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lunedì 18 settembre 2017

#Contributo #straordinario a iscritti #GestioneAssistenzaMagistrale fonte:INPS

Il contributo straordinario di solidarietà è un contributo economico per gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale che si trovino in stato di bisogno economico dovuto a casi eccezionali.

Il Regolamento per l'erogazione contributo straordinario  presenta il contributo spettante per ogni fattispecie.

La prestazione è riservata agli iscritti d’ufficio o a domanda alla Gestione Assistenza Magistrale. 
Oltre all’iscritto sono assistibili anche i seguenti familiari:
  • il coniuge/l’unito civilmente convivente e a carico;
  • i vedovi a carico dell’iscritto al momento del decesso che non ha contratto nuovo matrimonio;
  • i figli a carico fino a 26 anni, celibi o nubili, conviventi;
  • i figli a carico totalmente e permanentemente inabili al lavoro;
  • i genitori a carico;
  • le sorelle e i fratelli maggiori d’età, conviventi e a carico, totalmente e permanentemente inabili al lavoro;
  • gli orfani titolari di quota parte della pensione di reversibilità.
I requisiti devono essere posseduti alla data della spesa sanitaria della quale si chiede il rimborso.
La percentuale di contribuzione alla spesa varia in relazione alla fascia ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione, ferme restando le soglie minime di accesso alla prestazione, come indicato nella seguente tabella:

ISEE del nucleo 
familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione
Percentuale di contribuzione alle spese sanitarieSoglia minima di spesa sanitaria per l'accesso alla prestazione
ISEE fino a 8.000 euro

           35%

                  750 euro

ISEE da 8.000,01 a 24.000 euro
           25%

               1.100 euro

ISEE da 24.000,01 a 32.000 euro
           20%

               1.500 euro

ISEE oltre 32.000 euro
          15%
               1.850 euro

Per singole tipologie di spesa sanitaria sono, inoltre,individuati limiti massimi di rimborso.
L’ammontare del contributo non può superare complessivamentel’importo di €10.000,00.
La spesa sanitaria riferita ad un familiare assistibile è rimborsabile nei limiti della percentuale di vivenza a carico del richiedente.

sabato 14 settembre 2013

borse di studio per svolgere master e dottorati in Italia e all'estero


IL BANDO (pdf)




DETTAGLI ED APPROFONDIMENTI : 

mercoledì 24 ottobre 2012

Operativo anche il Fondo Pensione Sirio (previdenzacomplementare)

Dal 18 ottobre 2012 il Fondo Sirio è pienamente operativo e può raccogliere le adesioni. Dopo Espero, il Fondo pensione complementare per i dipendenti della scuola e Perseo, il Fondo dei dipendenti degli Enti Locali e Sanità, con la piena operatività di Sirio, il fondo negoziale destinato ai dipendenti pubblici ministeriali, dipendenti del Superinps, Inail, dell’Università, Sperimentazione e Ricerca, delle Agenzie Fiscali e del Demanio  ed altri, finalmente, con anni di ritardo, anche il panorama della previdenza integrativa del settore pubblico è completo Ora tutti i dipendenti pubblici possono finalmente accedere alla previdenza complementare.

SIRIO (www.fondopensionesirio.it) è il Fondo pensione complementare iscritto all’Albo della Covip con il n. 165, è una Associazione riconosciuta che opera in regime di contribuzione definita accumulata secondo il principio della capitalizzazione individuale e non ha scopo di lucro. 
SIRIO  è il  Fondo Nazionale di Previdenza Complementare  per i Lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ENAC e del CNEL ed  è finalizzato all’erogazione  di una rendita integrativa. E’ in corso di perfezionamento l’adesione dell’Università e Ricerca, Agenzia Fiscali e Coni.  L’adesione  è libera e volontaria. La partecipazione è disciplinata dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (per i pubblici dipendenti) e dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (per i dipendenti privati), consente all’iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Lo scopo è quello di garantire agli associati il mantenimento di una copertura previdenziale che, integrata a quella del sistema pubblico ( che è bene sapere non potrà più corrispondere al 70-80% dell’ultima retribuzione come è stato finora, ma non supererà il 40-50% della stessa), possa garantire un dignitoso tenore di vita ai lavoratori nel momento del pensionamento.

Effettivamente fino ad oggi l’adesione ai Fondi Pensione
 era un’opportunità, oggi diventa una necessità.
  
Bisogna vedere che effetto combinato avranno l’irruzione di Perseo e Siro nello scenario praticamente stagnante della previdenza complementare italiana.
 Fino ad oggi solo  i prodotti assicurativi, in testa i  Pip (Piani individuali di previdenza), continuano  a crescere. Nei primi sei mesi dell’anno hanno fatto registrare  158 mila nuovi iscritti. E’ chiaro che essendo prodotti assicurativi di compagnie di assicurazioni che hanno come fine, legittimo e legale, il guadagno, dispongono di una strutturata rete di collocatori in grado di fare nuove adesioni. Ma i Pip non risolvono che in parte di problema della previdenza integrativa. Sono una buona possibilità, a parer mio, per i lavoratori autonomi e parasubordinati che non hanno il Tfr e neppure il contributo del datore di lavoro.
 Per gli altri invece, i lavoratori dipendenti,  il punto di riferimento è l’adesione ad un fondo di categoria che si finanzia con il Tfr maturato dall’iscrizione in avanti si ha diritto ad un contributo aggiuntivo dell’1% sulla retribuzione a carico del datore di lavoro, oltre ad usufruire dei benefici fiscali che sono comunque uguali anche ai Pip. Per invogliare adesioni  a Perseo e Sirio  entro il primo anno di vita del Fondo, si ha  diritto per un anno ad un ulteriore 1% di contribuzione a carico del datore di lavoro;  se si aderisce nel secondo anno di vita del fondo il contributo aggiuntivo, sempre per 12 mesi, sarà dello  0,50%.
 In più i ministeriali ed i dipendenti della sanità ed enti locali che optano per la previdenza complementare  hanno diritto ad un ulteriore contributo aggiuntivo dell’1,5% calcolato  su base TFS, il trattamento di fine servizio dei pubblici.
 La recente  sentenza della Corte Costituzionale ( n. 223/2012) che ha esteso il TFR a tutti i lavoratori pubblici e che dovrebbe comportare la restituzione dei contributi del 2,5% riscossi dal 2011 in poi,  annullerebbe l’opzione e farebbe venir meno al contributo aggiuntivo.
 Finora nè il governo né l’Inps ex gestione Inpdap hanno  preso una posizione su entrambi i punti. Sarebbe un grosso danno se si decidesse di eliminare il contributo aggiuntivo dellì1,5%. Sarebbe la cartina di tornasole di come l’esecutivo, al  di là delle pubbliche dichiarazioni fatte nei convegni, sostanzialmente frena su questa partita per non addossarsi nuovi oneri.
Tuttavia nonostante questi problemi il Fondo Sirio si appresta a fare una campagna di educazione previdenziale spiegando a tutti l’importanza di una pianificazione previdenziale e  i vantaggi dell’adesione alla previdenza complementare. L’ex Inpdap può svolgere un ruolo di supporto fondamentale, non solo per i compiti che la legge le assegna, come la contabilizzazione dei montanti, ma anche quelli relativi ad una specifica attività di consulenza previdenziale che può svolgere in condizioni di assoluta terzietà.

Permessi Legge 104: modalità di fruizione per i dipendenti pubblici (lineaamica)


Domanda: 

Come possono essere fruiti dai dipendenti pubblici i permessi 
previsti dall'articolo 33 della Legge 104 del 1992 ?


Risposta: 

La LEGGE 104 (05/02/1992) all' articolo 33 distingue i permessi previsti in favore dei lavoratori con handicap grave dai permessi per coloro che assistono un familiare con handicap grave.

L'articolo 33, comma 6 prevede che i dipendenti disabili possono fruire alternativamente di tre giorni di permesso mensile o di due ore di permesso orario giornaliero.

Invece per coloro che prestano assistenza al familiare con handicap grave, l'articolo 33, comma 3, della Legge 104 dispone che possono fruire di tre giorni di permesso mensile.

Sul punto e'  intervenuta la 


specificando che in questo caso la Legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia del permesso, che e' giornaliero. 

Tuttavia in alcuni contratti collettivi, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, e' stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata.