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venerdì 31 maggio 2024
mercoledì 16 marzo 2022
sabato 18 novembre 2017
RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA (INPS NEWS)
Con il msg 4488 del 10.11.2017 INPS , fornisce le istruzioni sul
Per poter accedere al servizio il richiedente deve essere in possesso del
nuovo servizio di riscatto del corso legale di laurea nelle gestioni dei dipendenti privati.
Il servizio è disponibile sul sito inps.it attraverso il percorso:
Il servizio è disponibile sul sito inps.it attraverso il percorso:
Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Riscatto di laurea.
Per poter accedere al servizio il richiedente deve essere in possesso del
PIN dispositivo.
I richiedenti saranno distinti tra
I richiedenti saranno distinti tra
Patronati e i cittadini possono accedere alle medesime funzionalità
ma ora è possibile richiedere, nello stesso modulo,
il riscatto di più corsi di studi, evitando singoli invii per ogni titolo di studio riscattabile.
Nella sezione “Consulta domande” si potranno visualizzare le informazioni di riepilogo delle domande inviate e stampare il dettaglio della domanda e la ricevuta di protocollo.
E' presente anche una funzione che permette
Nella sezione “Consulta domande” si potranno visualizzare le informazioni di riepilogo delle domande inviate e stampare il dettaglio della domanda e la ricevuta di protocollo.
E' presente anche una funzione che permette
- di simulare l’onere di riscatto (ESEMPI DAL SITO)
in particolare per i soggetti già iscritti ad una gestione previdenziale ,
il sistema consente di simulare l’onere dei soli periodi di riscatto
che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione,
sulla base dei dati immessi dall’utente.
Il costo del riscatto varia a seconda del regime previdenziale in cui si è inquadrati.
- retributivo a favore di coloro che potevano vantare almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 (il calcolo retributivo, riguarda ora solo l’anzianità acquisita sino al 31 dicembre 2011).
- contributivo chi non ha alcuna anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995
- “misto” (retributivo per i periodi sino al 1995 e contributivo per i successivi) si applica a coloro che, sempre al 31 dicembre 1995, potevano contare su una posizione assicurativa inferiore a 18 anni.
mercoledì 28 settembre 2016
#DEDUZIONE_SPESE_MEDICHE_DISABILI #A_d_E #NUOVE_SPECIFICHE
fornisce chiarimenti relativi
alla deducibilità, delle spese mediche e di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione,
sostenute dai soggetti indicati all’art. 3 della legge n. 104 del 1992.
La certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore
di handicap ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 1
è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo richiesto .
Il riconoscimento della invalidità civile
invece non è sufficiente a dare diritto alla deduzione,
come già precisato in passato con la circ.n. 55/E/2001,
poiché l’accertamento della invalidità civile è inerente
alla valutazione del grado di capacità lavorativa.
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RIS.AG.EN. N.79/E 23/09/2016,
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giovedì 3 marzo 2016
DETRAZIONI / DEDUZIONI , A.d.E. pubblica una CIRC. PER I CAF
L'A.d.E. con la Circ. 3/E del 02/03/2016 fornisce risposte ad alcuni quesiti relativi
a spese detraibili e deducibili formulati dai Caf e dagli operatori.
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mercoledì 16 aprile 2014
730-2014 GUIDA AI PUNTI by sole24ore
RICORDANDO LE NEWS DEL 2014 PER IL 730 :
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ANALIZZIAMO I VARI PUNTI DEL MODELLO
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giovedì 28 marzo 2013
La deducibilità dei contributi di bonifica (fiscal-focus)
Cassazione, sent. n. 4788/2011.
La sentenza n. 4788 della sezione tributaria della Cassazione, depositata in cancelleria il 28 febbraio 2011, ha stabilito che tra gli oneri deducibili in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) è possibile indicare i contributi obbligatori pagati per il miglioramento dei fondi agricoli versati ai Consorzi di bonifica.
Contributi consortili:
La sentenza n. 4788 della sezione tributaria della Cassazione, depositata in cancelleria il 28 febbraio 2011, ha stabilito che tra gli oneri deducibili in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) è possibile indicare i contributi obbligatori pagati per il miglioramento dei fondi agricoli versati ai Consorzi di bonifica.
Contributi consortili:
I contributi consortili relativi ad immobili sono deducibili ai fini Irpef se rispettano i requisiti indicati dall'art. 10 Tuir, il quale prevede che siano dedotti dal reddito “i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione”. Deve, dunque, trattarsi di contributo versato ad un Consorzio previsto come obbligatorio da una legge o da un provvedimento amministrativo.
Quindi, i cittadini proprietari di un terreno o di un fabbricato che ricada nel perimetro del comprensorio di bonifica, sono tenuti a pagare un contributo annuo, calcolato in base alla rendita catastale dei fabbricati o al reddito dominicale dei terreni, commisurato al beneficio che gli immobili ricevono dall'attività del Consorzio.
Funzione.
Quindi, i cittadini proprietari di un terreno o di un fabbricato che ricada nel perimetro del comprensorio di bonifica, sono tenuti a pagare un contributo annuo, calcolato in base alla rendita catastale dei fabbricati o al reddito dominicale dei terreni, commisurato al beneficio che gli immobili ricevono dall'attività del Consorzio.
Funzione.
L’importo corrisposto per i contributi di bonifica consente, da un lato, al Consorzio di svolgere quel complesso di attività di manutenzione ed esercizio della rete idraulica relative alla difesa del suolo, alla valorizzazione del territorio, alla salvaguardia dell’ambiente, all'allontanamento delle acque meteoriche (difesa idraulica); dall’altro, permette al contribuente di detrarlo dall’imponibile dell’anno di competenza.
Principi.
Principi.
I contributi obbligatori pagati per il miglioramento fondiario sono deducibili dal reddito del contribuente.
Si ricorda, però, che qualora il Consorzio sia una persona giuridica privata ed il contribuente, oltre a non aver tratto vantaggio dalle opere di questo, fornisca la prova del mancato beneficio, la pretesa non sarà più obbligatoria e, quindi, il costo non sarà più deducibile.
Si ricorda, però, che qualora il Consorzio sia una persona giuridica privata ed il contribuente, oltre a non aver tratto vantaggio dalle opere di questo, fornisca la prova del mancato beneficio, la pretesa non sarà più obbligatoria e, quindi, il costo non sarà più deducibile.
I tributi consortili di bonifica e manutenzione (cod. tributo 630 e 648) sono deducibili con la dichiarazione dei redditi: nel Modello UNICO alla sezione 2 "oneri deducibili dal reddito" (altri oneri deducibili) .
Nel Modello 730 nel quadro E, sezione "altri oneri deducibili"
al rigo E26 (altri oneri deducibili) con codice "5"
codice "6" x 730/2014
tenendo conto dell'IMU Risoluzione Agenzia Entrate 44E, 4 Luglio 2013
L'utenza irrigua non è invece deducibile con la dichiarazione dei redditi.
Nel Modello 730 nel quadro E, sezione "altri oneri deducibili"
al rigo E26 (altri oneri deducibili) con codice "5"
codice "6" x 730/2014
tenendo conto dell'IMU Risoluzione Agenzia Entrate 44E, 4 Luglio 2013
L'utenza irrigua non è invece deducibile con la dichiarazione dei redditi.
fonte:fiscal-focus
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sabato 13 ottobre 2012
Legge stabilita': ecco come cambieranno deduzioni e detrazioni (ASCA)
Con il taglio dell'Irpef previsto
dalla legge di stabilita'
E' quanto emerge dai calcoli dell'Ufficio
Studi della Cisl, che ha esaminato oggi come cambieranno per
le famiglie italiane le deduzioni e detrazioni fiscali nella
prossima dichiarazione dei redditi per effetto del Dl
Stabilita' del Governo Monti.
Il calcolo e' stato effettuato :
Per quanto riguarda le deduzioni, il Dl introduce una franchigia di 250 euro per i soggetti con reddito superiore a 15.000 euro che non si applica su:
Si applica invece su:
Per quanto riguarda le detrazioni, il provvedimento fissa,
oltre alla franchigia, un tetto annuo di 3.000 euro, sempre
per soggetti con reddito superiore a 15.000 euro.
Non si
applica la franchigia e non entrano nel tetto dei 3.000 euro:
Non si applica la franchigia, ma entrano nel
tetto dei 3.000 euro:
- una famiglia bi-reddito avra' un risparmio annuo di 371 euro,
- una monoreddito risparmiera' invece 162 euro.
per una famiglia monoreddito (con reddito di 28 mila euro o superiore) con un figlio a carico, un mutuo immobiliare e spese sanitarie,ed una famiglia bireddito (con redditi di 28 mila euro o superiore), sempre con 1 figlio a carico, un mutuo e spese mediche.
Per quanto riguarda le deduzioni, il Dl introduce una franchigia di 250 euro per i soggetti con reddito superiore a 15.000 euro che non si applica su:
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari;contributi per la previdenza complementare;oneri contributivi per gli addetti ai servizi domestici e familiari;premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali;erogazioni liberali a favore del ''non profit'' e delle istituzioni religiose.
assegni periodici corrisposti al coniuge;contributi per i fondi integrativi sanitari;spese sostenute per l'adozione di minori stranieri;erogazioni liberali a favore di universita' e fondazioni universitarie;spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.
le agevolazioni per le spese di ristrutturazioni edilizie per la riqualificazione energetica di edifici;le detrazioni per i contratti di affitto (inquilini a basso reddito, contratti di locazione a canone convenzionato, trasferimento per motivi di lavoro, contratti di locazione per studenti universitari)l'acquisto e le spese di riparazione dei veicoli per persone con disabilita'.
le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti e la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.La franchigia si applica quindi in tutti gli altri casi, comprese le spese sanitarie, le quali non entrano nel tetto dei 3.000 euro.
Agevolazioni fiscali per i professionisti (informatecnica)
Deduzione delle spese per formazione professionale e utilizzo promiscuo della residenza
Il professionista che sostiene spese per l’aggiornamento e la formazione professionale continua può dedurre dal proprio reddito il 50% degli importi.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 35/E.
In particolare, in base a quanto previsto dal D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è possibile dedurre dal reddito da lavoro autonomo il 50% delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Inoltre, se il professionista utilizza la propria abitazione anche come studio professionale, ossia per lo svolgimento dell’attività lavorativa, può dedurre il 50% della rendita catastale.
La Circolare chiarisce, inoltre, una serie di questioni circa i redditi di impresa, redditi di lavoro, le operazioni IVA e le operazioni con soggetti residenti in paesi “Black List”.
Allegati:
Circolare n.35E del 20-09-2012
giovedì 30 agosto 2012
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) deducibilità limitata dal 2012 ( lalentesulfisco )
La legge di riforma del lavoro (Legge 92/2012), al fine di reperire le risorse necessarie per il finanziamento dei nuovi ammortizzatori sociali, modifica, a decorrere dal periodo d’imposta anno 2012, il regime di deducibilità, dal reddito complessivo dei contribuenti persone fisiche, del contributo obbligatorio a favore del Servizio sanitario nazionale, versato con il premio di assicurazione per la responsabilità civile di auto e natanti. Si tratta, in buona sostanza, del contributo che, in base all'articolo 334 del D.Lgs. 209/2005 (il Codice delle assicurazioni private), è dovuto dalle compagnie assicurative sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile dei danni causati dai veicoli a motore e natanti. Il contributo si applica (con decorrenza sui premi incassati a partire dal 1° gennaio 1998), con l'aliquota del 10,5%, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato nella polizza e nelle quietanze. Il contributo grava sul contraente della polizza che, però, può dedurre lo stesso dal reddito ai fini della determinazione dell'Irpef. La deducibilità del contributo in parola è disciplinata dall’art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR che ne riconosce, fino all'anno 2011, l’integrale deducibilità dal reddito del contraente/contribuente ai fini Irpef. Pertanto, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4 comma 76 della Legge 92/2012, a partire dai redditi relativi al 2012 (che devono essere dichiarati nel 2013), la deducibilità del contributo non spetterà più integralmente, ma solo per la parte che supera i 40 euro. La novellata disposizione, pertanto, è destinata a colpire soprattutto gli automobilisti più virtuosi ovvero, quelli che pagano premi molto bassi, in virtù della loro vantaggiosa classe di rischio.
mercoledì 11 gennaio 2012
12/01/2012 è l'ultimo giorno per applicare il principio di cassa allargato relativo al 2011 relativo a co.co.co., co.co.pro. ed amministratori.
Il 12-01-2012 è ultimo giorno per utilizzare il principio di "CASSA ALLARGATO" relativo al 2011. Per poter dedurre gli emolumenti (di competenza 2011 nel conto economico dello stesso anno) corrisposti ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co., co.co.pro., compensi ad amministratori e simili) è necessario effettuare il pagamento entro il 12-01-2012, in base al cosiddetto "principio di cassa allargato".
Ciò in quanto i collaboratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuati, sono titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente secondo quanto stabilito dall'art. 51 co.1 del T.U.I.R..
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