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giovedì 14 febbraio 2019

A.d.E. aggiorna le Guide Fiscali a Febbraio 2019

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domenica 16 luglio 2017

giovedì 6 novembre 2014

domenica 11 maggio 2014

ristrutturazione ammessa anche con riferimento normativo errato ?

Per beneficiare della detrazione del 36-50% sulle ristrutturazioni edilizie (65% per le misure antisismiche, in base alle modifiche in corso di approvazione nel decreto eco-bonus) e del 55-65% sugli interventi del risparmio energetico è consigliabile inserire nella causale del bonifico bancario o postale i rispettivi riferimenti normativi, anche se ciò non sarebbe previsto dalla norma, la quale richiede solo la causale del versamento, che potrebbe essere anche descrittiva (ris. n. 300/E/2008, circolare n. 95/E/2000). 

Se la fonte normativa viene inserita, però, deve essere quella corretta, quindi: 
  • 36-50-65% va indicato l'articolo 16-bis, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (anche Dpr n. 917/1986 o Tuir)
  • mentre per il 55-65% l'articolo 1, commi da 344 a 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (anche legge 296/2006 o Finanziaria 2007)

È questa la risposta da dare , in base alle istruzioni al modello Unico PF 2013, relativo ai redditi 2012 (in precedenza le istruzioni non prevedevano la norma nella causale del bonifico) e soprattutto dal 19 luglio 2013, cioè da quando la direzione regionale delle Entrate del Piemonte ha chiarito, in risposta all'interpello n. 901-184/2013, protocollo 2013/41381 (01), che non si può beneficiare della detrazione, se si riporta nella causale del bonifico "un generico riferimento del Tuir" (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 luglio 2013). 

E' chiarito che gli errori dovuti alla citazione sbagliata del riferimento legislativo, i quali non pregiudichino comunque la possibilità di effettuare la ritenuta d’acconto del 4% sull’importo pagato, non precludono l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, viene pertanto ritenuta ammissibile, dice la Direzione del Piemonte   in luogo della precisa norma (art.16-bis D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) anche l’indicazione della disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011 (art.1 L. 27 dicembre 1997, n.449) ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (art.4 comma 1 lett. c) del D.L. n. 201/2011).  

Dal 1° luglio 2010, infatti, se per beneficiare delle detrazioni del 36-50-65% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55-65% sul risparmio energetico è necessario effettuare un bonifico, l'istituto bancario o postale che accredita l'importo sul conto corrente del beneficiario, deve trattenere una ritenuta d'acconto del 4% (10% dal 1° luglio 2010 al 5 luglio 2011). 

Quando questa trattenuta è obbligatoria (non lo è, ad esempio, per i pagamenti fatti da imprese nell'ambito della detrazione del 55-65%), la sua mancanza pregiudica l'incentivo e ciò è imputabile al contribuente, se ha «compilato il bonifico in modo tale da non permettere alla banca di codificare il versamento come soggetto alla ritenuta d'acconto» (si vedano le risoluzioni della Direzione regionale delle Entrate Piemonte n. 901-184/2013, e la risoluzione delle Entrate n. 55/E/2012).

Non si può invece beneficiare della detrazione  se si riporta nella causale del bonifico un generico riferimento al Tuir .
Laddove le due fattispecie non ricorressero assieme :

  1. mancata trattenuta 
  2. errata indicazione , 

ma invece vi fosse la trattenuta e solo l'inesatta indicazione della norma agevolativa la detrazione sarebbe comunque possibile .

lunedì 29 luglio 2013

per chi è il bonus sul risparmio energetico ??? (fonte:italiaoggi)

Titolo:  Il bonus è per tutti
Fonte:  Italia Oggi  pag:  12
Con la sentenza n. 94/01/13 dello scorso 21 giugno la Commissione tributaria provinciale di Varese si è pronunciata sul risparmio energetico affermando che la detrazione fiscale connessa alle spese di riqualificazione energetica spetta, indiscriminatamente, a tutti i soggetti, imprenditori e non, e per ogni tipo di immobile, quale che sia l'utilizzo che se ne faccia.

Il beneficio spetta anche quando l'immobile sul quale si interviene sia locato a terzi.

La decisione si pone in contrasto con l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate espresso nella risoluzione n. 340/E/2008.

venerdì 5 luglio 2013

Lo sconto fiscale anche a caldaie e frigoriferi

La detrazione sugli interventi di efficienza energetica, che il Dl del governo ha alzato al 65% fino al 31 dicembre 2013 (e fino al 30 giugno 2014 per interventi sull’intero condominio), nel testo approvato dall’esecutivo escludeva esplicitamente caldaie e impianti a pompe di calore 

Ora l’aula ha approvato un emendamento che li inserisce fra gli interventi con detrazione  :
  • anche all’acquisto di "grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, come frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici e  (A per i forni)  elettrodomestici ad incasso ma anche a quelli non ad incasso ossia per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,e scorporato dai 96 mila per le ristrutturazioni immobiliari.approfondimenti e dettagli











bonus 50% sull'acquisto di mobili primi chiarimenti dell'A.d.E.

Dopo il via libera alla proroga "eco-bonus", ovvero della detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie e della detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 

In particolare, quest'ultima è stata prorogata fino al 31.12.2013 e nella misura più elevata del 65%, anziché del 55%, a partire dal 1° luglio 2013
La medesima agevolazione del 65% è valida, invece, per un altro anno intero, fino al 30.06.2014, nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal condominio.

La detrazione del 50% potrà essere sfruttata anche per l'acquisto di mobili destinati all'arredamento dell'abitazione da ristrutturare, fino ad un ammontare di 10.000 euro (con un bonus pari, quindi, a 5.000 euro).

Fatto il punto sulle nuove scadenze e sull'importo delle nuove detrazioni l'Ag. delle Entrate inizia a fornire i primi chiarimenti : 



sabato 1 giugno 2013

RISTRUTTURAZIONI ENERGETICHE DAL 01/07/2013 SI RILANCIA PASSANO DAL 55% AL 65% FINO A DICEMBRE 2013 PER PRIVATI E AL 2014 PER I CONDOMINI

Nel Consiglio dei Ministri di venerdì 31 maggio è stato dato il via libera all'atteso Decreto legge sulla proroga dei c.d. "eco-bonus", ovvero della detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie e della detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 

In particolare, quest'ultima è stata prorogata fino al 31.12.2013 e nella misura più elevata del 65%, anziché del 55%, a partire dal 1° luglio 2013
La medesima agevolazione del 65% è valida, invece, per un altro anno intero, fino al 30.06.2014, nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal condominio.

La detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie, con tetto massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro, è stata prorogata fino al 31.12.2013 ed è stata estesa anche agli immobili colpiti dal terremoto del maggio 2012 ed a quelli delle aree territoriali a rischio. 

La detrazione del 50% potrà essere sfruttata anche per l'acquisto di mobili destinati all'arredamento dell'abitazione da ristrutturare, fino ad un ammontare di 10.000 euro (con un bonus pari, quindi, a 5.000 euro).

Per entrambe le agevolazioni, 65% e 50%, l'importo spettante a titolo di bonus è ripartibile in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo.


Nel comunicato finale si indicano tempi e modi per usufruire degli sgravi. 


Approfondimenti calendario (qui)











sabato 4 maggio 2013

Bonus 55% si riapre sino al 30/09/2013


L’Enea, nella Faq n. 70 pubblicata sul proprio sito internet, ha chiarito che non perdono il diritto all’agevolazione gli interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012, per i quali non è stata inviata la documentazione necessaria, se il termine dei 90 giorni “utili” è scaduto dopo il 30 settembre 2012.
In tal caso, la richiesta deve essere inviata entro il 30 settembre 2013.
Tale possibilità è ammessa a condizione che il contribuente rispetti le condizioni previste dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, ossia:
  • possieda i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento;
  • effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima prevista per l’inadempimento (su tale punto l’Enea consiglia di chiedere delucidazioni all’Agenzia delle Entrate).
fonte:seac



mercoledì 1 maggio 2013

DECADENZA DEL BENEFICIO DETRAZIONI DEL 36% - 50% - 55% PER INCOMPLETEZZA DEI DATI DEL BONIFICO DI PAGAMENTO ris.55e 07/06/2012


STRALCIO RIS.55/e 07/06/2012 .......
Con l'entrata in vigore dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale ha assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d'acconto.
Il citato articolo 25, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 22 del DL n. 98 del 2011, dispone che "a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta".
Trattasi di una disposizione attraverso la quale viene anticipato all'Erario una parte di prelievo da operarsi nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
Ciò premesso, si fa presente che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del DL n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento.
In considerazione del mutato impianto normativo, l'Agenzia delle ENTRATE ritiene non ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4 per cento.
Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione per gli interventi di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall'art. 1, comma 3 (utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).
Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui l'istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell'art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato.

Il bonifico ha dunque un ruolo chiave , vale la pena ricordare le regole base per operare correttamente. 
Il bonifico bancario o postale anche online deve essere compilato con:
causale del versamento con riferimento alle disposizioni istitutive della detrazione
  • legge 449/97 per il 36%  
  • ai sensi dell’art. 16-bis TUIR (DPR n. 917/1986) e DL n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012 (diventa 50%) il DECRETO LEGGE del 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla LEGGE del 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto che per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA del 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50%.
  • eventualmente art. 1, comma 347 legge 296/2006 op legge 214/2011 per il 55% 
Si consiglia di inserire nella causale anche numero e data fattura.


Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è possibile fruire della detrazione fiscale  per interventi di 
recupero del patrimonio edilizio laddove venga eseguito un pagamento al cedente con un bonifico incompleto, ovvero omettendo di indicare i dati richiesti dall'art. 1, comma 3, del DI 41/1998, ossia vale a dire 

  • la causale del versamento, 
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione 
  • il 
  • numero di partita IVA e/o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 


Tuttavia, tale agevolazione potrà comunque essere 
recuperata solo qualora il contribuente ripeterà il pagamento alla controparte, seguendo però alla lettera il preciso dettato regolamentare, con 

riferimento ovviamente al periodo di imposta in cui viene ripetuto il pagamento.Le modalità e i termini per la restituzione dei versamenti 
effettuati verranno concordati solo tra le parti, rimanendo estranea a tale rapporto l'Amministrazione finanziaria.