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giovedì 24 settembre 2020

pensioni invalidità , diritto alla maggiorazione , la circolare inps " diritto al milione "

CON LA CIRC.107 del 23/09/2020 INPS riconosce il diritto alla maggiorazione per le prestazioni 
assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi (pensioni di inabilità). 

Importi e limiti di reddito

A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione 
di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire 
un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

Requisiti anagrafici

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso 
dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

Requisiti reddituali

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):


a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. 

Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. 

Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, 
ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, 
i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.


lunedì 29 luglio 2013

per chi è il bonus sul risparmio energetico ??? (fonte:italiaoggi)

Titolo:  Il bonus è per tutti
Fonte:  Italia Oggi  pag:  12
Con la sentenza n. 94/01/13 dello scorso 21 giugno la Commissione tributaria provinciale di Varese si è pronunciata sul risparmio energetico affermando che la detrazione fiscale connessa alle spese di riqualificazione energetica spetta, indiscriminatamente, a tutti i soggetti, imprenditori e non, e per ogni tipo di immobile, quale che sia l'utilizzo che se ne faccia.

Il beneficio spetta anche quando l'immobile sul quale si interviene sia locato a terzi.

La decisione si pone in contrasto con l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate espresso nella risoluzione n. 340/E/2008.

martedì 16 ottobre 2012

104, permesso mensile, finalmente un po’ di chiarezza (west-info)

Sulla 104 la Cassazione italiana mette i puntini sulle “i”. Con una recente sentenza, infatti, ha stabilito che un lavoratore ha diritto ai tre giorni di permesso mensile per accudire il figlio affetto da grave disabilità, anche se la moglie è casalinga. Al padre, impiegato di banca, non era stato concesso questo beneficio, in quanto le sue richieste erano antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 42 comma 6 del D.lgs n.151/2001
Norma che aveva introdotto la possibilità di godere dei riposi e dei permessi per assistere i figli con handicap grave “anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto”. I Supremi Giudici, dando un’interpretazione rigorosa dei principi costituzionali, hanno, invece, sostenuto che “non solo l’handicappato ha bisogno dell’affetto anche da parte del padre lavoratore, ma anche perché sussiste tipicamente una ovvia esigenza di avvicendamento e affiancamento, almeno per quei tre giorni mensili, del genitore non lavoratore”.




venerdì 9 marzo 2012

LE PARCELLE DEL PROFESSIONISTA NON SONO SOGGETTE A REVOCATORIA DOPO IL FALLIMENTO

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3686 depositata l`8 marzo 2012, ha stabilito che la parcella del professionista non è oggetto di revocatoria fallimentare anche se liquidata poco prima della dichiarazione di fallimento della società. Il caso riguarda la liquidazione di una parcella alla commercialista della società dichiarata poi fallita. Secondo la Corte, non rileva la qualifica della creditrice, né l`attività da questa svolta per conto della società, per la quale avrebbe potuto aver sentore del dissesto economico in corso, visto il trasferimento della sede legale dell`azienda nel suo studio, dove venivano recapitate le notifiche precedenti la dichiarazione di fallimento. Viene così respinto il ricorso della società che chiedeva la revocatoria della parcella.