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mercoledì 24 ottobre 2012

Operativo anche il Fondo Pensione Sirio (previdenzacomplementare)

Dal 18 ottobre 2012 il Fondo Sirio è pienamente operativo e può raccogliere le adesioni. Dopo Espero, il Fondo pensione complementare per i dipendenti della scuola e Perseo, il Fondo dei dipendenti degli Enti Locali e Sanità, con la piena operatività di Sirio, il fondo negoziale destinato ai dipendenti pubblici ministeriali, dipendenti del Superinps, Inail, dell’Università, Sperimentazione e Ricerca, delle Agenzie Fiscali e del Demanio  ed altri, finalmente, con anni di ritardo, anche il panorama della previdenza integrativa del settore pubblico è completo Ora tutti i dipendenti pubblici possono finalmente accedere alla previdenza complementare.

SIRIO (www.fondopensionesirio.it) è il Fondo pensione complementare iscritto all’Albo della Covip con il n. 165, è una Associazione riconosciuta che opera in regime di contribuzione definita accumulata secondo il principio della capitalizzazione individuale e non ha scopo di lucro. 
SIRIO  è il  Fondo Nazionale di Previdenza Complementare  per i Lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ENAC e del CNEL ed  è finalizzato all’erogazione  di una rendita integrativa. E’ in corso di perfezionamento l’adesione dell’Università e Ricerca, Agenzia Fiscali e Coni.  L’adesione  è libera e volontaria. La partecipazione è disciplinata dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (per i pubblici dipendenti) e dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (per i dipendenti privati), consente all’iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Lo scopo è quello di garantire agli associati il mantenimento di una copertura previdenziale che, integrata a quella del sistema pubblico ( che è bene sapere non potrà più corrispondere al 70-80% dell’ultima retribuzione come è stato finora, ma non supererà il 40-50% della stessa), possa garantire un dignitoso tenore di vita ai lavoratori nel momento del pensionamento.

Effettivamente fino ad oggi l’adesione ai Fondi Pensione
 era un’opportunità, oggi diventa una necessità.
  
Bisogna vedere che effetto combinato avranno l’irruzione di Perseo e Siro nello scenario praticamente stagnante della previdenza complementare italiana.
 Fino ad oggi solo  i prodotti assicurativi, in testa i  Pip (Piani individuali di previdenza), continuano  a crescere. Nei primi sei mesi dell’anno hanno fatto registrare  158 mila nuovi iscritti. E’ chiaro che essendo prodotti assicurativi di compagnie di assicurazioni che hanno come fine, legittimo e legale, il guadagno, dispongono di una strutturata rete di collocatori in grado di fare nuove adesioni. Ma i Pip non risolvono che in parte di problema della previdenza integrativa. Sono una buona possibilità, a parer mio, per i lavoratori autonomi e parasubordinati che non hanno il Tfr e neppure il contributo del datore di lavoro.
 Per gli altri invece, i lavoratori dipendenti,  il punto di riferimento è l’adesione ad un fondo di categoria che si finanzia con il Tfr maturato dall’iscrizione in avanti si ha diritto ad un contributo aggiuntivo dell’1% sulla retribuzione a carico del datore di lavoro, oltre ad usufruire dei benefici fiscali che sono comunque uguali anche ai Pip. Per invogliare adesioni  a Perseo e Sirio  entro il primo anno di vita del Fondo, si ha  diritto per un anno ad un ulteriore 1% di contribuzione a carico del datore di lavoro;  se si aderisce nel secondo anno di vita del fondo il contributo aggiuntivo, sempre per 12 mesi, sarà dello  0,50%.
 In più i ministeriali ed i dipendenti della sanità ed enti locali che optano per la previdenza complementare  hanno diritto ad un ulteriore contributo aggiuntivo dell’1,5% calcolato  su base TFS, il trattamento di fine servizio dei pubblici.
 La recente  sentenza della Corte Costituzionale ( n. 223/2012) che ha esteso il TFR a tutti i lavoratori pubblici e che dovrebbe comportare la restituzione dei contributi del 2,5% riscossi dal 2011 in poi,  annullerebbe l’opzione e farebbe venir meno al contributo aggiuntivo.
 Finora nè il governo né l’Inps ex gestione Inpdap hanno  preso una posizione su entrambi i punti. Sarebbe un grosso danno se si decidesse di eliminare il contributo aggiuntivo dellì1,5%. Sarebbe la cartina di tornasole di come l’esecutivo, al  di là delle pubbliche dichiarazioni fatte nei convegni, sostanzialmente frena su questa partita per non addossarsi nuovi oneri.
Tuttavia nonostante questi problemi il Fondo Sirio si appresta a fare una campagna di educazione previdenziale spiegando a tutti l’importanza di una pianificazione previdenziale e  i vantaggi dell’adesione alla previdenza complementare. L’ex Inpdap può svolgere un ruolo di supporto fondamentale, non solo per i compiti che la legge le assegna, come la contabilizzazione dei montanti, ma anche quelli relativi ad una specifica attività di consulenza previdenziale che può svolgere in condizioni di assoluta terzietà.

martedì 10 gennaio 2012

Spese di giustizia: è scattato il rincaro

Dal 1° gennaio 2012 è scattato il nuovo aumento delle spese di giustizia. Per effetto della legge 183/11 il contributo unificato aumenta della metà nei giudizi d'impugnazione e raddoppia nei processi in Cassazione (fuori dai casi di esenzione ex art. 10, c. 6 bis, dpr 115/02, nelle cause di fronte alla Suprema corte è dovuto pure un importo pari a 168 euro). I rincari previsti per i giudizi di impugnazione e di legittimità si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente al primo gennaio 2012.
Altra novità, con la modifica al terzo comma dell'articolo 14 del dpr 115/02: l'importo complessivo dovuto a titolo di contributo unificato può aumentare nel corso della causa di fronte a un atto che ne fa incrementare il valore. Ad esempio la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale oppure formula chiamata in causa facendone così aumentare il valore, è tenuta a fare una dichiarazione ad hoc e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Altrettanto vale per le altre parti processuali, che risultano tenute alla dichiarazione e al versamento contestuale di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo. È l'articolo 28 della legge di stabilità a modificare alcune disposizioni in materia di contributo unificato nel testo unico in materia di spese di giustizia. Gli importi del contributo unificato con i relativi scaglioni dei procedimenti (su queste somme scattano gli aumenti previsti)sono : 37 euro per i processi di valore fino a 1.100 euro, oltre che per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 C.p.c., e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 898/70; 85 euro per i processi di valore compreso fra 1.100 e 5.200 euro, oltre che per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, C.p.c, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 898/70; 206 euro per i processi di valore compreso fra 5.200 e 26 mila euro, oltre che per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; 450 euro per i processi di valore compreso fra 26 mila e 52 mila euro e per i processi civili di valore indeterminabile; 660 euro per i processi di valore compreso fra 52 mila e 260 mila euro; 1.056 euro per i processi di valore compreso fra 260 mila e 520 mila euro; 1.466 euro per i processi di valore superiore a 520 mila euro.