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giovedì 15 novembre 2012
In arrivo la tredicesima pesante per i pensionati (italiaoggi)
In arrivo la tredicesima «pesante». Sono circa un milione i pensionati anziani con redditi bassi che con la rata di dicembre riceveranno 155 euro in più (ex 300 mila lire).
Lo ricorda l'Inps con il messaggio n. 18510/2012. Ne hanno diritto i titolari di una rendita, corrisposta da qualsiasi ente di previdenza, il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo.
Il bonus, previsto dalla Finanziaria 2001 (articolo 70 della legge n. 388/2000), è legato alle seguenti condizioni:
Nel caso in cui la pensione supera il minimo, ma l'ammontare complessivo del reddito resta comunque entro i limiti stabiliti, l'aggiunta alla tredicesima viene proporzionalmente ridotta.
Il bonus, previsto dalla Finanziaria 2001 (articolo 70 della legge n. 388/2000), è legato alle seguenti condizioni:
- l'interessato non deve godere di redditi assoggettabili all'Irpef d'importo superiore a una volta e mezza il minimo (limite pari a 9.379,50 euro per l'anno 2012);
- il reddito della coppia (interessato più coniuge) non deve superare tre volte il minimo (18.759,00 euro per l'anno 2012); non deve comunque essere superato il limite personale di euro 9.379,50.
Nel caso in cui la pensione supera il minimo, ma l'ammontare complessivo del reddito resta comunque entro i limiti stabiliti, l'aggiunta alla tredicesima viene proporzionalmente ridotta.
Riassumendo:
- se l'importo complessivo della pensione (o pensioni) per l'anno 2012, comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'aumento a 617 euro (il famoso milione di lire) è risultato maggiore di euro 6.407,94 nulla spetta al pensionato;
- se l'importo complessivo della pensione per l'anno 2012 è risultato minore o uguale a euro 6.253, il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo;
- se l'importo complessivo della pensione per l'anno 2012 è risultato compreso tra euro 6.253,94 e 6.407,94 al pensionato spetta la differenza tra 6.407,94 e l'importo della pensione, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.
L'assegno non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
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