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mercoledì 3 luglio 2013

POSSIBILITA' DI FRAZIONARE GLI ASSEGNI FAMILIARI (ANF) PER NUCLEI CON PIU' DI 3 MINORI DISPOSTI DAI COMUNI

CON LA CIRC.104 DEL 28/06/2013 L'INPS RECEPISCE LA POSSIBILITA' DI FRAZIONAMENTO DELL'ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI (ANF)  

DI COMPETENZA DEI COMUNI RICHIEDIBILE TRAMITE ISEE

PERMETTENDO DI FATTO IL FRAZIONAMENTO DELL'IMPORTO PER I MESI IN CUI SUSSISTA IL REQUISITO DI COMPOSIZIONE DEL NUCLEO PURCHE' LA DOMANDA VENGA FORMULATA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO  .

PER CUI ANCHE SE AL 31 GENNAIO NON SUSSISTONO PIU' I REQUISITI , PURCHE' SIANO  STATI RAGGIUNTI DURANTE L'ANNO LA DOMANDA PUO' AVERE CORSO PER L'EFFETTIVO PERIODO DI CONSEGUIMENTO DEI PARAMETRI.

giovedì 16 maggio 2013

Per l'anf degli extracomunitari decide il Comune

Spetta al Comune la decisione di erogare o revocare l'assegno per il nucleo familiare al cittadino extracomunitario con almeno tre figli, secondo quanto disposto dalla legge n. 448/1998. 

Funzione dell'Inps è solo quella di ente erogatore. 

Lo specifica proprio l'Inps, con il messaggio n. 7990, del 15 maggio 2013 (documento commentato dalla carta stampata, ma non pubblicato ufficialmente). 

In merito al potere di revoca dell'assegno, l'Istituto specifica che alla comunicazione che il Comune deve fare all'Inps deve seguire contestuale informazione al cittadino interessato. 

Al recupero provvede poi l'Inps. 

Precisazioni vengono fornite anche in merito alla procedura di invio telematico delle domande ricevute dai singoli Comuni: non è bloccato l’invio dei dispositivi di pagamento relativi ai cittadini extracomunitari di lungo soggiorno, ma si chiede all’utente del Comune che accede alla procedura una mera conferma che l’inoltro del mandato riferito a cittadino extracomunitario viene effettuato consapevolmente e non per errore al fine dell’assunzione di responsabilità in capo al Comune.

fonte - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 20 - Sugli stranieri decide il Comune - 

APPROFONDIMENTI : FISCAL-FOCUS

venerdì 22 febbraio 2013

rivalutati gli assegni anf / mat 2013

Rivalutate le prestazioni assistenziali dei comuni a favore delle famiglie in condizioni economiche disagiate per l'anno 2013 : 


È concesso dall'ente locale, ma pagato materialmente dall'Inps, a condizione che siano soddisfatti due requisiti: nel nucleo devono essere presenti almeno tre figli minori e il valore dell'Ise (indicatore della situazione economica) del nucleo familiare non deve superare una certa soglia, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti e' pari a € 25.108,71 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 - rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998).

L'importo dell'assegno mensile per il 2013 è pari a 139,49 euro; pertanto, su base annua (cioè per 13 mensilità), la prestazione quest'anno varrà 1.813,37 euro.

L'assegno di maternità viene invece corrisposto alle donne, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, per le nascite, gli affidamenti pre adottivi e le adozioni senza affidamento. 
L'assegno, ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, per tutti gli eventi ricadenti nel 2013, vale complessivamente 1.672,65 euro, ossia euro 334,53 euro per cinque mensilità. 
La prestazione, da richiedere al comune di residenza entro sei mesi dall'evento 
(nascita, affidamento o adozione), spetta in misura intera se la richiedente non percepisce altre indennità di maternità obbligatoria. 
In caso contrario si ha diritto alla quota differenziale, e, inoltre, a condizione che il nucleo familiare possegga un Ise non superiore a euro 34.8873,24.

L'aggiornamento dei dati arriva dal comunicato della presidenza del consiglio dei ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio.
articolo (pdf)


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lunedì 14 gennaio 2013

assegni familiari con almeno 3 minori (ItaliaOggi/INPS)

Entro fine mese le famiglie 



La prestazione materialmente verrà erogata dall'Inps. 





Per l'anno 2012 l'assegno mensile erogato ammonta a 135,43 euro, la misura annuale comprensiva della tredicesima mensilità, è di 1.758,77 euro.


L'assegno è cumulabile con qualsiasi altra prestazione familiare.

Ne hanno diritto i nuclei familiari con almeno tre figli minori. 

Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui l'istanza di riferisce. 


Tra i requisiti previsti c'è il possesso di risorse reddituali e patrimoniali calcolate in base all'Ise che per l'anno 2012 non devono superare il tetto di 24.377,39 euro con riferimento a un nucleo familiare di cinque componenti (genitori, più tre figli).

Se il nucleo familiare è più numeroso il dato deve essere riparametrato. 



venerdì 23 novembre 2012

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI CON PERMESSO DI LUNGO SOGGIORNO ( Comune di Torino)


L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli concesso dai Comuni in base all'articolo 65 della legge 448/1998 non può essere erogato ai cittadini extracomunitari, ancorchè soggiornanti di lungo periodo in Italia, finchè non sarà modificata l'attuale normativa.

Lo ha sottolineato l'Inps con il messaggio numero 8468 diramato dopo «numerose richieste di chiarimento» e in quanto «mero ente erogatore della prestazione, concessa in via esclusiva dal Comune di residenza».



L'assegno, richiedibile ai Municipi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la domanda, viene concesso a nuclei familiari di almeno cinque componenti il cui valore Ise per il 2012 è stato fissato in 24.377,39 euro.


L'assegno, se spettante in misura intera, ammonta a 1760,59 euro ed è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia.


Dopo aver sottoposto la questione al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuto conto anche del parere del ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Inps ha confermato l'orientamento finora seguito, evidenziando che «allo stato dell'attuale normativa vigente» il beneficio «è previsto solo per i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio italiano».



IL COMUNE DI TORINO CON 

CIRCOLARE N. 57942 del 21.11.2012



RECEPISCE E APPLICA IL MESSAGGIO INPS , 

RETTIFICANDO DI FATTO LA CIRC.8959 del 23/02/2012 





giovedì 1 marzo 2012

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. RIVALUTAZIONE 2012

Rivalutazione per l'anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici.


Nuovi importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l'anno 2012.



ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)


L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2012 è pari,nella misura intera, a Euro 135,43.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica ISEE ,con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a Euro 24.377,39.
Ovviamente, per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2011, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2011.


ASSEGNO DI MATERNITA' (MAT)


A seguito del suddetto incremento ISTAT,  l’importo dell’assegno mensile di maternità,spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2012 al 31.12.2012 è pari a Euro 324,79 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1623,95.
Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari compostida tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2012 al 31.12.2012, è pari a Euro 33.857,51.



fonte:INPS