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lunedì 8 aprile 2013

detrazione stufe a pellet (tekneco)

Un’occasione per tutti i consumatori interessati a questa tipologia di apparecchi è rappresentata dal Decreto crescita varato a fine luglio, che prevede che nel periodo ricompreso tra il 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia sia prevista una detrazione fiscale del 50%, aumentata rispetto al precedente 36%. 
Il tetto massimo della detrazione è stato inoltre innalzato da 48.000 a 96.000 euro.

I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale, elencati dall’art. 16-bis, del Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.), sono :

a) di cui alle lett. a) b) c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;


b) di cui alle lettere b) (interventi di manutenzione straordinaria), c) (interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (interventi di ristrutturazione edilizia), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;


c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie indicate alle lettere a) e b) precedenti, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;


d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;


f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;


g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;


h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;


i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;


l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.


Pertanto, come indicato alla lettera b) in caso di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, la detrazione del 50% riguarda anche LE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI UN CAMINETTO O DI UNA STUFA, COMPRESA LA REALIZZAZIONE O IL RIFACIMENTO DELLA CANNA FUMARIA. 
IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO E PER L’INSTALLAZIONE DI CAMINETTI E STUFE A LEGNA ED A PELLET.
Nella casistica degli interventi ammessi al beneficio per le stufe a pellet: le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di questi prodotti possono essere dedotte purchè il rendimento diretto non sia inferiore al 70%. 
La detrazione del 55% (prorogata anch’essa sino a giugno 2013), invece, spetta solamente nel caso in cui l’installazione della stufa a pellet faccia parte di un intervento di riqualificazione globale dell’edificio.
Rispetto al recente passato, gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati semplificati e ridotti. 
In particolare, dal 13 maggio 2011 sono stati soppressi l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
Per fruire della detrazione è però necessario che i pagamenti siano effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento; codice fiscale del soggetto pagante; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario.
fonte:tekneco

fonti ulteriori : (01) -  

mercoledì 5 dicembre 2012

Detrazione 36%, 50% e 55%: quando si applicano, cosa cambia e spese aventi diritto (forexinfo)

Con le varie riforme e modifiche incorse negli ultimi 6 mesi, il contribuente italiano, diciamolo, può risultare un po’ spaesato. Pertanto vorremo occuparci di guidarlo verso una comprensione più ragionata degli incentivi a oggi disponibili: più nel dettaglio, delle detrazioni del 36%, del 50% e del 55%. Andiamo quindi a vedere quali sono le condizioni per chiedere le detrazioni, a chi spetta e quando si applicano.

Quando si può richiedere la detrazione Irpef? 

quali interventi (qui)


Cominciamo subito con il dire che la detrazione Irpef può essere richiesta per le seguenti condizioni:
- interventi di manutenzione straordinaria;
- opere di restauro e risanamento conservativo;
- lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e gli immobili condominiali;
- interventi di manutenzione ordinaria solo se sono coinvolte le parti comuni di edifici residenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- realizzazione di strumenti finalizzati ad agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- realizzazione di opere finalizzate a evitare infortuni domestici;
- realizzazione di opere e strumenti finalizzati alla difesa e a evitare atti illeciti da parte di terzi;
- ricostruzione e/o ristrutturazione di un immobile (anche non residenziale) che sia stato danneggiato in seguito a calamità.

Come cambiano i nuovi incentivi


La nuova normativa relativa agli incentivi, ha gonfiato la detrazione del 36% al 50%, solo per le spese sostenute dall’entrata in vigore del decreto sviluppo fino al 30 giugno 2013
Ciò ha fatto sì che la detrazione Irpef del 36% salisse al 50%, mentre l’importo massimo delle spese è raddoppiato, da 48mila a 96mila euro.
La detrazione Irpef del 50%, da includere tra gli incentivi del 55%, si applicherà anche per quanto riguarda le spese sostenute per l’esecuzione di opere finalizzate al risparmio energetico, inclusi impianti a fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda la detrazione Irpef/Ires del 55% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 finalizzate al risparmio energetico, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, la detrazione del 55% viene ridotta al 50%.
Dal 1° luglio 2013, invece, resterà in vigore solo la detrazione Irpef del 36% e il tetto massimo delle spese tornerà a 48mila euro. La detrazione sarà applicabile anche per opere finalizzate al risparmio energetico.
La detrazione del 36%-50%, così come la detrazione del 55% potranno essere recuperate in 10 rate di identico importo: spariscono dunque escluse le rateizzazioni agevolate in 3-5 rate, previste fino al 2011, solo per il 36%, a favore dei contribuenti anziani.
I tetti massimi delle spese sono da considerare solo per ciò che concerne l’insieme delle opere eseguite su un fabbricato.

Quali sono le spese che hanno diritti alla detrazione? (QUI)


Le spese da considerare sono solamente quelle effettivamente sostenute: non vige perciò il passaggio ereditario della detrazione.
Le spese effettive che hanno diritto alla detrazione sono le seguenti:
- Iva sulle spese;
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali per l’esecuzione dei lavori;
- relazione di conformità per gli impianti;
- certificazione energetica e documentazione di sicurezza statica dei fabbricati;
- sopralluoghi e perizie;
- diritti per concessioni, autorizzazioni, Denuncia Inizio Attività e permessi a costruire;
- bolli per la documentazione;
- oneri di urbanizzazione;
- tasse occupazione spazi pubblici (es.: impalcature).

Pagamenti tramite bonifico


Sarà obbligatorio pagare tramite bonifico, ma solo per i contribuenti soggetti a Irpef, attraverso un modulo apposito da richiedere alle Banche e alle Poste. Il bonifico si potrà effettuare anche online, inserendo come informazioni essenziali casuale e codice fiscale/partita Iva di chi effettua il pagamento.