assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi (pensioni di inabilità).
Importi e limiti di reddito
A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione
A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione
di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire
un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
Requisiti anagrafici
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso
Requisiti anagrafici
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso
dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.
Requisiti reddituali
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
Requisiti reddituali
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge.
Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura,
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura,
ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata,
i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.