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venerdì 20 febbraio 2015

#JOBS_ACT #AMMORTIZZATORI_SOCIALI #NASPI #CONTRATTI_LAVORATIVI C.M. 51 Decreti Attuativi

Il Consiglio dei Ministri n.51 (qui) in argomento :


Lavoro e concorrenza 

riunitosi il 20 febbraio 2015 ha dato vià libera ai :
  • DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT 
nascono ufficialmente i nuovi ammortizzatori sociali :
  • NASPI nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.L’erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.
  • AsDi introdotto in via sperimentale, per quest’anno, l’Asdi, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.
  • DIS.COL. per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c’è la l’indennità di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori).Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento.Il suo importo e’ rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

lunedì 14 aprile 2014

NUOVI IMPORTI DEGENZA/MALATTIA PER GESTIONE SEPARATA CO.CO.PRO.


LEGGI (qui)

giovedì 23 maggio 2013

indennità una tantum per i co.co.pro

L’INPS, con Mess. n. 8355 del 22 maggio 2013, comunica che è disponibile sul sito istituzionale la funzionalità per l’inoltro telematico della richiesta dell’indennità una tantum prevista per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto in regime di monocommittenza, in possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali, che nel 2012 non abbiano lavorato per almeno due mesi ininterrotti.
Per ottenere la prestazione i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, dotati di PIN dispositivo, possono inviare la domanda dal menù :
Sevizi On-line
Servizi per il Cittadino
Invio domande di prestazione di sostegno al reddito
Indennità co.co.pro.


Requisiti e condizioni - Per procedere alla liquidazione della prestazione in oggetto, occorre preliminarmente istruire la domanda e verificare la presenza dei requisiti che devono essere soddisfatti “in via congiunta”. Inoltre, per fruire dell’indennità è necessario che il lavoratore:
a) abbia operato, nell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbia conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT;
c) abbia accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento (2013);
d) abbia avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata INPS.

Qualora il lavoratore non sia in possesso dei suddetti requisiti, vedrà recapitarsi una lettera di reiezione che fa cadere il beneficio. APPROFONDIMENTI  (CONTINUA fiscal focus)

mercoledì 15 maggio 2013

diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata

DOPO L'ANTICIPAZIONE SUL DIRITTO ALLA MALATTIA ED AL CONGEDO PARENTALE PER LA Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 L'INPS CON LA CIRC.77 del 13/05/2013 

SOMMARIO:
1.Premessa
2. Evoluzione normativa
3. Indennità di malattia
   3.1. Ambito di applicazione
   3.2. Certificazione di malattia
   3.3. Eventi esclusi
   3.4  Requisiti contributivi e reddituali
   3.5. Controlli di accertamento medico legale
   3.6. Durata e misura della prestazione di malattia
   3.7. Modello di dichiarazione
   3.8. Contenzioso
4. Indennità per congedo parentale. 
   4.1. Ambito di applicazione
   4.2. Requisiti contributivi
   4.3. Condizioni per l’erogazione della prestazione
   4.4. Durata e misura della prestazione
   4.5. Modello di domanda
   4.6. Contenzioso
 NE DEFINISCE I PARAMETRI .....(continua fonte INPS)

venerdì 15 marzo 2013

ASSEGNO UNA TANTUM PER I CO.CO.PRO. DISOCCUPATI




Oggetto: Articolo 2, commi 51-56 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto.




Con la circolare n. 38 del 14 marzo 2013, l’Inps fa il quadro dell’indennita` di disoccupazione una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto che versano l'aliquota contributiva piena, come definita dall’art. 2, commi dal 51 al 56, della legge 92/2012 (per l’anno 2013 pari al 27% con aggiunta dello 0,50% e 0,22%).

Lo scopo della norma e` quello di garantire un sostegno al reddito rivolto ai lavoratori economicamente dipendenti da un solo committente, con periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. In relazione al 2013 i due mesi devo essere riferiti al 2012.


La riforma del lavoro ha previsto l’entrata a regime dell’indennita` dal 1° gennaio 2013, con il periodo di transizione 2013-2015, per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti. Nel documento di prassi per le tipologie contrattuali interessate si rimanda ai chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare 29 dell’11 dicembre 2012.


Gli esclusi: i titolari di redditi di lavoro autonomo; i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto ex articolo 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 (assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio, soggetti che svolgono un mero rapporto di co.co.co.); i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano gia` titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.


La domanda di prestazione dovra` essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.



articolo on line

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mercoledì 19 dicembre 2012

Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI delucidazioni INPS (INPS/lavoro e diritti)


Con la circolare n. 142 (pdf) l’INPS rende note ulteriori delucidazioni in merito alle nuove indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI introdotte dalla L. 92/2012 cd Riforma del mercato del Lavoro.
Con decorrenza 1 gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione: l’indennità di disoccupazione ASpI e indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
In particolare le due nuove prestazioni andranno a sostituire definitivamente le attuali prestazioni di:
  • disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;
  • disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;
  • disoccupazione speciale edile;
  • mobilità.
Restano fuori dalla nuova normativa la disoccupazione agricola e la disoccupazione una tantum per i co.co.pro. per loro sarà una tantum (leggi : (01) - (02) - )
La circolare molto dettagliata è un punto di riferimento importantissimo per comprendere le due nuove prestazioni e le differenze con le precedenti, quindi i nuovi requisiti, i nuovi importi ecc.

giovedì 13 dicembre 2012

Riforma lavoro, ecco la circolare sui contratti a progetto. (leggioggi)


Il ministero chiarisce sui contratti co.co.pro. dopo la riforma Fornero , con la nuova circolare del Ministero del Lavoro vengono chiarite le modalità di attuazione della riforma Fornero convertita in legge la scorsa estate (legge 92/2012) leggi anche qui : (01) - (02)

Tra le novità esaminate nella Circolare 29 dell’11 dicembre 2012, si trovano i criteri di ammissibilità di un rapporto di lavoro cosiddetto co.co.pro. inclusi gli obiettivi insiti nel progetto alla base del contratto.
La riforma Fornero, infatti, ha disincentivato il ricorso da parte dei datori di lavoro per questo genere di accordi contrattuali, fissando anche limiti ben precisi alla loro eventuale reiterazione.
La circolare prevede che venga esplicitata la descrizione del progetto, “con indicazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato che si intende conseguire“. Va da sé che il contenuto medesimo debba essere facilmente verificabile in termini di raggiungimento o meno dei fini prefissati.
A questo proposito, la circolare emanata dal Ministero specifica in maniera definitiva la non coincidenza dell’oggetto sociale con il committente stesso.
In simultanea, andranno fornite le informazioni al personale deputato alle ispezioni sulle modalità di svolgimento della sorveglianza sui contratti posti in essere.
Inoltre, il documento redatto dal Ministero del Lavoro contiene una serie di mansioni che non dovrebbero ricadere sotto l’operatività dei co.co.pro e dunque passibili di contestazione da parte del lavoratore.
Tra questi, figurano quelli caratterizzati dalla mera attenzione di quanto impartito, senza alcun margine di autonomia da parte del collaboratore e dunque in piena facoltà del committente.
“Ne deriva – recita la circolare – la possibilità di riconoscere una vera e propria collaborazione a progetto solo nella misura in cui al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti”.

fonte:leggioggi

mercoledì 21 marzo 2012

Fornero: "Partite Iva, dopo 6 mesi assunzione o a casa"

La partita Iva che per piu' di 6 mesi lavora con un committente si trasforma in un contratto di lavoro subordinato. Cosi' il ministro Elsa Fornero spiega la norma che dovrebbe scongiurare l'abuso di partite Iva, secondo quanto riferisce una f...

mercoledì 11 gennaio 2012

12/01/2012 è l'ultimo giorno per applicare il principio di cassa allargato relativo al 2011 relativo a co.co.co., co.co.pro. ed amministratori.

Il 12-01-2012 è ultimo giorno per utilizzare il principio di "CASSA ALLARGATO" relativo al 2011.

Per poter dedurre gli emolumenti (di competenza 2011 nel conto economico dello stesso anno) corrisposti ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co., co.co.pro., compensi ad amministratori e simili) è necessario effettuare il pagamento entro il 12-01-2012, in base al cosiddetto "principio di cassa allargato".

Ciò in quanto i collaboratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuati, sono titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente secondo quanto stabilito dall'art. 51 co.1 del T.U.I.R..