Dopo la circolare n. 140 del 14 dicembre 2012 (pdf) in cui l’Inps illustra l’ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione A.s.p.i.,
unitamente alle necessarie istruzioni operative.
unitamente alle necessarie istruzioni operative.
Poichè con l’arrivo del 2013 entrera in vigore la riforma del lavoro delle pensioni e degli ammortizzatori sociali per cui da tale data, diventerà attiva l’ASPI, assicurazione sociale per l’impiego, mentre la Cigs, la cassa integrazione straordinaria, sarà sostituita dal Fondo di solidarietà, valido solo per le aziende con più di 15 dipendenti.
Con il Messaggio n. 20774 del 17.12.2012 - (pdf) l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all'Indennità di disoccupazione "mini-ASpI 2012".
In considerazione dell'abrogazione dell'art. 7, co. 3, della Legge n. 160/1988, da parte dell'art. 2, co. 69, lettera b), della Legge n. 92/2012, dal 1° gennaio 2013 non sarà più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.
Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, ci sarà l'assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
Indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi).
Al fine di distinguerla dall’indennità di disoccupazione mini-ASpI a regime, la prestazione viene individuata con la denominazione di “mini-ASpI 2012” che sarà riportata nelle domande telematiche a disposizione del cittadino, degli Enti di patronato e nella piattaforma di Contact Center Multicanale.
Questa prestazione sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l’anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di 2 anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, come di consueto, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.
La prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione di riferimento come regolata dall’articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.
fonte:INPS - DPL Modena