2. ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione
Per il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione il citato articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026 modifica in modo più favorevole la soglia (di seguito, franchigia) prevista dall'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del Regolamento ISEE, che riduce il valore dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare ISEE, e prevede delle maggiorazioni della scala di equivalenza più favorevoli in relazione alla presenza di figli nel nucleo familiare.
In particolare, nel calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione:
- la franchigia relativa alla casa di abitazione ai fini ISEE prevista dall’articolo 5, comma 2, quarto periodo, del Regolamento ISEE è fissata a 91.500 euro, fatta eccezione per i nuclei familiari la cui casa è ubicata nel Comune capoluogo di una delle Città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia) per i quali la franchigia è fissata a 120.000 euro.
