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domenica 3 febbraio 2013

Permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di documentata grave infermità (ORIZZONTESCUOLA)


È applicabile ai dipendenti della scuola l’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 che prevede 3 giorni di permesso retribuito in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente? 
Tali giorni sono aggiuntivi o alternativi a quelli già previsti per motivi personali o familiari?
L’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 
stabilisce che: “i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica”.
Il D.M. n. 278/2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), all’art. 1 commi 1 e 2 precisa che:
La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici”.
Il comma 7 dell’art. 15 del CCNL/2007, afferma che “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.”
Fra questi si deve considerare il permesso previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 53/2000 citata.
Pertanto, i 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi, possono essere fruiti dal personale della scuola e si possono aggiungere (non sono quindi ad essi alternativi) ai 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari (art. 15/2).
Per ciò che riguarda la definizione di “grave infermità” e la relativa documentazione, si suggerisce di leggere la nota del Ministero del Lavoro n. 25/I/0016754 del 25.11.2008. (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D7229E28-799D-4A41-9DC7-B6758A4115E6/0/precisazioni.pdf)
Bisogna però precisare che dell’art. 4, comma 1 della Legge 53/2000 e dell’art. 1 del D.M. n. 278/2000 non è possibile applicare al Comparto Scuola le modalità di fruizione dei 3 giorni retribuiti nel caso si tratti di decesso del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Gli artt. citati, infatti, affermano che tali giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso.
Tali giorni, a differenza di quelli per “grave infermità”, sono espressamente previsti dal CCNL/2007.
Infatti gli artt. 15/1 (personale a tempo indeterminato) e 19/7 (personale a tempo determinato) affermano che il dipendente ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 3 giorni di permessi retribuiti per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
Il CCNL/2007, rispetto alla normativa sopra richiamata, contiene una maggiore tutela per il dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato anche sotto il profilo quantitativo, poiché prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso per “ogni evento luttuoso” (offre quindi la possibilità di potere utilizzare i permessi medesimi in relazione a ciascun episodio luttuoso).
Tali giorni, oltretutto, possono essere fruiti anche in modo frazionato.
Pertanto, l’art. 1 del D.M. n. 278/2000 si deve applicare solo nel caso i permessi per lutto non siano previsti dai Contratti Nazionali di comparto o se ritenuti più favorevoli.
In altre parole, dal momento che il Contratto del comparto Scuola prevede esplicitamente i giorni di permesso retribuiti per lutto (artt. 15 e 19) e per gli stessi non prescrive né che siano cumulati con quelli dell’infermità, né tanto meno che siano fruiti entro sette giorni dal decesso, il D.M. citato non è applicabile al personale della scuola.
In questa risposta abbiamo anche esaminato la questione di quando poter fruire dei 3 giorni. (http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/01/07/i-3-giorni-di-permesso-per-lutto-sono-retribuiti-anche-per-il-personale-precario/)
In conclusione, se i 3 giorni disposti dalla legge (art. 4, comma 1 della legge 53/2000 e art. 1 D.M. n. 278/2000) sono fruiti per “grave infermità” del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi , si aggiungono a quelli già previsti dal CCNL/2007 (si precisa che il diritto ai questi 3 giorni retribuiti si applica anche al personale a tempo determinato); se, invece, si tratta di fruire dei 3 giorni per decesso, bisogna applicare il CCNL/2007 perché prevede espressamente tali permessi (in questo caso non deve essere applicato il vincolo di dover fruire dei permessi entro 7 giorni dall’evento).


lunedì 28 gennaio 2013

Pensioni Insegnanti 2013: Nuova Data di Scadenza Per la Presentazione di Domande Online (dipendentistatali)

Il Miur ha pubblicato la proroga della data di scadenza per la presentazione di domande per le pensioni insegnanti 2013 al 5 febbraio. 
Nella nota, il Ministero ha annunciato la possibilità per i docenti in esubero, di accedere alle pensioni insegnanti con la normativa precedente alla Riforma Fornero. 

In ogni caso sarà necessario attendere nuove istruzioni.




Le scadenze per la presentazione di domande di pensioni insegnanti 2013 viene fissata:

  • 5 febbraio per personale docente e ATA
  • 28 febbraio dirigenti scolastici

lunedì 5 novembre 2012

Concorso scuola 2012: la domanda di iscrizione scade il 7 novembre (leggioggi)

Docenti e futuri docenti di Italia ci siamo, l’attesa, iniziata il 25 settembre con l’emissione del bando del concorso a cattedre, è quasi finita; il 7 novembre alle 14, infatti, si chiuderanno le iscrizioni per partecipare al concorso più chiacchierato degli ultimi 12 anni, non fosse altro che è l’unico dell’ultima decade nell’ ambito istruzione. 
La chiusura delle domande, tuttavia,non è definitiva, va ricordato che è obbligatorio compilarle entro la data suddetta ma questo garantisce poi la possibilità di modificarle fino al 21 novembre, visto che il ministro ha attivato la sezione dei titoli aggiuntivi solo tardivamente.

Titoli aggiuntivi che sono d’obbligo per tutti, perché anche i titoli di accesso al concorso costituiscono titoli valutabili per il concorso, quindi danno un punteggio supplementare oltre a quello che si conseguirà con la prova preselettiva on line. 
In tutto questo, ciò che non deve essere trascurato, è che le domande verranno analizzate dal ministero solo dopo lo svolgimento della prova preselettiva, quindi, d’ufficio, tutti i candidati che inviano la domanda di iscrizione sono ammessi, sarà poi compito del ministero verificare la correttezza della compilazione della
domanda on – line.

Il candidato deve dichiarare nel dettaglio tutti i titoli conseguiti e anche quelle esperienze lavorative e di formazione che gli consentono di avere un curriculum dal quale ottenere punti preziosi per la graduatoria finale, bisogna fare però attenzione e dichiarare solo informazioni verificabili ma soprattutto reali perché per le domande per cui viene riscontrato che si è dichiarato il falso si rischia anche l’accusa di truffa, quindi sarà fondamentale per ogni partecipante la massima trasparenza per non avere sorprese entro il 23 novembre, data in cui la gazzetta ufficiale renderà note le sedi, il calendario, le modalità dello svolgimento della prova preselettiva e l’archivio dalle quali saranno estratte le domande, ossia il famigerato database ministeriale.

Dunque le eventuali irregolarità della compilazione potrebbero essere comunicate entro il 23 novembre, chi non avrà ricevuto comunicazioni in merito sarà ammesso alla prova e potrà sostenere il primo step dei tre che costituiscono il concorso; prova preselettiva, scritto e orale finale. E’ importante che i candidati tengano monitorati gli avvisi della Gazzetta Ufficiale perché è l’unico mezzo di informazione che permetterà ai partecipanti del concorso di venire a conoscenza delle date e dei luoghi in cui è possibile sostenere laprima prova, quella meglio nota come computer – based.

Sono gli Usr, gli uffici scolastici regionali, le sedi deputate a certificare la regolarità delle domande inviate dei candidati che hanno superato il test preselettivo, qualora vengano riscontrate delle irregolarità o imprecisioni si riserva ad essi la decisione di espellere o meno il candidato, va ricordato che l’espulsione può avvenire in qualsiasi fase del concorso una volta superata la prima prova naturalmente. Dunque massima attenzione nel redigere tutta la sezione concernenti i titoli di accesso e quelli ulteriori.

mercoledì 26 settembre 2012

scuola 2012 : il bando ufficiale (leggioggi)


Pubblicato il bando per il concorso a cattedre 2012 (date;tappe). Il testo che specifica i criteri di ammissione al primo concorso pubblico per il personale scolastico dal 1999 è stato pubblicato dal Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca, senza subire ulteriori ritardi ai tempi annunciati.
Il bando apre all’occupazione di 11.542 posti vacanti nella scuola ed è rivolto ai soggetti già in possesso di abilitazione all’insegnamento o che abbiano conseguito laurea del vecchio ordinamento a durata quadriennale, quinquennale o di sei anni. Prevista la possibilità di accesso anche per i diplomati agli istituti magistrali non oltre il 2001/2002.
Dopo la prova di scremature generale, si aprirà la fase degli scritti e delle prove pratiche, differenziate secondo la classe di appartenenza. A ruota, coloro che avranno luce verde anche al secondo gradino del concorso, potranno accedere alla conclusiva dissertazione orale, con tanto di simulazione di una lezione di fronte agli alunni.
I posti inseriti nel bando scuola 2012 sono rivolti a 17 classi di insegnamento, che vanno dalla scuola per l’infanzia fino agli istituti superiori – o secondari di secondo grado secondo la nuova terminologia. Nelle intenzioni del ministro Profumo, con questo bando si dovrebbe chiudere la stagione delle graduatorie e del precariato nel personale scolastico.
Il concorso scolastico, infatti, dovrebbe essere replicato già in primavera e, poi, dovrebbe ripetersi regolarmenteogni due anni, nel corso dei quali verranno via via smaltite le liste degli insegnanti in attesa di un posto fisso. Infatti, negli organici della scuola i posti liberi sono in realtà il doppio di quelli messi a bando, ma il 50% verrà coperto dagli iscritti alle graduatorie e così dovrebbe succedere per i prossimi concorsi.


ALTRE INFO SUL CONCORSO SCUOLA (01)

sabato 25 agosto 2012

Scuola, concorso per 11.892 docenti. E' il primo dal 1999 - Tg24 - Sky.it


Scuola, concorso per 11.892 docenti. E' il primo dal 1999
Scuola, concorso per 11.892 docenti. E' il primo dal 1999
Dopo tredici anni un nuovo bando: verrà pubblicato il 24 settembre, a ottobre la prima fase delle selezioni. 
Dopo 13 anni un nuovo concorso per i docenti scolastici. 
Saranno 11.892 le cattedre a concorso con un bando la cui pubblicazione è prevista per il 24 settembre. 
Ma le novità per la scuola non finiscono qui: 
il Consiglio dei ministri ha infatti approvato quattro decreti presidenziali 
che prevedono nuove assunzioni per l'anno scolastico 2012-2013 - circa 22.000 persone da assumere entro il 31 agosto prossimo - e il regolamento del sistema di valutazione nazionale.Tra i requisiti principali, il possesso dell’abilitazione. I docenti non abilitati saranno inclusi, solo se gli abilitati non raggiungono il numero necessario.......[CONTINUA]