mercoledì 7 marzo 2012

PENSIONE DI ANZIANITA` PER GLI USURANTI SOLO DOPO LA REVOCA DI QUELLA DI INVALIDITA`

 L`Inps, con messaggio n. 3844 del 2012, comunica che il lavoratore titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità può, comunque, ottenere, ai sensi del Dlgs n. 67/2011, la certificazione attestante lo svolgimento di un`attività lavorativa pesante o faticosa. Il riconoscimento del beneficio, consistente nell`erogazione della pensione di anzianità, però, potrà avvenire solo dopo la revoca oppure la mancata conferma del detto assegno o pensione di invalidità. Il messaggio chiarisce anche alcuni aspetti relativi ai lavoratori che aderiscono ad un fondo pensione e che, maturato il diritto, presentano la domanda per accedere al beneficio dei lavoratori usuranti. Tale beneficio, infatti, potrà essere riconosciuto anche se il lavoratore, nello stesso anno o in anni diversi, ha perfezionato il requisito agevolativo richiesto nell`assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o in una assicurazione dei lavoratori autonomi, in virtù del cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge n. 233/1990, all`articolo 16.

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