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domenica 27 gennaio 2013

“L’INPS emana una circolare esplicativa che risolve molti dubbi sul comparto sicurezza” (informazione.it)

L'INPS, che con il messaggio 545 del 10 gennaio 2013 emana le norme di adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013. 

Il Decreto Salva ha previsto l’adozione di un regolamento per uniformare le regole per il pensionamento anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che hanno requisiti diversi che sono: 
  • il personale delle Forze armate, 
  • dell'Arma dei carabinieri, 
  • del Corpo della guardia di finanza, 
  • il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria) nonché 
  • il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

L’adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello degli anni dei contributi. 

Pertanto i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015 sono:

Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prevista dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori. 
Si evidenzia che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire il collocamento a riposo d’ufficio in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione. 
Pertanto, resta confermato il principio generale, secondo le Amministrazioni collocano in pensione il dipendente che ha raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra). 
Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.
Resta, in ogni caso, fermo il regime delle c.d. finestre mobili.

Pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

  • raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
  • raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
  • raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
  • Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze delle c.d. finestre mobili.
In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014.

giovedì 15 novembre 2012

Indennità Buonuscita Militari (esercitoitaliano-BLOG-)

L’indennità di buonuscita è la somma che corrisponde ai militari quanto terminano il servizio ed è riservata agli iscritti all’ex Inpdap, ora Inps, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato che hanno risolto il rapporto di lavoro e quello previdenziale.

Calcolo d’indennità Buonuscita

L’importo di questa prestazione viene calcolato in due quote in base all’anzianità maturata:

  • Anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 2010: questa prima quota è parti a tanti dodicesimi dell’80% della retribuzione annua lorda percepita al momento del collocamento a riposo comprensiva della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili. Bisogna sottolineare che per la realizzazione di questi calcoli viene considerato come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.
  • Anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 2011: questa seconda quota è determinata dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione contributiva annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio. In questo caso, le frazioni dell’ultimo anno di servizio vengono ridotte in modo proporzionale e, pertanto, e l’aliquota del 6,91 per cento sarà applicata alla retribuzione contributiva mensile in base alla retribuzione utile mensile.

Indennità di Buonuscita Militari: Modalità di Pagamento

L’articolo 12 della legge 122 del 2010 prevede la corrispondenza del pagamento in questo modo:
  • Se la somma è pari o inferiore a 90.000 € è previsto un unico importo
  • Se la somma lorda è superiore a 90.000 € sono previsti due importi (il primo di 90.000 € infatti e il secondo pari all’importo residuo).
  • Se la somma è uguale o superiore a 150.000 € sono previsti tre importi (il primo di 90.000 €, il secondo di 60.000 € e il terzo pari all’importo residuo).
Nel caso di pagamenti di due o tre importi, questi verranno corrisposti dopo 12 e 24 mesi, rispettivamente, dalla decorrenza del diritto al pagamento.


Come si ottiene l’indennità di Buonuscita?

Per ottenere la prestazione non è necessario fare domanda in quanto viene solitamente liquidata d’ufficio.

Fonte: INPDAP




Diritti dei Militari: passo in avanti nella legge 104 / 92 : è illegittimo rifiutare l’istanza sulla base delle vecchie circolari (esercitoitaliano-BLOG-)

Il Tar di Toscana ha fatto un passo in avanti per quel che riguarda la protezione e il riconoscimento dei diritti dei militari e dei cittadini in uniforme. Parliamo della legge n.104 / 1992 di assistenza ai famigliari disabili.     Legge 104 / 92 Militari
Si tratta di un salto qualitativo dopo il riconoscimento, da parte del Consiglio di Stato, dell’applicabilità della nuova legge n. 104/1992, in tutti i suoi punti, anche ai militari.
Vediamo la storia:
Un giorno dopo la sentenza n. 4047/2012, che riconosce la piena applicazione della legge ai cittadini in uniforme, l’amministrazione aveva disegnato una strategia per impedire l’accesso ai permessi mensili o al trasferimento di sede, per motivi di assistenza a disabili, ai militari. Cioè, non accettava le istanze degli interessati. Questo significa che visto che non aveva la possibilità di negare i benefici, obiettava l’incompletezza della domanda per non accettarla.Un’obiezione basata nei requisiti vecchi e soppressi (“continuità” ed “esclusività” dell’assistenza resa in favore del congiunto disabile). In questo modo, l’amministrazione aveva iniziato a richiedere atti di notorietà ed autocertificazioni relative ad altri familiari che, pur potendo prestare le proprie cure al congiunto portatore di handicap, risultassero però impossibilitati a farlo. In caso di mancata integrazione della documentazione richiesta, richiamando circolari e/o direttive ormai superate, l’Amministrazione sospendeva il procedimento.

Un esempio di questo atteggiamento è quello vissuto di una Caporale dell’Esercito, assistita dagli avvocati Giorgio Carta e Giuseppe Piscitelli , che dopo aver detto NO a produrre altra documentazione a sostegno della propria istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992, ha impugnato davanti al TAR Toscana l’atto di sospensione del relativo procedimento.

Il Tribunale ha accolto la richiesta della Caporale dell’Esercito considerando che “la documentazione cui l’amministrazione intimata condiziona l’ulteriore esame dell’istanza di trasferimento … attiene proprio al possesso di quei requisiti” – ossia, la “continuità” e la “esclusività” dell’assistenza – “non più richiesti dalla vigente legislazione di rango primario”. Per questo motivo, il tribunale considera che non è giustificato né legittimo “l’arresto procedimentale e motivato con riferimento a direttive interne suscettibili di ulteriore applicazione, in quanto superate dallo jus superveniens”.
Tale sentenza obbliga al Ministero della Difesa ha riattivare il procedimento e concluderlo “pronunciandosi sul merito dell’istanza di trasferimento senza ascrivere alcun rilievo ai requisiti dell’esclusività e continuità dell’assistenza».
Fonte: Grnet.it


venerdì 17 febbraio 2012

Equo indennizzo e pensioni privilegiate (INFERMITA' DI SERVIZIO) x Forze Armate , Militari


Con l’entrata in vigore della riforma, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio è demandata, ove previsto, all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL).
Sono stati abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Per il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011).

La normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti anche
per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011;
nei casi in cui non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione; al riguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini sono:
a) per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cinque anni dalla cessazione dal servizio;
b) per gli iscritti alla CTPS, cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkinsonismo; nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine (articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092); sempre nei confronti degli iscritti alla Cassa Stato resta, in ogni caso, fermo quanto precisato nella nota operativa INPDAP n. 35 del 15 ottobre 2008;
nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.


Documentazione
Nota operativa n. 35 del 15 ottobre 2008