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martedì 17 marzo 2026

Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028

INPS con la CIRC.28 del 16/03/2026 (QUI)

Adegua i requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 (decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025 e art. 1, commi 180, 181 e da 185 a 190 della legge 30 dicembre 2025, n. 199) 

1. Incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028. Decreto direttoriale 19 dicembre 2025 e articolo 1, comma 185, della legge n. 199 del 2025

2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011). Requisito anagrafico

2.2. Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011). Requisito anagrafico e contributivo

2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci (art. 1, comma 199, lett. a), b) e c), della legge n. 232 del 2016)

3. Fattispecie per le quali non trova applicazione l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita

3.1. Lavoratori addetti ad attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti (art. 1, commi 186 e 187, della legge n. 199 del 2025)

3.2 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016 (art. 1, comma 188, della legge n. 199 del 2025)

3.3 Lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 (art. 1, comma 189, della legge n. 199 del 2025)

4. Disposizioni per i titolari dell’APE sociale (art. 1, comma 190, della legge n. 199 del 2025)

5. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

5.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 1997)

5.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 1997)


continua , fonte INPS circ 28 del 16/03/2026 (QUI)

giovedì 22 dicembre 2022

" PENSIONI 2023 " INPS pubblica i valori minimi previsionali






INPS indica l'ammontare 

dei valori minimi delle pensioni 2023


mercoledì 20 febbraio 2013

I cittadini comunitari che lavorano in Italia e versano regolarmente i contributi all’Inps, hanno diritto alle prestazioni pensionistiche

I cittadini comunitari che lavorano in Italia e versano regolarmente i contributi all’Inps, hanno diritto alle prestazioni pensionistiche con gli stessi requisiti di età e di contribuzione previsti per i cittadini italiani. 

Nel caso in cui il lavoratore torni nel proprio Paese o si trasferisca in un altro Paese europeo, prima di aver maturato i requisiti necessari, tali requisiti possono essere raggiunti anche continuando a lavorare e versare contributi nella gestione previdenziale del Paese europeo in cui si sarà trasferito. 

Grazie al cosiddetto sistema della totalizzazione, infatti, tutti i contributi versati in Italia o in altri Paesi europei, saranno sommati allo scopo di erogare un’unica pensione (01).



I lavoratori, dipendenti, autonomi, parasubordinati ed i liberi professionisti, possono cumulare i periodi contributivi al fine di percepire un’unica pensione, a condizione che siano iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria. 
Dal 2012 non è più necessario avere almeno tre anni di contributi in ogni gestione per beneficiare della totalizzazione vedi INPS circ 37 14/03/2012 . Può essere esercitata anche nel caso in cui l’interessato ha maturato il diritto a un trattamento pensionistico autonomo, non essendo però ancora titolare di pensione. La totalizzazione è ammessa per tutti i tipi di pensione, vecchiaia,anzianità, inabilità e reversibilità. 
La domanda deve essere presentata all’ultimo Ente previdenziale presso cui il lavoratore è stato iscritto. Se il pensionato continua a lavorare ed a versare i contributi potrà chiedere la liquidazione del supplemento anche sulla pensione totalizzata, sempre che l’ordinamento previdenziale dell’Ente che l’ha liquidata preveda questa possibilità.

L’importo della pensione viene determinato dalla gestione previdenziale di ogni Paese in proporzione ai contributi versati, secondo il cosiddetto “sistema pro-rata”.

Con la Riforma Monti viene adottato un provvedimento che salva i diritti dei lavoratori che sono stati assunti prima del 1995 per i quali l'assegno pensionistico sarà conteggiato mediante il sistema retributivo fini al 31 dicembre 2011 e con il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012 alla fine degli anni di lavoro. Non è quindi toccata l'anzianità pregressa di questi lavoratori ma solo il conteggio dell'assegno previdenziale dal 1° gennaio 2012. Fino ad oggi il sistema contributivo era la metodologia di calcolo degli assunti dal gennaio 1996 e per coloro che in quel momento avevano meno di 18 anni di contributi. Il calcolo contributivo pro-rata significa quindi che si conteggerà l'assegno pensionistico dei lavoratori assunti prima del 1995 con metodo retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con il metodo contributivo dal 1° gennaio 2012 alla quiescenza e riguarderà circa 2 milioni di lavoratori: sarà applicato soprattutto per un discorso di uniformità fra tutti i lavoratori perché il sistema di conteggio sarà lo stesso per tutti. Coloro che avranno l'assegno previdenziale conteggiato con questo carattere misto pro-rata saranno in pensione entro il 2016: da quel momento il conteggio di tutti i trattamenti previdenziali saranno effettuati interamente con metodo contributivo. Dal punto di vista pratico il conteggio pro-rata vede legati gli anni del calcolo effettuato attraverso il sistema contributivo con l'età del pensionamento. Infatti l'adozione del contributivo pro-rata porta a una riduzione dell'assegno in funzione dell'età e degli anni che mancano al pensionamento: più vicino si sarà ai 65 anni e meno sarà decurtato l'assegno previdenziale.Il contributivo pro-rata andrà a incidere maggiormente sulle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi rispetto a quelle dei dipendenti per i diversi versamenti effettuati negli anni, essendo più alti quelli dei dipendenti.


domenica 27 gennaio 2013

“L’INPS emana una circolare esplicativa che risolve molti dubbi sul comparto sicurezza” (informazione.it)

L'INPS, che con il messaggio 545 del 10 gennaio 2013 emana le norme di adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013. 

Il Decreto Salva ha previsto l’adozione di un regolamento per uniformare le regole per il pensionamento anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che hanno requisiti diversi che sono: 
  • il personale delle Forze armate, 
  • dell'Arma dei carabinieri, 
  • del Corpo della guardia di finanza, 
  • il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria) nonché 
  • il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

L’adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello degli anni dei contributi. 

Pertanto i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015 sono:

Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prevista dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori. 
Si evidenzia che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire il collocamento a riposo d’ufficio in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione. 
Pertanto, resta confermato il principio generale, secondo le Amministrazioni collocano in pensione il dipendente che ha raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra). 
Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.
Resta, in ogni caso, fermo il regime delle c.d. finestre mobili.

Pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

  • raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
  • raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
  • raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
  • Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze delle c.d. finestre mobili.
In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014.

venerdì 23 marzo 2012

precisazioni relative ai lavoratori esodati e precoci ( circolare INPS 35 /2012 )

dal 1° gennaio 2012 si applicano le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Premessa
1. Pensione di vecchiaia
1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
1.1.1 Requisito anagrafico
1.1.2 Requisito contributivo
1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996
1.3 Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità
1.4 Pensione supplementare e supplementi di pensione
1.5 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984
1.6 Ripristino della pensione di invalidità sospesa
2. Pensione anticipata
2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
2.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996
3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche
4. Introduzione del sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012
5. Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo
6. Disposizioni eccezionali
7. Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente
7.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
7.2 Lavoratrici in regime sperimentale
7.3 Altre categorie di lavoratori

7.3.1 Lavoratori di cui all’art. 6 e 6-bis del decreto legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n.14 del 2012.
7.3.2 Monitoraggio
7.3.3 Clausola di salvaguardia
8. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati
9. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio
10. Totalizzazione dei periodi assicurativi
11. Fondi speciali
11.1 Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
11.2 Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
11.3 Lavoratori marittimi
11.4 Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
11.5 Fondo di quiescenza Poste
11.6 Fondo clero
11.7 Altri fondi speciali
12. Contributo di solidarietà
13. Prestazioni assistenziali
14. Soppressione degli Enti INPDAP ed ENPALS – modalità di presentazione delle domande



mercoledì 21 marzo 2012

tutto pensioni 2012 DISPENSE (sole24ore)

Il Sole 24 ORE in collaborazione con INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha realizzato una giornata di informazione e approfondimento sulle prospettive del sistema previdenziale a seguito della Riforma.
DISPENSE
Edoardo Gambacciani, Direttore Generale Politiche Previdenziali e Assicurative Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Le esclusioni e la clausola di salvaguardia 

Giampiero Falasca, Giuslavorista

Totalizzazione, ricongiunzioni e riscatti 
Fabio Venanzi, Esperto di Previdenza

Le implicazioni della riforma per i datori di lavoro 
Giuseppe Maccarone, Consulente del Lavoro

Cosa cambia per le casse professionali 

domenica 18 marzo 2012

Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati


In caso di rimpatrio definitivo il lavoratore extracomunitario con contratto di lavoro diverso da quello stagionale conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia e può usufruire di tali diritti anche se non sussistono accordi di reciprocità con il Paese di origine.

Pensione di vecchiaia

Si devono distinguere due casi, a seconda che la pensione venga calcolata con il sistema contributivo o retributivo.
  • Nel primo caso, i lavoratori extracomunitari assunti dopo il 1° gennaio 1996, possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo) al compimento del 66° anno di età e anche se non sono maturati i previsti requisiti (dunque, anche se hanno meno di 5 anni di contribuzione).
  • Nel secondo caso, i lavoratori extracomunitari assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo o misto) solo al compimento del 66° anno di età sia per gli uomini che per le donne e con 20 anni di contribuzione.
Pensione ai superstiti

In caso di decesso avvenuto successivamente al compimento del 66° anno di età spetta la pensione ai superstiti, se sussistono le condizioni previste per la generalità dei lavoratori.

Non spetta in caso di decesso avvenuto prima del compimento dei 66 anni

NB:La richiesta delle prestazioni si può effettuare tramite l’utilizzo del modello AP 50, reperibile sul sito dell’ Inps nella “Sezione Moduli”, da indirizzare alla Direzione Provinciale Inps Perugia.
Il modello può essere trasmesso on line, o scaricato in formato Pdf e inviato direttamente  dall’interessato o tramite un Patronato.

mercoledì 7 marzo 2012

PENSIONE DI ANZIANITA` PER GLI USURANTI SOLO DOPO LA REVOCA DI QUELLA DI INVALIDITA`

 L`Inps, con messaggio n. 3844 del 2012, comunica che il lavoratore titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità può, comunque, ottenere, ai sensi del Dlgs n. 67/2011, la certificazione attestante lo svolgimento di un`attività lavorativa pesante o faticosa. Il riconoscimento del beneficio, consistente nell`erogazione della pensione di anzianità, però, potrà avvenire solo dopo la revoca oppure la mancata conferma del detto assegno o pensione di invalidità. Il messaggio chiarisce anche alcuni aspetti relativi ai lavoratori che aderiscono ad un fondo pensione e che, maturato il diritto, presentano la domanda per accedere al beneficio dei lavoratori usuranti. Tale beneficio, infatti, potrà essere riconosciuto anche se il lavoratore, nello stesso anno o in anni diversi, ha perfezionato il requisito agevolativo richiesto nell`assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o in una assicurazione dei lavoratori autonomi, in virtù del cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge n. 233/1990, all`articolo 16.