Il tetto massimo della detrazione è stato inoltre innalzato da 48.000 a 96.000 euro.
a) di cui alle lett. a) b) c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;
b) di cui alle lettere b) (interventi di manutenzione straordinaria), c) (interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (interventi di ristrutturazione edilizia), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie indicate alle lettere a) e b) precedenti, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Pertanto, come indicato alla lettera b) in caso di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, la detrazione del 50% riguarda anche LE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI UN CAMINETTO O DI UNA STUFA, COMPRESA LA REALIZZAZIONE O IL RIFACIMENTO DELLA CANNA FUMARIA.
IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO E PER L’INSTALLAZIONE DI CAMINETTI E STUFE A LEGNA ED A PELLET.
Nella casistica degli interventi ammessi al beneficio per le stufe a pellet: le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di questi prodotti possono essere dedotte purchè il rendimento diretto non sia inferiore al 70%.
La detrazione del 55% (prorogata anch’essa sino a giugno 2013), invece, spetta solamente nel caso in cui l’installazione della stufa a pellet faccia parte di un intervento di riqualificazione globale dell’edificio.
Rispetto al recente passato, gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati semplificati e ridotti.
In particolare, dal 13 maggio 2011 sono stati soppressi l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
Per fruire della detrazione è però necessario che i pagamenti siano effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento; codice fiscale del soggetto pagante; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario.