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martedì 5 gennaio 2016
ACCERTAMENTI dal 2016 con la Legge di Stabilità cambiano i tempi (schema riepilogativo) fonte:fiscal-focus
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mercoledì 15 agosto 2012
I controlli fiscali (ADUC)
L’attività di controllo degli uffici finanziari (ACCERTAMENTO) ha per oggetto l’insieme complessivo delle imposte previste dal nostro sistema, ossia quelle dirette (Irpef, Ires ed Irap), quelle indirette (Iva, registro, ecc.), nonché le imposte erariali e locali (Imu). Essa si basa principalmente sulla verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle denunce presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, svolta attraverso una serie di accertamenti più o meno mirati.
Ai fini di tale attività istruttoria, l’amministrazione finanziaria si avvale dei dati reperiti attraverso l’Anagrafe Tributaria, un sistema informativo che registra per ogni contribuente, individuato in base al codice fiscale:
- le dichiarazioni presentate annualmente;
- gli accertamenti svolti dagli uffici finanziari;
- le ispezioni operate dalla Guardia di Finanza;
- le attività bancarie eventualmente registrate.
I controlli in tema di imposte dirette sono disciplinati dal DPR n. 600/1973, le cui norme in materia sono in gran parte richiamate anche dalla normativa Iva. Devono essere svolti entro precisi termini decadenziali e nel rispetto delle garanzie previste alla legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Dal gennaio 2012 i controlli sono esecutivi (01) per gli atti scompare sia l’iscrizione a ruolo sia la successiva cartella di pagamento in quanto è lo stesso accertamento che diviene esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati, sempre entro il termine di presentazione del ricorso . I controlli sono :
1) CONTROLLO AUTOMATICO (art. 36-bis DPR n. 600/1973) (01)
Questa prima forma di controllo, definita nella prassi ”liquidazione della dichiarazione”, deve effettuarsi entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo e riguarderà la totalità delle dichiarazioni pervenute all’amministrazione finanziaria. Consiste in unaverifica informatizzata dei dati forniti dal contribuente nella dichiarazione, che vengono confrontati con gli elementi in possesso dell’Anagrafe Tributaria al fine di rilevare eventuali vizi formali (es. versamenti inesatti o intempestivi, errori di calcolo sulla base imponibile o sull’ammontare di detrazioni o deduzioni).
Qualora riscontri un’irregolarità di questo tipo, l’ufficio finanziario ne informerà l’interessato mediante un avviso di liquidazione, col quale determinerà la maggiore imposta a suo carico ovvero rettificherà il credito richiesto a rimborso, concedendogli un termine di 30 giorni per regolarizzare la dichiarazione già presentata. L’avviso in questione ha insomma il duplice fine di:
- evitare l’insorgere di un vero e proprio contenzioso fra il fisco e il contribuente, consentendo la preventiva risoluzione della questione (con eventuale versamento in autoliquidazione della maggiore imposta dovuta e pagamento di una sanzione ridotta al 10% anzichè al 30%);
- evitare che il contribuente possa ripetere lo stesso errore nella dichiarazione successiva.
2) CONTROLLO FORMALE (art. 36-ter DPR n. 600/1973) (01)
Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ed in seguito alla liquidazione automatica della stessa, l’ufficio finanziario potrà se del caso svolgere un ulteriore accertamento, chiedendo al contribuente di produrre documentazione scritta a giustificazione di quanto dichiarato (es. ricevute di versamento, di spese sanitarie, ecc.). Questo controllo, a differenza di quello automatico, non riguarderà la generalità dei contribuenti, ma soltanto alcuni di essi, individuati sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze.
Anche in questo caso l’ufficio finanziario notificherà un avviso di liquidazione dell’eventuale maggior debito dovuto dal contribuente, il quale avrà la possibilità di pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con la sanzione ridotta al 20% anziché al 30%.
Il versamento delle somme dovute in seguito ai controlli automatici delle dichiarazioni può essere rateizzato (articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997).
LA RATEIZZAZIONE - IL SERVIZIO
COME E QUANDO
LA DECADENZA DEL BENEFICIO
3) CONTROLLO SOSTANZIALE (art. 31-45 DPR n. 600/1973 e artt. 51-52 DPR n. 633/1972 in materia di Iva)
Se in sede di controllo formale vengono riscontrate delle anomalie che ad avviso dell’amministrazione finanziaria necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio, questa potrà infine procedere ad un controllo di merito, realizzato dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Guardia di Finanza,che opera anche in veste di polizia giudiziaria. Essi potranno esercitare i propri poteri istruttori:
- presso il proprio ufficio, invitando il contribuente o terzi a comparire, a compilare questionari o ancora a trasmettere atti o documenti rilevanti in loro possesso;
- presso il contribuente o terzi, ispezionandone il domicilio o i locali in cui esercitano la loro attività commerciale o professionale;
- mediante indagini bancarie sui conti correnti degli interessati (l’art. 18 della legge 413/1991 ha abolito a tal riguardo il segreto bancario);
- attraverso la richiesta di informazioni a soggetti terzi, pubblici (es. enti pubblici, organi di giustizia, amministrazioni finanziarie di altri stati UE) o privati, eventualmente incaricati di pubbliche funzioni (es. assicurazioni, notai, conservatori di registri immobiliari, agenti della riscossione).
-> L’istruttoria si concluderà, qualora l’amministrazione finanziaria riscontri delle anomalie, con unavviso di accertamento notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla).
Tale avviso dal 1 ottobre 2011 può essere emesso con efficacia immediatamente esecutiva.
Ai fini di tale attività istruttoria, l’amministrazione finanziaria si avvale dei dati reperiti attraverso l’Anagrafe Tributaria, un sistema informativo che registra per ogni contribuente, individuato in base al codice fiscale:
- le dichiarazioni presentate annualmente;
- gli accertamenti svolti dagli uffici finanziari;
- le ispezioni operate dalla Guardia di Finanza;
- le attività bancarie eventualmente registrate.
I controlli in tema di imposte dirette sono disciplinati dal DPR n. 600/1973, le cui norme in materia sono in gran parte richiamate anche dalla normativa Iva. Devono essere svolti entro precisi termini decadenziali e nel rispetto delle garanzie previste alla legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Dal gennaio 2012 i controlli sono esecutivi (01) per gli atti scompare sia l’iscrizione a ruolo sia la successiva cartella di pagamento in quanto è lo stesso accertamento che diviene esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati, sempre entro il termine di presentazione del ricorso . I controlli sono :
1) CONTROLLO AUTOMATICO (art. 36-bis DPR n. 600/1973) (01)
Questa prima forma di controllo, definita nella prassi ”liquidazione della dichiarazione”, deve effettuarsi entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo e riguarderà la totalità delle dichiarazioni pervenute all’amministrazione finanziaria. Consiste in unaverifica informatizzata dei dati forniti dal contribuente nella dichiarazione, che vengono confrontati con gli elementi in possesso dell’Anagrafe Tributaria al fine di rilevare eventuali vizi formali (es. versamenti inesatti o intempestivi, errori di calcolo sulla base imponibile o sull’ammontare di detrazioni o deduzioni).
Qualora riscontri un’irregolarità di questo tipo, l’ufficio finanziario ne informerà l’interessato mediante un avviso di liquidazione, col quale determinerà la maggiore imposta a suo carico ovvero rettificherà il credito richiesto a rimborso, concedendogli un termine di 30 giorni per regolarizzare la dichiarazione già presentata. L’avviso in questione ha insomma il duplice fine di:
- evitare l’insorgere di un vero e proprio contenzioso fra il fisco e il contribuente, consentendo la preventiva risoluzione della questione (con eventuale versamento in autoliquidazione della maggiore imposta dovuta e pagamento di una sanzione ridotta al 10% anzichè al 30%);
- evitare che il contribuente possa ripetere lo stesso errore nella dichiarazione successiva.
2) CONTROLLO FORMALE (art. 36-ter DPR n. 600/1973) (01)
Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ed in seguito alla liquidazione automatica della stessa, l’ufficio finanziario potrà se del caso svolgere un ulteriore accertamento, chiedendo al contribuente di produrre documentazione scritta a giustificazione di quanto dichiarato (es. ricevute di versamento, di spese sanitarie, ecc.). Questo controllo, a differenza di quello automatico, non riguarderà la generalità dei contribuenti, ma soltanto alcuni di essi, individuati sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze.
Anche in questo caso l’ufficio finanziario notificherà un avviso di liquidazione dell’eventuale maggior debito dovuto dal contribuente, il quale avrà la possibilità di pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con la sanzione ridotta al 20% anziché al 30%.
Il versamento delle somme dovute in seguito ai controlli automatici delle dichiarazioni può essere rateizzato (articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997).
LA RATEIZZAZIONE - IL SERVIZIO
COME E QUANDO
LA DECADENZA DEL BENEFICIO
3) CONTROLLO SOSTANZIALE (art. 31-45 DPR n. 600/1973 e artt. 51-52 DPR n. 633/1972 in materia di Iva)
Se in sede di controllo formale vengono riscontrate delle anomalie che ad avviso dell’amministrazione finanziaria necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio, questa potrà infine procedere ad un controllo di merito, realizzato dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Guardia di Finanza,che opera anche in veste di polizia giudiziaria. Essi potranno esercitare i propri poteri istruttori:
- presso il proprio ufficio, invitando il contribuente o terzi a comparire, a compilare questionari o ancora a trasmettere atti o documenti rilevanti in loro possesso;
- presso il contribuente o terzi, ispezionandone il domicilio o i locali in cui esercitano la loro attività commerciale o professionale;
- mediante indagini bancarie sui conti correnti degli interessati (l’art. 18 della legge 413/1991 ha abolito a tal riguardo il segreto bancario);
- attraverso la richiesta di informazioni a soggetti terzi, pubblici (es. enti pubblici, organi di giustizia, amministrazioni finanziarie di altri stati UE) o privati, eventualmente incaricati di pubbliche funzioni (es. assicurazioni, notai, conservatori di registri immobiliari, agenti della riscossione).
-> L’istruttoria si concluderà, qualora l’amministrazione finanziaria riscontri delle anomalie, con unavviso di accertamento notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla).
Tale avviso dal 1 ottobre 2011 può essere emesso con efficacia immediatamente esecutiva.
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lunedì 20 febbraio 2012
Accertamenti e controlli fiscali: dal 31/12/2011 è prescritto l’anno 2006
Accertamenti e controlli fiscali: dal 31/12/2011 è prescritto l’anno 2006:
Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In ipotesi di omessa dichiarazione, il termine coincide invece con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
È chiaro che il termine, avendo natura decadenziale, non può essere interrotto per nessuna ragione, per cui, qualora gli avvisi di accertamento non venissero notificati entro il termine fissato dalle norme indicate, essi sarebbero nulli, senza possibilità alcuna di sanatoria.
Alla luce di ciò e ferme restando le cause di proroga potenzialmente applicabili, è possibile affermare che:
- per le dichiarazioni presentate, il 31 dicembre 2011 decade il periodo d’imposta 2006;
- per le dichiarazioni omesse, il 31 dicembre 2011 decade il periodo d’imposta 2005.
La necessità di rispettare termini decadenziali non concerne solo gli avvisi di accertamento, ma anche le cartelle di pagamento, la cui notifica deve sottostare ai termini di cui all’art. 25 del DPR 602/73, precisamente:
- 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le attività di liquidazione automatica della dichiarazione (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
- 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le attività di controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73).
In riferimento a queste ultime due fattispecie, è il caso di rilevare che gli unici termini che devono essere rispettati sono quelli ex art. 25 del DPR 602/73, e non quelli indicati negli artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, che hanno natura meramente ordinatoria.
Attenzione alle cause di proroga
Allora, con riferimento alle cartelle di pagamento, ne deriva che:
- per le liquidazioni automatiche delle dichiarazioni, il 31 dicembre 2011 decade il periodo d’imposta 2007;
- per i controlli formali, il 31 dicembre 2011 decade l’annualità 2006.
Per un chiaro quadro dei termini in scadenza, si vedano le tabelle allegate, distinte per avvisi di accertamento e per cartelle di pagamento.
Tanto premesso, occorre tenere nella dovuta considerazione le cause di proroga del potere di accertamento, tra le quali spicca il raddoppio dei termini per violazioni penali.
Se il funzionario dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza rinviene seri (si ripete, seri e non immaginari) indizi di reato, il termine, per le dichiarazioni presentate, diviene del 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La norma istitutiva del raddoppio è stata ritenuta conforme a Costituzione in quanto, come noto, il Giudice delle Leggi ha sancito che il raddoppio si può verificare anche se la notizia di reato è emersa a periodi “ordinari” già decaduti (si veda “Raddoppio dei termini anche per gli anni già decaduti“ del 26 luglio 2011).
Pertanto, se vi è il fumus di reato, il 2006 decadrebbe non il 31 dicembre di quest’anno ma il 31 dicembre del 2015.
Vi è da dire che il raddoppio dei termini non può mai operare per l’IRAP, siccome le potenziali evasioni di tale imposta non hanno rilievo penale.
Fonte: Eutekne
giovedì 26 gennaio 2012
Dal 2012 accertamenti fiscali solo esecutivi
Dal 2012 accertamenti fiscali solo esecutivi:

Dal primo gennaio 2012, anche se è entrata in vigore già dal primo ottobre dell’anno scorso e che riguardava i periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, tutti gli accertamenti in materia di imposte sui redditi e Iva, tranne rare eccezioni, sono tutti accertamenti esecutivi.
In base alle indicazioni diffuse rimangono, però, esclusi gli accertamenti relativi ad altri tributi – quali imposta di registro o di bollo – e quelli non emessi dall’agenzia delle Entrate (dogane o enti locali).
Per i nuovi atti scompare sia l’iscrizione a ruolo sia la successiva cartella di pagamento in quanto è lo stesso accertamento che diviene esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati, sempre entro il termine di presentazione del ricorso.
Continua a leggere: Dal 2012 accertamenti fiscali solo esecutivi (...)
Accertamenti esecutivi alle porte: arrivano i primi avvisi. Dopo 30 giorni palla a Equitalia: Il nuovo accertamento esecutivo bussa alla porta dei contribuenti. In questi giorni stanno arrivando, da parte dell’Agenzia delle entrate, ai [...]
Accertamento esecutivo: attenzione alla notifica:

Accertamento esecutivo. L’accertamento esecutivo ex art. 29 D.L. 78/2010 (L. 122/2010), ovvero la nuova procedura di riscossione che accorpa l’avviso e la cartella, ha cominciato ad essere operativa, a partire dal 1° ottobre 2011, per alcuni tributi (imposte sui redditi, IVA ed IRAP) e con… (segue)
Dal primo gennaio 2012, anche se è entrata in vigore già dal primo ottobre dell’anno scorso e che riguardava i periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, tutti gli accertamenti in materia di imposte sui redditi e Iva, tranne rare eccezioni, sono tutti accertamenti esecutivi.
In base alle indicazioni diffuse rimangono, però, esclusi gli accertamenti relativi ad altri tributi – quali imposta di registro o di bollo – e quelli non emessi dall’agenzia delle Entrate (dogane o enti locali).
Per i nuovi atti scompare sia l’iscrizione a ruolo sia la successiva cartella di pagamento in quanto è lo stesso accertamento che diviene esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati, sempre entro il termine di presentazione del ricorso.
Continua a leggere: Dal 2012 accertamenti fiscali solo esecutivi (...)
Accertamenti esecutivi alle porte: arrivano i primi avvisi. Dopo 30 giorni palla a Equitalia: Il nuovo accertamento esecutivo bussa alla porta dei contribuenti. In questi giorni stanno arrivando, da parte dell’Agenzia delle entrate, ai [...]
Accertamento esecutivo: attenzione alla notifica:
Accertamento esecutivo. L’accertamento esecutivo ex art. 29 D.L. 78/2010 (L. 122/2010), ovvero la nuova procedura di riscossione che accorpa l’avviso e la cartella, ha cominciato ad essere operativa, a partire dal 1° ottobre 2011, per alcuni tributi (imposte sui redditi, IVA ed IRAP) e con… (segue)
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martedì 17 gennaio 2012
TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO
TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO:
L'accertamento, disciplinato dal D.P.R. 600/1973 è quel procedimento attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate, determina l'imponibile e successivamente l'imposta a carico del contribuente. Nell'ambito del controllo sostanziale, l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi a volte anche degli Agenti della Guardia di Finanza, cerca di ricostruire la capacità di spesa attraverso l'analisi di una serie di dati ottenuti dall'anagrafe tributaria, dalle banche a da accessi ispettivi e verifiche.
In merito agli accertamenti, c'è da sottolineare che ne esistono diversi a seconda delle tipologie dei redditi da accertare e sia in base alle modalità con le quali vengono effettuate. Si può parlare quindi di:
- accertamento analitico che viene discilplinato dal D.P.R. 600/1973 articolo 38 comma 2. Con tale tipologia di accertamento l'Agenzia delle Entrate cerca di ricostruire il reddito imponibile del contribuente basandosi sulle diverse compomenti del reddito stesso. Tale tipo di procedimento può essere impiegato dall'Agenzia quando questa è in grado di conoscere le distinte fonti di reddito del contribuente.
- accertamento sintetico previsto dall'articolo 38 comma 4 che rappresenta quel procedimento con il quale si cerca di ricostruire il reddito complessivo del contribuente basandosi su fatti, elementi e circostanze. Tra gli strumenti applicabili nel procedimento dell'accertamento sintetico vi è sicuramentte il redditometro che costituisce quello strumento che cerca di ricostruire il reddito del contribuente in base al tenore di vita dello stesso.
- accertamento analitico contabile, previsto dall'articolo 39 comma 1 lettera c del D.P.R. 600/73 che viene impiegato per accertare i redditi d'impresa sulla base della contabilità dell'azienda e procedendo a rettificare le singole componenti del reddito.
- accertamento induttivo-extracontabile previsto dall'articolo 39 comma 2 che viene invece impiegato nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria non considera attendibile la contabilità nel suo complesso. Questo tipo di accertamento si può applica al verificarsi di 4 eventi:
- mancata dichiarazione del reddito d'impresa;
- quando a seguito del verbale di ispezione il contribuente ha sottratto una o più scritture contabili;
- quando le omissioni o le irregolarità formali a seguito di ispezione sono così gravi da farsi che tali scritture vengano considerate inattendibili.
- accertamento analitico-induttivo previsto dall'articolo 39 comma 1 lettera d impiegato per accertare i redditi d'impresa andando a rettificare le singole componenti di reddito. L'Accertamento analitico induttivo può essere eseguito in presenza di semplici ma gravi presunzioni, in presenza di gravi incogruenze tri i ricavi e/o dei costi, e in presenza di incogruenza con il reddito presunto dagli studi di settore.
In merito agli accertamenti, c'è da sottolineare che ne esistono diversi a seconda delle tipologie dei redditi da accertare e sia in base alle modalità con le quali vengono effettuate. Si può parlare quindi di:
- accertamento analitico che viene discilplinato dal D.P.R. 600/1973 articolo 38 comma 2. Con tale tipologia di accertamento l'Agenzia delle Entrate cerca di ricostruire il reddito imponibile del contribuente basandosi sulle diverse compomenti del reddito stesso. Tale tipo di procedimento può essere impiegato dall'Agenzia quando questa è in grado di conoscere le distinte fonti di reddito del contribuente.
- accertamento sintetico previsto dall'articolo 38 comma 4 che rappresenta quel procedimento con il quale si cerca di ricostruire il reddito complessivo del contribuente basandosi su fatti, elementi e circostanze. Tra gli strumenti applicabili nel procedimento dell'accertamento sintetico vi è sicuramentte il redditometro che costituisce quello strumento che cerca di ricostruire il reddito del contribuente in base al tenore di vita dello stesso.
- accertamento analitico contabile, previsto dall'articolo 39 comma 1 lettera c del D.P.R. 600/73 che viene impiegato per accertare i redditi d'impresa sulla base della contabilità dell'azienda e procedendo a rettificare le singole componenti del reddito.
- accertamento induttivo-extracontabile previsto dall'articolo 39 comma 2 che viene invece impiegato nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria non considera attendibile la contabilità nel suo complesso. Questo tipo di accertamento si può applica al verificarsi di 4 eventi:
- mancata dichiarazione del reddito d'impresa;
- quando a seguito del verbale di ispezione il contribuente ha sottratto una o più scritture contabili;
- quando le omissioni o le irregolarità formali a seguito di ispezione sono così gravi da farsi che tali scritture vengano considerate inattendibili.
- accertamento analitico-induttivo previsto dall'articolo 39 comma 1 lettera d impiegato per accertare i redditi d'impresa andando a rettificare le singole componenti di reddito. L'Accertamento analitico induttivo può essere eseguito in presenza di semplici ma gravi presunzioni, in presenza di gravi incogruenze tri i ricavi e/o dei costi, e in presenza di incogruenza con il reddito presunto dagli studi di settore.
sabato 14 gennaio 2012
Ripartono i controlli sui condoni 2002
Ripartono i controlli sui condoni 2002:
L'agenzia delle Entrate ha diramato la circolare del 13/01/2012
(«Attività di controllo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sui periodi d'imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge...
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