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lunedì 26 gennaio 2026

Portale ENEA, operativo invio dati 2026

Operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali

 Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) 

e Bonus Casa (art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013).

Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 22 gennaio 2026:

  • per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data odierna di messa online del portale;
  • per i lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

È possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.

Per eventuali quesiti tecnici, ENEA ha attivato da tempo l’assistente virtuale Virgilio, disponibile sul portale ENEA per l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali.

fonte ENEA

lunedì 30 giugno 2025

Portale ENEA , RIAPRE










sabato 28 maggio 2022

giovedì 8 luglio 2021

Libretto impianto e bollino per Climatizzatori e Caldaie

 Sui condizionatori sono obbligatori in quanto equiparati agli impianti di riscaldamento 

e per questo devono essere dotati di libretto impianto e sottoposti a controlli periodici 

ogni 4 anni se hanno 

  • una potenza superiore a 10 kw per quelli invernali e 12 kw per quelli estivi.

L’obbligo di dotarsi del nuovo libretto impianto unico e di effettuare 

il  controllo periodico sull’efficienza con il cd. bollino blu o verde 

su questi tipi di apparecchiature, è stato introdotto inizialmente con il DM 10/2/2014 

che fissava al 1/6/2014 il termine dal quale doveva partire l’obbligo, 

poi rinviato al 15/10/2014 con il DM 20/6/2014, 

per dare più tempo alle Regioni 

di “apportare eventuali integrazioni e di emanare propri indirizzi operativi”.

A partire da tale data è quindi obbligatorio per caldaie, e climatizzatori installati 

a casa o in negozi, uffici, capannoni ecc.  di possedere 

il nuovo libretto impianto rilasciato dal Centro Tecnico di Assistenza autorizzato 

e riconosciuto ed effettuare i controlli di efficienza energetica.

Per i climatizzatori o condizionatori di casa, uffici, negozi 

quindi (domestici e commerciali

e sia per quelli estivi che invernali di aria fredda o calda, 

è diventato dal 15 ottobre 2014, obbligatorio il libretto impianto UNICO 

ovvero il libretto dove indicare il rapporto sull’efficienza e la prestazione degli impianti 

e il libretto dove annotare i controlli periodici di manutenzione per la sicurezza 

degli impianti installati, al fine di  garantirne la sicurezza e la salubrità 

degli apparecchi installati.

Quindi in occasione di prossimi 

interventi di controllo e manutenzione sugli impianti termici 

di riscaldamento invernale con potenza maggiore o uguale a 10 kw 

e sugli impianti di 

climatizzazione estiva di potenza maggiore o uguale a 12 kW, 

va effettuato un CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA 

ed il relativo rapporto di controllo deve essere trasmesso 

al catasto regionale degli impianti termici, a partire dalla sua attivazione, 

con periodicità di 1, 2, 4 anni secondo quanto stabilito dalle singole regioni.

fonte:termo idraulica agostini

martedì 26 gennaio 2021

operativi i siti Ecobonus 2021 e Bonus Casa 2021

Operativi i siti


per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi di efficienza energetica con 
fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle detrazioni fiscali. 

Il termine per l'invio dei dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori; 

per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021, 
il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021.

All’ENEA debbono essere inviati:

- i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere inseriti sulla sezione ecobonus;

- i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sulla sezione bonus casa.

I siti Ecobonus 2021 
e Bonus Casa 2021sono raggiungibili dal portale
dal quale si può accedere anche al sito dedicato al Superbonus
per le detrazioni fiscali del 110%.


FAQ e vademecum sull’ecobonus aggiornati con gli ultimi provvedimenti legislativi approvati sono disponibili sul sito efficienzaenergetica.enea.it


fonte:ENEA




giovedì 26 marzo 2020

on-line sito ENEA per i lavori 2020

E’ operativo il NUOVO SITO detrazionifiscali.enea.it per inviare all’ENEA i dati sugli interventi conclusi nel 2020.
Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, i 90 giorni per l’invio decorrono dal 25 marzo 2020, data di attivazione del nuovo sito.

All’ENEA debbono essere inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per ECOBONUS, BONUS FACCIATE E BONUS CASA. In particolare:
  • i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati per il  “bonus facciate”  (incentivi del 90%) devono essere inseriti cliccando sulla sezione  ECOBONUS
  • i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del bonus casa, ovvero delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti cliccando sulla sezione BONUS CASA
Per eventuali quesiti e approfondimenti di natura tecnica e procedurale, l’ENEA ha reso disponibili sul sito detrazionifiscali.enea.it
Inoltre, per particolari esigenze ENEA ha creato una finestra per il cittadino: il lunedì e il mercoledì (dalle 12.00 alle15.00) è possibile inviare quesiti cliccando sui link in verde che compare alla pagina https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti/quesiti-di-natura-tecnico-procedurale.html

giovedì 13 febbraio 2020

Guida pratica ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici by ENEA


È online la Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici per amministratori di condominio predisposta da ENEA e ISNOVA per semplificare il percorso di efficientamento energetico nei circa 2 milioni di condomini italiani, dove vivono 22 milioni di persone.



“Questa guida intende presentare agli amministratori - ma anche a tutti gli altri ‘attori’ del condominio, dal singolo condòmino, ai consiglieri fino alla stessa assemblea condominiale - gli strumenti pratici che consentano scelte informate sulle opportunità di investire in riqualificazione energetica degli edifici, per ridurre gli sprechi e concretizzare il potenziale di efficientamento tecnico-economico esistente”, sottolinea Ilaria Bertini, direttore del dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell’ENEA.

Realizzato con linguaggio semplice, il manuale si articola in 5 capitoli con un allegato tecnico-normativo: energia e abitare; meccanismi d’incentivazione; esempi d’intervento; sensibilizzare l’assemblea dei condomini verso l’uso consapevole dell’energia; Condomini +4.0 ovvero l’app ENEA per la riqualificazione degli edifici. Particolarmente utile per gli amministratori di condominio e i professionisti del settore è il capitolo “Meccanismi d’incentivazione” dedicato alle detrazioni fiscali (ecobonus, bonus casa, bonus facciate) e agli incentivi che prende in considerazione la totalità delle più recenti novità normative e che, grazie al formato e-book, prevede l’aggiornamento automatico degli eventuali adeguamenti normativi e procedurali.


La guida è stata realizzata nell’ambito della campagna nazionale Italia in Classe A finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA (ex art. 13 dgls 102/2014).

Per scaricare la Guida:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/pubblicazioni/online-guida-pratica-per-gli-amministratori-di-condominio

lunedì 19 febbraio 2018

#EFFICIENZA_ENERGETICA_2018 #DETRAZIONI by ENEA

Sulla Gazzetta ufficiale n.302 del 29.12.2017 è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) che integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova legge:




Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:
  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  • schermature solari,
  • caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al 65% l’aliquota per:
  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
  • generatori d’aria a condensazione.
  • Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:
  • gli interventi di tipo condominiale,
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. 
Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. 
Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

E’ attesa a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri che devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali e di controllo. 
A seguito di ciò verrà aggiornato il sito per la trasmissioni dei dati, i vademecum dei singoli interventi e tutto il materiale tecnico-informativo.