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mercoledì 4 febbraio 2026

INPS aggiorna importi contributi 2026 per colf e badanti

 INPS con la circ.9 del 03/02/2026 

aggiorna importi minimi contributi per colf e badanti




Non dimenticare che nel 2026 attiva la dematerializzazione dei contributi (QUI)

venerdì 31 gennaio 2025

martedì 30 gennaio 2024

contributi colf e badanti 2024 , la Circolare numero 23 del 29-01-2024



Che assieme ai minimi retributi 2024

definiscono la retribuzione 2024





 

giovedì 10 febbraio 2022

Colf, badanti , babysitter, i minimi retributivi per il 2022 fonte: integrazionemigranti.gov

Salgono leggeremente nel 2022 i minimi retributivi per colf, badanti e babysitter, coerentemente con l'aumento del costo della vita.
A ritoccare gli importi è stata la Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo, composta dalle organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico.
La Commissione si è riunita in videoconferenza lo scorso 2 febbraio con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ha definito i nuovi valori.

Il CCNL inquadra i lavoratori domestici nei livelli A, B, C e D, ciascuno dei quali può essere base o super. Le retribuzioni minime variano secondo i livelli e se il lavoratore è convivente, convivente a tempo ridotto, non convivente, prestatore di assistenza o presenza notturna, oppure assunto per coprire ore e giorni di riposo di altri lavoratori. Vanno poi eventualmente aggiunte le indennità di vitto e alloggio e quelle previste per le baby sitter di bambini fino al 6° anno di età, per chi assiste più di una persona non autosufficiente e per i lavoratori certificati.

Gli importi retributivi aggiornati hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022.

sabato 5 gennaio 2019

martedì 5 febbraio 2013

contributi INPS colf/badanti 2013



DEFINISCE L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI 2013 

PER COLF E BADANTI








































IL COMMENTO (sole24ore)

Da Gennaio 2013 per i collaboratori domestici l'importo orario dei contributi è stato differenziato ulteriormente non solo in base al numero di ore settimanali lavorate (più o meno 24) ma anche in base al tipo di rapporto di lavoro.

Tale specificazione nasce da una novità introdotta dalla Riforma Fornero: per finanziare l'Aspi,ovvero la nuova l'indennità di disoccupazione, viene richiesto al datore di lavoro domestico, per i rapporti a tempo determinato, un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile.

C'è da precisare, però, che in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto.

A seguito, quindi, dell'introduzione di suddetto contributo, che si applica ai rapporti di lavoro in essere dal 1 gennaio 2013, l'inps ha creato due tabelle contributive distinte: 
  • una senza contributo, che si applica ai contratti a tempo indeterminato o determinato con motivazione sostituzione di collaboratore assente, 
  • l'altra con il contributo addizionale, che si applica ai rapporti a termine con altra motivazione.
L'INPS , precisa che verrà restituito il contributo degli ultimi sei mesi nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.
Inoltre nel caso il datore riassuma il lavoratore entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine può avvenire la restituzione con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l'assunzione a tempo indeterminato.
Per richiedere il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica attraverso il sito inps, il contact center (n. gratuito 803164 o 06 164164 da telefono cellulare) o intermediari di tale istituto. 

Per le modalità di rimborso si attende un nuovo messaggio INPS.

Per tutti i rapporti di lavoro per i quali è già stata presentata la comunicazione di assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 01/01/2013, il contributo addizionale sarà calcolato direttamente dall'INPS al momento della generazione del bollettino mav o dell'utilizzo di altre modalità di pagamento, salvo che il datore abbia comunicato al contact center che l'assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente.
fonte:webcolf