Visualizzazione post con etichetta tasse immobili. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta tasse immobili. Mostra tutti i post

venerdì 3 gennaio 2014

LE IMPOSTE DI REGISTRO "NEI CASI PARTICOLARI"

DAL 01/01/2014 CAMBIANO LE IMPOSTE DI REGISTRO SUGLI IMMOBILI MA NEI CASI PARTICOLARI :

  • IMMOBILI STORICI;
  • ACQUISTO DEI COMUNI;
  • ACQUISTO DELLE ONLUS;
  • IMMOBILI ALL'ESTERO.
CAMBIA CON AUMENTI STRATOSFERICI :

articolo (qui)

giovedì 12 dicembre 2013

COME CAMBIANO LE TASSE SULLA CASA


LEGGI (qui)

LA RIFORMA DEL CATASTO PARTE DALLA REVISIONE DELLE RENDITE (come difendersi)


LEGGI (qui)

domenica 7 ottobre 2012

Catasto: sanzioni e ravvedimenti operosi per immobili fantasma. I chiarimenti in una Circolare dell’Agenzia del Territorio (biblos)

L’Agenzia del Territorio,  con la circ. 43927 del 17 settembre 2012 nel caso di fabbricati non dichiarati spontaneamente in catasto, le cosiddette “case fantasma”, ha provveduto ad attribuire una rendita presunta all’immobile.
I contribuenti interessati da tali provvedimenti hanno avuto la possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 31 agosto 2012.


Se l’atto di aggiornamento viene presentato entro 90 giorni dallo scadere del termine previsto per l’adempimento spontaneo (31 agosto 2012) è applicabile una sanzione ridotta in funzione del periodo di regolarizzazione:
  • riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto, nell’ipotesi di regolarizzazione entro 90 giorni: 103,20 euro
  • riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo edittale previsto, nell’ipotesi di regolarizzazione entro un anno: 129,00 euro
  • contestazione e irrogazione della sanzione nella misura determinata dall’Ufficio nell’ipotesi di presentazione oltre l’anno, ovvero anche nell’ipotesi di presentazione entro l’anno, qualora non ci siano i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso: da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro


Al fine di chiarire alcuni aspetti in merito alle concrete modalità di applicazione delle sanzioni tramite ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Territorio ha diramato la Circolare n. 43927 di settembre 2012, chiarendo che:
  • il soggetto deve provvedere spontaneamente e nei termini previsti a regolarizzare la propria posizione
  • la violazione non deve essere già stata oggetto di accertamenti, verifiche o ispezioni
  • il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi dovuti































































Attestato certificazione energetica necessario per la detrazione 55% (investireoggi)


attestato certificazione energeticaAttestato certificazione energetica. Uno dei documenti necessari per poter fruire della detrazione 55%, per i lavori di risparmio energetico, è, oltre all’asseverazione del tecnico abilitato, la scheda informativa dell’intervento eseguito, l’attestato di qualificazione energetica.

Attestato certificazione energetica e detrazione 55%

L’attestato di certificazione energetica, è quel documento che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio su cui vengono effettuati interventi tesi al risparmio energetico per cui si può fruire della detrazione 55%. Tale certificazione di qualificazione energetica deve essere prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.

Esempio attestato certificazione energetica

Attestato certificazione energetica       

Attestato certificazione energetica: chi deve compilarlo

Si ricorda che l’attestato di certificazione energetica, così come la scheda informativa e l’asseverazione, devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi,dottori forestali e i periti agrari.

venerdì 29 giugno 2012

NON HAI PAGATO L'IMU op LA PAGHI IN RITARDO ? Da lunedì 02/07 sanzione al 3% + interessi legali al 2,5%

DA LUNEDI 02/07 FINISCE IL RAVVEDIMENTO SPRINT OSSIA :

sanzione pari allo 0,2% ( Ravvedimento Operoso Sprint IMU 2012 per ogni giorno di ritardo
  • Tributo + sanzione + interessi legali: entro e non oltre i 14 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il versamento

Per cui, l’importo totale da versare per mettersi in regola con la violazione è dato dalla somma:

  • imposta omessa in tutto o in parte

  • interessi legali fissati al tasso legale del 2,5% calcolati sull’imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio


SI PASSA AL RAVVEDIMENTO BREVE :

dal 15° al 30° giorno di ritardo la sanzione è pari al 3% dell’imposta  Ravvedimento Operoso Breve )

  • Tributo + sanzione 3% + interessi legali: avviene dal 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza
Per cui, l’importo totale da versare per mettersi in regola, è dato dalla somma di:
  • Imposta IMU omessa in tutto o in parte dovuta
  • Interessi legali fissati al 2,5% a partire dal 01/01/2012, da calcolare sull’imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio
  • sanzione ridotta: pari al 3% dell’importo non versato

QUALI RAVVEDIMENTI PREVEDE L'IMU (leggi) A QUANTO AMMONTA (01)


sabato 9 giugno 2012

IMU CASA IN COSTRUZIONE (soldi on line)

D:
sto finendo di costruire casa, oramai son circa 3 anni che ci vado dietro ma cmq sto vedendo la fine del tunnel ad ogni modo io ho ancora una concessione edilizia aperta (in poche parole è un cantiere).
il mio architetto ha mandato avanti l'anno scorso, dopo la variante presentata in comune, le carte al catasto della mia casa(ancora cantiere).Ad ora la mia casa è accatastata.
La nuova casa è intestata a me, ma ho l'usufrutto di mia madre, la quale risiede in una casa vicino. Specifico bene che mia madre è nullatenente poiche dove viviamo adesso è tutto intestato a mio padre. Ha ovviamente la residenza insieme a quella di mio padre.
Ora, mi dicono che dovrò pagare l'imu sulla mia nuova casa(ma non è ancora cantiere???) e oltretutto dovrà pagarlo mia madre con l'aliquota ordinaria come seconda casa. Ma se è nullatenente dov'è la prima casa???
un altra cosa: mi han detto che per evitare l'imu potevo metter la mia residenza sulla nuova casa.... ma se non ho ancora agibilità, che residenza chiedo?

R:
Finire prima di tutto i lavori con l'agibilità e contestualmente chiedere l'accatastamento. Fino ad allora avrebbe pagato l'imu solo sul terreno edificabile (molto meno), ma siccome il buon architetto ha già accatastato , l'imu la paga come se l'immobile fosse finito ed agibile. Siccome fino all'agibilità ottenuta nessuno può risiedervi, non è prima casa di nessuno, quindi paga l'aliquota ordinaria, senza detrazioni. E siccome sua madre è usufruttuaria spetta a lei per intero. La presunta nullatenenza non è condizione per esserne esentati (sua madre non è nullatenente, se è vero che è usufruttuaria di una abitazione, se vive in una casa di proprietà del proprio nucleo familiare, non è in affitto, e non entrando ovviamente nel merito del conto in banca).

CONGUAGLIO IMU (come funziona)

 Entro il 17 dicembre dovrà essere versato il saldo dell'Imu, calcolato come conguaglio all'acconto applicando le aliquote decise dai Comuni. 
Ad esempio, su seconda casa con rendita catastale di 800 euro, l'acconto di giugno è 511 euro ( il 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota standard ).
Se il Comune delibera un'aliquota dello 0,96%, a dicembre si dovranno pagare 780 euro ( ossia l'imposta calcolata con aliquota dello 0,96%, meno l'importo dell'acconto versato a giugno) .

IMU per chi risede all'estero ma ha un immobile in ITALIA

Anche i residenti all’estero, ma proprietari di un immobile presente sul territorio dello Stato italiano devono versare l’IMU.
Se vicevera si è residenti in ITALIA ma con un immobile all'estero vi rimando all'argomento IVIE.
A specificarlo è il Ministero dell’Economia, che spiega come si calcola l’imposta municipale unica per questo tipo di contribuenti.
In generale, lo ricordiamo, l’IMU si paga mediante modello F24, come stabilito nel paragrafo 10.1 della circolare n. 3/DF del MEF , ed è suddivisa in 2 quote una comunale ed una statale.

Quota comunale :


Ma dall’estero, in alcuni casi, non è possibile utilizzare il modello F24 per il pagamento dell’IMU e allora bisogna procedere pagando la quota spettante al Comune contattando direttamente quest’ultimo.
Il Comune fornirà apposite istruzioni per effettuare il versamento e l’IBAN sul quale accreditare l’importo dovuto.

Quota statale :


L’IMU si compone anche di una parte riservata allo Stato, per questa il bonifico deve essere effettuato in favore della Banca d’Italia indicando con :
  • codice: “BIC BITAITRRENT” ;
  • causale: proprio codice fiscale (o la partita IVA o codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza) - sigla “IMU” - nome del Comunecodici tributo (quelli indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E) -annualità di riferimento - indicazione “Acconto” o “Saldo” (per la prima casa “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”);
  • IBAN: IT02G0100003245348006108000.
Una volta effettuati entrambi i bonifici, copia delle notifiche dovranno essere inoltrate al Comune nel quale è ubicato l’immobile in oggetto per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012
- l’annualità di riferimento
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo”. Se il Comune ha "equiparato" l'immobile all'abitazione principale (con la possibilità, quindi, di versare l'acconto in 1 o 2 rate), il contribuente deve anche indicare se il versamento si riferisce alla “Prima rata” o alla “Seconda rata” di acconto.


giovedì 7 giugno 2012

IMU in presenza di più eredi (soldielavoro)

Gentilmente chiedo, possibilmente, una risposta al seguente problema:
mia moglie è comproprietaria con altri sei tra fratelli e sorelle della casa dei loro genitori; a seguito dei due testamenti le rispettive quote di proprietà non sono uguali per tutti gli eredi; due sorelle abitano nella casa in questione dove hanno residenza, tutti gli altri eredi hanno residenza e domicilio altrove.
In questo contesto, L’IMU da chi è dovuta? Grazie per l’attenzione, cordiali saluti

Ezio







Tutti gli eredi in relazione alla loro quota di possesso sono obbligati IMU, quindi sua moglie e gli altri fratelli non residenti dovranno pagare l’IMU con l’aliquota ordinaria mentre i fratelli residenti per la quota di loro spettanza avranno diritto alle detrazioni e all’aliquota agevolata.

Imu al 50%per i fabbricati inagibili o inabitabili


L’Imu colpisce anche i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

L’Imu è dovuta anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, i quali tuttavia beneficiano di un’agevolazione: la riduzione della base imponibile al 50%. L’inagibilità è un requisito di natura statica, connesso a pericoli per carenze strutturali. L’inabitabilità, invece, si ha quando un fabbricato, pur essendo agibile cioè staticamente idoneo, è privo di caratteristiche che lo rendano fruibile, quali ad esempio acqua corrente, luce, vetri delle finestre. Per godere della riduzione della base imponibile al 50% per tali fabbricati, tuttavia, essi devono essere “di fatto non utilizzati”, altrimenti l’Imu va versata in misura piena.
Fonte: Il Sole 24 Ore

IMU SU ABITAZIONE CON CONIUGE SUPERSTITE E FIGLI (diritto godimento)


ImuUno dei casi che più si sono verificati in questi giorni, all'avvicinarsi delle scadenze per il pagamento delle imposte, è quello dell'IMU che deve essere pagata dal coniuge superstite.
Molte sono state le perplessità e i dubbi che hanno accompagnato la decisione riguardo alla necessità di applicare l'aliquota al 7,6 per mille o no ai figli che non risiedono con il genitore che ha in uso l'appartamento.
Poniamo che alla morte di uno dei genitori l'appartamento rimane in uso al coniuge superstite, ad esempio alla madre vedova, anche se la proprietà è divisa tra genitore e figli, poniamo nelle percentuali di 2/3 e 1/3.
Nel caso di specie è opportuno sottolineare come in caso di successione dell'appartamento coniugale, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione previsto dall'articolo 540 del Codice civile.
Ciò vuol dire che chi gode del diritto di abitazione ha l'obbligo di pagamento di tutte le imposte a prescindere dalla presenza di altri eredi, che non devono dichiarare il possesso dell'abitazione e non devono pagare imposte. Quindi in tutti i casi in cui l'appartamento è abitato dal vedovo o dalla vedova l'Imu è a carico di chi abita nell'appartamento, e gli altri eredi sono esentati da qualunque pagamento, anche se residenti nello stesso immobile.
Allo stesso modo gli eredi non debbono dichiarare il possesso dell'immobile a fini fiscali, e sono errate le dichiarazioni che riportano il possesso di quote di immobili sui quali grava il diritto di abitazione, come precisato anche a pg 15 delle istruzioni al modello 730.

venerdì 1 giugno 2012

Imu, supplemento di istruzioni per i pagamenti dall'estero: senza F24 bonifico direttamente a Comune e Banca d'Italia (sole24ore)

Ancora un supplemento di istruzioni per l' Imu, l'imposta municipale sugli immobili che chiamerà al primo versamento lunedì 18 giugno: 
il Dipartimento delle Finanze ha diffuso un comunicato per precisare quali possono essere le modalità di versamento dell'Imu per i soggetti non residenti in Italia. 


 ..........


Il Dipartimento ricorda innanzitutto che i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'Imu, calcolandola secondo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 e per le modalità di pagamento si rinvia al paragrafo 10 della circolare. 


 ..........



Se però non fosse possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti Imu


 - per la quota spettante al Comune, contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice Iban del conto sul quale accreditare l'importo dovuto; 


- per la quota riservata allo Stato, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN  IT02G0100003245348006108000.

 ..........


sabato 26 maggio 2012

IMU ANCORA CAOS FRA CODICI ED F24 (dal 01/06 F24 semplificato)

Ieri l'agenzia delle Entrate ha varato il nuovo modello F24 «semplificato», che dal 1° giugno sostituirà il vecchio modello «predeterminato» e che servirà ad «agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l'Imu». Il problema si nasconde nell'ultima riga delle istruzioni, dove si spiega che lo spazio relativo alla rateazione andrà compilato «solo se l'Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni». Chi è appassionato del serial, che riguarda tutti i contribuenti attesi entro il 18 giugno al pagamento dell'acconto sull'abitazione principale, ricorderà l'allarme lanciato giovedì dai CAF - Il Sole 24 Ore

venerdì 25 maggio 2012

IMU: F24 valido anche se non sono indicate le rate

Nel modello F24 va riportato il numero delle rate IMU per la prima casa, l'indicazione è obbligatoria, ma non per quest'anno: i chiarimenti dell'Agenzia.

IMU, il modello F24 è accettabile anche senza l'indicazione del numero delle rate

Il modello F24 deve essere accettato anche se non contiene l’indicazione del numero delle rate che il contribuente ha scelto per il pagamento IMU sulla prima casa.

La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, dopo che al caos sul calcolo IMU si è aggiunta una nuova complicazione relativo alla compilazione dell‘F24 per l’IMU e all’indicazione dell’opzione sulle rate.

Indicazione delle rate in F24

Molti i contribuenti che stanno provvedendo al nuovo adempimento fiscale. 
In migliaia però al momento di pagare l’acconto IMU (che va versato entro il 18 giugno) si sono visti rifiutare dagli sportelli di banche e poste i modelli presentati, perché compilati senza indicare il tipo di rateazione per la prima casa, ovvero se due o tre rate.

Immediato l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate: è vero, bisogna indicare il numero delle rate, ma gli sportelli devono comunque accettare anche i modelli che sono stati compilati senza questa indicazione.

Il numero delle rate va segnalato in F24 in corrispondenza del codice tributo 
3912 (che riguarda appunto l’abitazione principale), nella colonna “rateazione“. 

Bisogna scrivere:

0101 per indicare la scelta di pagare l’acconto in un’unica rata a giugno 
(il 50% della tassa complessiva) 
e poi il saldo a dicembre (scadenze il 18 giugno e il 17 dicembre).

0102 per indicare la scelta di pagare 
un terzo a giugno, 
un terzo a settembre 
e il saldo a dicembre (scadenze 18 giugno, 17 settembre e 17 dicemebre).

La possibilità di pagare l’IMU sulla prima casa in tre rate è prevista dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, articolo 4, comma 5 lettera i).


F24 corretto anche senza le rate

Il problema è che le istruzioni operative diramate per la compilazione dell’F24 (n.35/E) sono del 12 aprile 2012, e non prevedono nulla in merito all’obbligo di indicare il numero delle rate a indicare questa necessità sembra sia stata, il 23 maggio, la stessa Agenzia delle Entrate. 

Risultato: banche e poste hanno rimandato indietro i contribuenti che non avevo compilato correttamente il modello.

Poi il 24 maggio l’Agenzia delle Entrate è corsa ai ripari spiegando che in effetti 
«ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all’IMU» si precisa che 

martedì 22 maggio 2012

Ravvedimento Operoso IMU

Se il pagamento viene fatto dopo la scadenza :

ma entro i 14 giorni successivi, dovrà essere pagata anche una sanzione pari allo 0,2% ( Ravvedimento Operoso Sprint IMU 2012 per ogni giorno di ritardo
  • Tributo + sanzione 2% + interessi legali: entro e non oltre i 14 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il versamento

Per cui, l’importo totale da versare per mettersi in regola con la violazione è dato dalla somma:

  • imposta omessa in tutto o in parte

  • interessi legali fissati al tasso legale del 2,5% calcolati sull’imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio
  • sanzione ridotta: pari al 2% dell’importo non versato
dal 15° al 30° giorno di ritardo la sanzione è pari al 3% dell’imposta 
Ravvedimento Operoso Breve )

  • Tributo + sanzione 3% + interessi legali: avviene dal 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza
Per cui, l’importo totale da versare per mettersi in regola, è dato dalla somma di:
  • Imposta IMU omessa in tutto o in parte dovuta
  • Interessi legali fissati al 2,5% , da calcolare sull’imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio
  • sanzione ridotta: pari al 3% dell’importo non versato

Se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,75%
Ravvedimento Operoso LUNGO )
  • Tributo + sanzione 3,75% + interessi legali: avviene dal 31° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza
Per cui, l’importo totale da versare per mettersi in regola, è dato dalla somma di:
  • Imposta IMU omessa in tutto o in parte dovuta
  • Interessi legali fissati al 2,5% a partire dal 01/01/2012, da calcolare sull’imposta, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare, compreso nel conteggio
  • la sanzione ridotta: pari al 3,75% dell’importo non versato 


Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello stesso.


fonte:guidafisco


INOLTRE: (01) - (02)

Come calcolare il valore catastale per gli immobili all’estero? (SoloFinanza)

Come in passato, l’imposta patrimoniale sulle case possedute fuori dai confini italiani (da persone fisiche con residenza italiana) deve essere versata con il modello Unico 2012, precisamente nella sezione XVI. Cambia però la base imponibile per questo tributo.
La formulazione delle normative è stata più volte modificata, ma la versione definitiva prevede che, per gli immobili ubicati nell’Unione Europea o negli stati dello Spazio Economico Europeo (i 27 stati dell’UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia, ma non la Svizzera) il valore imponibile corrisponda a quello stabilito (ed eventualmente rivalutato) nel Paese straniero.
Se questo valore non dovesse essere indicato in alcun documento, l’imponibile si calcola in base al costo d’acquisto oppure al valore di mercato dell’immobile. Informazioni spesso non facili da reperire per operatori del CAF e consulenti.
Però se il contribuente ha già versato almeno un’aliquota dello 0,76% nel Paese considerato come imposta patrimoniale sugli immobili, non deve versale alcunché al Fisco italiano.

CALCOLO IVIE 2012: IVIE, LA NUOVA IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL`ESTERO (ATENEOWEB)

Il decreto "Salva Italia" (DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha istituito l`IVIE (acronimo di Imposta sul Valore degli Immobili all`Estero). La disciplina della neonata imposta e` stata parzialmente modificata dall`art. 8 c. 16 lett. e)- g) DL n. 16/2012.


L`IVIE e` una imposta patrimoniale a carico delle persone fisiche residenti nel territorio italiano (anche se senza cittadinanza italiana), che sara' dovuta anche per il periodo di imposta 2011, e sara' assolta in sede di dichiarazione dei redditi.


La base imponibile e` costituita dal costo risultante dall`atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e` situato l`immobile.
Solo per gli immobili situati in paesi appartenenti all`Unione europea o in paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, invece:


il valore della base imponibile e` quello catastale, come determinato e rivalutato nel paese in cui l`immobile e` situato ai fini dell`assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale; in mancanza si determina, come per le altre ipotesi, ...



L`imposta dovuta per il 2011 dovra` essere assolta in sede di dichiarazione dei redditi e quindi entro il prossimo 16 giugno 2012 (righi RM33 e RM34 di UNICOPF).






....[continua]  .....


eventuali ragguagli (01) (02) (03)



IL VALORE DEGLI IMMIBILI ALL'ESTERO (01)

I CODICI IVIE NELL'F24 (01)