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giovedì 26 marzo 2020

on-line sito ENEA per i lavori 2020

E’ operativo il NUOVO SITO detrazionifiscali.enea.it per inviare all’ENEA i dati sugli interventi conclusi nel 2020.
Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, i 90 giorni per l’invio decorrono dal 25 marzo 2020, data di attivazione del nuovo sito.

All’ENEA debbono essere inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per ECOBONUS, BONUS FACCIATE E BONUS CASA. In particolare:
  • i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati per il  “bonus facciate”  (incentivi del 90%) devono essere inseriti cliccando sulla sezione  ECOBONUS
  • i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del bonus casa, ovvero delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti cliccando sulla sezione BONUS CASA
Per eventuali quesiti e approfondimenti di natura tecnica e procedurale, l’ENEA ha reso disponibili sul sito detrazionifiscali.enea.it
Inoltre, per particolari esigenze ENEA ha creato una finestra per il cittadino: il lunedì e il mercoledì (dalle 12.00 alle15.00) è possibile inviare quesiti cliccando sui link in verde che compare alla pagina https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti/quesiti-di-natura-tecnico-procedurale.html

lunedì 19 febbraio 2018

#EFFICIENZA_ENERGETICA_2018 #DETRAZIONI by ENEA

Sulla Gazzetta ufficiale n.302 del 29.12.2017 è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) che integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova legge:




Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:
  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  • schermature solari,
  • caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al 65% l’aliquota per:
  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
  • generatori d’aria a condensazione.
  • Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:
  • gli interventi di tipo condominiale,
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. 
Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. 
Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

E’ attesa a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri che devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali e di controllo. 
A seguito di ciò verrà aggiornato il sito per la trasmissioni dei dati, i vademecum dei singoli interventi e tutto il materiale tecnico-informativo.

venerdì 27 gennaio 2017

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA NON SI PERDE SE .,...

Con ris.13/E del 26/01/2017, A.d.E. si esprime in merito alle agevolazioni 'prima casa'.

L'agevolazione per l'acquisto della prima casa non si perde nel caso di vendita effettuata prima del decorso del termine di 5 anni dalla data dell'acquisto, se il contribuente costruisce su un proprio terreno un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione della precedente abitazione.

Secondo i giudici per conservare i benefici fiscali il contribuente, entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva usufruito, deve realizzare un fabbricato sul proprio terreno, dando concreta attuazione al proposito di avervi effettivamente la propria abitazione principale. 

mercoledì 28 dicembre 2016

#Detrazioni_IMMOBILI_2017

Per il 2017 oltre alla detrazione maggiorata IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2017, resterà in vigore, ma con restrizioni, il bonus mobili. 

Confermati 

  • ecobonus (65%) per interventi di riqualificazione energetica degli edifici , valida fino al 31 dicembre 2017 per interventi effettuati su singole unità immobiliari. Per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione è allungata fino al 31 dicembre 2021, e potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell'involucro edilizio e al 75% se l’intervento è destinato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva delle parti comuni condominiali. 
  • Bonus del 50% prorogato fino al 31 dicembre 2017 con una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
  • BONUS MOBILI o ARREDI (50%) fino al 31 dicembre 2017 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione sarà possibile beneficiare del bonus solo in relazione a lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016 (dettagli).

giovedì 6 novembre 2014

QUANTO COSTA AFFITTARE / COMPRARE CASA (QUALE IL RANGE DI PREZZO) ?

Da oggi sul :




è possibile consultare un'apposita banca dati che anticipando la 

riforma del catasto permette ai cittadini di farsi un'idea di quanto

 possa costare acquistare / affittare un ' immobile 

in base al comune ,del tipo di costruzione e del tipo di utilizzo

vengono forniti un range di €/mq.



venerdì 20 giugno 2014

SCIA e PERMESSO DI COSTRUIRE (modulo unico)

Con l'accordo Italia Semplice siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, i moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso di costruire, previsti nella lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini.

A titolo esclusivamente dimostrativo è disponibile on line una 

N.B. Nel suo formato digitale il modulo è progettato in modo da richiedere le sole informazioni necessarie a secondo del tipo di intervento.

Queste versioni dei moduli prevedono, necessariamente, tutta la casistica degli adempimenti connessi alla Scia e al permesso di costruire sul territorio nazionale.

martedì 18 dicembre 2012

Pausa domande assegnazione degli alloggi sociali (informacasa Comune Torino)

Da lunedì 10 dicembre 2012 a venerdì 1 febbraio 2013 è sospesa la presentazione di nuove domande o di richiesta di aggiornamento delle domande di partecipazione al bando generale n. 6 per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale.

A partire da lunedì 4 febbraio 2013 sarà possibile presentare 

nuove domande o richiesta di aggiornamento delle domande di partecipazione al bando generale n. 6 per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale.

Durante questa pausa tecnica saranno raccolti soltanto gli aggiornamenti o le nuove domande di chi è in situazione di emergenza abitativa, ossia per sfratto, decreto di trasferimento, ordinanza di sgombero ecc....


domenica 7 ottobre 2012

Attestato certificazione energetica necessario per la detrazione 55% (investireoggi)


attestato certificazione energeticaAttestato certificazione energetica. Uno dei documenti necessari per poter fruire della detrazione 55%, per i lavori di risparmio energetico, è, oltre all’asseverazione del tecnico abilitato, la scheda informativa dell’intervento eseguito, l’attestato di qualificazione energetica.

Attestato certificazione energetica e detrazione 55%

L’attestato di certificazione energetica, è quel documento che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio su cui vengono effettuati interventi tesi al risparmio energetico per cui si può fruire della detrazione 55%. Tale certificazione di qualificazione energetica deve essere prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.

Esempio attestato certificazione energetica

Attestato certificazione energetica       

Attestato certificazione energetica: chi deve compilarlo

Si ricorda che l’attestato di certificazione energetica, così come la scheda informativa e l’asseverazione, devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi,dottori forestali e i periti agrari.

giovedì 23 agosto 2012

I COMPITI DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO (tutorcasa)


L'articolo 1130 del codice civile individua quelli che sono i compiti :


mentre l'articolo 1131 c.c.  disciplina il rapporto di rappresentanza nei confronti del condominio, anche nei confronti dei condomini assenti o dissenzienti (ossia quelli che non ne hanno approvato la nomina).

Dunque, ai sensi dell'articolo 1130 c.c. i compiti dell'amministratore consistono nel:
eseguire le delibere dell'assemblea e curare che sia osservato il regolamento di condominio;
disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune;
riscuotere i contributi, erogare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni (l'amministratore è legittimato ad  agire nei confronti dei condomini inadempienti alle obbligazioni di pagamento dei contributi);
compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio;
rendere conto, alla fine di ogni anno, della sua gestione.

L'individuazione dei compiti dell'amministratore, in assenza di specifiche regole dettate dal regolamento di condominio, deve essere operata solo in base alle disposizioni di legge.
Si ritiene che l'assemblea, dati i suoi poteri deliberativi e di controllo, possa invadere la sfera di competenze dell'amministratore facendo prevalere la volontà deicondomini su qualunque atto o disposizione di quest'ultimo.

venerdì 1 giugno 2012

Abitazione principale in parte affittata (soldielavoro)

Possiedo un appartamento di 70m, con pertinenze cantina e garage, in comproprietà al 50% con mia moglie.Non abbiamo figli. Fino ad alcuni anni fa era la prima abitazione di entrambi, ma poi mia moglie ha ristrutturato la casa ereditata dalla madre, dove ora vive abitualmente, e, da 3 anni, vi ha preso la residenza. Io sono rimasto il solo residente nell’appartamento, dove del resto risiedo da 27 anni. La casa della consorte è in un COMUNE DIVERSO dall’appartamento sopracitato.
Possiedo un altro appartamento al 50% con mia sorella, più grande dell’altro, ereditato l’anno scorso da mio padre, dove ella vive in uso gratuito. Tengo a precisare che la definizione di abitazione principale(residenza e dove si svolge la vita quotidiana) mi trova indeciso sulla seconda opzione. La mia vita si svolge in tutti e tre gli appartamenti. Infatti a casa di mia moglie e in quella dove vive mia sorella io vado molto spesso, diciamo quasi tutti i giorni a pranzo, a cena,a volte mi fermo la notte ecc….;in quella dove sono residente poche volte durante il giorno,spesso vado alla sera, a dormire.
Dal 23 maggio ho affittato questo appartamento ammobiliato ad un giovane di Reggio Emilia, dipendente di una società che ha aperto una attività commerciale a La Spezia. Il locatario si era rivolto ad una agenzia immobiliare che mi ha contattato e siamo riusciti ad accordarci. L’agenzia si è presa l’onere, su suggerimento dello stesso, per motivi di lavoro transitori, di formulare un contratto di locazione transitorio di 1 anno a canone libero scadenza 22maggio 2012. Il sottoscritto se avesse trovato da locare avrebbe affittato anche con un 4+4. All’inquilino non interessa prendere la residenza nell’appartamento, per cui,da contratto, io pagherò le utenze la tarsu, condominio e altre spese, quindi mi farò rimborsare. Nel contratto ho messo una clausola in cui mi riservo l’uso di una stanza, della cucina, del bagno e della cantina per continuare a frequentare l’appartamento come in precedenza. Devo ancora registrare il contratto e mi vorrei avvalere della cedolare secca. Devo allegare al contratto, al momento della registrazione che farò tra alcuni giorni, dichiarazione del conduttore che motiva la transitorietà del rapporto di locazione? All’Agenzia delle Entrate mi hanno detto che anche se il contratto è annuale e, quindi non rinnovabile, devo fare lo stesso raccomandata al locatario per informarlo che non aumenterò il canone e non applicherò l’aumento Istat. Devo già a luglio pagare l’acconto per la cedolare secca o a fine anno a saldo? 

Come mi devo comportare?
Tra poco bisognerà pagare l’Imu.
Posso mantenere la residenza e considerare l’appartamento come mia abitazione principale, prima casa, sia prima dell’affitto che dopo? Se si, che detrazione avrei? le 200 € ?
Quando il prossimo anno si compila il 730, non c’è contraddizione tra indicazione prima casa (codice 1) e indicazione dell’affitto con relativo canone?
Come può fare verifiche il Comune? Come Vorrei un chiarimento possibilmente in tempi brevissimi, prima di pagare l’Imu.
Cordialmente ringrazio e saluto

Claudio


Nell’eventualità che la modalità di dichiarazione degli immobili l’anno prossimo sia immutata, nel 730/2013 l’immobile in esame dovrà essere così indicato: un rigo che comprenda il periodo dal 1 gennaio al 23 maggio con codice utilizzo 1, in quanto abitazione principale; un altro rigo che comprenda il periodo dal 23 maggio al 31 dicembre con codice utilizzo 3, in quanto immobile locato a canone libero con relativo importo da tassare. L’indicazione di un reddito da locazione, infatti, è incompatibile con il codice utilizzo 1.
Per quanto riguarda il calcolo dell’IMU, se nell’appartamento in questione nel corso del 2012 manterrà la residenza anagrafica e la dimora abituale, lei ha diritto all’aliquota agevolata e alla detrazione di 200 euro se unico residente e dimorante, benché percepisca dal mese di maggio un affitto. Infatti, le clausole che ha aggiunto sul contratto le consentono – a fronte di un contenzioso col suo Comune – di far valere il diritto alle detrazioni d’imposta valide per l’abitazione principale.
Brevemente, sul punto della cedolare secca, per il 2012 non sono dovuti acconti preventivi, a differenza dell’anno scorso, mentre la comunicazione della rinuncia all’adeguamento Istat tramite raccomandata all’inquilino, se l’opzione per la cedolare secca non è stata già indicata sul contratto, rimane obbligatoria.

mercoledì 11 aprile 2012

NEL CALCOLO DELLA PENSIONE ANCHE GLI ANNI NON COPERTI DA INTEGRALE CONTRIBUZIONE (ateneo)

Con sentenza n. 5672 del 10 aprile 2012, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale proposto da un avvocato genovese e volto a vedersi riconoscere, nel calcolo della pensione, alcuni anni in cui, per errore, aveva versato meno contributi rispetto ai dovuti. Nella specie, l’errore nei versamenti era dipeso solo in parte dal legale mentre per il resto era responsabile l’Ente di previdenza privato. Secondo la Suprema corte, in particolare, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione devono ritenersi concorrere nella formazione dell`anzianità contributiva “e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo”. Del resto - si legge nel testo della decisione -  non poteva approdarsi che a detta soluzione in considerazione dell’assenza di una disposizione che, nella legge professionale forense, ricolleghi alla parziale omissione contributiva l`annullamento sia di quanto versato, sia delle intera annualità.