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mercoledì 13 luglio 2016

CONTRASSEGNO DISABILI , IL MIN. dei TRASPORTI CAMBIA LA DEFINIZIONE DI INVALIDITA'




Il Ministero dei Trasporti, che con il parere n. 1567/2016 specifica che il rilascio del contrassegno non è strettamente legato alla presenza di una patologia degli arti inferiori.

Chiunque soffra di limitate capacità di deambulazione, per qualsiasi tipo di patologia, può ottenere previo esame medico il certificato.

Il parere n. 1567/2016 del Ministero dei Trasporti va a specificare quanto contenuto al secondo comma dell’art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice Stradale stabilendo che il comune rilascia apposita autorizzazione per la circolazione dei veicoli alle "persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta".

Con l’autorizzazione viene emesso il contrassegno invalidi, che autorizza, tra le altre cose, a parcheggiare la vettura nelle apposite aree riservate.

La definizione fornita di "persona con capacità di deambulazione impedita" è però, piuttosto generica: 
  • fino a oggi la norma era stata interpretata soprattutto con riferimento alla sussistenza di patologie agli arti inferiori. 
Con il nuovo parere, invece, il Ministero dei Trasporti propende per una interpretazione ben più estensiva della norma :
  • il contrassegno invalidi per l’automobile può essere rilasciato a tutti i cittadini invalidi agli arti superiori, ai disabili psichici e più in generale a tutti coloro affetti da una patologia che preclude loro una autonoma e completa mobilità.
Spetta all’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, con ampio margine di discrezionalità, stabilire se tali condizioni sussistono. 

Inoltre, il Regolamento di Attuazione del Codice Stradale stabilisce che anche i cittadini che soffrono di invalidità motoria solo temporaneamente, a causa di un infortunio o di un trauma, possono richiedere una speciale autorizzazione e ottenere un temporaneo contrassegno.

Anche in questo caso, ovviamente, l’invalidità temporanea deve essere certificata dal medico.

La procedura per ottenere il contrassegno invalidi è piuttosto semplice.

Il cittadino deve recarsi pressi l’ufficio medico-legale della ASL di appartenenza e farsi rilasciare una certificazione medica che attesti la sua ridotta mobilità.

Successivamente deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza, allegando a essa la certificazione medica.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, questa è valida per 5 anni.

L’autorizzazione può essere successivamente rinnovata, ma il cittadino invalido deve presentare un nuovo certificato del medico curante che attesti il persistere delle condizioni di ridotta mobilità.

Il contrassegno di invalidità è strettamente personale ma non è vincolato a uno specifico veicolo; ha, infine valore in tutta Italia e in tutti i paesi dell’Unione Europea.

fonte:leggioggi - diritto

domenica 2 settembre 2012

DAL 15 SETTEMBRE IN ITALIA ARRIVA IL PASS INVALIDI EUROPEO


In vigore dal 15 settembre il decreto del presidente della repubblica n. 151 del 30 luglio 2012 che prevede l’introduzione in Italia del contrassegno invalidi europeo e la corrispondente modifica della segnaletica stradale.
Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo permetterà la regolazione della sosta ai cittadini con disabilità anche in tutti i paesi dell'Unione Europea, senza il disagio di non vedersi riconosciuto quello del proprio paese di origine, con il rischio di subire contravvenzioni.
Il testo, oltre a introdurre nell’ordinamento interno il contrassegno invalidi comunitario, che dovrà essere esposto nella parte anteriore del veicolo, prevede altre importanti novità per i veicoli al servizio di persone invalide. Infatti, le modifiche dell’art. 381 prevedono anche che il comune possa stabilire la gratuità della sosta per i disabili nei parcheggi a pagamento nel caso in cui gli appositi spazi riservati siano già occupati o indisponibili. Viene poi modificata la segnaletica stradale, per conformarla al simbolo previsto dalla raccomandazione 98/376/Ce.

fonti alternative (ateneoweb)