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giovedì 17 gennaio 2013

Tares, rinvio a luglio con obiettivo riforma

Il Senato ieri ha approvato lo slittamento a luglio della prima rata della Tares, il nuovo tributo che dovrebbe sostituire la vecchia tassa sui rifiuti e finanziare i 'servizi indivisibili' come l'illuminazione pubblica e la manutenzione delle strade. 

Inizialmente il primo versamento era previsto per gennaio, poi la legge di stabilità l'aveva spostato ad aprile. 

Lo scopo è quello di dare tempo al futuro Governo di insediarsi e modificare l'intero meccanismo.

In sostanza, si chiede al nuovo Esecutivo di ridurre l'incidenza della Tares sui bilanci familiari e di restituire la natura di tariffa alla Tares. 

lunedì 17 dicembre 2012

Tares, debutto nel 2013 (fiscooggi/rassegna stampa)

La Tares che sostituirà le attuali tasse o tariffe sui rifiuti, è stata prevista dal decreto salva Italia e diventerà operativa a gennaio 2013. 
Per il primo anno di entrata in vigore il pagamento è previsto in 4 rate:

  • gennaio, 
  • aprile, 
  • giugno 
  • e dicembre
Successivamente si potrà pagare in unica rata a giugno. 

Gli emendamenti presentati il 14 dicembre al disegno di legge stabilità risolvano due problemi della tassa, che ne impedivano il suo avvio. 

Il primo riguarda la base imponibile: per il 2013 si pagherà la Tares sull’80% della superficie catastale dell’immobile, mentre dall’anno prossimo il pagamento dovrà avvenire sulle base imponibili utilizzate attualmente per Tarsu o Tia. 

Nel 2013 le prime tre rate saranno commisurate a quanto pagato nel 2012 a titolo di Tarsu o Tia, e alla maggiorazione di 30 centesimi al metro quadrato che servirà per finanziare i servizi “indivisibili” svolti dal Comune. 

I sindaci avranno la possibilità di aumentare a 40 centesimi al metro quadro la quota di maggiorazione, e l’eventuale conguaglio sarà pagato a saldo nel mese di dicembre. 

La tassa si potrà pagare con bollettino postale o con F24, in modo da poter compensare.
fonte:fiscooggi/rassegna stampa

altre fonti : (01 ecodellecittà) 

(02)ediltecnico(chi paga)

martedì 30 ottobre 2012

dal 2013 via Tarsu e Tia, arriva la Tares

Il testo della Manovra “salva Italia” firmata dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, prevede l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 


La TARES, manda in pensione Tarsu e Tia a
l loro posto l'art. 14 della manovra prevede l'istituzione della Tares, il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

“A decorrere dal 1° gennaio 2013 – si legge nel primo comma dell'articolo - è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”.


Entro il 31 ottobre 2012 è prevista l'emanazione di un regolamento che avrà il compito di stabilire i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. 

E per chi riduce i rifiuti? Il testo prevede per i comuni che hanno già realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo”. Alla tariffa verrà anche applicato un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”. Nella modulazione della tariffa saranno inoltre previste anche riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

La Tares andrà a coprire anche una parte dei costi relativi ai servizi indivisibili, come ad esempio le spese per manutenzione strade, illuminazione e polizia locale. 

Al tributo si aggiungerà una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, che i Comuni potranno alzare fino a 0,40 euro.

martedì 12 giugno 2012

TARSU COMUNE TORINO





L'Amministrazione Comunale, anche per quest'anno, ha scelto di applicare, alle famiglie in condizioni economiche disagiate, una riduzione dell’importo dell’avviso di pagamento relativo alla Tassa Rifiuti 2012 dell’abitazione principale, individuando tre fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, cui corrispondono percentuali di sgravio diverse, articolate come segue:
  • prima fascia: euro 0 – 13.000 = 50%
  • seconda fascia: euro 13.001 – 17.000 = 30%
  • terza fascia: euro 17.001 – 24.000 = 20%
Per ottenere la riduzione si deve produrre il certificato 
 che dimostri un valore uguale od inferiore ad Euro 24.000.
Nel mese di settembre/ottobre gli aventi diritto riceveranno l'avviso di pagamento per l'anno 2012 con la tassa già scontata. La dichiarazione ha validità di un anno dalla sua presentazione, pertanto verranno prese in considerazione le dichiarazioni presentate nel periodo 18 luglio 2011 al 18 luglio 2012.
I cittadini interessati possono rivolgersi agli uffici dei CAAF 
già convenzionati con il Comune per ottenere assistenza nella compilazione della certificazione ISEE richiesta.
Inoltre, per le situazioni di disagio economico, verificatesi o perduranti nell’anno 2011, dipendenti dalla crisi e/o carenza occupazionale riferita ad una delle condizioni di svantaggio lavorativo di seguito elencate:
  • cassa integrazione a 0 ore per almeno 12 settimane (anche non continuative);
  • perdita del lavoro da almeno 3 mesi nel 2011 e dichiarazione di immediata disponibilità presso i Centri per l’impiego;
  • sospensione dal lavoro per almeno 90 giorni lavorativi (Legge 2/2009);
  • iscrizione nelle liste di mobilità da almeno 3 mesi;
    viene concesso su istanza documentata, sempre sulla base dell’ISEE in corso di validità,  lo sgravio corrispondente alla fascia di sconto immediatamente superiore, fatto salvo il limite massimo del 50%. I soggetti beneficiari della presente agevolazione dovranno comunque acquisire la dichiarazione ISEE redditi 2011 per consentire all’Amministrazione il controllo e l’eventuale conguaglio degli importi erogati.

mercoledì 2 maggio 2012

Res, ecco la nuova tassa comunale sui rifiuti e i servizi (economia tuttogratis)


I contribuenti dovranno salutare dal 2013 la Res, nuova tassa comunale sui rifiuti e i servizi, ennesimo balzello sulla casa del governo Monti. Si era già capito dall'introduzione dell'Imu che la casa sarebbe stata la vittima sacrificale sulla strada del risanamento del bilancio dello Stato, ma alla luce delle nuove tasse le previsioni diventano sempre più fosche. I contribuenti potrebbero ritrovarsi in seria difficoltà davanti ad una pressione definita eccessiva persino dalla Corte dei Conti. Res: cosa succede a Tia e Tarsu?

Il nuovo tributo sui servizi comunali, denominato Res, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2013, e a tutti gli effetti andrà a sostituire le già note Tarsu e Tia. Avevamo già detto dell’intenzione del governo Monti di razionalizzare il sistema della tassazione sui rifiuti, eliminando la sovrapposizione tra diverse tasse e introducendo un nuovo tributo riferito più in generale ai servizi comunali. Il termine tributo non è casuale, perché la nuova tassa dovrebbe essere esente da Iva, quindi diventerà impossibile anche la richiesta di rimborso della stessa da parte dei contribuenti.
Il regolamento specifico sulla Res dovrebbe essere emanato entro il 31 ottobre 2012, quindi al momento è impossibile stabilire quanto si pagherà e quale sarà la reale variazione rispetto al sistema attuale. Quel che si sa è che il riferimento per l’imposizione sarà l’immobile e la sua superficie catastale, ma che la Res colpirà sia chi abita in casa di proprietà sia gli affittuari. Il tributo sarà composto da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti dal singolo contribuente.
Res, come si calcola
In pratica la Res servirà a coprire non soltanto i costi derivanti dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ma anche di tutti quei cosiddetti servizi indivisibili, come la gestione delle strade, la sicurezza, la manutenzione degli impianti fognari e molti altri ancora sempre di competenza dei Comuni. Saranno proprio le municipalità, stante il regolamento statale, ad introdurre poi eventuali misure per la riduzione del tributo in base alle specifiche situazioni (si pensi ad esempio agli immobili non abitativi o le case di proprietà di persone che vivono all’estero).
Al tempo stesso però saranno sempre i Comuni a realizzare la tariffa applicando sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Le prime bozze del decreto parlano di una aliquota di partenza del 2 per mille, il che porterebbe ad una stangata di quasi due miliardi di euro. Cifra che, unita agli effetti dell’imposta municipale unica e delle altre tasse, porta il totale dell’imposizione sul mattone a minimo 14 miliardi di euro. Le prime stime, dati anche i rincari già possibili di 30/40 centesimi per metro quadro sulla tassa sui rifiuti attuale, sono piuttosto allarmanti.
Tasse sulla casa, una stangata
La situazione peggiore dovrebbe aversi a Roma, dove per un appartamento di 80 mq in zona semi centrale si arriverà a pagare 851 euro in più rispetto agli anni scorsi. A Milano la cifra scende a 647, mentre per Torino si attesta intorno ai 559 e a Napoli 491 euro (con una tassa rifiuti record di 385 euro, ironia della sorte visti i continui problemi di smaltimento degli ultimi anni). Va solo leggermente meglio a Genova e Firenze, dove la cifra dovrebbe aggirarsi rispettivamente intorno a 471 e 405 euro.

martedì 27 marzo 2012

Rimborso Iva sulla Tia: scadenza, moduli e chiarimenti ( investireoggi )

In riferimento al rimborso Iva sulla Tia, tante sono le domande e i dubbi avanzati dai contribuenti interessati. Cerchiamo brevemente di venirvi in aiuto con un breve vademecum che ha ad oggetto proprio il rimborso dell’Iva pagata sulla Tia.

Sì al rimborso: lo conferma la Cassazione

Oggi si torna a parlare di rimborso dell’Iva sulla Tia, grazie ad una sentenza della Corte di Cassazione. La sentenza in questione è stata depositata lo scorso 9 marzo 2012 e ha il merito di concordare e quindi di sottolineare quanto già affermato nel 2009 dalla Corte Costituzionale: l’Iva sulla Tia è illegittima e come tale va rimborsata.

Rimborso Iva Tarsu non possibile

Onde evitare di fare confusione, il rimborso Iva è previsto solo per chi ha pagato la Tia. Nel nostro sistema tributario abbiamo infatti Tarsu e Tia. La Tia non è applicata da tutti i comuni italiani, quindi non può essere richiesto il rimborso Iva sulla tassa sui rifiuti da parte di tutti i cittadini indistintamente. Alcuni comuni infatti applicano la Tarsu e altri la Tia.

mercoledì 14 marzo 2012

Rimborso Iva sulla Tia, nessun modulo IRT

Non è necessario nessun modulo IRT per richiedere il rimborso dell’Iva pagata, e non dovuta, sulla Tariffa di igiene ambientale (Tia). 
A fare chiarezza è Federcontribuenti spiegando che basta compilare un semplice modulo in autotutela. Una recente sentenza della Corte Costituzionale  ha ,infatti dichiarato la Tia non assoggettabile ad Iva in quanto si tratta di un’entrata tributaria.  Federcontribuenti invita anche a diffidare dalle mail che contengono un invito a compilare il modello unico IRT 2012 e pagare una quota.

sabato 10 marzo 2012

Fisco: Contribuenti it tariffa rifiuti senza Iva Al via rimborsi

(ASCA) - Roma, 10 mar - La Cassazione, con sentenza 3756 depositata l'8 marzo 2012 ha chiuso per sempre la questione relativa all'applicazione dell'IVA sulla Tariffa rifiuti sentenziando che la TIA1, cosi' come la TIA2 o la TARSU, e' un tributo e non una entrata patrimoniale, come sostenuto erroneamente dall'Agenzia delle Entrate e, come tale, non assoggettabile all'IVA. E' quanto si legge in una nota dell'associazione Contribuenti.it, nella quale si riferisce che ''tutti i contribuenti, a partire dalle ore 10 di lunedi' 12 marzo fino alle ore 10 del 30 marzo'' potranno quindi ''richiedere il modulo IRT per il rimborso dell'IVA pagata sulla Tariffa rifiuti''.


martedì 21 febbraio 2012

Tares la nuova Tarsu sui rifiuti o Tia dal 2013: guida al calcolo e al pagamento (tasseefisco)



Con il decreto Salva Italia viene introdotta la TARES o Tassa sui rifiuti e sui Servizi o meglio conosciuta come una nuova Tarsu che prenderà il nome di Tassa sui rifuti e sui servizi o Tarsu e la Tassa di igiene ambientale o Tia e che potremmo chiamare sinteticamente TARES o RES o tares fate voi gli appelattivi si ricnorrono di studio in studio e che qui cerchiamo di farvi conoscere con una guida fiscale per capire come si calcola, chi sono i soggetti incisi dal tributo, quali sono le scadenze e se dovremmo assistere ad un incremento dell’imposizione derivante dai rifuti oppure a qualche agevolazioni in più.

Che cosa è la RES o tassa sui rifiuti e sui servizi o Tares
La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi vinee introdotta per accorpare in un’unica tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti in un’unica tassa indirizzata tutti i destinatari ed utenti potenzialmtne in grado di produrre rifiuti al fine di semplificare il prelievo e per regolamentarlo in attuazione del federalismo municipale.La nuova tassa sui rifiuti andrà a finanziarie sia il prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifuti svolti dai singoli comuni sia all’amministrazione centrale così come originariamente previsto dal decreto sul federalismo municipale. Nulla da dire rispetto all’attuazione di una misura tesa da una parte ad attribuire ai comuni risorse proprie per i servizi che effettivmente svolgono e del tentativo di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un’unica tassa sia per le gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento e che abbracerà sia utenti persone fisiche sia esercizi commerciali.

Chi deve pagare la Res, Tares o nuova Tarsu o Tassa sui rifiuti e sui servizi
In attuazione del decreto sul federalismo municipale e al fine di accorpare la tassazione sui rifiuti tale norma impone a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno case abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani e che la detiene, la possiede, a qualsiasi titolo deve versare tal eimposto seconod le modalità indicate nel seguito. Sarà poi di particolare importanza capire nell’ambito dei diritti soggettivi che insistono sul singolo bene chi sia effettivamente il soggetto obbligato al pagamento, non prevedendo in questo ambito la solidarietà nel pagamento del tributo. Il driver per capire il soggetto obbligato è pertanto il possesso e non la proprietà come avviene per l’attuale Tia o Tarsu.

Chi non paga la nuova tarsu o Tia o Res
Esistono categorie di soggetti che non dovranno versare tale imposta e che in pratica riprendono le tipologie di esenzione dal tributo già visto con Tarsu o Tia e che ora si rivolgono solo alle aree scoperte pertinenziali delle persone fisiche mentre nel caso delle imprese, società persone giuridiche o anche altri soggetti che gestiscono rifiuti seciali che già provvedono allo smaltimento diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.

Come si calcola la nuova Tarsu o RES
I calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu in quanto il paramtro che definisce la base imponibile è sempre la superficie catastale di cui prenderemo come valore l’80% che ricorda un po’ lo scorporo del valore del terreno da quello dell’immobile ai fini della valutazione della quota di ammortamento degli immobili.

Per capire come si effettuerà il calcolo della nuova tariffa Res o nuova Tarsu dovremmo avere due componenti:
Una è attendere l’emanazione del regolamento ministeriale in cui saranno indicate le modalità di calcolo della superficie catastale per il calcolo della Res e e di cui la nostra parte rilevante sarà l’80%;
Inoltre dovremmo, come avvine anche ora come anche per l’ICI, il regolamente comunale annuale che discipline le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo in quanto ciascun comune avrà la possibilità di aumentare la tariffa fino a 0,40 euro in ragione appunto della tipologia dell’immobile (esempio abitaizoni di lusso) e della zona censuaria ove è situato l’area, l’immobile o l’unità locale.

La tipologia dell’immobile e anche la zona censuaria in cui si situa l’area o unità locale potranno determinare, a seconda dei comuni, maggiorazioni o agevolazioni nel pagamento della Res.

Da quando si applica la nuova Res o nuova Tarsu
La nuova imposte sulla gestione esmaltimento dei rifiuti si applicherà dal primo gennaio 2013 ed il regolamento ministeriale di cui parlavamo prima dovrà essere emenato entro il 31 ottobre 2012 per cui abbiamo tempo per fare i conti e soprattutto vedremo se non subirà delle modifica nel corso del 2012.

Ancora non sono in grado di darvi anche le modalità di pagamento dellla Res o nuova Tarsu, in quanto ancora non sono disponibili i codici tributi ed i decreti attuativi che ne displieranno l’applicazione dovenod poi sempre fare riferimento al regolamento del singolo comune per effettuare il calcolo. Il pagamento della Res avverrà sicuramente però con modello F24 e con appositi codici tributo e presumibilmente dovranno anche essere indicati i codici comunali.

Riferimenti normativi
Nuova tassa istituita con l’articolo 14 del DL 201 del 2011 battezzato conme decreto salva italia di monti di cui avete potuto avere una sintetica guida con i punti più importanti per i contribuenti . DPR 138 del 1998 per quello che concerne i criteri di determinazione della superficie catastale oltre eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte con il Decreto Semplificazioni Fiscali ad oggi in bozza


Post scritto da: Tasse-Fisco.com 

lunedì 13 febbraio 2012

Res: la nuova tassa sui rifiuti (Giovanni Fanni)


Un’ulteriore novità prevista dal decreto “salva Italia” nell’ambito delle semplificazione dei tributi è la soppressione delle tasse comunali sui rifiuti (Tarsu e Tia), che verranno sostituite dalla cosiddetta Res, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Il nuovo tributo, la entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2013, comprende, oltre alla quota ambientale destinata a coprire i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti, anche una quota destinata alla copertura dei servizi relativi all’illuminazione, alla sicurezza e alla gestione delle strade.
Il tributo si applicherà, come in passato, a chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sarà suddiviso in una parte fissa, legata alle spese generali, e in una variabile, legata alla misura di fruizione del servizio da parte del cittadino.
L’imposta relativa alla parte “rifiuti” sarà commisurata alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alle tipologie delle attività svolte. Nel caso di immobili a destinazione ordinaria, il tributo corrisponderà all’80% della superficie catastale.
Per quanto riguarda, invece, la parte “servizi” della Res, alla tariffa sopra calcolata si applicherà una maggiorazione compresa tra 0,30 € e 0,40 € per metro quadrato, a seconda della tipologia dell’immobile e della sua ubicazione urbana. A differenza del passato, non rientrano nel computo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di abitazioni civili.
Il pagamento del tributo sarà annuale. Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento corrisponderanno al 30% dell’importo evaso, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione la sanzione sarà compresa tra il 100 e il 200% del tributo, con un minimo di 50 €.

lunedì 9 gennaio 2012

SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE PER LE ABITAZIONI

Scheda Pratica di Rita Sabelli e Barbara Vallini
1 luglio 2000 0:00

Ultimo aggiornamento: 27/7/2011 di Rita Sabelli

La normativa sulle sanzioni amministrative tributarie (d.lgs.471, 472 e 473/1997) e' stata integrata da numerosi successivi decreti legislativi (n.203/98, n.99/2000 e n.32/2001, attuativo delle disposizioni introdotte nel 2000 dallo statuto del contribuente).

Merita riassumere, per quanto riguarda le imposte inerenti le abitazioni, l'entita' delle varie sanzioni previste in caso di violazioni ed errori, nonche' delle riduzioni usufruibili tramite il cosiddetto "ravvedimento operoso" .