sabato 27 giugno 2026
martedì 21 ottobre 2025
BROCHURE INFORMATIVA , GUIDA AL NUOVO PROCESSO RICONISCIMENTO INVALIDITA'
La riforma ha introdotto vari cambiamenti in termini di tutela e assistenza, ma soprattutto relativamente alla modalità di riconoscimento della disabilità: l’INPS è diventato titolare unico dell’accertamento sanitario, attraverso la valutazione di base, che prende avvio tramite la trasmissione del nuovo certificato medico introduttivo.
La brochure fornisce informazioni su riforma, valutazione di base, processi di riconoscimento della disabilità, sedi sperimentali e Disability Card.
mercoledì 11 dicembre 2024
martedì 1 marzo 2022
domenica 1 agosto 2021
preavviso sospensione pensione inv.civ. e/o ass.sociale , con recupero dal 2017 per i fruitori , per non presentazione dichiarazione dei redditi
Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito.
Le stesse vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente.(cfr. l’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).
Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:
pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971).
Da una serie di accertamenti effettuati sono state individuate numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiamati. L’Istituto ha quindi provveduto a inviare agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di provvedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge.
All’esito di tale prima comunicazione, l’Istituto ha individuato, per l’anno 2017, 68.586 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.
Ciò premesso, relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l’Istituto procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.
fonte INPS mess.2756/2021(QUI)
sabato 30 gennaio 2021
sabato 31 ottobre 2020
mercoledì 14 ottobre 2020
INPS conferma " PAGAMENTO IN MENSILITA' NOVEMBRE 2020 " incremento pensioni invalidità
INPS con un comunicato , conferma
" PAGAMENTO IN MENSILITA' NOVEMBRE 2020 "
per l'incremento pensioni invalidità al milione
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| la pagina INPS |
giovedì 24 settembre 2020
pensioni invalidità , diritto alla maggiorazione , la circolare inps " diritto al milione "
A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione
Requisiti anagrafici
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso
Requisiti reddituali
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura,
mercoledì 10 luglio 2019
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July 10, 2019 at 09:28PM
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venerdì 28 aprile 2017
Prestazioni invalidità civile, cecità e sordità. Non computabilità del reddito della casa di abitazione e degli assegni familiari
- con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito della casa di abitazione e gli assegni familiari sono da considerarsi esclusi ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.
Dal 1°gennaio, alle richieste di assegni e indennità per
- invalidi, ciechi e sordi
si applica la stessa disciplina per il riconoscimento della pensione sociale.
In base alle sentenze della CASSAZIONE
A partire dal 2012, la Suprema Corte ha ribaltato il precedente orientamento sulla materia(tra le altre: ordinanza della Cass., Sez. lav., n. 4223/2012)fino a consolidarsi univocamente in senso contrario(sentenze nn. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014, 14026/2016).
Secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento
Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.
fonte:INPS
mercoledì 28 settembre 2016
#DEDUZIONE_SPESE_MEDICHE_DISABILI #A_d_E #NUOVE_SPECIFICHE
giovedì 11 settembre 2014
INVALIDITA' CIVILE cambiano le regole in caso di revedibilità non decadono i DIRITTI
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| clicca qui apri pdf con collegamento a legge etc.. |
giovedì 26 dicembre 2013
assegno d'invalidità vincolante la presenza in Italia non solo la residenza
Lo precisa l’Inps a risposta di alcune richieste di chiarimenti da parte degli uffici territoriali (messaggio n. 20966/2013).
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| leggi (qui) |
venerdì 11 ottobre 2013
mercoledì 25 settembre 2013
invalidità civile prestazioni ma anche sanzioni
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| articolo (pdf) |
mercoledì 27 febbraio 2013
dal 01/03 parte lo sportello mobile INPS
- il rilascio di estratti contributivi non certificativi,
- il rilascio del modello Cud,
- dell'ObisM e del pin cittadino dispositivo.
- Icric,
- l'iscrizione, variazione e cancellazione colf e badanti ,
- stampa Mav,
- la comunicazione per eliminazione da decesso,
- l'attivazione dell'Agenda appuntamenti ,
- informazioni sullo stato di lavorazione delle pratiche Inv Civ.
martedì 26 febbraio 2013
Sospese le prestazioni INVCIV (fiscal-focus / INPS)
A decorrere dal prossimo mese di marzo è stata disposta la sospensione d’ufficio di un gruppo di prestazioni INVCIV i cui titolari sono risultati assenti alla visita di verifica straordinaria (INVER).
venerdì 18 gennaio 2013
LIMITI DI REDDITO PERSONALE LORDO ANNUO E RELATIVI IMPORTI DELLE PENSIONI D'INVALIDITA' 2013 e/o INDENNITA' 2013 (INPS/handicarmagnola)
Nella
alla voce
allegato 2
vengono definiti gli importi 2013 degli assegni per le varie prestazioni.
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Tipo di provvidenza
|
Importo
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Limite di reddito
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||
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|
2013
|
2012
|
2013
|
2012
|
|
298,33
|
289,36
|
16.127,30
|
15.627,22
|
|
|
Pensione ciechi civili
assoluti (se ricoverati)
(INPS)
|
275,87
|
267,57
|
16.127,30
|
15.627,22
|
|
(INPS)
|
275,87
|
267,57
|
16.127,30
|
15.627,22
|
|
(INPS)
|
275,87
|
267,57
|
16.127,30*
|
15.627,22
|
|
275,87
|
267,57
|
16.127,30
|
15.627,22
|
|
|
(INPS)
|
275,87
|
267,57
|
4.738,63
|
4.596,02
|
|
(INPS)
|
275,87
|
267,57
|
4.738,63
|
4.596,02
|
|
(INPS)
|
846,16
|
827,05
|
Nessuno
|
Nessuno
|
|
(INPS)
|
499,27
|
492,97
|
Nessuno
|
Nessuno
|
|
(INPS)
|
249,04
|
245,63
|
Nessuno
|
Nessuno
|
|
(INPS)
|
196,78
|
193,26
|
Nessuno
|
Nessuno
|
|
495,43
|
480,53
|
Nessuno
|
Nessuno
|
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martedì 8 gennaio 2013
pensione invalidità civile "cumulo redditi familiare"
l'INPS in merito ai limiti di reddito da considerare per attribuire o meno il diritto all’assegno in questione:
La direttiva impone un nuovo calcolo reddituale per richiedere all’Istituto la pensione di 275,85€: si dovrà infatti fare riferimento non più al reddito personale ma a quello familiare per poter accedere al contributo mensile.
Ma cosa comporta questa decisione?
L’impossibilità per una coppia di domandare la pensione se detiene un reddito familiare mensile superiore a 1.343,9€ lordi.
Quindi in base alla circolare in esame, gli invalidi civili totali con pensione e gli invalidi civili totali con pensione e indennità di accompagnamento
– per avere diritto all’assegno –
non dovranno presentare un reddito coniugale superiore a 16.127,30 €.
L'Istituto di previdenza ha congelato la novità inserita nella circolare di fine anno che ha suscitato reazioni e proteste del mondo sindacale e delle associazioni di settore.
L'INPS, con Messaggio n. 717 del 14/01/2013, sospende l'attuazione della sua Circolare n. 149/2012 con la quale prevedeva, a partire dal 1° Gennaio 2013, per le sole pensioni di inabilità, che il limite di reddito da non superare per poter beneficiare della pensione tenesse conto anche del reddito dell'eventuale coniuge (e non più quello individuale).
Pertanto, sia nella liquidazione dell'assegno mensile che per la pensione di inabilità civile, si continuerà a far riferimento al reddito personale della persona riconosciuta invalida civile.









