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venerdì 28 giugno 2019

dal 01/07 consumi di energia , possibile la consultazione on-line

Al via dal 1° luglio il nuovo 


'Portale Consumi' di ARERA 


il sito previsto dalla Legge di bilancio 2018, che accresce la consapevolezza dei consumatori rendendo disponibili i propri dati di consumo storici, elettrici e gas, in modo chiaro e fruibile. 

In questa prima fase il cliente potrà da subito visualizzare, anche mediante tabelle o grafici più intuitivi, i dati passati di consumo, le letture e le autoletture degli ultimi 12 mesi.
 
 È prevista inoltre la possibilità di scaricare e acquisire i dati in un formato accessibile.

Per accedere al 

Portale Consumi www.consumienergia.it 

serviranno le credenziali sicure 

del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

con nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo di accesso.


fonte ARERA

martedì 8 gennaio 2019

da 12/2018 si può scegliere il gestore internet senza dover avere il modem in bolletta 👉 http://bit.ly/2TzZjh9 #agcom #gestoritelefonici #internet #modemlibero #mikecaftorino #consumatori #tutela#mikecaftorinoinfo




da 12/2018 si può scegliere il gestore internet senza dover avere il modem in bolletta

👉 http://bit.ly/2TzZjh9

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January 08, 2019 at 10:21PM
via Instagram http://bit.ly/2CYQCHT

giovedì 1 marzo 2018

#GRATUITOPATROCINIO ASSISTENZA LEGALE A SPESE DELLO STATO #NUOVILIMITIREDDITO

Nel 2018, il Decreto del Ministero della Giustizia del 16 gennaio 2018 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 49 del 28/02/2018 stabilisce il nuovo limite di reddito per beneficiare dell’assistenza gratuita di un legale grazie al gratuito patrocinio è pari a 11.493,82 euro (nel 2017 era di 11.528,41 euro).

Introdotto in Italia con il D.P.R. n°115 del 30 maggio 2002, il patrocinio gratuito è la possibilità per la quale un cittadino può avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato, quindi in maniera totalmente gratuita.

Per essere rappresentato gratuitamente dall’ avvocato il limite del reddito, come risultato dall’ultima dichiarazione dei redditi, non deve essere superiore a 11.493,82 euro. 
Per chi fa parte di un nucleo familiare, il reddito è il risultato della somma dei redditi conseguiti lo stesso anno da ogni componente della famiglia.

Unica eccezione è rappresentata dai processi nei quali il richiedente del gratuito patrocinio sia in conflitto con gli altri membri del nucleo familiare, poiché in tal caso verrà considerato solamente il suo reddito.

Inoltre, in ambito penale il limite di reddito per la richiesta del gratuito patrocinio è elevato a 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.

venerdì 20 giugno 2014

nuovi diritti per i consumatori

In vigore dal 13 giugno nuove regole sui contratti stipulati tra consumatori e imprese, per una maggiore tutela dei cittadini soprattutto quando acquistano a distanza, con contratti telefonici e via internet, o fuori dai locali commerciali.

  • Ampliato il ruolo dell’informazione precontrattuale, come strumento necessario a garantire una scelta consapevole, 
  • richiesta una maggiore trasparenza sui prezzi
  • I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque addebito supplementare. 
  • Gli acquirenti online non dovranno pagare spese o altri costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima di effettuare l'ordine. 
  • Vietate le caselle preselezionate nelle vendite on line: attualmente i consumatori sono spesso costretti a deselezionare queste caselle se non desiderano i servizi supplementari indicati in esse. La nuova normativa vieta le caselle preselezionate.

Tra le altre novità:
  • il consumatore può esercitare il diritto al ripensamento entro un termine più ampio, che passa dagli attuali 10 a 14 giorni;
  • nel caso in cui il consumatore non sia stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il recesso viene esteso dagli attuali 60 e 90 giorni, rispettivamente dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene, a dodici mesi;
  • in caso di recesso, il venditore ha 14 giorni (invece dei 30 previsti in precedenza) per restituire le somme versate dal consumatore. Quest’ultimo disporrà di più tempo, 14 giorni invece che 10, per restituire il bene;
  • vietato applicare al consumatore aumenti di costi per acquisti effettuati con carte di credito o bancomat; analogo divieto è previsto per la tariffa telefonica su linee dedicate e messe a disposizione del consumatore da parte del venditore, in caso di vendite dirette o a distanza.
La Commissione europea ha realizzato una campagna informativa sui diritti dei consumatori, illustrati nel comunicato stampa del 13 giugno.

Le nuove norme si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

CONOSCI I TUOI DIRITTI (qui)

mercoledì 11 settembre 2013

STALKING TELEFONICO - "STOP" -

RICEVERE CHIAMATE DA NUMERI NASCOSTI NON SEMPRE E' SIMPATICO SPECIE SE LE CHIAMATE NON SI RICEVONO DA PERSONE "SIMPATICHE" , NASCE COSI' UN SERVIZIO DI RIVELAZIONE DEL "NUMERO NASCOSTO" .



UN'ARTICOLO DI RECENSIONE "QUI" - "QUI"




lunedì 9 settembre 2013

dal 01/09 a Torino dentista "LOW COST" ASL to4


articolo (pdf)

cambiano le regole sulle morosità "PER NON AVVENUTO PAGAMENTO BOLLETTE LUCE/GAS"

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha introdotto nuove regole e garanzie per assicurare ai consumatori di avere informazioni tempestive e tempistiche certe, nel caso di bollette non pagate entro la scadenza prevista. 

Con Delibera 67/2013/R/COM del 21 febbraio 2013, 
(in vigore dal 01/05/2013) intitolata :

"Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora" 
 
l'Autorità ha infatti stabilito delle nuove regole (che modificano Delibera 4/2008 per l’energia elettrica e Delibera 99/2011 per il gas) per la procedura di costituzione in mora nei confronti degli utenti che, presumibilmente, non abbiano pagate le bollette e per l'eventuale sospensione della fornitura da parte dei venditori al dettaglio di energia elettrica e di gas da loro fornita.

L'avviso di costituzione in mora "PER MANCATO PAGAMENTO CON CONSEGUENTE RISCHIO DI SOSPENSIONE UTENZA" deve essere inviato tramite lettera raccomandata in cui sia ben evidente la data di emissione della stessa. 
Nel caso in cui il venditore non fosse in grado di evidenziare tale data, la raccomandata dovrà essere inviata entro 3 giorni lavorativi dalla data contenuta nel corpo della lettera.
Inoltre (queste le principali novità):
  • il termine di pagamento ingiunto con la lettera NON puo’ essere inferiore a 15 giorni dall’invio della stessa, 5 in piu’ rispetto al termine precedentemente valido. Non solo: nella lettera deve essere specificato il giorno dal quale parte il conteggio del termine, e se esso non corrisponde all’invio (ma all’emissione) il termine minimo utile per pagare dev’essere di 20 giorni;
  • il termine entro il quale puo’ scattare la sospensione della fornitura, che ugualmente deve essere indicato nella lettera, NON puo’ essere inferiore a tre giorni lavorativi dalla scadenza utile per pagare ;
  • in caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini suddetti il fornitore deve accreditare in bolletta un indennizzo automatico :
  • 30 euro (sospensione della fornitura senza aver inviato il preavviso) 
  • 20 euro (sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi). 
In ognuno di questi casi, comunque, al cliente non potrà mai essere richiesto un ulteriore corrispettivo per la sospensione o la riattivazione della fornitura. Di tale suo nuovo obbligo il fornitore deve dare notizia nella lettera di preavviso.

giovedì 25 luglio 2013

Come cambiare compagnia assicurazione (cercassicurazione)

Cambiare compagnia di assicurazione oggi è molto semplice, grazie ai provvedimenti introdotti nel Decreto Sviluppo Bis dal Governo lo scorso anno, non esiste più il tacito rinnovo del contratto come clausola nei contratti assicurativi.

Le compagnie tradizionali generalmente utilizzavano la prassi del tacito rinnovo, ovvero la modalità di rinnovo automatico della polizza senza un’esplicita conferma da parte dell’assicurato e quindi se si voleva passare a un’altra Compagnia bisognava darne comunicazione scritta alla Compagnia.

Oggi se vogliamo cambiare compagnia assicurativa non è più necessario comunicare alla Compagnia la disdetta ufficiale del contratto.

La polizza auto o moto non deve più essere disdetta alla scadenza del contratto, anche per le Compagnie tradizionali. 


Ora per cambiare Compagnia assicurativa basta presentare alla nuova Compagnia l’attestato di rischio, che la Compagnia precedente è obbligata a inviarvi almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

Questo documento contiene, se applicabile, la storia assicurativa degli ultimi 5 anni: 

  • eventuali sinistri, 
  • tipo dei sinistri, 
  • classe di merito raggiunta e di destinazione per l'anno successivo. 

Ricordatevi che la compagnia di assicurazione è obbligata per legge a rilasciarti l'Attestato di Rischio almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza.

L’attestato di rischio è fondamentale ai fini del contratto assicurativo.

venerdì 7 giugno 2013

Ritardi tram-bus, Torino rimborsa 3 euro (fonte:ecodallecittà)

Il rimborso scatterà per ritardi a partire dai 15 minuti sui bus a intervallo, dai 30 per quelli a orario, dai 45 per i tram. 
Oppure in caso di soppressione della metropolitana. 
L'iniziativa è frutto dell'intesa tra il Comune di Torino, Il Gruppo Torinese Trasporti e le associazioni dei consumatori accreditate presso il Comune.
Un'intesa innovativa, che regola nel dettaglio i rapporti tra l'azienda e i clienti del servizio di trasporto pubblico, è stata siglata tra il Comune di Torino, Il Gruppo Torinese Trasporti e le associazioni dei consumatori accreditate presso il Comune (Acu Piemonte, Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori, Movimento Consumatori). 

La "Carta della Mobilità" presenta caratteristiche uniche nel panorama delle grandi città italiane e delle relative aziende di trasporto. 
In particolare, in relazione a specifiche tipologie di ritardo, sancisce la disponibilità al riconoscimento di un indennizzo "di natura compensativa" pari a 3 €, “mediante rilascio di un buono sconto utilizzabile per l’acquisto di tutti i servizi aziendali”.L’indennizzo sarà riconosciuto per ritardi superiori ai 15 minuti per le linee bus a intervallo, superiori ai 30 minuti per le linee bus a orario, superiori ai 45 minuti per le linee tranviarie. E’ inoltre previsto per ritardi superiori a 60 minuti per la disponibilità di mezzi sostitutivi (Planbus), in caso di sospensione del servizio metro e linea 4. I ritardi dovranno ovviamente essere imputabili all’azienda, con esclusione di quelli dovuti a cause esterne (manifestazioni, strade non percorribili etc…)

La “Carta della Mobilità” precisa anche la procedura - semplice e senza costi - per accedere ai rimborsi. Il Cliente dovrà anzitutto avanzare un reclamo entro 5 giorni inviandolo ai seguenti indirizzi:
posta elettronica gtt@gtt.to.it;
posta elettronica certificata gtt@pec.gtt.to.it;
fax 011-5764.961

martedì 31 gennaio 2012

Piano Famiglie, proroga fino al 31 luglio 2012

Prorogato l’accordo tra le Associazioni dei consumatori e l’Associazione bancaria italiana sulla sospensione delle rate dei mutui. Sarà possibile, quindi, presentare le domande per la sospensione delle rate fino al 31 luglio 2012 e l’arco temporale in cui dovranno verificarsi gli eventi che determinano l’avvio della sospensione è prorogato fino al 30 giugno 2012.

Il Piano Famiglie, siglato per la prima volta il 18 dicembre 2009 tra l’Abi e 13 Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori), è stato già prorogato nel 2011. Secondo gli ultimi dati disponibili, al 30 novembre 2011, le banche hanno sospeso oltre 55.000 mutui, garantendo alle famiglie interessate una liquidità complessiva di oltre 420 milioni di euro, pari a 7.636 euro a famiglia.

I contenuti dell’accordo restano più o meno immutati; viene soltanto rimodulato a 90 giorni (invece che 180) l’arco temporale per la definizione di ritardo nel pagamento delle rate. Le banche che aderiscono all’iniziativa sono le stesse, a meno che non comunichino all’Abi una volontà diversa.

Le parti si sono anche impegnate a promuovere emendamenti al Fondo affinché la misura sia estesa a categorie di eventi attualmente escluse ed a promuovere un confronto congiunto con i partecipanti al Tavolo di attuazione del Piano Famiglie, al quale è invitato a partecipare anche il Ministro dell’Economiaper verificare possibili miglioramenti dello strumento.

“La proroga dell’accordo che sospende il pagamento delle rate dei mutui è un segnale importante di attenzione per chi attraversa un periodo di difficoltà economiche, – commenta Antonio Longo, presidente del Movimento difesa del cittadino – in particolare alla luce anche dei preoccupanti dati ISTAT diffusi oggi, che danno una disoccupazione in aumento e soprattutto ci dicono che riguarda oltre il 31% dei giovani, prevediamo che queste situazioni cresceranno e quindi sarà necessario prevedere fin dai prossimi mesi ulteriori moratorie, allargando casi e tempi. Come Movimento difesa del cittadino stiamo elaborando proposte in questo senso che invieremo all’ABI nelle prossime settimane”.

“Adiconsum – dichiara Pietro Giordano, Segretario Generale Adiconsum – ritiene che sia ormai tempo della realizzazione di un Fondo mutualistico stabile realizzato sì con soldi pubblici, ma anche con contributi delle Fondazioni Bancarie e simbolicamente dai consumatori, che dia reali certezze a quelle famiglie che per il ridimensionamento del loro reddito per eventi come la disoccupazione, la cassa integrazione, ecc, non sono in grado di poter onorare il proprio debito”.

Giordano chiede, inoltre, alle banche di non requisire le abitazioni mettendole all’asta: “le diano in affitto per cinque anni, con canoni mensili dimezzati rispetto al mutuo alle stesse famiglie, che con la perdita dell’abitazione rischiano il lastrico”.Positiva la richiesta congiunta sia da parte di Abi che dei Consumatori al Governo di un emendamento che consenta l’accesso al Fondo del Ministero dell’Economia a coloro che non riuscissero dopo il Piano Famiglie a riprendere i pagamenti. “Adiconsum in particolare – sottolinea Giordano - ha fatto inserire nell’accordo che saranno ricercate congiuntamente tutte le misure utili per sostenere le famiglie che non possono far fronte al proprio indebitamento”. [...]