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mercoledì 29 gennaio 2014

L'APPRENDISTATO ARRIVA IN PIEMONTE

LA REGIONE PIEMONTE PARTENDO DAL SITO
DEL GOVERNO 



dedica un sito informativo x giovani ed aziende 
"qui"  eccone di seguito uno stralcio comprensivo di link :


Apprendistato per la QUALIFICA e per il DIPLOMA Professionale

(Apprendistato I Livello - Art. 3. T.U.)

Rivolto ad adolescenti e giovani dai 15 ai 25 anni per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale


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Apprendistato PROFESSIONALIZZANTE o contratto di mestiere

(Apprendistato II Livello - Art. 4 T.U.)

Rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di unaqualifica ai fini contrattuali




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Apprendistato di ALTA FORMAZIONE e di RICERCA

(Apprendistato III Livello - Art.5 T.U.)

Rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di unalaurea (triennale o magistrale), di un master (di 1° o 2° livello) o di un dottorato di ricerca



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domenica 23 dicembre 2012

Stop allo stage gratis in azienda. Ai giovani almeno 400 euro lordi (affaritaliani)


Addio al tirocinio formativo gratis in azienda. 

In Italia, secondo quanto riporta l'ultimo studio curato dall'Isfol, lo stage ai neodiplomati o ai neolaurati non viene infatti retribuito per un giovane su due.
La bozza delle linee guida sui tirocini che il Ministero del Welfare ha appena definito e che è stata discussa dalla Commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni (è competenza esclusiva delle Regioni) introduce una soglia minima di 400 euro lordi al mese. Soglia che dovrebbe entrare in vigore a fine gennaio.
Gli stage non potranno poi durare più di sei mesi. Limite temporale che per il tirocinio di reinserimento, riservato ai disoccupati e ai cassaintegrati, salirà a 12 mesi e a 24 per quelli riservati ai disabili. 
Introdotto anche un tetto al numero di tirocinanti: è previsto infatti uno stagista al massimo per le aziende fino a cinque dipendenti e così via a salire.

fonte alternativa : 01(ticonsiglio) - 

mercoledì 31 ottobre 2012

COLF E BADANTI Riforma del lavoro: dimissioni volontarie da validare (webcolf)

La riforma del lavoro Fornero, in vigore da mercoledì 18 Luglio 2012, si è prefissata, tra i tanti obiettivi, quello di contrastare le cosiddette "dimissioni in bianco".

La nuova legge, che regola anche gli stessi lavoratori domestici, prevede, a livello preventivo, la procedura di convalida della richiesta di dimissioni del lavoratore e/o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con due modalita' diverse in base al tipo di lavoratore e precisamente:

1. per le dimissioni di lavoratrici in gravidanza o madri durante i primi 3 anni di vita del bambino o , in caso di adozione/affidamento, durante i primi tre anni di accoglienza del minore, è prevista la convalida dll'atto di fronte al servizio ispettivo del ministero del lavoro e delle politiche sociali o dai centri per l'impiego.

2. per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di tutti i lavoratori ci sono due modalità di validazione.

- La prima consiste nella convalidazione, dopo la presentazione delle dimissioni o dopo aver sottoscritto la risoluzione consensuale, presso la direzione territoriale del lavoro o centro per l'impiego o sedi individuate dai contratti collettivi nazionali.

- La seconda, invece, consiste nella sottoscrizione da parte del lavoratore di apposita dichirazione apposta in calce alla comunicazione di cessazione, che lo stesso datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'INPS, per i collaboratori domestici, entro cinque giorni.

In base a questa regolamentazione il datore entro 30 giorni dalle dimissioni o dalla risoluzione consensuale è tenuto ad invitare il lavoratore a presentarsi presso la direzione territoriale del lavoro o il centro per l'impiego per la convalida, oppure, ad invitare il lavoratore a sottoscrivere la dichiarazione sulla comunicazione di cessazione.

Il lavoratore entro 7 giorni può:

- aderire all'invito formulato;

- non aderire all'invito; in questo caso il rapporto di lavoro si ritiene legittimamente risolto

- revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale; nell'arco dei sette giorni (anche durante il periodo di preavviso) il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale mediante comunicazione scritta. In questo caso il contratto di lavoro torna ad avere il suo normale corso dal giorno successivo alla comunicazione di revoca, senza diritto retributivo qualora in tale periodo non sia stata svolta prestazione lavorativa.

A tutti i datori di lavoro domestico consigliamo, nel momento in cui ricevono le dimissioni da parte di un loro collaboratore che non si trovi in stato di gravidanza o entro i 3 anni di età del bambino, di effettuare subito la comunicazione all'INPS, anche in modo preventivo, e poi far sottoscrivere la comunicazione al collaboratore. In questo modo le dimissioni sono valide e conformi alla nuova norma.

martedì 16 ottobre 2012

LA CIGS ANCHE A CHI NON SUPERA IL PERIODO DI PROVA (ateneoweb)

Si chiede all`Inps se si può applicare ai lavoratori in Cigs, assunti a tempo indeterminato e licenziati per mancato superamento del periodo di prova, l`ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e far rientrare quindi il lavoratore nel programma di cassa integrazione. 
L`Istituto, con il messaggio n. 16606 del 12 ottobre 2012, chiarisce che tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale ed usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato. Questo, considerate le conclusioni della Corte Costituzionale che specifica che può correttamente dirsi che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato e ad esso devono riconnettersi tutti i suoi effetti tipici.

domenica 12 agosto 2012

Riforma del mercato del lavoro: cosa cambia (studiocarlomussi)

Riforma del mercato del lavoro: cosa cambia:

Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la Legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro ( a questo link trovate il testo integrale del Disegno di Legge presentato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero).

Il provvedimento apporta importanti modifiche a tutto il mercato del lavoro, dalle tipologie contrattuali alla disciplina dei licenziamenti, dagli ammortizzatori sociali agli strumenti di incentivazione all’assunzione.

Il punto più dibattuto e controverso è stato senza ombra di dubbio l’Articolo18 dello Statuto dei Lavoratori.  

Prima della riforma l’art.18 obbligava i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, in caso di sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento, a reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro. Per le aziende invece con meno di 15 dipendenti, il lavoratore illegittimamente licenziato poteva chiedere solo il risarcimento del danno.

La novità sostanziale interessa l’abolizione del reintegro automatico e la sua sostituzione in alcuni casi con un semplice risarcimento economico. Con la nuova legge varata dal Governo, sono state previste tre tipologie di licenziamento: discriminatorio, economico e disciplinare.


LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI: COSA CAMBIA

Prima della Riforma
L’art. 18 condannava il datore di lavoro (con qualsiasi numero di dipendenti) alla riassunzione del dipendente, al risarcimento di un minimo di 5 mensilità e al versamento dei contributi arretrati.

Dopo la Riforma
Il lavoratore, nel caso in cui il giudice annulli il licenziamento, avrà ora, in più, la possibilità di optare al posto del reintegro, per un eventuale indennizzo da parte del datore di lavoro. L’indennità prevista è commisurata all’ultima retribuzione percepita dal momento del licenziamento fino all’effettivo reintegro sul posto di lavoro. Il lavoratore, in alternativa al reintegro, ha la facoltà di richiedere il pagamento di 15 mensilità, con pena la risoluzione del rapporto di lavoro.

LICENZIAMENTI DISCIPLINARI: COSA CAMBIA

Prima della Riforma:
Il Licenziamento Disciplinare è quello determinato da condotte gravi del lavoratore, tali da far ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Fino ad ora il licenziamento doveva avvenire:

- per giusta causa, cioè per condotte di particolare gravità che pregiudicano il rapporto di fiducia tra azienda e lavoratore (es. furto, rifiuto di lavorare ecc.)

- per giustificato motivo soggettivo, cioè per condotte meno gravi ma che rendono difficile la prosecuzione del rapporto di lavoro (es. violazioni disciplinari).

Se il giudice reputava la non sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo dichiarava illegittimo il licenziamento in base all’articolo 18 e richiedeva il reintegro sul posto di lavoro.


Dopo la Riforma:
Per i Licenziamenti Disciplinari, i requisiti rimangono gli stessi, ma sarà il Giudice a decidere sul reintegro e/o risarcimento e la decisione dovrà basarsi non più solo sulla legge ma anche sui contratti collettivi.

In altre parole con la Riforma ci sarà minore discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro. Maggiore valore assumono le tipizzazioni contrattuali che, prima della riforma del lavoro, avevano un valore esclusivamente esemplificativo e non esaustivo ai fini di individuare condotte disciplinari da sanzionare con il licenziamento. La riforma attuale prevede, una volta accertata l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, la risoluzione del contratto ed obbliga il datore di lavoro a versare un‘indennità tra 15 e 24 mensilità. Inoltre nel caso in cui il giudice accerti che il fatto contestato non sia stato commesso, dispone al reintegro e all’indennità a favore del lavoratore pari a quanto dovutogli dal momento in cui è stato licenziato.


LICENZIAMENTI ECONOMICI: COSA CAMBIA

Prima della Riforma:
Il licenziamento economico non dipende dalla condotta del lavoratore ma da “ragioni inerenti all’attività produttiva” (es. crisi aziendali, outsourcing, chiusura dell’attività ecc.). Fino ad ora, anche in questo caso l’insussistenza del requisito valido faceva scattare il reintegro. Vediamo cosa cambia.

Dopo la Riforma:
Se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del “giustificato motivo oggettivo”, non è più tenuto a riconoscere il diritto al reintegro, ma può ordinare solo il risarcimento al lavoratore con un indennizzo da 15 a 24 mensilità (anche per le aziende con più di 15 dipendenti). Il reintegro del lavoratore sul proprio posto di lavoro accade solo nel caso in cui la decisione del datore appaia manifestatamente infondata (in caso di insussistenza del fatto: ossia il datore di lavoro licenzia il dipendente per motivi economici, quando in realtà questi non sussistono).

Inoltre viene introdotta un nuova procedura di conciliazione preventiva obbligatoria per le aziende soggette alla Art 18 , le quali vogliano intimare un licenziamento economico: esso deve essere preceduto da una comunicazione al Dtl con il quale il datore di lavoro comunica l’intenzione a procedere al licenziamento per motivo oggettivo (economico), ed indica i motivi, ed illustra eventuali misure di ricollocazione.

Dopo l’avvenuta comunica , il Dtl convoca entrambe le parti in un periodo di soli 7 giorni dall’invio . Durante l’incontro alla presenza delle rispettive assistenze legali sindacali, le parti esaminano le soluzioni alternative al licenziamento. Tutta la procedura si conclude in un periodo di 20 giorni dalla data d’invio della convocazione Dtl, la quale può essere prorogata per legittimo impedimento del lavoratore ad un massimo di 15 giorni.

Andiamo ora ad analizzare cosa cambia nei singoli contratti di lavoro.

Contratto a tempo determinato
Sono state introdotte delle norme più severe per contrastare l’abuso dei contratti a termine. La durata del primo rapporto a tempo determinato tra azienda e lavoratore, non prorogabile, dovrà essere di 12 mesi e il contratto potrà essere sottoscritto senza la necessità di ricondurlo ad una delle motivazioni del c.d. “causalone” (ragione di carattere tecnico,produttivo,organizzativo o sostitutivo). La pausa tra un contratto e l’altro non potrà essere inferiore a 60 giorni (prima della riforma 10) per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e non potrà essere inferiore a 90 giorni (prima della riforma 20) per quelli di durata superiore.

In base alla normativa vigente prima della Riforma, per quanto riguarda la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i termini, nell’ambito di un contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi si opera la trasformazione a tempo indeterminato se prosegue dopo il 20° giorno dalla scadenza ovvero, nei contratti di durata pari o superiore a sei mesi, dopo il 30° giorno.

La Riforma prevede ora che la trasformazione operi, rispettivamente, dopo il 30° e dopo il 50° giorno, riconoscendo al lavoratore una maggiorazione contributiva. In tali ipotesi, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.

Infine, si prevede che nel computo dei 36 mesi di durata massima del contratto, si debba tener conto anche dei periodi di somministrazione, svolti tra azienda e lavoratore ai sensi del comma 4, art.20, d.lgs. 276/03.

Dal 1° gennaio 2013 verrà introdotta un’aliquota contributiva aggiuntiva, nella misura dell’1,4% , non dovuta per i contratti a termine per ragioni sostitutive o per lo svolgimento di attività stagionali.


Contratti di inserimento
Questa tipologia contrattuale viene di fatto cancellata dall’attuale riforma con l’abrogazione degli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del d.lgs. 276/03.

Apprendistato

I nuovi contratti di apprendistato avranno una durata minima non inferiore a 6 mesi, fatti salvi i casi di “apprendistato stagionale”. Con la Riforma, dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati, assunti nella stessa azienda, per aziende fino a 10 dipendenti rimane invariato: 1 a 1. Negli altri casi, il rapporto viene elevato a 3 a 2, ossia tre apprendisti ogni due lavoratori qualificati. Per le aziende con alle proprie dipendenze 10 o più unità, la norma introduce poi un vincolo: l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% (ma la percentuale è ridotta al 30% per i primi 3 anni di vigenza della norma) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. E’ dovuta anche l’aliquota Aspi nella misura dell’ 1,31%.

In caso di mancata stabilizzazione è dovuto all’Inps un contributo pari al 50% dell’indennità Aspi per ogni 12 mesi di apprendistato (il contributo non è dovuto per dimissioni o recesso per giusta causa).


Tirocini formativi

Si rimanda all’azione congiunta di Governo e Regioni/Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi. Le aziende non potranno più realizzare stage gratuiti, ma va riconosciuta al tirocinante una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. I trasgressori, in base alla gravità dell’illecito commesso, rischiano una sanzione variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6000 euro.


Lavoro a chiamata

Prima dell’inizio della singola prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni (le c.d. “chiamate”), il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata delle prestazioni (ovvero i giorni di prevista chiamata) alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Il datore di lavoro che ometta questa comunicazione preventiva è passibile di sanzione amministrativa di importo compreso da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore.

Part time

Cambia la disciplina delle clausole elastiche e flessibili: i CCNL disciplineranno a quali condizioni e con quali modalità il lavoratore potrà chiedere di modificare le clausole flessibili od elastiche che caratterizzano il suo contratto. I lavoratori affetti da particolari patologie nonché i lavoratori studenti possono revocare il consenso alla prestazione di lavoro reso secondo clausole elastiche o flessibili.


Contratto a progetto

Con la nuova riforma, vengono poste delle restrizioni sull’oggetto del contratto: il contratto, infatti, dovrà essere riconducibile a progetti specifici. Il progetto non potrà consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (individuabili dai CCNL). L’individuazione di uno specifico progetto funzionalmente collegato a un determinato risultato finale, nella descrizione del progetto, costituisce elemento essenziale per la validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Entra in gioco anche la presunzione di subordinazione, ovvero, i progetti sono considerati rapporti subordinati nel momento in cui le medesime attività vengano svolte da lavoratori dipendenti della committente.

Per quanto riguarda, invece, l’individuazione del compenso, questo dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti, per mansioni equiparabili, dai contratti collettivi.

Viene riconosciuta al committente la possibilità di recedere dal contratto prima della naturale scadenza nel caso in cui emergano oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

Infine, la Riforma prevede un incremento dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS dal 26% al 33% , fino al 2018.


Lavoratori autonomi con partita IVA

Per contrastare le finte partite iva (dietro le quali si nascondono rapporti di lavoro subordinato) il testo integrale di Riforma del lavoro stabilisce dei vincoli per individuare le vere partite iva.

Le prestazioni lavorative rese da persona in partita IVA sono considerate, salvo prova contraria fornita dalla committente, rapporti di co.co.co. qualora ricorrano almeno due dei tre presupposti:

1. Collaborazione superiore a 8 mesi in un anno solare

2. Retribuzione del collaboratore che supera l’80% delle entrate annuali del collaboratore stesso

3. Collaboratore che disponga di una postazione fissa presso una delle sedi della committente

Trattandosi di un co.co.co. è necessario un progetto; se manca il progetto il contratto è considerato rapporto dipendente a tempo indeterminato.
Associazioni in partecipazione con conferimento di lavoro

I contratti di associazione in partecipazione non potranno essere, per una medesima attività, in numero superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti. Sono esclusi gli associati legati da vincoli familiari (parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado). E’ prevista la presunzione di subordinazione, ovvero il rapporto sarà da considerare a tutti gli effetti lavoro subordinato a tempo indeterminato :

- in caso di violazione del numero massimo di associati;

- in assenza di effettiva partecipazione agli utili dell’impresa o in caso di mancata consegna all’associato del rendiconto economico della ditta


Lavoro accessorio (voucher)

Viene introdotto un doppio limite massimo:

- 5.000 euro nei confronti di tutti i committenti;

- 2.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti.

Le imprese familiari non possono più utilizzare voucher fino a 10.000 euro per anno fiscale.

I lavoratori part-time o percettori di ammortizzatori sociali non possono più lavorare mediante voucher.

L’importo del voucher non è più nominativo ma diventa orario. I buoni devono essere numerati e datati.


Convalida dimissioni

Per quanto riguarda la generalità dei lavoratori la convalida dimissioni si effettua tramite la sottoscrizione di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta della Comunicazione Obbligatoria di cessazione del rapporto inviata telematicamente al Centro per l’Impiego territorialmente competente. In pratica il datore di lavoro invita il dipendente, con apposita comunicazione, a convalidare le dimissioni mediante la sottoscrizione della ricevuta. Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per convalidare le dimissioni, o eventualmente, per revocarle. In caso di mancata convalida o revoca le dimissioni, trascorsi i 7 giorni, sono considerate valide (silenzio assenso).

Per quanto riguarda, invece, le lavoratrici in gravidanza o durante i primi 3 anni di vita del bambino, la convalida va effettuata presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

E’ poi prevista una sanzione per il datore di lavoro che “abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale”; a meno che il fatto non costituisca reato, tale comportamento è punito con la sanzione amministrativa di importo compreso da 5.000 a 30.000 euro; competenti alla irrogazione della sanzione sono le Direzioni territoriali del lavoro.


ASPI

Dal 1° gennaio 2013 ci sarà l’ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego) che sostituirà le attuali indennità di mobilità e disoccupazione.

La funzione dell’ASPI è quella di fornire ai lavoratori, che abbiano perduto involontariamente il lavoro, una indennità mensile di disoccupazione.

I requisiti per ottenere l’Aspi sono:

- Stato di disoccupazione

- Almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione

- Esclusi: dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto, tranne nei casi a seguito della procedura art.7 l. 604/1966


Contribuzione figurativa riconosciuta:

- Per i lavoratori di età minore ai 55 anni: massimo 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti, anche in relazione alla mini Aspi

- Per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni: massimo 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti

L’Aspi sarà finanziato mediante un contributo aggiuntivo dell’1,4% a carico dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato.
fonte:studiocarlomussi

ALTRE FONTI (01)

sabato 4 agosto 2012

Decreto Sviluppo è legge: novità 2012 tra cui bonus ristrutturazioni al 50%

Il 12 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto Sviluppo 


(Decreto Crescita - DL n. 83 del 22/06/2012) convertito dalla legge 134/2012. 

recante “misure urgenti per la crescita del Paese”,  
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012.

Tra le norme previste l'aumento della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dal 36 al 50% e nuovi eco incentivi per le auto. 
Per quanto riguarda il bonus ristrutturazione, grazie al bonus fiscale che passa dal 36 al 50%, le ristrutturazioni includono anche la messa a norma degli impianti elettrici domestici e la possibilità di installare un impianto domotico, cioè tecnologico, allo stesso prezzo dell'impianto tradizionale.Si possono, per esempio, integrare sistemi di allarme e antifurto con telecamere, citofoni, videocitofoni e centraline, installare apparecchi di rilevazione gas, impianti di comunicazione e robotica per facilitare la mobilità dei disabili in casa. L'agevolazione c'è anche per la cablatura degli edifici finalizzata al risparmio energetico.
Chi, dunque, decide di mettere in sicurezza il proprio appartamento, avviando i lavori tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, nel giro di dieci anni, riavrà la metà dell'investimento fatto, sotto forma di detrazione dalla dichiarazione dei redditi, per un massimo di 96mila euro.
Per quanto riguarda, invece, gli eco-incentivi statali per l’acquisto delle auto elettriche, che partiranno dal 2013, la nuova norma del dl Sviluppo prevede che le vetture ecologiche potranno essere ricaricate tramite apposite colonnine, obbligatorie in tutti i nuovi palazzi che ospitano uffici e negozi.
Gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, rientrano tra le misure per la mobilità sostenibile, aggiunte al testo elaborato dal governo durante l’iter parlamentare. Il bonus, da 3.000 a 5.000 euro, spetta a chi comprerà, anche a leasing, un’auto ecologica nuova, immatricolata tra il primo gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.
Per ottenere la somma bisognerà rottamare un vecchio veicolo di cui si è proprietari o utilizzatori da almeno 12 mesi in caso di locazione finanziaria. Il contributo sarà del 20% del prezzo per gli anni 2013 e 2014 e scenderà al 15% nel 2015. Sono previsti determinati massimali in relazione alle emissioni della vettura. L'aiuto sarà composto per metà dal bonus statale e per l’altra metà da uno sconto praticato dal venditore.
Il negoziante verrà rimborsato in seguito dalle aziende costruttrici o importatrici dell’auto. Tra i modelli che si potranno acquistare con gli eco-incentivi, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, Gpl, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km.
Tra le altre novità previste dal dl, la proroga ormai stabilita al 2013 del sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti; novità in materia Iva, per cui sarà possibile versarla solo dopo l’incasso del corrispettivo e di detrarla solo dopo il pagamento delle fatture.
Questa misura servirà a mantenere l’equilibrio finanziario delle piccole imprese; e in materia di edilizia. In questo caso, sempre relativamente all'Iva, le imprese edili potranno portare a compensazione l’imposta a credito relativa agli immobili invenduti anche dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
In questo modo il settore dell’edilizia potrà trarre beneficio, insieme agli impiantisti, anche dall’innalzamento dell’aliquota (dal 36 al 50%) e dell’importo (da 48 a 96.000 euro) delle detrazioni Irpef per i lavori di ristrutturazione e dalla proroga dei benefici fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Il decreto Sviluppo rappresenta "un segnale importante nella direzione dello sviluppo. Ad esso dovranno ora fare seguito ulteriori azioni per liberare risorse per gli investimenti, rilanciare l'occupazione, soprattutto giovanile, e la domanda interna". È questa la valutazione che dà Confindustria del provvedimento approvato oggi in via definitiva dal Senato.

"Il confronto costruttivo con Governo e Parlamento - dice Confindustria - ha fatto sì che, durante l'iter di conversione, siano state accolte molte delle proposte di Confindustria in materia di semplificazioni, infrastrutture, efficienza energetica, edilizia. Queste ultime, in particolare, sono suscettibili di produrre un impatto positivo sull'occupazione e sugli investimenti, con possibili effetti anticiclici. Bene anche le misure fiscali - aggiunge - in particolare le novità sull'Iva per cassa e sulla deducibilità delle perdite sui crediti, soprattutto in una fase di forte restrizione del credito che incide in particolare sulle pmi. Sono, invece, necessari ulteriori passi avanti sul tema degli strumenti finanziari per le imprese".

"Positivi gli interventi sull'agenda digitale, sulla revisione della legge fallimentare, sulla giustizia civile e le modifiche in materia di mercato del lavoro. Quanto alle misure di riordino degli incentivi per il Mezzogiorno - conclude la nota - Confindustria auspica che seguano a breve interventi più incisivi per favorire occupazione e crescita. Infine, Confindustria ribadisce l'esigenza di intervenire con decisione e senza ritardo sui temi dell'innovazione e della ricerca, strategici per la crescita e la competitività delle imprese".







mercoledì 1 agosto 2012

E’ legge il decreto su Vigili del Fuoco e Servizio Civile. Il testo (leggioogi)

E’ legge la nuova disciplina sulle nuove funzionalità del Corpo dei Vigili del Fuoco e sull’ordinamento delFondo nazionale per il Servizio civile volontario. Questi i punti centrali di un provvedimento variegato, il decreto 79/2012, che la Camera ha convertito ieri, recante “misure urgenti per  garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno,nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.” I voti favorevoli sono stati 432, 17 i contrari (deputati dell’Italia dei Valori) e 9 gli astenuti.
Per il Corpo dei Vigili del Fuoco, il protocollo segnato introduce anche un principio per la regolarizzazione dei tanti discontinui che prestano servizio nel territorio. L’impegno preso dal governo Monti prevede che il personale iscritto al 31 dicembre 2011 negli appositi elenchi da non meno di tre anni, con un minimo di 120 giorni all’attivo di servizio possa avviarsi verso la regolarizzazione a tempo indeterminato. Accolto anche l’ordine del giorno per prolungare di un anno le graduatorie degli idonei. Nuove specifiche anche per accedere al ruolo di caposquadra.
Sul versante operativo degli interventi di soccorso, rientra nel decreto la conferma della flotta antincendio, coordinata proprio dai pompieri su tutto il territorio nazionale. Ai Vigili del Fuoco, infatti, spetta il compito di organizzare e distribuire sul territorio i mezzi per spegnere incendi di vaste proporzioni che sovente colpiscono il Belpaese nei mesi più caldi dell’anno. A questo proposito, attribuita anche in capo al corpo dei Vigili del Fuoco la responsabilità di efficacia operativa degli interventi su suoli boschivi.
Buone notizie per il Servizio civile, dopo i tagli pesanti degli ultimi tempi: sono in arrivo per il Fondo nazionaledi questo istituto di volontariato 30 milioni, assegnati dal  Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura. La redistribuzione dei fondi, negli scopi del governo, dovrebbe scongiurare la scomparsa del Servizio civile dalle abitudini nazionali, per quella che è diventata, con la crisi occupazionale degli ultimi anni, un’utile finestra di esperienza e di presa di contatto con situazioni di disagio sociale, per tanti giovani in cerca di occupazione.
Altri provvedimenti inclusi nel decreto convertito in legge sono la semplificazione di svolgimento per alcuniconcorsi, l’abbreviazione dei corsi di formazione e la trasformazione della Fondazione Gaslini in ente di diritto privato. Si vede la luce in fondo al tunnel anche per quei Comuni sotto gestione commissarialeormai al termine di mandato, in seguito allo scioglimento dei loro Consigli per infiltrazioni mafios: stabilita, infatti, l’esclusività delle norme riguardo il giorno delle elezioni amministrative.
A seguire, viene sostituito l’articolo 2 della legge sulla classificazione delle armi con la seguente specifica: “Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate”. Infine, la differente procedura per la comunicazione della registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricati, che può essere assolto anche mediante l’invio di un modello informatico all’autorità locale di pubblica sicurezza.

martedì 31 luglio 2012

Riforma del lavoro: buoni voucher Inps alla madre per la baby sitter - (Job Fanpage)

Dalla riforma lavoro arriva una misura sperimentale: buoni lavoro o voucher Inps riconosciuti alla madre per l’acquisto dei servizi di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia. Si tratta di una prestazione alternativa al concedo parentale. Il numero dei buoni e l’importo dipenderanno dall’Isee e da un decreto ministeriale. Vediamo tutti gli aspetti...........
 Oltre alle misure destinate al padre, la riforma ha introdotto anche una interessante misura a favore della madre lavoratrice. Si tratta di una misura sperimentale che potrebbe essere di ottimo aiuto alle madri lavoratrici: la possibilità di ricevere buoni voucher Inps per il pagamento del servizio di baby-sitting. Analoghi buoni possono essere riconosciuti alla madre del bambino per far fronte agli oneri relativi alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. La misura partirà nel 2013 ed è prevista per il biennio 2013-2015........  
Quanti voucher e l’importo. 
Sono affidati a un decreto ministeriale del ministero del lavoro, di concerto con l’Economia, da emanarsi entro un mese dall’entrata in vigore della legge (18 luglio 2012), i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali, nonché soprattutto il numero e l’importo dei voucher, tenendo conto anche dell’Isee, ossia l’indicatore della situazione economica equivalente in cui si dovrebbe tener conto del reddito, della composizione della famiglia e del patrimonio, mobiliare e immobiliare.....[continua]

RIFORMA LAVORO:PROCEDURA CONVALIDA DIMISSIONI LAVORATORI

Tra le le disposizioni contenute nella legge n.92/12 ,relativa alla riforma del lavoro ,in vigiore dal 18 luglio 2012,figurano quelle dei commi da 16 al 23 riguardanti la disciplina della convalida per tutti i lavoratori che hanno intenzione di dimettersi o di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro .Le norme predette  dispongono l ’obbligo per il lavoratore di confermare le dimissioni,utilizzando specifiche procedure,cosi’ da fornire certezza  sia sulla  data effettiva delle dimissioni, che sulla  d  libera ed autonoma volontà del lavoratore  nel  risolvere il rapporto di lavoro , volendosi  porre fine all’odiosa pratica  delle dimissioni in bianco  ,purtroppo   ancora  utilizzata   da imprenditori senza scrupoli   a danno del personale dipendente.
Si puo’ affermare che  le nuove disposizioni perseguono la tutela della libertà negoziale del lavoratore,  nonche’ il legittimo affidamento del datore di lavoro  conseguente al comportamento del  dipendente ,così che la convalida risulta essere condizione sospensiva della risoluzione del rapporto di  lavoro,mentre durante il periodo della tutela della maternita’ ,risulta ampliato il  tempo entro cui la convalida può venire attuata.
La procedura di convalida era stata gia’ sperimentata dall’ordinamento giuridico nazionale  con la legge n.188/07,ma dopo alcuni mesi la stesssa venne abrogata,essendo riteniuta  un adempimento particolarmente artificios, che  arricchiva di un nuovo  formalismo  le incombenze a carico dei datori di lavoro e dei professionisti  per la gestione del personale.
Sono previste  due distinte procedure di convalida   dai commi citati dell’art.4 della legge di riforma.
Quella  di cui comma 16 ,riguarda le dimissioni  e le risoluzioni consensuali effettuate nel periodo di tutela   accordato dal decreto legislativo n. 151 del 2001  alla  maternità e paternità , che sostituisce   quella prevista dal comma 4 dell’articolo 55 del citato  decreto legislsativo,  in cui si stabiliva  , durante il periodo protetto ,la preventiva convalida a cura del servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, delle dimissioni volontarie presentate nel periodo di gravidanza o entro il primo anno di vita del bambino ed anche di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Rispetto alla disciplina precedente ,quella in vigore  dal 18 luglio 2012,prevede :
a) estensione dal primo al terzo  annno di vita del bambino la durata del periodo in cui vige  l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie,ricordando che questo vale  pure per  l’ accoglienza del minore adottato o in affidamento,mentre  in caso    di adozioni internazionali  è disposto  che  i 3 anni decorrono dal momento della comunicazione della propostadi incontro con il minore adottato ovvero della comunicazione dell’invito a recarsiall’estero per ricevere la proposta di abbinamento ;
 b) la convalida si estende ai casi di risoluzione  consensuale del rapporto di lavoro;
c) la convalida costituisce condizione sospensiva per l’efficacia della cessazione del rapporto di lavoro,evidenziando che cio’ era gia’ previsto dalla precedente normativa ,ma senza specificarne  l’efficacia sospensiva.
 Invece, la procedura disciplinata dal  comma 17 riguarda la  convalida   per le  dimissioni o risoluzioni consensuali per l i restanti dipendenti
Pertanto ,in base a quanto sopra ,si constata che dal 18 luglio 2012,tutti  i prestatori ,interessati a   dimettersi o a risolvere consensualmente con l’azienda, il proprio rapporto di lavoro   devono provvedere alla convalida  rispettando le modalità fissate dalla normativa ,sottolineando che di conseguenza senza la convalida non risulta efficace la risoluzione del rapporto di lavoro, che nel frattempo rimane sospeso sino  all’adempimento convalidativo.
  Soggetti pubblici  abilitati e procedure di convalida
  Abilitati alla convalida delle dimissioni sono:
1. la Direzione territoriale del lavoro, competente per territorio;
2. il Centro per l’impiego, competente per territorio .
 Presso quale sede  di  DPL o Centro Impiego deve avvenire la convalida?  quella   di ubicazione della  sede operativa dell’azienda, quella  ove è ubicata la sede legale dell’azienda o quella  di residenza del  lavoratore?
Per rispondere,  si ritiene   confacente richiamare    la motivazione principale della norma in materia  ,che appunto è quella di verificare l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore ed accertare la veridicità della data apposta nella lettera di dimissioni.
Pertanto ,non  appare  consono ,a fronte della motivazione della convalida  ,costringere il lavoratore ad andare presso il Centro per l’impiego ove è ubicata l’aziendaquando, magari, lo stesso è residente in un’altra provincia o addirittura in  un’altra regione.
Infatti ,rendere obbligatorio cio’ ,determinerebbe un aggravio della procedura ,il che si porrebbe in netto  contrasto con la finalita’ perseguita dal  legislatore ,che è quella di eliminare le c.d. dimissioni in bianco.
Per le dimissioni e risoluzioni consensuali così dette  “ordinarie” ,è richiesta la sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di   trasmissione della comunicazione obbligatoria on line del datore di lavoro di cessazione del rapporto di lavoro (COT), ovvero la sottoscrizione   presso la sede della DTL di….o del Centro Impiego di… ,dove  il prestatore si deve recare,di conforme dichiarazione ,senza l’adozione in merito   di particolari forme istruttorie,in quanto il personale preposto a tale compito  si limita a registrare la manifestazione di volonta’ del prestatore a cessare il rapporto di lavoro.
Si aggiunge che in futuro potranno essere utilizzate per la convalida  procedure di convalida alternative , che sono  quelle:
a)    definite dalla legge “semplificate “  ,che devono essere individuate con decreto del  l Ministro del Lavoro;
b)  da realizzare   presso le sedi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle  organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Obblighi del dattore di lavoro per la convalida
Spetta al datore di lavoro verificare che il dipendente adempia  alla convalida,non gia’ aspettando passivamente la consegna  dal predetto delle dimissioni convalidate dalla DTL o dal CPI, ma  ,nell’ipotesi  di dimissioni senza convalida ,attivandosi e convocare , entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, il lavoratore attraverso un invito scritto  da recapitare al     domicilio del  medesimo o  meglio ancora nelle sue mani ,allegando la copia della ricevuta di   cessazione al Centro per l’Impiego.
 Ricevuto il predetto invito con  relativo allegato,il prestatore entro sette giorni deve  recarsi presso il proprio datore di lavoro o altro soggetto abilitato alla convalida.
In mancanza di rispetto di quanto sopra nel termine fissato,il prestatore non potra’ piu’ far valere la  mancata attuazione delle procedure previste dalla nuova norma per invalidare la cessazione del rapporto di lavoro.
Si aggiunge che l’eventuale immobilismo del datore di lavoro nel  conseguire la convalida,  comporterebbe  che le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.
Revoca dimissioni o risoluzione consensuale
Un    importante aspetto  introdotto dalle disposizioni in esame   concerne il “diritto di ripensamento” del lavoratore ,previsto dal comma 21 dell’art.4,che appunto stabilisce la possibilità che il lavoratore, entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito del datore di lavoro a presentarsi presso una delle sedi previste per la convalida, revochi, anche in forma scritta, le dimissioni o la risoluzione consensuale a suo tempo presentate.
 Si evidenzia che  ,come la dimissione, la revoca è un atto unilaterale del lavoratore, rispetto alla  quale ,salvo diversa indicazione in merito da parte delle istituzioni competenti ,della dottriuna e della giurisprudenza, il datore di lavoro non ha possibilita’ di   obiettare alcunché.
Sarebbe confacente che la revoca in parola avvenga in forma scritta,anche se non risulta esplicitamente richiesta dalle disposizioni in esame,ma consente di evitare contenzioso  sulleffettivo esercizio della stessa da parte del   lavoratore.
Qualcuno sulla disposizione  relativa alla   revoca  delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  lamenta  l’invasivita’ della stessa nei confronti del    datore di lavoro ,soprattutto  pensando ai casi di  revoca di dimissioni effettuate mesi prima ed alle quali  sono seguite  nuove assunzioni in  sostituzione del personale  dimissionario  ovvero   ai casi di   risoluzioni consensuali  accompagnate da un incentivo all’esodo.
 Al riguardo ci  si deve limitare a  prendere atto di  dette contestazioni,ma aggiungendo che le disposizioni sulla revoca  stabiliscono  quanto sopra precisato, cosi’ che   a maggior ragione i datori di lavoro e i relativi delegati sono chiamati ad un’attenta e responsabile applicazione degli adempimenti in materia di convalida
Rispetto al   periodo intercorso tra il recesso e la revoca, quando non risulta  lavorato, si fa presente  che il dipendente  non matura alcun diritto retributivo e contributivo ,poicvhe sio tratterebbe di una sorta  di aspettativa  non retribuita.
La normativa sulla convalida  termina con la previsione di una sanzione a carico del datore di lavoro che utilizzi le dimissioni in bianco,stabilendo che ,salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusa del foglio firmato in bianco dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto,viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 30.000 euro,il cui accertamento ed irrogazione compete esclusivamente agli  ispettori del Ministero del lavoro.
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 ALLEGATI
1 Testo Commi da 16 a 23 art.4 legge n.92/2012
16. Il comma 4 dell’articolo 55 del testo unico delle  disposizioni

legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e  della

paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  e’

sostituito dal seguente:

«4. La risoluzione consensuale  del  rapporto  o  la  richiesta  di

dimissioni  presentate  dalla  lavoratrice,  durante  il  periodo  di

gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi  tre

anni di vita del bambino o nei primi  tre  anni  di  accoglienza  del

minore  adottato  o  in  affidamento,  o,   in   caso   di   adozione

internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni  di

cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal  servizio

ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali

competente per  territorio.  A  detta  convalida  e’  sospensivamente

condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».

17. Al di fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 55, comma  4,  del

citato testo unico di cui al decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.

151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo,  l’efficacia

delle  dimissioni  della  lavoratrice  o  del  lavoratore   e   della

risoluzione consensuale del rapporto e’ sospensivamente  condizionata

alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro

o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero  presso

le sedi individuate  dai  contratti  collettivi  nazionali  stipulati

dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’  rappresentative

a livello nazionale.

18. In alternativa alla procedura di cui al comma  17,  l’efficacia

delle  dimissioni  della  lavoratrice  o  del  lavoratore   e   della

risoluzione consensuale del rapporto e’ sospensivamente  condizionata

alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del

lavoratore apposta in  calce  alla  ricevuta  di  trasmissione  della

comunicazione  di  cessazione  del  rapporto   di   lavoro   di   cui

all’articolo 21 della legge 29 aprile  1949,  n.  264,  e  successive

modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro

del lavoro e delle  politiche  sociali,  possono  essere  individuate

ulteriori modalita’ semplificate per accertare la  veridicita’  della

data  e  la  autenticita’  della  manifestazione  di  volonta’  della

lavoratrice o del lavoratore, in relazione  alle  dimissioni  o  alla

risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo  dei

sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di

comunicazioni obbligatorie.

19. Nell’ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non  proceda

alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione  di  cui

al comma 18, il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto,  per  il

verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o  il

lavoratore  non  aderisca,  entro  sette  giorni   dalla   ricezione,

all’invito a presentarsi presso le sedi di cui  al  comma  17  ovvero

all’invito ad  apporre  la  predetta  sottoscrizione,  trasmesso  dal

datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero  qualora  non

effettui la revoca di cui al comma 21.

20. La comunicazione contenente l’invito, cui deve essere  allegata

copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera

validamente  effettuata  quando  e’  recapitata  al  domicilio  della

lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di  lavoro  o  ad

altro  domicilio  formalmente  comunicato  dalla  lavoratrice  o  dal

lavoratore al datore di lavoro, ovvero e’ consegnata alla lavoratrice

o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

21. Nei sette giorni di cui al comma 19,  che  possono  sovrapporsi

con il periodo di  preavviso,  la  lavoratrice  o  il  lavoratore  ha

facolta’ di revocare le dimissioni o la risoluzione  consensuale.  La

revoca puo’ essere comunicata  in  forma  scritta.  Il  contratto  di

lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad  avere  corso

normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il

periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione

lavorativa non sia stata  svolta,  il  prestatore  non  matura  alcun

diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione

di ogni  effetto  delle  eventuali  pattuizioni  a  esso  connesse  e

l’obbligo  in  capo  al  lavoratore  di   restituire   tutto   quanto

eventualmente percepito in forza di esse.

22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17  ovvero

della sottoscrizione di cui al comma 18,  il  datore  di  lavoro  non

provveda  a  trasmettere  alla  lavoratrice  o   al   lavoratore   la

comunicazione contenente l’invito entro il termine di  trenta  giorni

dalla data delle  dimissioni  e  della  risoluzione  consensuale,  le

dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di  lavoro  che

abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore

al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione  consensuale  del

rapporto, e’ punito con la sanzione amministrativa da euro  5.000  ad

euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della  sanzione  sono  di

competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano,  in

quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre

1981, n. 689.
2.Stralcio circolare n.18/12 MLPS
Dimissioni “in bianco”
Al fine di contrastare pratiche illecite volte a mascherare licenziamenti illegittimi, la riforma
prevede, per le dimissioni decorrenti dal 18 luglio 2012, una procedura specifica mirata a verificare
la volontà del lavoratore di dimettersi o di prestare il proprio consenso alla risoluzione consensuale
del rapporto.
In particolare, viene previsto che, tranne nelle ipotesi di cui all’art. 55, co. 4, del d.lgs. n. 151/2000,
come modificato dalla L.n. 92/2012 (convalida negli specifici casi da parte del servizio ispettivo del
Ministero del lavoro) le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono
“sospensivamente condizionate” alla convalida presso la competente Dtl (ovvero presso i Centri
per l’impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva) o alla sottoscrizione di una
dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del
rapporto di lavoro di cui all’art. 21 della legge n. 264/49.
Il dicastero ritiene che la convalida non sia richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto
rientri nelle procedure di riduzione del personale effettuate in una sede qualificata istituzionale o
sindacale, che garantiscono comunque la genuinità del consenso del lavoratore.
Le convalide presso le Dtl, ad eccezione di quelle legate alla tutela della genitorialità, dovranno poi
consistere in una semplice constatazione, da parte dei funzionari competenti, della manifestazione
di volontà del lavoratore a terminare il rapporto di lavoro.
La riforma stabilisce, infine, che nel caso in cui il lavoratore non proceda alla convalida o alla
sottoscrizione, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore interessato, entro 7 giorni
di calendario dalla ricezione dell’invito, non si presenti presso le sedi indicate per la convalida o
non provveda ad apporre la dovuta sottoscrizione della suddetta dichiarazione.
Durante tale periodo, il lavoratore può anche revocare le dimissioni; tale revoca, seppur non
richiesta in forma scritta, dovrà opportunamente essere formalizzata, al fine di evitare possibili
contenziosi.
  Si esclude che   verifica sia necessaria laddove vi siano cessazioni di lavoro effettuate in sedi qualificate istituzionali o sindacali per effetto di accordi ex art. 410 , 411, e 420 c.p.c. Tali sedi offrono pertanto garanzie ampie per tali verifiche
 Si rammenta, infine, che il datore di lavoro deve trasmettere al lavoratore l’invito a manifestare lapropria volontà entro 30 giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, altrimenti le dimissioni saranno prive di effetto.
Il Ministero del Lavoro  con la Circolare 18 citata esclude che tale verifica sia necessaria laddove vi
siano cessazioni di lavoro effettuate in sedi qualificate istituzionali o sindacali per effetto di
accordi ex art. 410 , 411, e 420 c.p.c. Tali sedi offrono pertanto garanzie ampie per tali verifiche

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 3.Modulistica per convalida
A )Lettera aziendala da consegnare al dipendente all’atto delle dimissioni o risoluzione consensuale.
Al… Lavoratore/Lavoratrice…………………………
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Oggetto Adempimento per convalida  dimissioni ovvero per risoluzione consensuale (rièportare la situazione che ricorre)
In riferimento all’atto datato…………..,relativo   alle dimmissioni ovvero alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dipendente tra questa Ditta/Societa’ e la S.V.,si ritienev utile ed opportuno ricordare l’obbligo di convalida  del predetto,che va realizzato  con le seguenti modalita’(riportare la situazione che rocorre):
- trattandosi di dimissioni ovvero di risoluzione consensuale   rientrante  nell’ambito della tutela della matermnita’ e paternita’ accordata dal dec.legvo n.151/01,la S.V. dovra’ recarsi a rendere la dichiarazione e sottoscrizione della convalida presso la DTL  competente per il territorio in cui opera questa Ditta/Societa’ ovvero di residenza della S.V.,avendo cura di rimettere copia della connvalida alla scrivente con ogni possibile sollecitudine
-trattandosi di dimissioni o risoluzione consensuale non rientrante nell’ambito della tutela della maternita’ e paternita’  dec.legvo n.151/ accordata dal dec.legvo n.151/01, la S.V. dovra’ recarsi a rendere la dichiarazione e sottoscrizione della convalida presso la DTL o il Centro Impiegpo   competente per il territorio in cui opera questa Ditta/Societa’ ovvero di residenza della S.V.,avendo cura di rimettere copia della connvalida alla scrivente con ogni possibile sollecitudine.
Si resta in attesa della sopra precisata documentazione ,con distinti saluti.
Data……………………….
Timbro e firma Aziendale
————————————————-
Per ricevuta:
Data……………………….
Il lavoratore/la lavoratrice……………………………………………………….
B) FAC SIMILE Dichiarazione per  Convalida  Lavoratrici madri e lavotratori  padri

DICHIARAZIONE DELLA LAVORATRICE MADRE/ LAVORATORE PADRE DIMISSIONARI

DTL di…………………………..
In data                                     alle ore                                    davanti a me…………………………………………………………..,.
Funzionario in servizio presso la intestata Direzione territoriale del lavoro si  è presentata/o personalmente la lavoratrice/ il lavoratore di seguito indicata/o, che viene informata/o che il Testo Unico sulla tutela della maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001) prevede:
  • il divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, nonché il licenziamento del lavoratore padre per la durata del congedo di paternità (art. 54);
  • il diritto al congedo, anche anticipato, di maternità (artt. 16 e 17), al congedo parentale (art. 32) ed alle relative indennità;
  • il diritto a riposi e permessi, (artt. 39 ss) anche in caso di malattia del figlio ed ancor più in caso di handicap;
  • le dimissioni rassegnate nel periodo dall’inizio della gravidanza al compimento del terzo anno di vita del bambino nonché nel terzo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro se non vengono convalidate dinanzi al servizio ispezione del lavoro (art. 55, co. 4);
  • il diritto alle indennità previste per il licenziamento anche in caso di convalida delle dimissioni (art. 55, co. 1).
La lavoratrice/il lavoratore, debitamente informata/o delle prescrizioni legislative di cui sopra ed edotta/o delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni non rispondenti a verità, dichiara:
Io sottoscritta/o                                                                        nata/o il                      a ……………… età…………….sesso  [F]  [M]
Residente a                                                                               in via                                                                                                                  
Documento                                                                                                                                                                                                            
D I C H I A R O
di essere dipendente della ditta…………………………………………….dal……………..……..anzianità di servizio………………
avente sede in                                                                                                                                                                                                        
con le mansioni di …………………………………………………………………………………………………………….qualifica                                                    
di essere al                      mese di gravidanza (data presunta del parto…………) / di avere partorito in data                                    
di essere padre di una/un  bambina/o nata/o il ……………..;                 di essere genitore adottivo o affidatario dal ………………….
Numero figli : 0 [_]; 1 [_]  ; 2 [_] ; oltre [_]; 
Ampiezza aziendale: [_] fino a 15 dipendenti, [_] da 16 a 50, [_] da 51 a 100,  [_] da 101 a 200, [_] oltre 200;
Settore di appartenenza:  [_] agricoltura- [_]industria – [_] commercio – [_] credito e assicurazione- [_] servizi
di aver ricevuto incentivi alle dimissioni : SI [_]  NO  [_] 
L’orario di lavoro era così articolato: [_] full time ; [_] part time ; Il turno di lavoro:…… ………………………………………….. 
di aver chiesto la concessione di un part-time? SI [_]  NO  [_]  o un orario di lavoro più flessibile: SI [_]   NO [_] ;
mi è stato concesso SI [_]   NO  [_]  
Negli ultimi due anni sono state modificate le mie mansioni SI [_]   NO [_] 
di aver comunicato alla ditta in questione la volontà di recedere dal contratto di lavoro in data……………………………………….
con decorrenza dal……………………………………………………..ultimo giorno in forza il ……………………………………..
Nel confermare tale volontà dichiaro, inoltre, di essere pervenuta/o alla decisione di dimettermi per libera scelta per i seguenti motivi:
[a] Incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato per: mancato accoglimento al nido [a1]; assenza parenti di supporto [a2]; elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato (asilo nido, baby sitter) [a3]. 
[b] Passaggio ad altra azienda;
[c] Mancata concessione del part time/orario flessibile/modifica turni di lavoro;
[d] Desiderio di cura della prole in maniera esclusiva;
[e] Cambio residenza/distanza tra luogo di residenza e sede di lavoro/ricongiungimento al coniuge;
[f] Chiusura/cessazione/trasferimento azienda
Sono stata/o informata/o della possibilità di rivolgermi alla Consigliera di Parità presso la Provincia di………………..ed acconsento al trattamento di questi dati a fini statistici da parte della stessa, in forma assolutamente anonima, per promuovere la parità fra uomini e donne sul posto di lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto
“Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003”.
LA/IL DICHIARANTE                                                                                                      IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO        ——————————————————————————————————————————————————————-     
C)FAC SIMILE DICHIARAZIONE DIPENDENTE per  Convalida dimissioni/risoluzione consensuale ordinaria
All’Ufficio personale della ditta…………………………………………………………….
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il _______________________ e
residente a __________________________________ via ___________________________________,
dipendente della Ditta ___________________________________ p.iva _________________ presso
la sede di _______________________ via __________________________ e-mail _______________
dichiara di volersi dimettere a far data dal __________________
(ultimo giorno di lavoro)
dichiara di voler risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a far data dal ____________________
(ultimo giorno di lavoro)
per i seguenti motivi: __________________________________________________________
Luogo e data ______________________
il lavoratore
__________________________
Il sottoscritto dichiara, altresì, che la presente dimissione / risoluzione consensuale è avvenuta
volontariamente e senza costrizione alcuna.
Il lavoratore
__________________________
S P A Z I O R I S E R V A T O A L L ’ U F F I C I O
Direzione Territoriale del Lavoro di …………….ovvero Centro Impiego di……………………
Si dichiara autentica la firma apposta dal lavoratore, la cui identità è stata accertata tramite
presentazione di un documento di riconoscimento, e, ai sensi dell’art. 4, comma 17, Legge n.
92/2012, si convalida la presente dimissione – risoluzione consensuale che l’interessato
dichiara avvenuta volontariamente e senza costrizione alcuna.
Luogo e data_____________________
Il funzionario dtl
__________________________
D) FAC SIMILE Lettera datore al dipendente per  sollecitare la convalida delle dimissioni o risoluzione consensuale
NOTA BENE :Le dimissioni  vanno convalidate dalla DTL o dal CPI  ed il dipendente deve aver cura di darne informazione ,consegnando copia dell’intervenuta   convalida , al propio datore di lavoro . Nel caso in cui  il  datore di lavoro  non  abbia certezza  che la  convalida delle dimissioni sia   effettivamente intervenuta   ,   deve  convocare , entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o  della risoluzione consensuale   ,  presso la sede aziendale  il dipendente   a mezzo di invito scritto, da recapitare al domicilio del medesimo o meglio ancora da consegnare nelle sue mani ,facendosi attestare la  ricevuta,allegando allo stesso la copia della ricevuta  della comunicazione di  cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale  al Centro per l’Impiego-COT
Ricevuto il predetto invito con relativo allegato,il prestatore ,entro sette giorni ,deve recarsi presso il proprio datore di lavoro o altro soggetto abilitato per:
a) consegnare la documentazione  che attesta  che ha effettuato la convalida presso la DTL o il Centro Impiego
b) sottoscrivere   apposita  personale   dichiarazione,  riportata in calce alla ricevuta di trasmissione della

comunicazione  di  cessazione  del  rapporto   di   lavoro  ,che le dimissioni o la risoluzione consensuale sono/è  avvenute/a volontariamente e senza costrizione alcuna,seguita dalla data e dalla sottoscrizione del rappresentante aziendale presente.
In caso di mancato  rispetto di quanto sopra nel termine fissato,il prestatore non potra’ piu’ far valere la mancata attuazione delle procedure previste dalla nuova norma per invalidare la cessazione del rapporto di lavoro.
Infione ,si  aggiunge  che l’eventuale immobilismo del datore di lavoro nel conseguire la convalida, comporta che le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto
In relazione a quanto precede, si rinvia al seguente FAC SIMILE

RACCOMANDATA .A.R. ovvero Da consegnare   a mano  con restituzione di copia recante data e sottoscrizione per ricevuta
All. 1-Copia ricevuta COT
Al … Lavoratore…/Lavoratrice……………………………..
Oggetto: Art 4 commi 16/23 legge n.92/12-Invito provvedere convalida dimissioni /risoluzione consensuale ( riportare l’  ipotesi  che  ricorre)
Il sottoscritto………………………..in qualita’ di……………………della Ditta/Societa’……………………con sede legale a……. e unita’ operstiva a……………………….Partita Iva n…………………..iscrizione n…..Camera Commercio di …………., Inps n…………..e Inail n…………….Settore………………..Produzione………….,
richiamato l’atto di dimissione della S.V.  ovvero di risoluzione consensuale riguardante la S.V.  (riportare ipotesi che ricorre) datato …………….,rivolge invito (riportare la situazione che ricorre)
-a convenire, entro sette giorni dalla ricezione della presente , presso la sede  di questa Ditta/Societa’  sita  a……… in  via…….n………..   rendere    e sottoscrivere     apposita dichiarazione,     a margine dell’allegata copia della  ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria on line   di cessazione del rapporto di lavoro (COT),che le dimissioni o la risoluzione consensuale sono/è avvenute/a volontariamente e senza costrizione alcuna
ovvero
-a  recarsi entro  sette giorni dalla ricezione della presente    presso la sede della DTL di………..in via…..n….ovvero del Centro Impiego di………….in via………….n………… , per rendere   la prevista  dichiarazione   di convalida , secondo le istruzioni che saranno fornite dal   personale preposto a tale compito  ,avendo cura di rimettere copia alla scrivente Ditta/Societa’ del documento contenente la  convalida  resa   alla Dtl o al C.I. .
Restando in attesa  di esito circa quanto sopra indicato, si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
Data……………………..
Timbro e firma aziendale
Per ricevuta(in caso di consegna a man0):
Il Lavoratore/La lavoratrice
Data……………………
Firma…………………….

Dimissioni e lavoro - le nuove disposizioni dopo la riforma Fornero