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domenica 12 agosto 2012

Riforma del mercato del lavoro: cosa cambia (studiocarlomussi)

Riforma del mercato del lavoro: cosa cambia:

Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la Legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro ( a questo link trovate il testo integrale del Disegno di Legge presentato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero).

Il provvedimento apporta importanti modifiche a tutto il mercato del lavoro, dalle tipologie contrattuali alla disciplina dei licenziamenti, dagli ammortizzatori sociali agli strumenti di incentivazione all’assunzione.

Il punto più dibattuto e controverso è stato senza ombra di dubbio l’Articolo18 dello Statuto dei Lavoratori.  

Prima della riforma l’art.18 obbligava i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, in caso di sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento, a reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro. Per le aziende invece con meno di 15 dipendenti, il lavoratore illegittimamente licenziato poteva chiedere solo il risarcimento del danno.

La novità sostanziale interessa l’abolizione del reintegro automatico e la sua sostituzione in alcuni casi con un semplice risarcimento economico. Con la nuova legge varata dal Governo, sono state previste tre tipologie di licenziamento: discriminatorio, economico e disciplinare.


LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI: COSA CAMBIA

Prima della Riforma
L’art. 18 condannava il datore di lavoro (con qualsiasi numero di dipendenti) alla riassunzione del dipendente, al risarcimento di un minimo di 5 mensilità e al versamento dei contributi arretrati.

Dopo la Riforma
Il lavoratore, nel caso in cui il giudice annulli il licenziamento, avrà ora, in più, la possibilità di optare al posto del reintegro, per un eventuale indennizzo da parte del datore di lavoro. L’indennità prevista è commisurata all’ultima retribuzione percepita dal momento del licenziamento fino all’effettivo reintegro sul posto di lavoro. Il lavoratore, in alternativa al reintegro, ha la facoltà di richiedere il pagamento di 15 mensilità, con pena la risoluzione del rapporto di lavoro.

LICENZIAMENTI DISCIPLINARI: COSA CAMBIA

Prima della Riforma:
Il Licenziamento Disciplinare è quello determinato da condotte gravi del lavoratore, tali da far ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Fino ad ora il licenziamento doveva avvenire:

- per giusta causa, cioè per condotte di particolare gravità che pregiudicano il rapporto di fiducia tra azienda e lavoratore (es. furto, rifiuto di lavorare ecc.)

- per giustificato motivo soggettivo, cioè per condotte meno gravi ma che rendono difficile la prosecuzione del rapporto di lavoro (es. violazioni disciplinari).

Se il giudice reputava la non sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo dichiarava illegittimo il licenziamento in base all’articolo 18 e richiedeva il reintegro sul posto di lavoro.


Dopo la Riforma:
Per i Licenziamenti Disciplinari, i requisiti rimangono gli stessi, ma sarà il Giudice a decidere sul reintegro e/o risarcimento e la decisione dovrà basarsi non più solo sulla legge ma anche sui contratti collettivi.

In altre parole con la Riforma ci sarà minore discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro. Maggiore valore assumono le tipizzazioni contrattuali che, prima della riforma del lavoro, avevano un valore esclusivamente esemplificativo e non esaustivo ai fini di individuare condotte disciplinari da sanzionare con il licenziamento. La riforma attuale prevede, una volta accertata l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, la risoluzione del contratto ed obbliga il datore di lavoro a versare un‘indennità tra 15 e 24 mensilità. Inoltre nel caso in cui il giudice accerti che il fatto contestato non sia stato commesso, dispone al reintegro e all’indennità a favore del lavoratore pari a quanto dovutogli dal momento in cui è stato licenziato.


LICENZIAMENTI ECONOMICI: COSA CAMBIA

Prima della Riforma:
Il licenziamento economico non dipende dalla condotta del lavoratore ma da “ragioni inerenti all’attività produttiva” (es. crisi aziendali, outsourcing, chiusura dell’attività ecc.). Fino ad ora, anche in questo caso l’insussistenza del requisito valido faceva scattare il reintegro. Vediamo cosa cambia.

Dopo la Riforma:
Se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del “giustificato motivo oggettivo”, non è più tenuto a riconoscere il diritto al reintegro, ma può ordinare solo il risarcimento al lavoratore con un indennizzo da 15 a 24 mensilità (anche per le aziende con più di 15 dipendenti). Il reintegro del lavoratore sul proprio posto di lavoro accade solo nel caso in cui la decisione del datore appaia manifestatamente infondata (in caso di insussistenza del fatto: ossia il datore di lavoro licenzia il dipendente per motivi economici, quando in realtà questi non sussistono).

Inoltre viene introdotta un nuova procedura di conciliazione preventiva obbligatoria per le aziende soggette alla Art 18 , le quali vogliano intimare un licenziamento economico: esso deve essere preceduto da una comunicazione al Dtl con il quale il datore di lavoro comunica l’intenzione a procedere al licenziamento per motivo oggettivo (economico), ed indica i motivi, ed illustra eventuali misure di ricollocazione.

Dopo l’avvenuta comunica , il Dtl convoca entrambe le parti in un periodo di soli 7 giorni dall’invio . Durante l’incontro alla presenza delle rispettive assistenze legali sindacali, le parti esaminano le soluzioni alternative al licenziamento. Tutta la procedura si conclude in un periodo di 20 giorni dalla data d’invio della convocazione Dtl, la quale può essere prorogata per legittimo impedimento del lavoratore ad un massimo di 15 giorni.

Andiamo ora ad analizzare cosa cambia nei singoli contratti di lavoro.

Contratto a tempo determinato
Sono state introdotte delle norme più severe per contrastare l’abuso dei contratti a termine. La durata del primo rapporto a tempo determinato tra azienda e lavoratore, non prorogabile, dovrà essere di 12 mesi e il contratto potrà essere sottoscritto senza la necessità di ricondurlo ad una delle motivazioni del c.d. “causalone” (ragione di carattere tecnico,produttivo,organizzativo o sostitutivo). La pausa tra un contratto e l’altro non potrà essere inferiore a 60 giorni (prima della riforma 10) per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e non potrà essere inferiore a 90 giorni (prima della riforma 20) per quelli di durata superiore.

In base alla normativa vigente prima della Riforma, per quanto riguarda la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i termini, nell’ambito di un contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi si opera la trasformazione a tempo indeterminato se prosegue dopo il 20° giorno dalla scadenza ovvero, nei contratti di durata pari o superiore a sei mesi, dopo il 30° giorno.

La Riforma prevede ora che la trasformazione operi, rispettivamente, dopo il 30° e dopo il 50° giorno, riconoscendo al lavoratore una maggiorazione contributiva. In tali ipotesi, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.

Infine, si prevede che nel computo dei 36 mesi di durata massima del contratto, si debba tener conto anche dei periodi di somministrazione, svolti tra azienda e lavoratore ai sensi del comma 4, art.20, d.lgs. 276/03.

Dal 1° gennaio 2013 verrà introdotta un’aliquota contributiva aggiuntiva, nella misura dell’1,4% , non dovuta per i contratti a termine per ragioni sostitutive o per lo svolgimento di attività stagionali.


Contratti di inserimento
Questa tipologia contrattuale viene di fatto cancellata dall’attuale riforma con l’abrogazione degli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del d.lgs. 276/03.

Apprendistato

I nuovi contratti di apprendistato avranno una durata minima non inferiore a 6 mesi, fatti salvi i casi di “apprendistato stagionale”. Con la Riforma, dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati, assunti nella stessa azienda, per aziende fino a 10 dipendenti rimane invariato: 1 a 1. Negli altri casi, il rapporto viene elevato a 3 a 2, ossia tre apprendisti ogni due lavoratori qualificati. Per le aziende con alle proprie dipendenze 10 o più unità, la norma introduce poi un vincolo: l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% (ma la percentuale è ridotta al 30% per i primi 3 anni di vigenza della norma) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. E’ dovuta anche l’aliquota Aspi nella misura dell’ 1,31%.

In caso di mancata stabilizzazione è dovuto all’Inps un contributo pari al 50% dell’indennità Aspi per ogni 12 mesi di apprendistato (il contributo non è dovuto per dimissioni o recesso per giusta causa).


Tirocini formativi

Si rimanda all’azione congiunta di Governo e Regioni/Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi. Le aziende non potranno più realizzare stage gratuiti, ma va riconosciuta al tirocinante una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. I trasgressori, in base alla gravità dell’illecito commesso, rischiano una sanzione variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6000 euro.


Lavoro a chiamata

Prima dell’inizio della singola prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni (le c.d. “chiamate”), il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata delle prestazioni (ovvero i giorni di prevista chiamata) alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Il datore di lavoro che ometta questa comunicazione preventiva è passibile di sanzione amministrativa di importo compreso da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore.

Part time

Cambia la disciplina delle clausole elastiche e flessibili: i CCNL disciplineranno a quali condizioni e con quali modalità il lavoratore potrà chiedere di modificare le clausole flessibili od elastiche che caratterizzano il suo contratto. I lavoratori affetti da particolari patologie nonché i lavoratori studenti possono revocare il consenso alla prestazione di lavoro reso secondo clausole elastiche o flessibili.


Contratto a progetto

Con la nuova riforma, vengono poste delle restrizioni sull’oggetto del contratto: il contratto, infatti, dovrà essere riconducibile a progetti specifici. Il progetto non potrà consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (individuabili dai CCNL). L’individuazione di uno specifico progetto funzionalmente collegato a un determinato risultato finale, nella descrizione del progetto, costituisce elemento essenziale per la validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Entra in gioco anche la presunzione di subordinazione, ovvero, i progetti sono considerati rapporti subordinati nel momento in cui le medesime attività vengano svolte da lavoratori dipendenti della committente.

Per quanto riguarda, invece, l’individuazione del compenso, questo dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti, per mansioni equiparabili, dai contratti collettivi.

Viene riconosciuta al committente la possibilità di recedere dal contratto prima della naturale scadenza nel caso in cui emergano oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

Infine, la Riforma prevede un incremento dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS dal 26% al 33% , fino al 2018.


Lavoratori autonomi con partita IVA

Per contrastare le finte partite iva (dietro le quali si nascondono rapporti di lavoro subordinato) il testo integrale di Riforma del lavoro stabilisce dei vincoli per individuare le vere partite iva.

Le prestazioni lavorative rese da persona in partita IVA sono considerate, salvo prova contraria fornita dalla committente, rapporti di co.co.co. qualora ricorrano almeno due dei tre presupposti:

1. Collaborazione superiore a 8 mesi in un anno solare

2. Retribuzione del collaboratore che supera l’80% delle entrate annuali del collaboratore stesso

3. Collaboratore che disponga di una postazione fissa presso una delle sedi della committente

Trattandosi di un co.co.co. è necessario un progetto; se manca il progetto il contratto è considerato rapporto dipendente a tempo indeterminato.
Associazioni in partecipazione con conferimento di lavoro

I contratti di associazione in partecipazione non potranno essere, per una medesima attività, in numero superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti. Sono esclusi gli associati legati da vincoli familiari (parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado). E’ prevista la presunzione di subordinazione, ovvero il rapporto sarà da considerare a tutti gli effetti lavoro subordinato a tempo indeterminato :

- in caso di violazione del numero massimo di associati;

- in assenza di effettiva partecipazione agli utili dell’impresa o in caso di mancata consegna all’associato del rendiconto economico della ditta


Lavoro accessorio (voucher)

Viene introdotto un doppio limite massimo:

- 5.000 euro nei confronti di tutti i committenti;

- 2.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti.

Le imprese familiari non possono più utilizzare voucher fino a 10.000 euro per anno fiscale.

I lavoratori part-time o percettori di ammortizzatori sociali non possono più lavorare mediante voucher.

L’importo del voucher non è più nominativo ma diventa orario. I buoni devono essere numerati e datati.


Convalida dimissioni

Per quanto riguarda la generalità dei lavoratori la convalida dimissioni si effettua tramite la sottoscrizione di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta della Comunicazione Obbligatoria di cessazione del rapporto inviata telematicamente al Centro per l’Impiego territorialmente competente. In pratica il datore di lavoro invita il dipendente, con apposita comunicazione, a convalidare le dimissioni mediante la sottoscrizione della ricevuta. Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per convalidare le dimissioni, o eventualmente, per revocarle. In caso di mancata convalida o revoca le dimissioni, trascorsi i 7 giorni, sono considerate valide (silenzio assenso).

Per quanto riguarda, invece, le lavoratrici in gravidanza o durante i primi 3 anni di vita del bambino, la convalida va effettuata presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

E’ poi prevista una sanzione per il datore di lavoro che “abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale”; a meno che il fatto non costituisca reato, tale comportamento è punito con la sanzione amministrativa di importo compreso da 5.000 a 30.000 euro; competenti alla irrogazione della sanzione sono le Direzioni territoriali del lavoro.


ASPI

Dal 1° gennaio 2013 ci sarà l’ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego) che sostituirà le attuali indennità di mobilità e disoccupazione.

La funzione dell’ASPI è quella di fornire ai lavoratori, che abbiano perduto involontariamente il lavoro, una indennità mensile di disoccupazione.

I requisiti per ottenere l’Aspi sono:

- Stato di disoccupazione

- Almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione

- Esclusi: dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto, tranne nei casi a seguito della procedura art.7 l. 604/1966


Contribuzione figurativa riconosciuta:

- Per i lavoratori di età minore ai 55 anni: massimo 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti, anche in relazione alla mini Aspi

- Per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni: massimo 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti

L’Aspi sarà finanziato mediante un contributo aggiuntivo dell’1,4% a carico dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato.
fonte:studiocarlomussi

ALTRE FONTI (01)

lunedì 30 aprile 2012

Lavoro, mercoledì il testo della riforma in Senato

Dal due maggio la riforma del lavoro approda in Senato. Il Ministro Fornero sull'articolo 18 ammette: «E' vero che stiamo togliendo qualcosa, ma non lo abbiamo smantellato». Per Raffaele Bonanni bisogna approvare la riforma in tempi brevi, altrimenti salta tutto l'impianto

giovedì 22 marzo 2012

CONFERENZA STAMPA ( FORNERO su art.18) dopo incontro sindacati 22/03/2012 fonte:governoitaliano

La riforma del mercato del LAVORO ( domani alla CAMERA DEI MINISTRI ) fonte ANSA

L'impianto delle modifiche all'art.18 non cambia, non sarà prevista la possibilità di reintegro nel caso di licenziamento illegittimo per cause economiche come nel "modello tedesco". Ma la norma sarà riscritta per evitare abusi. E' una delle ultime novità della riforma del mercato del lavoro che domani approda al Consiglio dei Ministri che esaminerà un "atto di indirizzo" al quale seguirà, solo in un secondo momento, il testo normativo, molto probabilmente un ddl delega. La riforma prevede una stretta sulle tipologie contrattuali a maggior rischio di precarietà, con paletti anti-abusi, ma anche la riforma degli ammortizzatori sociali, con l'arrivo di una nuova assicurazione sociale per l'impiego, una sorta di assegno di disoccupazione decrescente per sostenere il lavoratore in cerca di un nuovo lavoro. Ecco la proposta del Governo punto per

Bersani: con questa modifica dell'art.18 i licenziamenti andranno tutti sull'economico - Youdem Tv


articolo 18 (licenziamento per motivi economici)

Dopo aver visionato le proposte da parte del Governo Monti in merito all'art.18 :


COME LO SI VUOLE CAMBIARE , 

LA PRESENTAZIONE a cura DEL Ministro Elsa FORNERO e la bozza proposta ai Sindacati(fonte sole24ore)  ,


entrando più nei dettagli vi abbiamo proposto :

l'art. (della STAMPA) sui cambiamenti 


addentrandoci sui vari tipi di licenziamento possiamo con l'art di REPUBBLICA vederne la struttura , ad esempio :


LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI (fonte REPUBBLICA) sarà :




L'articolo







art.18 com'era ( quali i cambiamenti ) da La STAMPA


Lavoro, Fornero: "Articolo 18 cosa cambia"



martedì 20 marzo 2012

Lavoro: ecco come cambierà l'articolo 18

La modifica dell'articolo 18, proposta dal governo, riguarda i licenziamenti per motivi discriminatori, quelli per motivi disciplinari e quelli per motivi economici.

In particolare, per i licenziamenti discriminatori viene stabilito che il giudice ordina sempre il reintegro in qualsiasi caso e dimensione d'impresa.

Per i licenziamenti per motivi disciplinari, si definisce che se il motivo e' inesistente, per non aver commesso il fatto, o e' riconducibile alle ipotesi punibili ai sensi dei CCNL, il giudice ordina il reintegro. In altri casi residui se i motivi addotti dai datori di lavoro sono inesistenti il giudice puo' indennizzare da 15 a 27 mensilita'.

Infine per i licenziamenti per motivi economici, viene deciso che il giudice dispone un indennizzo da 15 a 27 mensilita'.



L'articolo 18 verra' applicato a tutte le imprese, anche a quelle sotto i 15 dipendenti. E' quanto prevede l'ipotesi di riforma presentata dal governo e illustrata dal ministro del lavoro, Elsa Fornero nel corso del vertice a Palazzo Chigi.

''Sui licenziamenti discriminatori - ha detto il ministro secondo quanto si apprende - ci sara' un allargamento a tutte le imprese, anche a quelle sotto i 15 dipendenti. Cioe' tutti dovranno applicare l'articolo 18''. 





'La Cgil ha espresso il proprio dissenso sulla flessibilita' in uscita, sull'articolo 18, mentre gli altri hanno espresso un consenso. Su questo particolare aspetto la questione e' chiusa''. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Mario Monti, sottolineando che ''la proposta legislativa che stiamo studiando e che il governo presentera' in parlamento non sara' sottoposta piu' ad analisi nella riunione di govedi' prossimo. Con questo abbiamo voluto togliere tensione alla trattativa''. 


martedì 6 marzo 2012

Riforma del lavoro: nuovo incontro su flessibilità e tutele

Il dibattito sulla riforma del lavoro è entrato nella fase cruciale: a partire dal 12 marzo è in programma un nuovo round al tavolo delle trattative, dopo lo slittamento dell’appuntamento dell’1 marzo tra Governo e parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori sociali, per i quali mancano però le risorse economiche. Tuttavia, è forte la volontà di tutti di arrivare a un accordo almeno per quanto riguarda le nuove regole per il mercato italiano del lavoro.



Ad annunciare la nuova convocazione è stato il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che non ha però fornito date certe, pur assicurando che il tavolo verrò convocato «a brevissimo».


La linea del governo è sempre quella, e punta sul binomio flessibilità (a beneficio delle imprese, che operano in un mercato sempre più competitivo) e tutele (per i lavoratori, a cui garantire strumenti assicurativi ed assistenziali): aziende e lavoratori, in pratica, devono poter gestire il rinnovamento strutturale dettato dalla riforma senza doverne subire gli effetti più gravosi, come ha spiegato il Ministro Fornero, auspicando per entrambi una «rete di sicurezza più ampia di quella attuale».


Dunque i due obiettivi reali sono: adeguare il sistema degli ammortizzatori (pensato per un mercato del lavoro molto meno flessibile dell’attuale), ed evitare che la flessibilità del lavoro si trasformi in precarietà, sull’esempio del modello tedesco.: «un mercato del lavoro dinamico, con flessibilità più equamente distribuita e adeguatamente remunerata e con ammortizzatori universalistici».


Un punto, quest’ultimo degli ammortizzatori universali, che trova l’accordo dei sindacati, mentre si può prevedere che ci sarà discussione sul modo di trovare le risorse (soldi pubblici o via assicurativa). La segretaria della Cgil, Susanna Camusso, ha valutato positivamente il rinvio del tavolo per reperire le risorse necessarie a questo scopo, sulla base della considerazione che non ci si può «basare esclusivamente sulla contribuzione delle imprese e dei lavoratori per estendere e far diventare universali gli ammortizzatori sociali. Servono quindi risorse pubbliche. Ed è un buon segno il rinvio perché, come ricordiamo, il governo aveva parlato di una riforma a costo zero».


Per il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, «prima di parlare di risorse si deve decidere quale impianto utilizzare» per gli ammortizzatori, e solo dopo «si vede quanti soldi servono e dove trovarli».

Secondo i dati forniti dal governo, l’Italia spende circa 30 miliardi all’anno per gli ammortizzatori sociali, in linea con il resto d’Europa, ma non con i paesi del nord Europa: la Danimarca della flexsecurity ha una spesa media per disoccupato quattro volte superiore a quella italiana.



Comunque, al momento i sindacati restano concentrati sulla necessità di convocare la prossima riunione e su quella di trovare un accordo. Che non deve riguardare solo gli ammortizzatori, ma anche i temi della flessibilità (e qui c’è anche l’articolo 18) e dei contratti. Bonanni è molto chiaro: «spero che il governo ci convochi e dichiari pubblicamente la propria opinione e si predisponga a fornire una posizione in modo tale da rendere agibile una trattativa». E la Cgil avverte: «lavoriamo per l’accordo», ma se il governo dovesse decidere ‘autonomamente’, o non ci fossero le condizioni per la firma, la risposta «non sarà uno sciopero generale», ma la costruzione di un «percorso articolato di mobilitazioni».


Quanto alle imprese, la posizione in particolare delle Pmi sul tema degli ammortizzatori sociali è articolata. Rete Imprese Italia vuole «sfatare il luogo comune per cui la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga è utilizzata solo dalle Pmi del commercio e dell’artigianato»: lo strumento nel periodo 2005-2011 è stato utilizzato «dall’Industria per circa il 39% del totale nonostante l’utilizzo delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie».

Comunque, uno «strumento unico di Cassa per tutti i settori» secondo l’associazione di Pmi «non risponde alle esigenze dei diversi comparti economici, anzi può rivelarsi inutile ed addirittura dannoso», mentrre si può pensare a un sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in crisi attraverso strumenti di natura contrattuale gestiti dalla bilateralità, sull’esempio di quanto avviene nell’artigianato.



In generale, Rete Imprese Italia si dichiara favorevole a una riforma che sostanzialmente confermi le attuali norme su apprendistato, contratti e termine, part-time, potenzi i contratti di reinserimento, con particolare attenzione a donne e lavoratori over 55, eviti abusi e distorisioni in alcune forme di flessibilità (contratti a chiamata, partite Iva, contratti a progetto), introduca alcuni incentivi alle assunzioni, per favorire la crescita dell’occupazione. Su questo, ci sono tre proposte: incentivi fiscali e contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato che incrementano i livelli occupazionali, incentivi alla stabilizzazione di chi matura almeno 36 mesi di contratti a tempo determinato, anche non continuativi e anche presso più datori di lavoro e infine un vantaggio per chi assume lavoratori che prendono un sussidio, attraverso l’attribuzione al datore di lavoro di una quota del sussidio residuale spettante al lavoratore, con relativo risparmio per le finanze pubbliche.

mercoledì 8 febbraio 2012

Lavoro: sindacati uniti su art.18, nessuna dichiarazione

ASCA) - Roma, 8 feb - ''No comment''. E' questa la linea decisa da Cgil, Cisl, Uil e Ugl sulla trattativa per l'articolo 18.
I leader dei quattro sindacati, Susanna Camusso, Raffaele Bonanni, Luigi Angeletti e Giovanni Centrella, hanno infatti dato la medesima risposta, ''no comment'', ai giornalisti che al termine dell'incontro con i rappresentanti delle imprese gli chiedevano come fosse andato il confronto sull'articolo 18.
Un no comment che pero' non ha escluso la trattativa su tale punto che, in ogni caso, rientra nel perimetro del confronto riguardante tutta la riforma del mercato del lavoro.
Da domani partira' un tavolo tecnico permanente nel quale verranno affrontati tutti i punti della riforma e, in essi, anche l'articolo 18, come confermato dalla presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che al termine della riunione sempre sull'articolo 18 ha riferito: ''Affronteremo tutti i punti''.




dalle rassegne stampa:



LA REPUBBLICA
IL GIORNALE

IL SOLE 24 ORE
N.P.) - a pag.7
CORRIERE DELLA SERA
  (TRIFIRO' SALVATORE) - a pag.13
L'UNITA'
LA FUGA DEI GIOVANI  (GRECO PIETRO) - a pag.1

lunedì 30 gennaio 2012

Lavoro: governo e sindacati pronti a discutere di riforma senza art.18 - Agenzia di Stampa Asca

Lavoro: governo e sindacati pronti a discutere di riforma senza art.18 - Agenzia di Stampa Asca:

Agenzia di Stampa Asca


Lavoro: governo e sindacati pronti a discutere di riforma senza art.18
Agenzia di Stampa Asca
Cgil, Cisl e Uil, infatti, non hanno gradito la condotta del ministro ed hanno rispedito al mittente la disponibilta' a porre delle modifiche al testo gia' definito dallo stesso ministro. A parte questo, pero', i sindacati forti delle dichiarazioni del ...
Lavoro: sì a riforma. Ma senza toccare l'art.18Giornale di Puglia
Lavoro, Bonanni: art. 18 inquina clima Camusso: primo problema è ...Il Messaggero
Riforma lavoro, Bonanni critico con governo. Camusso: problema non ...Economia BlogLive.it
Adnkronos/IGN -La Repubblica -PolisBlog.it (Blog)
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I presupposti per la riforma del lavoro


Secondo alcune indiscrezioni diffuse a mezzo stampa, la riforma del lavoro sarebbe molto più vicina di quanto potesse sembrare ad inizio della scorsa settimana. 
Cerchiamo pertanto di capire cosa potrebbe cambiare con il piano Fornero per coloro che stanno già lavorando e per coloro che invece, un lavoro, vorrebbero trovarlo il prima possibile.



Introduzione

  1. Contratto unico
  2. Tempo determinato
  3. Apprendistato
  4. Ammortizzatori sociali
  5. Neoassunti senza articolo 18

sabato 24 dicembre 2011

Articolo 18: ecco cosa prevede la norma contro i licenziamenti facili

L’articolo 18 dello Statuto del Lavoratori è da sempre al centro delle attenzioni da parte delle diverse “fazioni” politiche. Se da un lato è considerato una straordinaria conquista sindacale, in questi ultimi tempi sono aumentate le voci di dissenso alimentate dalla convinzione che sia un forte ostacolo alla crescita delle aziende italiane e per il numero crescente di coloro che si ritrovano “scoperti” dalla sua protezione (disoccupati, giovani e precari). Dopo oltre quarant’anni di vita e molti tentativi di modifica, tutti andati in fumo, vediamo sinteticamente di cosa stiamo parlando.
L’articolo 18 è una norma entrata in vigore nel nostro paese con l’approvazione della legge n. 300 del 28 maggio 1970 (meglio nota come Statuto dei Lavoratori) che tutela i diritti e le libertà fondamentali di chiunque operi alle dipendenze di un’azienda con un contratto a tempo indeterminato

giovedì 22 dicembre 2011