibile, che dal 130 raggiunge 135.
Nessuna franchigia è prevista.
I fabbricati rurali che hanno diritto all’esenzione dell’imposta sono: quelli a uso strumentale (stalle, depositi, agriturismi, fienili, serre), ubicati in Comuni classificati montani o parzialmente montani (altitudine superiore a mille metri secondo gli elenchi dell’Istat).
Sulle modalità di pagamento del tributo, il 30 per cento è già stato corrisposto.
I fabbricati rurali che hanno diritto all’esenzione dell’imposta sono: quelli a uso strumentale (stalle, depositi, agriturismi, fienili, serre), ubicati in Comuni classificati montani o parzialmente montani (altitudine superiore a mille metri secondo gli elenchi dell’Istat).
Sulle modalità di pagamento del tributo, il 30 per cento è già stato corrisposto.
Mentre il restante 70 per cento verrà saldato a dicembre 2012.
Mentre per i fabbricati rurali (abitativi e strumentali) ancora iscritti al catasto terreni, che dovranno essere trasferiti a quello urbano entro il 30 novembre 2012, il pagamento dell’imposta dovrà essere assolto in un’unica soluzione a dicembre 2012, successivamente all’aggiornamento catastale.
I fabbricati sono soggetti alla norma che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si possa procedere, sulla base del gettito della prima rata del tributo, ad una modifica delle aliquote nonché delle relative variazioni e della detrazione previste dalla legge.
Vi ricordiamo inoltre che, per quanto attiene i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili,è prevista una riduzione della base imponibile, in merito al periodo dell’anno durante il quale sono previste le condizioni.
I fabbricati sono soggetti alla norma che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si possa procedere, sulla base del gettito della prima rata del tributo, ad una modifica delle aliquote nonché delle relative variazioni e della detrazione previste dalla legge.
Vi ricordiamo inoltre che, per quanto attiene i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili,è prevista una riduzione della base imponibile, in merito al periodo dell’anno durante il quale sono previste le condizioni.
Sulla dichiarazione Imu è stabilito che deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
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