Il Decreto Salva ha previsto l’adozione di un regolamento per uniformare le regole per il pensionamento anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che hanno requisiti diversi che sono:
- il personale delle Forze armate,
- dell'Arma dei carabinieri,
- del Corpo della guardia di finanza,
- il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria) nonché
- il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello degli anni dei contributi.
Pertanto i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015 sono:
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prevista dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori.
Si evidenzia che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire il collocamento a riposo d’ufficio in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.
Pertanto, resta confermato il principio generale, secondo le Amministrazioni collocano in pensione il dipendente che ha raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra).
Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.
Resta, in ogni caso, fermo il regime delle c.d. finestre mobili.
Resta, in ogni caso, fermo il regime delle c.d. finestre mobili.
Pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
- Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze delle c.d. finestre mobili.
