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venerdì 14 dicembre 2012

Casi in cui è possibile entrare in Italia senza decreto flussi ed in qualsiasi momento (art. 27 del Testo Unico) (immigrazione.eu)

La legislazione italiana in materia di immigrazione disciplina, in modo dettagliato, le ipotesi e le procedure di ingresso in Italia di cittadini extracomunitari residenti all’estero. In via ordinaria, l’ingresso in Italia è legato alla approvazione del c.d. decreto flussi, secondo quanto stabilito dall’art. 21 del D.Lvo 286/98 (ovvero Testo Unico dell’Immigrazione).

Il decreto flussi, approvato quasi ogni anno, prevede che un determinato numero di cittadini stranieri può fare ingresso attraverso la concessione del nulla osta da parte dello Sportello Unico (Prefettura) competente per territorio. La richiesta del nulla osta (che rappresenta una particolare proposta di lavoro) deve essere formulata da un datore di lavoro residente in Italia nei riguardi di un cittadino straniero residente all’estero.

Il decreto è strutturato su un limite massimo di quote ed indica la tipologia di lavoro e la nazionalità dei lavoratori interessati.

Tuttavia (fatto non noto a moltissimi stranieri e datori di lavoro italiani), oltre la procedura del decreto flussi il Testo Unico dell’Immigrazione prevede l‘ingresso in Italia in casi particolari ed in qualsiasi momento, indipendentemente dalla approvazione del decreto flussi. 
Si tratta dell’art. 27 del D.Lvo 286/98, una norma che deroga al sistema generale di attribuzione ed assegnamento delle quote e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e dei visti relativi al lavoro dipendente ed autonomo.

L’articolo di legge in questione riguarda specifiche categorie di lavoro e di lavoratori (di cui, di seguito, troverete una sintesi dettagliata), nei confronti dei quali non si applica l’art.3 comma 4 del Testo Unico (ovvero la norma sulla predeterminazione delle quote annuali).
Pertanto, in tutti questi casi e per espressa disposizione di legge, il lavoratore extracomunitario (che è in possesso dei requisiti previsti) può entrare in Italia in qualsiasi momento dell’anno, anche in assenza di decreto flussi.
E’ importante rilevare che, sebbene questa procedura prende in esame tipologie di lavoro qualificato, al suo interno sono previsti anche casi che possono o potrebbero interessare la situazione di moltissimi stranieri, i quali non pensavano di avere questa possibilità. 
L’art. 27 T.U. indica le categorie di lavoratori che possono usufruire di questa particolare procedura. Si tratta, in modo specifico di:
  1. Dirigenti e del personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere;
  2. Lettori universitari di scambio e di madrelingua;
  3. Professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
  4. Traduttori ed interpreti;
  5. Collaboratori familiari che, da almeno un anno, abbiano in corso rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di cittadinanza europea residenti all’estero e che abbiano l’esigenza di seguire in Italia il datore di lavoro al fine della prosecuzione della medesima attività lavorativa;
  6. Persone autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale e che svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;
  7. Lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano ammessi temporaneamente in Italia;
  8. Lavoratori marittimi;
  9. Lavoratori nel mondo dello spettacolo, ovvero: impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero, personale artistico o tecnico per spettacoli lirici, teatraliconcertistici o di ballettoballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento, artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive (pubbliche o private) o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioniculturali o folcloristiche;
  10. Stranieri destinati a svolgere attività sportiva professionistica presso società sportive italiane;
  11. Giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia;
  12. Persone che svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate alla pari;
  13. Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche o private.