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sabato 27 giugno 2026

Guida "riforma della disabilità" Legge 62/2024


 

Manuale Riforma Disabilità 

( legge 62/2024 ) => (QUI)

martedì 21 ottobre 2025

BROCHURE INFORMATIVA , GUIDA AL NUOVO PROCESSO RICONISCIMENTO INVALIDITA'

L’INPS, con comunicato del 17 ottobre 2025, comunicato di aver pubblicato una
brochure che illustra la riforma della disabilità, di cui al D.Lgs. n. 62/2024, e il ruolo dell’Istituto nei processi di accertamento sanitario.




La riforma ha introdotto vari cambiamenti in termini di tutela e assistenza, ma soprattutto relativamente alla modalità di riconoscimento della disabilità: l’INPS è diventato titolare unico dell’accertamento sanitario, attraverso la valutazione di base, che prende avvio tramite la trasmissione del nuovo certificato medico introduttivo.

La brochure fornisce informazioni su riforma, valutazione di base, processi di riconoscimento della disabilità, sedi sperimentali e Disability Card.

mercoledì 11 dicembre 2024

Invalidità Civile: verifiche reddituali anno 2020

fonte INPS (QUI)

 

domenica 1 agosto 2021

preavviso sospensione pensione inv.civ. e/o ass.sociale , con recupero dal 2017 per i fruitori , per non presentazione dichiarazione dei redditi

 Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito. 

Le stesse vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.

In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente.(cfr. l’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

 Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:

  • pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);

  • assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);

  • pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);

  • pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);

  • assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971).

Da una serie di accertamenti effettuati sono state individuate numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiamati. L’Istituto ha quindi provveduto a inviare agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di provvedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge.

All’esito di tale prima comunicazione, l’Istituto ha individuato, per l’anno 2017, 68.586 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.

Ciò premesso, relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l’Istituto procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.


fonte INPS mess.2756/2021(QUI)

giovedì 24 settembre 2020

pensioni invalidità , diritto alla maggiorazione , la circolare inps " diritto al milione "

CON LA CIRC.107 del 23/09/2020 INPS riconosce il diritto alla maggiorazione per le prestazioni 
assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi (pensioni di inabilità). 

Importi e limiti di reddito

A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione 
di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire 
un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

Requisiti anagrafici

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso 
dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

Requisiti reddituali

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):


a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. 

Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. 

Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, 
ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, 
i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.


venerdì 28 aprile 2017

Prestazioni invalidità civile, cecità e sordità. Non computabilità del reddito della casa di abitazione e degli assegni familiari

Con la circ.n. 74/2017 INPS precisa che 

  • con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito della casa di abitazione e gli assegni familiari sono da considerarsi esclusi ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.  

Dal 1°gennaio, alle richieste di assegni e indennità per 

  • invalidi, ciechi e sordi


si applica la stessa disciplina per il riconoscimento della pensione sociale.


In base alle sentenze della CASSAZIONE

A partire dal 2012, la Suprema Corte ha ribaltato il precedente orientamento sulla materia(tra le altre: ordinanza della Cass., Sez. lav., n. 4223/2012)fino a consolidarsi univocamente in senso contrario(sentenze nn. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014, 14026/2016).


Secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento 
sono costituite dall’art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153: la prima, per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultra sessantacinquenni sprovvisti di reddito. 

Per quest’ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.
Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.

fonte:INPS

mercoledì 28 settembre 2016

#DEDUZIONE_SPESE_MEDICHE_DISABILI #A_d_E #NUOVE_SPECIFICHE

Con la Ris.n. 79/E/2016 , l’Agenzia delle Entrate 
fornisce chiarimenti relativi 
alla deducibilità, delle spese mediche e di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione, 
sostenute dai soggetti indicati all’art. 3 della legge n. 104 del 1992. 

La certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore 
di handicap ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 1 
è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo richiesto .

Il riconoscimento della invalidità civile 
invece non è sufficiente a dare diritto alla deduzione, 
come già precisato in passato con la circ.n. 55/E/2001, 
poiché l’accertamento della invalidità civile è inerente 
alla valutazione del grado di capacità lavorativa.

giovedì 11 settembre 2014

INVALIDITA' CIVILE cambiano le regole in caso di revedibilità non decadono i DIRITTI

La legge n.114 11/08/2014 al comma 6 bis dell’articolo 25 prevede la conservazione di tutti i diritti acquisiti nel periodo intercorrente tra la scadenza stessa e la redazione del nuovo verbale di accertamento, verbali per i quali è solo l’Inps a contattare il beneficiario.

clicca qui apri pdf con collegamento a legge etc..

giovedì 26 dicembre 2013

assegno d'invalidità vincolante la presenza in Italia non solo la residenza

Per il diritto alle prestazioni d’invalidità civile non basta la residenza anagrafica, ma occorre l’effettiva presenza stabile e abituale in Italia di almeno sei mesi nell’anno solare. 

Lo precisa l’Inps a risposta di alcune richieste di chiarimenti da parte degli uffici territoriali (messaggio n. 20966/2013).

leggi (qui)

mercoledì 25 settembre 2013

invalidità civile prestazioni ma anche sanzioni

Con il dm Lavoro 19 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre, sono stati definiti i criteri e le tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili. Le stesse possono essere utilizzate anche per chiedere il riborso ai responsiabili del fatto illecito cioè a terzi sui quali l'Inps potrà esercitare la rivalsa perché responsabile dell'evento e sulla sua compagnia assicurativa.

articolo (pdf)

mercoledì 27 febbraio 2013

dal 01/03 parte lo sportello mobile INPS

"Lo sportello mobile - spiega l'Inps - nasce dall'esperienza del servizio mobile per disabili e anziani, progetto sperimentale attivo e premiato nel 2010 , tra i servizi offerti dallo sportello mobile dell'Inps anche:
  • il rilascio di estratti contributivi non certificativi, 
  • il rilascio del modello Cud, 
  • dell'ObisM e del pin cittadino dispositivo. 
Lo sportello mobile potrà fornire anche la comunicazione :
  • Icric, 
  • l'iscrizione, variazione e cancellazione colf e badanti ,
  • stampa Mav, 
  • la comunicazione per eliminazione da decesso, 
  • l'attivazione dell'Agenda appuntamenti ,
  • informazioni sullo stato di lavorazione delle pratiche Inv Civ.
In una prima fase, sottolinea l'Inps, "il servizio sarà destinato a circa 605mila invalidi civili, sordi e ciechi civili ultraottantacinquenni titolari delle indennità di accompagnamento, speciale e di comunicazione".
Allo sportello mobile si potrà accedere chiamando i numeri telefonici dedicati e identificandosi attraverso un codice personalizzato. 
I numeri telefonici da chiamare e il codice identificativo sono comunicati con una lettera che l'Inps sta inviando in questi giorni a tutti gli interessati. 
Il servizio sarà svolto nelle sedi Inps principalmente da personale centralinista disabile, in particolare ipovedenti e non vedenti, anche al fine di favorirne una migliore integrazione socio-lavorativa.


martedì 26 febbraio 2013

Sospese le prestazioni INVCIV (fiscal-focus / INPS)

Da marzo 2013 saranno sospese le prestazioni assistenziali agli invalidi risultati assenti durante la visita di verifica
A decorrere dal prossimo mese di marzo è stata disposta la sospensione d’ufficio di un gruppo di prestazioni INVCIV i cui titolari sono risultati assenti alla visita di verifica straordinaria (INVER). 
In particolare, si tratta delle posizioni, rilevate al 30 novembre 2012 e per le quali l’esito Postel è stato: “consegnata raccomandata”, “compiuta giacenza”, “respinta al mittente” e “PEC”. 
A tal fine, l’Istituto previdenziale ha inoltrato agli interessati una lettera, inviata tramite la procedura INVER, che contiene anche l’invito a rivolgersi all’UOC/UOS per fissare una nuova visita. Le prestazioni sospese sono consultabili nelle liste amministrative presenti nella procedura INVER. A renderlo noto è il messaggio INPS n. 3283 del 25/02/2013........ CONTINUA ......


venerdì 18 gennaio 2013

LIMITI DI REDDITO PERSONALE LORDO ANNUO E RELATIVI IMPORTI DELLE PENSIONI D'INVALIDITA' 2013 e/o INDENNITA' 2013 (INPS/handicarmagnola)


Nella 


Circolare n. 149 del 28 dicembre 2012, intitolata “Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2013" 

alla voce 

allegato 2

vengono definiti gli importi 2013 degli assegni per le varie prestazioni.


L'INPS, con Messaggio n. 717 del 14/01/2013, sospende l'attuazione della sua Circolare n. 149/2012 con la quale prevedeva, a partire dal 1° Gennaio 2013, per le sole pensioni di inabilità, che il limite di reddito da non superare per poter beneficiare della pensione tenesse conto anche del reddito dell'eventuale coniuge (e non più quello individuale).




Nella tabella che segue gli importi in euro 2013 , comparati con quelli del 2012



Tipo di provvidenza
Importo
Limite di reddito

2013
2012
2013
2012
298,33
289,36
16.127,30
15.627,22
(INPS)
275,87
267,57
16.127,30
15.627,22
(INPS)
275,87
267,57
16.127,30
15.627,22
(INPS)
275,87
267,57
16.127,30*
15.627,22
275,87
267,57
16.127,30
15.627,22
(INPS)
275,87
267,57
4.738,63
4.596,02
(INPS)
275,87
267,57
4.738,63
4.596,02
(INPS)
846,16
827,05
Nessuno
Nessuno
(INPS)
499,27
492,97
Nessuno
Nessuno
(INPS)
249,04
245,63
Nessuno
Nessuno
(INPS)
196,78
193,26
Nessuno
Nessuno
495,43
480,53
Nessuno
Nessuno




 Fonte: www.handylex.org

 A  T  T  E  N  Z  I  O  N  E
Tutte le persone che sono prossime a compiere i 65 anni e che si ritrovano in uno stato invalidante , non devono indugiare a presentare la domanda, perché hanno diritto all’assegno mensile d’invalidità, di pensione di inabilità ecc. subordinato al solo reddito annuo individuale, solamente se presenta la domanda entro i 64 anni e 11 mesi di età altrimenti, pur essendo invalidi, l’assegno viene negato perché lo Stato, in sostituzione, riconosce l’assegno sociale dell’INPS. Questi, però, oltre al reddito annuo personale è subordinato al cumulo con i redditi del coniuge.


martedì 8 gennaio 2013

pensione invalidità civile "cumulo redditi familiare"

Nella 



l'INPS in merito ai limiti di reddito da considerare per attribuire o meno il diritto all’assegno in questione: 



stabilisce che dal 2013 la soglia non si riferirà più al reddito personale del soggetto ma a quello coniugale.

La direttiva impone un nuovo calcolo reddituale per richiedere all’Istituto la pensione di 275,85€: si dovrà infatti fare riferimento non più al reddito personale ma a quello familiare per poter accedere al contributo mensile.


Esclusi dal provvedimento sono solo i disabili parziali quali ciechi e sordi poiché ad essi sono dedicate precise leggi personali. 

Ma cosa comporta questa decisione? 


L’impossibilità per una coppia di domandare la pensione se detiene un reddito familiare mensile superiore a 1.343,9€ lordi.


Quindi in base alla circolare in esame, gli invalidi civili totali con pensione e gli invalidi civili totali con pensione e indennità di accompagnamento 


– per avere diritto all’assegno – 


non dovranno presentare un reddito coniugale superiore a 16.127,30 €. 




A 275,87 euro mensili ammonterebbe la pensione pagata agli invalidi civili al 100% dal 1 gennaio 2013, come si legge nella citata circolare.
La “decisione” dell’INPS è da ricondursi alla sentenza n. 4677/2011 della Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata proprio sul tema del limite reddituale per il riconoscimento della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti. Al riguardo, i giudici sostennero che ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione, assumesse “rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo”. Di conseguenza se l’importo di detti redditi complessivamente considerati supera la soglia prevista, il beneficio va negato.








14/01/2013 L'Inps fa marcia indietro. 
Gli invalidi al 100% continueranno a percepire l'assegno di invalidità sulla base del reddito personale e non su quello familiare. 
L'Istituto di previdenza ha congelato la novità inserita nella circolare di fine anno che ha suscitato reazioni e proteste del mondo sindacale e delle associazioni di settore. 
Il limite di reddito lordo annuo, passato dallo scorso 1°gennaio a 16.127,30 euro, che garantisce un assegno mensile di 275,87 euro, resta dunque come limite al reddito personale dell'invalido.


L'INPS, con Messaggio n. 717 del 14/01/2013, sospende l'attuazione della sua Circolare n. 149/2012 con la quale prevedeva, a partire dal 1° Gennaio 2013, per le sole pensioni di inabilità, che il limite di reddito da non superare per poter beneficiare della pensione tenesse conto anche del reddito dell'eventuale coniuge (e non più quello individuale).

Pertanto, sia nella liquidazione dell'assegno mensile che per la pensione di inabilità civile, si continuerà a far riferimento al reddito personale della persona riconosciuta invalida civile.